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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2025, n. 33766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33766 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
<SPn>REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SS AT Sent. n. sez. 1313/2025 - Relatore - AL DI NA SA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Udita la relazione svolta dal Consigliere RI VI IS AR;
che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente Avv. GIOVANNI TRIPODI che insiste per l'accoglimento del medesimo. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto EL RO colpevole del delitto di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2020, in relazione all’art. 483 cod. pen., per avere inviato - nell’ambito di una procedura volta ad ottenere il finanziamento previsto dal d.l. n. 23 del 2020, garantito dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese – quale legale rappresentante di srl C.G.F., agli istituti di credito Banca Medio Credito Centrale SP e Banca di Credito Cooperativo Valdostana una falsa dichiarazione in cui attestava l’assenza delle cause di esclusione dalla possibile partecipazione alle procedure d’appalto e alle concessioni previste dall’art. 80, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016, così omettendo di citare il provvedimento interdittivo antimafia, del 13 settembre 2017, emesso proprio nei confronti della srl C.G.F. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33766 Anno 2025 Presidente: AT SS Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 19/09/2025 La materiale falsità della dichiarazione era pacifica risultando dai documenti prodotti. L’informativa-interdittiva di cui si è detto era stata applicata alla srl C.G.F. con il provvedimento del Questore di Aosta del 13 settembre 2017 e, per il combinato disposto degli artt. 84, comma 3, e 91 del d.lgs. n. 159/2011, aveva l’effetto di inibire, a chi ne era il destinatario, la stipula, l’autorizzazione o l’approvazione di contratti pubblici o di altre erogazioni pubbliche. Conseguenzialità che escludeva l’invocata innocuità del falso consumato. Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. la Corte di merito osservava come la complessiva gravità della condotta impedisse di ritenere la configurabilità dell’invocata ipotesi di proscioglimento.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del contestato reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. La configurabilità del reato ascritto al ricorrente era, infatti, il frutto di una errata interpretazione delle norme che doveva applicarsi alla concreta fattispecie. L’imputato, infatti, si era limitato ad avanzare richiesta di garanzia (e non di finanziamento) in nome e per conto della srl in oggetto ai sensi dell’art. 1 dell’allora d.l. n. 23 del 2020, richiesta che, al momento dell’emanazione del decreto, non prevedeva alcuna autocertificazione, non essendo previste cause di esclusione dal beneficio. Infatti, solo con il successivo “protocollo di legalità”, sottoscritto il 4 maggio 2020 da Governo e SA SP (la società che avrebbe dovuto rilasciare le garanzie), si era prevista l’autocertificazione dell’assenza di cause ostative, indicando però solo quelle previste dall’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011. E, solo con la conversione in legge del citato decreto, si era ribadita la necessità dell’autocertificazione (come disciplinata dall’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000) e tuttavia sempre con esclusivo riferimento all’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011 (doveva attestarsi che “i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”). E, nel citato art. 67 non si elencava, fra le cause di esclusione, l’interdittiva antimafia di cui all’art. 84 (e 91).
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta 3 sussistenza del reato contestato escludendo le ipotesi del falso innocuo o inutile. Se infatti il provvedimento interdittivo citato in imputazione non avrebbe costituito una causa di esclusione dalla garanzia richiesta, l’omissione della sua citazione era priva di qualsivoglia rilievo. Del tutto chiara in tal senso era la pronuncia di legittimità Sez. 6 n. 43266 del 24/10/203 ove si era specificato come le uniche condizioni ostative all’ottenimento dei benefici economici fossero quelle previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, in cui non è, appunto, ricompresa l’informativa interdittiva antimafia disciplinata dagli artt. 84 e ss. del medesimo decreto. Si trattava pertanto di un falso innocuo.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., anch’essa negata sulla erronea affermazione che il ricorrente avrebbe ottenuto la richiesta garanzia proprio grazie alla falsità commessa.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto UC OD, ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso considerando che il prevenuto, nell’atto di autocertificazione, aveva comunque dovuto dichiarare di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione dalla possibile conclusione di un contratto di appalto pubblico, esclusione che, invece, l’interdittiva antimafia avrebbe comunque determinato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dall’imputato è fondato in relazione ai primi due motivi, dovendosi considerare, il falso consumato, innocuo.
1. Vero è, infatti, che il prevenuto nell’attestare, nella istanza di concessione della garanzia di cui all’art. 1 del decreto legge n. 23 dell’ 8 aprile 2020 - il Decreto Liquidità - aveva autocertificato l’assenza, in capo alla società rappresentata, la srl C.G.F., delle ragioni di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011, quando, invece, la stessa srl, era stata destinataria, con provvedimento del 13 settembre 2017 del Questore di Aosta, dell’informativa-interdittiva prevista dall’art. 84 del medesimo decreto, citata, appunto, nell’art. 80 (allora vigente), comma 2, come causa di esclusione dai rapporti economici con la pubblica amministrazione, ma è altrettanto vero che tale attestazione era ininfluente ai fine dell’ottenimento della garanzia. Infatti, in sede di conversione del decreto liquidità, il n. 23 del 2020, la legge n. 40 del 5 giugno 2020 aveva aggiunto al testo del decreto l’art. 1 bis nel quale si erano indicate le condizioni che il richiedente (la garanzia o il finanziamento) avrebbe dovuto autocertificare per ottenere la garanzia o il finanziamento oggetto della medesima, condizioni che l’originario d.l. non aveva precisato. Orbene, nel predetto art. 1 bis, si disponeva che nella “Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti” si dovesse attestare – oltre che i danni patiti dalla legislazione emergenziale anti pandemia – alla lett. e) del primo comma, che “e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 4 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011”. E il citato art. 67 d.lgs n. 159/2011 con la rubrica “Effetti delle misure di prevenzione” escludeva dai rapporti con la pubblica amministrazione elencati al comma primo (fra cui i “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II”, e, quindi, i soli soggetti a cui era stata applicata una misura di prevenzione personale. Ipotesi che non ricorreva nel caso concreto posto che l’interdittiva antimafia prevista dall’art. 84 non rientrava nel novero delle misure di prevenzione indicate. Se ne deduce che l’assenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 – falsamente attestata dall’imputato – era priva di rilievo ai fini dell’ottenimento delle provvidenze del decreto di liquidità. Identico ragionamento, del resto, questa Corte ha già formulato, pur se in ordine alla diversa ipotesi di reato punita dall’art. 316 ter cod. pen., nell’applicazione del successivo decreto, del 2021 - d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69 – il Decreto Sostegni, che richiedeva, però, al richiedente la medesima autocertificazione. Si è così affermato che, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva (Sez. 6, n. 14731 del 11/01/2022, Pezzella, Rv. 283142 – 01).
2. Così che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto reato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, in Roma il 19 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RI VI IS AR EL AT </SPn>
che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente Avv. GIOVANNI TRIPODI che insiste per l'accoglimento del medesimo. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto EL RO colpevole del delitto di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2020, in relazione all’art. 483 cod. pen., per avere inviato - nell’ambito di una procedura volta ad ottenere il finanziamento previsto dal d.l. n. 23 del 2020, garantito dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese – quale legale rappresentante di srl C.G.F., agli istituti di credito Banca Medio Credito Centrale SP e Banca di Credito Cooperativo Valdostana una falsa dichiarazione in cui attestava l’assenza delle cause di esclusione dalla possibile partecipazione alle procedure d’appalto e alle concessioni previste dall’art. 80, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016, così omettendo di citare il provvedimento interdittivo antimafia, del 13 settembre 2017, emesso proprio nei confronti della srl C.G.F. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33766 Anno 2025 Presidente: AT SS Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 19/09/2025 La materiale falsità della dichiarazione era pacifica risultando dai documenti prodotti. L’informativa-interdittiva di cui si è detto era stata applicata alla srl C.G.F. con il provvedimento del Questore di Aosta del 13 settembre 2017 e, per il combinato disposto degli artt. 84, comma 3, e 91 del d.lgs. n. 159/2011, aveva l’effetto di inibire, a chi ne era il destinatario, la stipula, l’autorizzazione o l’approvazione di contratti pubblici o di altre erogazioni pubbliche. Conseguenzialità che escludeva l’invocata innocuità del falso consumato. Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. la Corte di merito osservava come la complessiva gravità della condotta impedisse di ritenere la configurabilità dell’invocata ipotesi di proscioglimento.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del contestato reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. La configurabilità del reato ascritto al ricorrente era, infatti, il frutto di una errata interpretazione delle norme che doveva applicarsi alla concreta fattispecie. L’imputato, infatti, si era limitato ad avanzare richiesta di garanzia (e non di finanziamento) in nome e per conto della srl in oggetto ai sensi dell’art. 1 dell’allora d.l. n. 23 del 2020, richiesta che, al momento dell’emanazione del decreto, non prevedeva alcuna autocertificazione, non essendo previste cause di esclusione dal beneficio. Infatti, solo con il successivo “protocollo di legalità”, sottoscritto il 4 maggio 2020 da Governo e SA SP (la società che avrebbe dovuto rilasciare le garanzie), si era prevista l’autocertificazione dell’assenza di cause ostative, indicando però solo quelle previste dall’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011. E, solo con la conversione in legge del citato decreto, si era ribadita la necessità dell’autocertificazione (come disciplinata dall’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000) e tuttavia sempre con esclusivo riferimento all’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011 (doveva attestarsi che “i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”). E, nel citato art. 67 non si elencava, fra le cause di esclusione, l’interdittiva antimafia di cui all’art. 84 (e 91).
