Trib. Modena, sentenza 28/12/2025, n. 1534
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Non debenza mantenimento ordinario figlia per trasferimento presso abitazione paterna

    Il giudice rileva che le questioni relative ai fatti sopravvenuti, come il trasferimento della figlia, devono essere fatte valere tramite un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e non in sede di opposizione all'esecuzione. Il titolo giudiziale (sentenza di divorzio) è intangibile in sede di esecuzione per fatti sopravvenuti non ancora recepiti da un provvedimento giudiziale.

  • Rigettato
    Illegittimità calcolo adeguamento Istat

    La contestazione sull'adeguamento Istat è ritenuta infondata poiché il calcolo è stato effettuato correttamente sulla base dei maggiori importi dovuti fino a settembre 2023 e partendo da dicembre 2020, come statuito dalla sentenza di divorzio. La maturazione dell'indice ISTAT per le nove mensilità del 2023 iniziava a decorrere da dicembre 2022.

  • Accolto
    Compensazione crediti per spese straordinarie

    Il giudice riconosce la possibilità di compensazione giudiziale. Tuttavia, buona parte delle spese sostenute dall'opponente non sono rimborsabili in quanto non concordate preventivamente (spese per chitarra, lezioni di musica, palestra, cure dentistiche aggiuntive, smartphone, abbonamenti trasporto pubblico) o rientranti nel mantenimento ordinario (vestiario, libri). Vengono accolte solo alcune spese mediche e scolastiche per un totale di € 1.075,69. Questo importo viene posto in compensazione con il credito della controparte per spese mediche e scolastiche pari a € 1.141,45, al netto di alcune contestazioni. La domanda riconvenzionale viene accolta solo per la differenza residua.

  • Rigettato
    Contestazione spese straordinarie addebitate dall'opponente

    Il giudice accoglie parzialmente le contestazioni della convenuta, riducendo l'importo delle spese straordinarie rimborsabili all'opponente. In particolare, vengono escluse le spese non concordate preventivamente e quelle rientranti nel mantenimento ordinario. Viene riconosciuto un credito di € 1.141,45 per spese mediche e scolastiche, ma questo viene parzialmente decurtato a seguito delle contestazioni dell'opponente, risultando in un credito finale di € 930,95.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 28/12/2025, n. 1534
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1534
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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