Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità

    L'eccezione di inammissibilità è stata disattesa in quanto il ricorrente ha impugnato l'intimazione eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per imposte

    Le istanze di definizione agevolata o rottamazione costituiscono riconoscimento del debito e comportano l'interruzione della prescrizione. Il termine di prescrizione per i crediti cristallizzati nel ruolo esattoriale è decennale.

  • Accolto
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    Sanzioni e interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000 e omessa motivazione

    L'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi degli atti cui fa riferimento. Non vi è stata specifica censura circa la violazione delle norme sul calcolo degli interessi.

  • Accolto
    Mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, in caso di mancata produzione delle cartelle e delle relative notifiche, l'Agente della riscossione non può liberarsi con il mero estratto di ruolo. La notifica a terzi richiede obbligatoriamente la raccomandata informativa al destinatario effettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 1
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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