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta 3 sussistenza del reato contestato escludendo le ipotesi del falso innocuo o inutile. Se infatti il provvedimento interdittivo citato in imputazione non avrebbe costituito una causa di esclusione dalla garanzia richiesta, l’omissione della sua citazione era priva di qualsivoglia rilievo. Del tutto chiara in tal senso era la pronuncia di legittimità Sez. 6 n. 43266 del 24/10/203 ove si era specificato come le uniche condizioni ostative all’ottenimento dei benefici economici fossero quelle previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, in cui non è, appunto, ricompresa l’informativa interdittiva antimafia disciplinata dagli artt. 84 e ss. del medesimo decreto. Si trattava pertanto di un falso innocuo.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., anch’essa negata sulla erronea affermazione che il ricorrente avrebbe ottenuto la richiesta garanzia proprio grazie alla falsità commessa.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto UC OD, ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso considerando che il prevenuto, nell’atto di autocertificazione, aveva comunque dovuto dichiarare di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione dalla possibile conclusione di un contratto di appalto pubblico, esclusione che, invece, l’interdittiva antimafia avrebbe comunque determinato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dall’imputato è fondato in relazione ai primi due motivi, dovendosi considerare, il falso consumato, innocuo.
1. Vero è, infatti, che il prevenuto nell’attestare, nella istanza di concessione della garanzia di cui all’art. 1 del decreto legge n. 23 dell’ 8 aprile 2020 - il Decreto Liquidità - aveva autocertificato l’assenza, in capo alla società rappresentata, la srl C.G.F., delle ragioni di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011, quando, invece, la stessa srl, era stata destinataria, con provvedimento del 13 settembre 2017 del Questore di Aosta, dell’informativa-interdittiva prevista dall’art. 84 del medesimo decreto, citata, appunto, nell’art. 80 (allora vigente), comma 2, come causa di esclusione dai rapporti economici con la pubblica amministrazione, ma è altrettanto vero che tale attestazione era ininfluente ai fine dell’ottenimento della garanzia. Infatti, in sede di conversione del decreto liquidità, il n. 23 del 2020, la legge n. 40 del 5 giugno 2020 aveva aggiunto al testo del decreto l’art. 1 bis nel quale si erano indicate le condizioni che il richiedente (la garanzia o il finanziamento) avrebbe dovuto autocertificare per ottenere la garanzia o il finanziamento oggetto della medesima, condizioni che l’originario d.l. non aveva precisato. Orbene, nel predetto art. 1 bis, si disponeva che nella “Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti” si dovesse attestare – oltre che i danni patiti dalla legislazione emergenziale anti pandemia – alla lett. e) del primo comma, che “e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 4 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011”. E il citato art. 67 d.lgs n. 159/2011 con la rubrica “Effetti delle misure di prevenzione” escludeva dai rapporti con la pubblica amministrazione elencati al comma primo (fra cui i “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II”, e, quindi, i soli soggetti a cui era stata applicata una misura di prevenzione personale. Ipotesi che non ricorreva nel caso concreto posto che l’interdittiva antimafia prevista dall’art. 84 non rientrava nel novero delle misure di prevenzione indicate. Se ne deduce che l’assenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 – falsamente attestata dall’imputato – era priva di rilievo ai fini dell’ottenimento delle provvidenze del decreto di liquidità. Identico ragionamento, del resto, questa Corte ha già formulato, pur se in ordine alla diversa ipotesi di reato punita dall’art. 316 ter cod. pen., nell’applicazione del successivo decreto, del 2021 - d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69 – il Decreto Sostegni, che richiedeva, però, al richiedente la medesima autocertificazione. Si è così affermato che, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva (Sez. 6, n. 14731 del 11/01/2022, Pezzella, Rv. 283142 – 01).
2. Così che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto reato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, in Roma il 19 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RI VI IS AR EL AT </SPn>