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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1199/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8241/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249015114976000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/10/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249015114976000 di euro 242,31, notificata il 26/07/2024, relativa a tasse auto anno 2013.
Eccepiva:
Omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento. Decadenza dal termine per la notifica della cartella di pagamento e prescrizione e violazione dell'art.25 lett. c) del D.P.R. n.602/73 , citava giurisprudenza di legittimità. Rilevava che nel caso a mani, in mancanza di validi atti interruttivi, deve ritenersi ampiamente decorso sia il suddetto termine di decadenza biennale, sia il termine di prescrizione triennale, applicabile nella fattispecie in questione. Intervenuta la detta eccepita prescrizione e decadenza, ogni presunto diritto si è ormai estinto e non esiste più al momento della notifica dell'odierna impugnata intimazione. Ne deriva l'illegittimità dell'atto oggi impugnato e la conseguente non debenza delle somme pretese
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese di lite.
Allegava: copia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data11/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
Inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 ;
carenza legittimazione passiva dell'ente di riscossione. In relazione al merito della pretesa, citava giurisprudenza di legittimità;
intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito, stante che, l'Agente della riscossione ha prodo in giudizio la documentazione comprovante la notifica della cartella n.29320170036357327/000 notif. l'08/01/2018, con emissione a ruolo del 10/08/2017, per cui la prescrizione è stata interrotta con la sospensione emergenziale covid (che spiegheremo ampiamente dopo), successivamente con la notifica dell'Avviso d'intimazione n.29320229008867741/000 del
24/05/2022 e per ultimo con la notifica dell'avviso d'intimazione n.29320249015114976/000 del
19/07/2024.
sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020).
Concludeva chiedendo: dichiarare la inammissibilità del presente ricorso per eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2 bis del D. Lgs. N. 546/92 • dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92; In via principale: dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, per quanto attiene ai motivi di opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo. Dichiarare legittima la procedura di riscossione. • Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADER;
Allegava: all.1: n.1 estratto di ruolo, n.3 relate sia della cartella di pagamento che degli avvisi d'intimazione e n.1 estratto informatico per la prescrizione e decadenza;
All'udienza del 22/01/2026 è presente il difensore della parte ricorrente, il quale si riporta alle difese in atti e contesta la notifica della intimazione di pagamento stante che essendo stata eseguita a mani di un familiare, non è stata seguita dalla raccomandata informativa. Nessuno è presente per ADER.
La controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a tasse auto anno 2013;
che la cartella di pagamento non risulta notificata, tanto è vero che nonostante la precisa e puntuale eccezione in ricorso nulla ha saputo provare l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
che l'intimazione di pagamento distinta con il n. 29320229008867741/000 è stata notificata in data
24/05/2022 a mani di persona di famiglia, ma non è stata seguita dalla raccomandata informativa, per cui la notifica non si è perfezionata. Invero la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa, così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con l'ordinanza 27 maggio 2025, n. 14089;
che la riscossione della tassa di possesso auto è disciplinata dall'art 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n.
53/1983, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”;
che in assenza di atti interruttivi il diritto alla riscossione in virtù della citata normativa, nel caso in esame, si è estinto per intervenuta prescrizione in data 31/12/2016;
che va disattesa la contestazione sollevata dal concessionario relativa alla disintegrità del contraddittorio per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, posto che il ricorrente ha contestato l'omessa notifica dell'atto sottostante all'intimazione, ovvero la cartella di pagamento attività tipica ed esclusiva del concessionario;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92, stante che, l'intimazione di pagamento è atto tipicamente impugnabile, in costanza di omessa notifica di ogni atto sottostante idoneo non solo a legittimare l'intimazione stessa, ma anche ad interrompere il decorso di ogni termine pregiudizievole;
che vanno disattese e respinte le contestazioni di ADER relative alla sospensione dei termini di riscossione in virtù della normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, posto che, nel caso in esame, l'estinzione del diritto alla pretesa è intervenuta prima che venisse varata la citata normativa;
che l'atto impugnato è nullo non solo per omessa notifica dell'atto sottostante, ma anche per intervenuta prescrizione;
che ogni altra eccezione e controdeduzione è superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore di quest'ultimo. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8241/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249015114976000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/10/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249015114976000 di euro 242,31, notificata il 26/07/2024, relativa a tasse auto anno 2013.
Eccepiva:
Omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento. Decadenza dal termine per la notifica della cartella di pagamento e prescrizione e violazione dell'art.25 lett. c) del D.P.R. n.602/73 , citava giurisprudenza di legittimità. Rilevava che nel caso a mani, in mancanza di validi atti interruttivi, deve ritenersi ampiamente decorso sia il suddetto termine di decadenza biennale, sia il termine di prescrizione triennale, applicabile nella fattispecie in questione. Intervenuta la detta eccepita prescrizione e decadenza, ogni presunto diritto si è ormai estinto e non esiste più al momento della notifica dell'odierna impugnata intimazione. Ne deriva l'illegittimità dell'atto oggi impugnato e la conseguente non debenza delle somme pretese
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese di lite.
Allegava: copia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data11/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
Inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 ;
carenza legittimazione passiva dell'ente di riscossione. In relazione al merito della pretesa, citava giurisprudenza di legittimità;
intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito, stante che, l'Agente della riscossione ha prodo in giudizio la documentazione comprovante la notifica della cartella n.29320170036357327/000 notif. l'08/01/2018, con emissione a ruolo del 10/08/2017, per cui la prescrizione è stata interrotta con la sospensione emergenziale covid (che spiegheremo ampiamente dopo), successivamente con la notifica dell'Avviso d'intimazione n.29320229008867741/000 del
24/05/2022 e per ultimo con la notifica dell'avviso d'intimazione n.29320249015114976/000 del
19/07/2024.
sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020).
Concludeva chiedendo: dichiarare la inammissibilità del presente ricorso per eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2 bis del D. Lgs. N. 546/92 • dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92; In via principale: dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, per quanto attiene ai motivi di opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo. Dichiarare legittima la procedura di riscossione. • Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADER;
Allegava: all.1: n.1 estratto di ruolo, n.3 relate sia della cartella di pagamento che degli avvisi d'intimazione e n.1 estratto informatico per la prescrizione e decadenza;
All'udienza del 22/01/2026 è presente il difensore della parte ricorrente, il quale si riporta alle difese in atti e contesta la notifica della intimazione di pagamento stante che essendo stata eseguita a mani di un familiare, non è stata seguita dalla raccomandata informativa. Nessuno è presente per ADER.
La controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a tasse auto anno 2013;
che la cartella di pagamento non risulta notificata, tanto è vero che nonostante la precisa e puntuale eccezione in ricorso nulla ha saputo provare l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
che l'intimazione di pagamento distinta con il n. 29320229008867741/000 è stata notificata in data
24/05/2022 a mani di persona di famiglia, ma non è stata seguita dalla raccomandata informativa, per cui la notifica non si è perfezionata. Invero la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa, così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con l'ordinanza 27 maggio 2025, n. 14089;
che la riscossione della tassa di possesso auto è disciplinata dall'art 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n.
53/1983, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”;
che in assenza di atti interruttivi il diritto alla riscossione in virtù della citata normativa, nel caso in esame, si è estinto per intervenuta prescrizione in data 31/12/2016;
che va disattesa la contestazione sollevata dal concessionario relativa alla disintegrità del contraddittorio per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, posto che il ricorrente ha contestato l'omessa notifica dell'atto sottostante all'intimazione, ovvero la cartella di pagamento attività tipica ed esclusiva del concessionario;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92, stante che, l'intimazione di pagamento è atto tipicamente impugnabile, in costanza di omessa notifica di ogni atto sottostante idoneo non solo a legittimare l'intimazione stessa, ma anche ad interrompere il decorso di ogni termine pregiudizievole;
che vanno disattese e respinte le contestazioni di ADER relative alla sospensione dei termini di riscossione in virtù della normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, posto che, nel caso in esame, l'estinzione del diritto alla pretesa è intervenuta prima che venisse varata la citata normativa;
che l'atto impugnato è nullo non solo per omessa notifica dell'atto sottostante, ma anche per intervenuta prescrizione;
che ogni altra eccezione e controdeduzione è superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore di quest'ultimo. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES