CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1100/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249004290422000 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150020591974000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160005336523000 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160019569058000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 022201800000551938000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190000084186000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190000084287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190015402102000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190023125445000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200006202963000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210000114678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il 28/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, riferita a più partite e recante l'elencazione di plurime cartelle di pagamento, irritualmente notificate al contribuente.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato articolati motivi, recanti una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.
Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione, che ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 formulata dall'Agente della riscossione, posto che l'impugnazione dell'intimazione viene proposta eccependo l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
2. Venendo al merito, giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che il ricorrente, oltre a lamentare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, contesta pure la mancata o comunque irregolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione di Brescia, e precisamente:n.02220150020591974000,
n.02220160019569058000,n.02220190000084186000,n.02220190015402102000,
n.02220160005336523000, n.02220180000551938000, n.02220190000084287000,
n.02220190023125445000,n.02220200006202963000,n.02220210000114678000.
Al riguardo, giova precisare che l'Agente della riscossione ha emesso l'intimazione di pagamento odiernamente gravata dopo l'annullamento da parte di questa Corte di una precedente intimazione portante le medesime cartelle di pagamento (CGT BS – sez.2, sent. n. 255/2024).
3. Ciò posto, si osserva che le questioni principali sottoposte all'attenzione del Collegio appaiono nella sostanza identiche - salvo il differente atto d'intimazione - a quelle definite con la menzionata sentenza n.
255/2024 di accoglimento del gravame.
Risulta, infatti, che il ricorrente ha impugnato il credito dell'intimazione di pagamento limitatamente alle seguenti prodromiche cartelle di pagamento (secondo l'argomentare della citata pronuncia n. 255/2024):
“1. n. 02220150020591974000, relativa a diritti camerali per l'anno 2013, notificata in data 18/02/2016 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario (la cartella non figura prodotta);
2. n.
02220160005336523000, relativa a canone Rai per l'anno 2015, notificata in data 20/06/2016 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario (la cartella non figura prodotta);
3. n. 02220160019569058000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2010-2011-2012, notificata in data 06/08/2016 a mezzo PEC dall'indirizzo Pec_1, anzi non notificata per avviso di mancata consegna (la cartella non figura prodotta);
4. n. 022201800000551938000, relativa a Irpef per l'anno 2014, a seguito del controllo automatizzato, notificata in data 09/02/2018 a mezzo PEC dall'indirizzo Pec_1; 5. n. 02220190000084186000, relativa a Irpef per l'anno 2015, notificata in data 07/02/2019 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario, con successiva raccomandata informativa (la cartella non figura prodotta) 6. n.
02220190000084287, relativa a diritti camerali per l'anno 2016, notificata in data 07/02/2019 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario, con successiva raccomandata informativa (la cartella non figura prodotta) 7. n. 02220190015402102000, relativa a iva, irap per l'anno 2016, a seguito del controllo automatizzato, notificata in data 21/09/2019, a mezzo PEC dall'indirizzo Pec_1 ;
8. n. 02220190023125445000, relativa a irpef per l'anno 2016, a seguito del controllo automatizzato, notificata in data 07/01/2020, a mezzo PEC dall'indirizzo
Pec_1; 9. n. 02220200006202963000, notificata in data 06/12/2021, relativa a iva per l'anno 2018 a seguito del controllo automatizzato 10. n. 02220210000114678000, notificata in data 22/02/2022, relativa a diritti camerali per gli anni 2018 (la cartella non figura prodotta)”.
Ora, la menzionata sentenza n. 255/2024, i cui specifici contenuti sono parzialmente condivisi anche da questo Collegio ha, anzitutto, evidenziato che “Per non ledere il diritto di difesa del ricorrente, la resistente avrebbe, quindi, dovuto, in primis, produrre in giudizio tutte le cartelle di pagamento, poi le relative notifiche, gli eventuali avvisi di accertamento, pure di enti pubblici, e, infine, gli eventuali atti di intimazione con le relative notifiche che avrebbero interrotto la prescrizione”.
Nella specie, il Collegio rileva – come prosegue la citata sentenza n. 255/2024 – che “Sulla produzione delle cartelle di pagamento, si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2022, che ha anche negato che l'obbligo di ostensione possa essere assolto mediante il rilascio del mero estratto di ruolo. Nel caso in cui siano violati gli obblighi di conservazione e detenzione in forza di una prassi organizzativa che renda indisponibile una copia della cartella di pagamento suscettibile di ostensione, l'Agente della riscossione ha l'obbligo di rilasciare una specifica attestazione con indicazione delle cause di tale inadempimento: “13. Riepilogando, dunque, l'Adunanza, in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione rimettente, formula i seguenti principi di diritto: 1) Il concessionario, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.” (Consiglio di Stato adunanza plenaria. Sentenza n. 4 del
14.3.2022)”.
Per altro verso, il Collegio conviene (secondo l'argomentare della detta pronuncia n. 255/2024) che “Sulla raccomandata informativa costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (sorretta pure dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012) ha ribadito l'indispensabilità che la notifica della raccomandata fatta a persona terza rispetto al destinatario (irreperibilità relativa) deve essere obbligatoriamente seguita dalla raccomandata informativa al destinatario effettivo, pena l'invalidità della notifica stessa: “Il motivo è altresì fondato. Questa Corte ha affermato che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d. P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079)”
(Cass. n. 6192/2024)”.
Inoltre, - prosegue la citata sentenza n. 255/2024 – “In tema di notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento, il Collegio privilegia pertanto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/ inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (Cass. S.U. n.
10012/2021)”.
4. Peraltro, la Sezione ha motivo di discostarsi dalle puntuali conclusioni svolte nella succitata pronuncia solo e principalmente in ragione dell'avvenuta presentazione di istanze o di adesioni a rottamazioni e richieste di definizione agevolata o di rateizzazione.
In particolare, il ricorrente per le nominate cartelle sottese all'avviso di intimazione ha chiesto la definizione agevolata o rottamazione, come di seguito specificato:
- il 05/01/2017 attraverso istanza protocollata al n. 2017-EQUISDR 225/2016 0040037, è stata chiesta l'adesione alla definizione agevola ex art. 6 D.L. 193/2016 delle cartelle n.02220150020591974000,
n.02220160005336523000, n.02220160019569058000 a cui è seguita la notifica da parte dell'Agente della riscossione della comunicazione somme dovute n. 02290201700068790000 il 22/06/2017 (doc.9 di parte resistente);
- il 30/04/2019 attraverso istanza protocollata al n. 3807640 è stata chiesta la definizione agevolata delle cartelle n. n.02220150020591974000, n.02220160005336523000, n.02220160019569058000,
n.02220180000551938000, con notifica da parte dell'Agente della riscossione della comunicazione delle somme dovute n. 02290201903427755000 il 04/07/2019 (doc.10 di parte resistente);
- il 28/06/2023 con istanza on line protocollata al n. web 2023062808200147, è stata chiesta la rottamazione delle cartelle n.02220150020591974000, n.02220160005336523000,
n.02220160019569058000, n.02220190000084186000, n.02220190015402102000,
n.02220180000551938000, n.02220190000084287000, n.02220190023125445000,
n.02220200006202963000, n.02220210000114678000, a cui è seguita la notifica da parte dell'Agente della riscossione della comunicazione delle somme dovute n. 02290202300551033000 (doc.11 di parte resistente);
- il 19/03/2018 per la cartella n. 02220180000551938000 è stata chiesta la rateazione protocollata al n.
167438. (doc. 12 di parte resistente)
Orbene, se da una parte l'avere richiesto ed ottenuto la rateazione o la rottamazione non è assimilabile all'acquiescenza, le diverse domande di rateazione o definizione agevolata costituiscono, comunque, riconoscimento del debito, cui consegue necessariamente l'interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c.
Del resto, la Cassazione, con sentenza n. 17877 del 31.8.2011, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo, è decennale. Dunque, sul versante della rivendicata prescrizione dei crediti erariali con riferimento all'imposta, alla luce degli illustrati motivi, le censure non possono essere accolte.
5. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi relativi alle contestate cartelle.
Invero, sui relativi profili devesi osservare che gli stessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (cfr. Cass. n. 5577/2019 e n.
23052/2025).
6. Infine, sull'eccepita violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, è agevole replicare che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi degli atti cui essa fa riferimento, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'avversata intimazione
è stata, nella specie, emessa.
L'intimazione in parola è, infatti, formata secondo le modalità stabilite dall'art. 50, commi 2 e 3, D.P.R.
602/1973 e tanto basta a confermare la regolarità del contenuto formale della stessa.
Quanto all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, il ricorrente non deduce alcuna specifica violazione dell'art. 30 D.P.R. 602/1973 per gli interessi di mora e dell'art. 20 D.P.R. 602/1973 per gli interessi da ritardata iscrizione, norme che prevedono un modello legale vincolato di conteggio e decorrenza che il contribuente, ove lo ritenesse violato, avrebbe l'onere di sottoporre a specifiche censure.
In definitiva, la ridetta intimazione si appalesa immune da qualsivoglia vizio formale, in quanto riporta tutti gli elementi prescritti dalla normativa in materia.
7. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi parzialmente accolto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1100/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249004290422000 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150020591974000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160005336523000 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160019569058000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 022201800000551938000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190000084186000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190000084287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190015402102000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190023125445000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200006202963000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210000114678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il 28/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, riferita a più partite e recante l'elencazione di plurime cartelle di pagamento, irritualmente notificate al contribuente.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato articolati motivi, recanti una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.
Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione, che ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 formulata dall'Agente della riscossione, posto che l'impugnazione dell'intimazione viene proposta eccependo l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
2. Venendo al merito, giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che il ricorrente, oltre a lamentare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, contesta pure la mancata o comunque irregolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione di Brescia, e precisamente:n.02220150020591974000,
n.02220160019569058000,n.02220190000084186000,n.02220190015402102000,
n.02220160005336523000, n.02220180000551938000, n.02220190000084287000,
n.02220190023125445000,n.02220200006202963000,n.02220210000114678000.
Al riguardo, giova precisare che l'Agente della riscossione ha emesso l'intimazione di pagamento odiernamente gravata dopo l'annullamento da parte di questa Corte di una precedente intimazione portante le medesime cartelle di pagamento (CGT BS – sez.2, sent. n. 255/2024).
3. Ciò posto, si osserva che le questioni principali sottoposte all'attenzione del Collegio appaiono nella sostanza identiche - salvo il differente atto d'intimazione - a quelle definite con la menzionata sentenza n.
255/2024 di accoglimento del gravame.
Risulta, infatti, che il ricorrente ha impugnato il credito dell'intimazione di pagamento limitatamente alle seguenti prodromiche cartelle di pagamento (secondo l'argomentare della citata pronuncia n. 255/2024):
“1. n. 02220150020591974000, relativa a diritti camerali per l'anno 2013, notificata in data 18/02/2016 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario (la cartella non figura prodotta);
2. n.
02220160005336523000, relativa a canone Rai per l'anno 2015, notificata in data 20/06/2016 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario (la cartella non figura prodotta);
3. n. 02220160019569058000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2010-2011-2012, notificata in data 06/08/2016 a mezzo PEC dall'indirizzo Pec_1, anzi non notificata per avviso di mancata consegna (la cartella non figura prodotta);
4. n. 022201800000551938000, relativa a Irpef per l'anno 2014, a seguito del controllo automatizzato, notificata in data 09/02/2018 a mezzo PEC dall'indirizzo Pec_1; 5. n. 02220190000084186000, relativa a Irpef per l'anno 2015, notificata in data 07/02/2019 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario, con successiva raccomandata informativa (la cartella non figura prodotta) 6. n.
02220190000084287, relativa a diritti camerali per l'anno 2016, notificata in data 07/02/2019 a soggetto diverso rispetto all'effettivo destinatario, con successiva raccomandata informativa (la cartella non figura prodotta) 7. n. 02220190015402102000, relativa a iva, irap per l'anno 2016, a seguito del controllo automatizzato, notificata in data 21/09/2019, a mezzo PEC dall'indirizzo Pec_1 ;
8. n. 02220190023125445000, relativa a irpef per l'anno 2016, a seguito del controllo automatizzato, notificata in data 07/01/2020, a mezzo PEC dall'indirizzo
Pec_1; 9. n. 02220200006202963000, notificata in data 06/12/2021, relativa a iva per l'anno 2018 a seguito del controllo automatizzato 10. n. 02220210000114678000, notificata in data 22/02/2022, relativa a diritti camerali per gli anni 2018 (la cartella non figura prodotta)”.
Ora, la menzionata sentenza n. 255/2024, i cui specifici contenuti sono parzialmente condivisi anche da questo Collegio ha, anzitutto, evidenziato che “Per non ledere il diritto di difesa del ricorrente, la resistente avrebbe, quindi, dovuto, in primis, produrre in giudizio tutte le cartelle di pagamento, poi le relative notifiche, gli eventuali avvisi di accertamento, pure di enti pubblici, e, infine, gli eventuali atti di intimazione con le relative notifiche che avrebbero interrotto la prescrizione”.
Nella specie, il Collegio rileva – come prosegue la citata sentenza n. 255/2024 – che “Sulla produzione delle cartelle di pagamento, si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2022, che ha anche negato che l'obbligo di ostensione possa essere assolto mediante il rilascio del mero estratto di ruolo. Nel caso in cui siano violati gli obblighi di conservazione e detenzione in forza di una prassi organizzativa che renda indisponibile una copia della cartella di pagamento suscettibile di ostensione, l'Agente della riscossione ha l'obbligo di rilasciare una specifica attestazione con indicazione delle cause di tale inadempimento: “13. Riepilogando, dunque, l'Adunanza, in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione rimettente, formula i seguenti principi di diritto: 1) Il concessionario, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.” (Consiglio di Stato adunanza plenaria. Sentenza n. 4 del
14.3.2022)”.
Per altro verso, il Collegio conviene (secondo l'argomentare della detta pronuncia n. 255/2024) che “Sulla raccomandata informativa costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (sorretta pure dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012) ha ribadito l'indispensabilità che la notifica della raccomandata fatta a persona terza rispetto al destinatario (irreperibilità relativa) deve essere obbligatoriamente seguita dalla raccomandata informativa al destinatario effettivo, pena l'invalidità della notifica stessa: “Il motivo è altresì fondato. Questa Corte ha affermato che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d. P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079)”
(Cass. n. 6192/2024)”.
Inoltre, - prosegue la citata sentenza n. 255/2024 – “In tema di notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento, il Collegio privilegia pertanto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/ inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (Cass. S.U. n.
10012/2021)”.
4. Peraltro, la Sezione ha motivo di discostarsi dalle puntuali conclusioni svolte nella succitata pronuncia solo e principalmente in ragione dell'avvenuta presentazione di istanze o di adesioni a rottamazioni e richieste di definizione agevolata o di rateizzazione.
In particolare, il ricorrente per le nominate cartelle sottese all'avviso di intimazione ha chiesto la definizione agevolata o rottamazione, come di seguito specificato:
- il 05/01/2017 attraverso istanza protocollata al n. 2017-EQUISDR 225/2016 0040037, è stata chiesta l'adesione alla definizione agevola ex art. 6 D.L. 193/2016 delle cartelle n.02220150020591974000,
n.02220160005336523000, n.02220160019569058000 a cui è seguita la notifica da parte dell'Agente della riscossione della comunicazione somme dovute n. 02290201700068790000 il 22/06/2017 (doc.9 di parte resistente);
- il 30/04/2019 attraverso istanza protocollata al n. 3807640 è stata chiesta la definizione agevolata delle cartelle n. n.02220150020591974000, n.02220160005336523000, n.02220160019569058000,
n.02220180000551938000, con notifica da parte dell'Agente della riscossione della comunicazione delle somme dovute n. 02290201903427755000 il 04/07/2019 (doc.10 di parte resistente);
- il 28/06/2023 con istanza on line protocollata al n. web 2023062808200147, è stata chiesta la rottamazione delle cartelle n.02220150020591974000, n.02220160005336523000,
n.02220160019569058000, n.02220190000084186000, n.02220190015402102000,
n.02220180000551938000, n.02220190000084287000, n.02220190023125445000,
n.02220200006202963000, n.02220210000114678000, a cui è seguita la notifica da parte dell'Agente della riscossione della comunicazione delle somme dovute n. 02290202300551033000 (doc.11 di parte resistente);
- il 19/03/2018 per la cartella n. 02220180000551938000 è stata chiesta la rateazione protocollata al n.
167438. (doc. 12 di parte resistente)
Orbene, se da una parte l'avere richiesto ed ottenuto la rateazione o la rottamazione non è assimilabile all'acquiescenza, le diverse domande di rateazione o definizione agevolata costituiscono, comunque, riconoscimento del debito, cui consegue necessariamente l'interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c.
Del resto, la Cassazione, con sentenza n. 17877 del 31.8.2011, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo, è decennale. Dunque, sul versante della rivendicata prescrizione dei crediti erariali con riferimento all'imposta, alla luce degli illustrati motivi, le censure non possono essere accolte.
5. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi relativi alle contestate cartelle.
Invero, sui relativi profili devesi osservare che gli stessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (cfr. Cass. n. 5577/2019 e n.
23052/2025).
6. Infine, sull'eccepita violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, è agevole replicare che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi degli atti cui essa fa riferimento, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'avversata intimazione
è stata, nella specie, emessa.
L'intimazione in parola è, infatti, formata secondo le modalità stabilite dall'art. 50, commi 2 e 3, D.P.R.
602/1973 e tanto basta a confermare la regolarità del contenuto formale della stessa.
Quanto all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, il ricorrente non deduce alcuna specifica violazione dell'art. 30 D.P.R. 602/1973 per gli interessi di mora e dell'art. 20 D.P.R. 602/1973 per gli interessi da ritardata iscrizione, norme che prevedono un modello legale vincolato di conteggio e decorrenza che il contribuente, ove lo ritenesse violato, avrebbe l'onere di sottoporre a specifiche censure.
In definitiva, la ridetta intimazione si appalesa immune da qualsivoglia vizio formale, in quanto riporta tutti gli elementi prescritti dalla normativa in materia.
7. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi parzialmente accolto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione. Spese del giudizio compensate.