Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 804
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il giudice rileva che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate secondo le procedure previste dalla legge (art. 140 c.p.c. e DPR 602/73), con perfezionamento tramite raccomandata e compiuta giacenza. Le relate di notifica fanno fede fino a querela di falso.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che le cartelle di pagamento sono state notificate in date che non consentono il maturare della prescrizione, anche considerando gli atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento, preavviso di fermo amministrativo) regolarmente notificati. La mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge ha reso definitiva la pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 804
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 804
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo