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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7524/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028584080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028584080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018562484000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018562484000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7524-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Ader e Regione Calabria impugnando L'intimazione di pagamento n. 0342024900205642000 di €. 1.050,10, notificata a mezzo raccomandata a/
r in data 21.09.2024 (all. 1).relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetto tassa auto anni 2009-2012
Lamentavala mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione
Si costituivano AdeR e regione Calabria controdeducendo
La Causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che il ricorso è infondato
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate. La ricorrente riceveva regolarmente l'intimazione di pagamento n.03420249002055642000 (una cui copia è stata allegata in atti dalla resistente insieme alla copia dell'estratto ruolo, ), notificata in data 21/09/2024, di € 1.050,10, la quale presuppone le cartelle di pagamento nn. 03420140028584080000 - 03420160018562484000 aventi ad oggetto il mancato pagamento Tassa Auto. L'intimazione di pagamento impugnata è stata legittimamente posta in essere in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese ed in questa sede impugnate, come mostrano l'estratto ruolo e le relate di notifica (ivi all sub. 6 -7) allegati dal resistente
In particolare: 1) la cartella n.03420140028584080000 è stata ritualmente notificata in data 27/08/2015 ai sensi dell'art.140 cpc (assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.689117529616, in data 31/08/2015, e ritirata il 08/09/2015 (vd relata di notifica ivi all. sub 6); 2) la cartella n.03420160018562484000 è stata ritualmente notificata in data 3/5/2017 ai sensi dell'art.140 cpc
(assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.689365156289, in data 10/05/2017, e rimasta in compiuta giacenza (vd relata di notifica ivi all. sub 7). Tali notifiche sono valide ed efficaci fino a querela di falso. Quanto alla valenza delle suddette relate si stigmatizza che tale documento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce 5349/2017, 1197/2017, 7052/2016, 4219/2016,
2118/2016, 240822015 e 18892/2015). Nel caso di specie, pertanto, è il ricorrente che deve dimostrare la non veridicità di quanto affermato e di quanto rilevato nel luogo di residenza della contribuente.
IN MERITO ALLA NOTIFICA AVVENUTA AI SENSI DEL 140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, per irreperibilità relativa Ai sensi dell'art.140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, ovvero nei casi di irreperibilità relativa, in cui pur conoscendo la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario non si possa procedere alla notifica o per irreperibilità dello stesso nei luoghi indicati o per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte dei soggetti di cui all'art 139 c.p.c., la notifica si esegue mediante: • deposito nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
• affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune;
• comunicazione al destinatario a mezzo di raccomandata a/r dell'avvenuto deposito. Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento, si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 D.P.R. 600/73 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'Albo del Comune (cfr art.26 del D.P.R. 600/73).
Va rilevato che , nel caso di specie, tale iter è stato regolarmente rispettato, in quanto il messo notificatore, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e delle persone di cui all'art
139 cpc, ha provveduto al deposito, nonché all'affissione dell'avviso di deposito presso la Casa
Comunale del Comune di appartenenza, informando il destinatario con raccomandata a/r (cfr. all.). Va rilevato che , nei casi di restituzione dell'atto al mittente per compiuta giacenza, ovvero nei casi in cui il destinatario, seppur avvisato, non abbia provveduto al ritiro dell'atto, in tale eventualità, la comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata produce ugualmente i propri effetti di conoscenza in capo al destinatario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr.
Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847). Il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto. La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr, Cassazione 18 novembre 2013, n. 25824; Cassazione 6 novembre 2011 n.
20482).
Pertanto non vi è dubbio che il ricorrente abbia ricevuto le cartelle esattoriali e non avendo ritenuto opportuno contestarle o impugnarle entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs. 546/92, ha reso definitiva la pretesa tributaria e inammissibile qualsiasi forma di contestazione, nonché il perfezionarsi di qualsiasi decadenza e/o prescrizione. Risulta, quindi, assolutamente priva di fondamento l'eccezione proposta dalla controparte relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento.
La cartella sopra indicata dal numero 1 è stata oggetto dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: Intimazione di pagamento n.03420189000755974000, notificata in data 13/09/2018 ai sensi dell'art.140 cpc (assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.573115505408, in data 05/12/2018, e rimasta in compiuta giacenza (vd intimazione di pagamento e relata di notifica ivi all. sub 8); Intimazione di pagamento n.03420199010054644000, notificata in data 21/3/2022 per irreperibilità assoluta (vd intimazione di pagamento e relata di notifica ivi all. sub 9); Preavviso di fermo amministrativo n.03480202300004142000 (vd preavviso di fermo e relata di notifica ivi all. sub.10).
La cartella sopra indicata dal numero 2 è stata oggetto dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
Intimazione di pagamento n.03420199010054644000, notificata in data 13/09/2018 ai sensi dell'art.140 cpc (assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.573115505408, in data 05/12/2018, e rimasta in compiuta giacenza (vd intimazione di pagamento e relata di notifica ivi all. sub 9); Preavviso di fermo amministrativo n.03480202300004142000 ( vd preavviso di fermo e relata di notifica ivi all. sub.10).
Le eccezioni pertanto vanno disattese e il ricorso rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito della controversia consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7524/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002055642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028584080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028584080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018562484000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018562484000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7524-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Ader e Regione Calabria impugnando L'intimazione di pagamento n. 0342024900205642000 di €. 1.050,10, notificata a mezzo raccomandata a/
r in data 21.09.2024 (all. 1).relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetto tassa auto anni 2009-2012
Lamentavala mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione
Si costituivano AdeR e regione Calabria controdeducendo
La Causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che il ricorso è infondato
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate. La ricorrente riceveva regolarmente l'intimazione di pagamento n.03420249002055642000 (una cui copia è stata allegata in atti dalla resistente insieme alla copia dell'estratto ruolo, ), notificata in data 21/09/2024, di € 1.050,10, la quale presuppone le cartelle di pagamento nn. 03420140028584080000 - 03420160018562484000 aventi ad oggetto il mancato pagamento Tassa Auto. L'intimazione di pagamento impugnata è stata legittimamente posta in essere in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese ed in questa sede impugnate, come mostrano l'estratto ruolo e le relate di notifica (ivi all sub. 6 -7) allegati dal resistente
In particolare: 1) la cartella n.03420140028584080000 è stata ritualmente notificata in data 27/08/2015 ai sensi dell'art.140 cpc (assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.689117529616, in data 31/08/2015, e ritirata il 08/09/2015 (vd relata di notifica ivi all. sub 6); 2) la cartella n.03420160018562484000 è stata ritualmente notificata in data 3/5/2017 ai sensi dell'art.140 cpc
(assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.689365156289, in data 10/05/2017, e rimasta in compiuta giacenza (vd relata di notifica ivi all. sub 7). Tali notifiche sono valide ed efficaci fino a querela di falso. Quanto alla valenza delle suddette relate si stigmatizza che tale documento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce 5349/2017, 1197/2017, 7052/2016, 4219/2016,
2118/2016, 240822015 e 18892/2015). Nel caso di specie, pertanto, è il ricorrente che deve dimostrare la non veridicità di quanto affermato e di quanto rilevato nel luogo di residenza della contribuente.
IN MERITO ALLA NOTIFICA AVVENUTA AI SENSI DEL 140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, per irreperibilità relativa Ai sensi dell'art.140 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, ovvero nei casi di irreperibilità relativa, in cui pur conoscendo la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario non si possa procedere alla notifica o per irreperibilità dello stesso nei luoghi indicati o per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte dei soggetti di cui all'art 139 c.p.c., la notifica si esegue mediante: • deposito nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
• affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune;
• comunicazione al destinatario a mezzo di raccomandata a/r dell'avvenuto deposito. Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento, si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 D.P.R. 600/73 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'Albo del Comune (cfr art.26 del D.P.R. 600/73).
Va rilevato che , nel caso di specie, tale iter è stato regolarmente rispettato, in quanto il messo notificatore, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e delle persone di cui all'art
139 cpc, ha provveduto al deposito, nonché all'affissione dell'avviso di deposito presso la Casa
Comunale del Comune di appartenenza, informando il destinatario con raccomandata a/r (cfr. all.). Va rilevato che , nei casi di restituzione dell'atto al mittente per compiuta giacenza, ovvero nei casi in cui il destinatario, seppur avvisato, non abbia provveduto al ritiro dell'atto, in tale eventualità, la comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata produce ugualmente i propri effetti di conoscenza in capo al destinatario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr.
Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847). Il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto. La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr, Cassazione 18 novembre 2013, n. 25824; Cassazione 6 novembre 2011 n.
20482).
Pertanto non vi è dubbio che il ricorrente abbia ricevuto le cartelle esattoriali e non avendo ritenuto opportuno contestarle o impugnarle entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs. 546/92, ha reso definitiva la pretesa tributaria e inammissibile qualsiasi forma di contestazione, nonché il perfezionarsi di qualsiasi decadenza e/o prescrizione. Risulta, quindi, assolutamente priva di fondamento l'eccezione proposta dalla controparte relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento.
La cartella sopra indicata dal numero 1 è stata oggetto dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: Intimazione di pagamento n.03420189000755974000, notificata in data 13/09/2018 ai sensi dell'art.140 cpc (assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.573115505408, in data 05/12/2018, e rimasta in compiuta giacenza (vd intimazione di pagamento e relata di notifica ivi all. sub 8); Intimazione di pagamento n.03420199010054644000, notificata in data 21/3/2022 per irreperibilità assoluta (vd intimazione di pagamento e relata di notifica ivi all. sub 9); Preavviso di fermo amministrativo n.03480202300004142000 (vd preavviso di fermo e relata di notifica ivi all. sub.10).
La cartella sopra indicata dal numero 2 è stata oggetto dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
Intimazione di pagamento n.03420199010054644000, notificata in data 13/09/2018 ai sensi dell'art.140 cpc (assenza). Con perfezionamento della notifica mediante invio della raccomandata n.573115505408, in data 05/12/2018, e rimasta in compiuta giacenza (vd intimazione di pagamento e relata di notifica ivi all. sub 9); Preavviso di fermo amministrativo n.03480202300004142000 ( vd preavviso di fermo e relata di notifica ivi all. sub.10).
Le eccezioni pertanto vanno disattese e il ricorso rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito della controversia consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate