Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1199
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento non sia stata notificata, dato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prove in tal senso nonostante l'eccezione del ricorrente. Inoltre, una notifica dell'intimazione effettuata a persona di famiglia non è stata seguita da raccomandata informativa, rendendola invalida secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha accertato che, in assenza di atti interruttivi validi, il diritto alla riscossione si è estinto per prescrizione in data 31/12/2016, essendo la pretesa relativa a tasse auto dell'anno 2013 e la normativa applicabile prevedendo un termine triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1199
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo