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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/12/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia CH, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 46/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresento e difeso dall'avv. Massimo Marinelli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Formigine (MO), via Piave n. 35, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Prandi ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, via Giardini 25, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.10.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9.10.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 15.12.2023, da parte dell'ex coniuge, sig.ra anche nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori, Controparte_1
e , con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo Persona_1 Controparte_2 complessivo di €. 3.853,34, asseritamente dovuto a titolo di rivalutazione Istat del credito alimentare per il periodo da dicembre 2020 a settembre 2023 nonché a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, per i mesi di luglio-agosto-settembre 2023, in conformità a quanto statuito dal Tribunale Persona_1 di Modena nella sentenza di divorzio congiunto n. 1819 del 13.12.2019, ancorché successivamente, parzialmente, modificata con provvedimento del 29.9.2023. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) la non debenza delle somme pretese in pagamento a titolo di mantenimento ordinario della figlia, per essersi, Persona_1 quest'ultima, stabilmente trasferita presso la sua abitazione a far tempo dal mese di luglio 2023, con conseguente cessazione della convivenza con la madre e il fratello minore, (ii) Controparte_2
l'illegittimità delle somme calcolate, da gennaio a settembre 2023, a titolo di adeguamento Istat in quanto richieste prima della maturazione dell'anno e comunque conteggiate su un importo maggiore di quello dovuto alla luce dell'intervenuto mutamento della situazione di collocamento della prole, come, peraltro, attestato dal Tribunale di Modena nel provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, allegato all'atto di precetto;
(iii) il maggiore controcredito, dal medesimo, maturato nei confronti dell'ex coniuge, in ragione degli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie nel corso degli anni 2022 e 2023, mai rimborsate dalla sig.ra CP_1
Stanti le suesposte premesse, l'odierno opponente chiedeva, dunque, di accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna, in via riconvenzionale, di controparte al pagamento della somma di € 4.024,35 o di quella diversa, maggiore o minore, risultante in corso di causa, anche al netto di eventuali compensazioni;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.3.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, sig.ra contestando, in fatto e in diritto, gli assunti avversari e, Controparte_1 insistendo, conseguentemente, per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite. In particolare, ferma la correttezza della somma intimata in pagamento nell'atto di precetto opposto, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nell'atto introduttivo in ragione sia delle minori somme eventualmente dovute (pari a soli euro 1.141,45) sia della sussistenza di un reciproco diritto al rimborso per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori.
1.3 – Tentata, invano, la conciliazione delle parti e istruita, la presente vertenza, a livello documentale, la stessa, veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al termine dell'udienza cartolare del 9.10.2025, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies, c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022.
pagina 2 di 7 2.
2.1 - Con il primo motivo di opposizione, parte attrice lamenta, in questa sede, l'illegittimità della somma di €. 1.050,00 (€. 350,00 mensili) pretesa in pagamento, da controparte, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario della figlia, relativamente alle mensilità di luglio-agosto- Persona_1 settembre 2023, per essersi, la minore, stabilmente trasferita presso la sua abitazione a far tempo dal mese di luglio 2023. La doglianza, per come formulata, non può dirsi condivisibile. Invero, la circostanza dedotta dall'opponente non vale a privare di validità ed efficacia il titolo giudiziale fondante la pretesa creditoria azionata, ossia la sentenza di divorzio n. 1892 del 13.12.2019. Deve, qui, ribadirsi il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui "con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione
o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9” (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. ord. 25.9.2014, n. 20303; Cass. 9.11.2001, n. 13872; sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio: Cass. 10.11.2015, n. 23471; Cass. 16.6.2011, n. 13184; Cass. 1.4.1994, n. 3225).
La conclusione è in linea, del resto, con il principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza - a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive eventualmente promosse (Cass. 25.2.2016, n. 3712; Cass. 17.2.2011; n. 3850; e innumerevoli altre, tra cui basti un richiamo a Cass., sez. un., 23.1.2015, n. 1238) - dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è, sì, assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass., ord. 30.7.2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario). Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile di un'evoluzione imponderabile perchè legata alle vicende personali dei coniugi o ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione all'esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta (in tale senso, si veda altresì Cass. civ., Sez. III, Sent., 2.7.2019, n. 17689). Pertanto, in assenza di un provvedimento giudiziale che recepisca il mutato quadro fattuale, è inibito al giudice dell'opposizione sindacare il contenuto decisorio di un titolo giudiziale – quale è, per l'appunto, la sentenza di divorzio congiunto, qui, richiamata (doc. 2 opponente) – oramai contraddistinto da definitività. Nella specie, la modifica delle condizioni di divorzio si è avuta solamente con il decreto del Tribunale di Modena del 29.9.2023 (doc. 1 opponente), sicché è a partire da tale momento – come statuito dal Collegio giudicante (“dispone, con decorrenza dal presente provvedimento…”) - che l'obbligazione del sig. è stata Per_1 rideterminata nel suo ammontare. pagina 3 di 7 Conseguentemente, fino al mese di settembre 2023, quest'ultimo, era tenuto a corrispondere l'originario mantenimento, senza che possa dirsi valida la decurtazione, da questi, operata unilateralmente e prima della pronuncia giudiziale successivamente adottata dal Tribunale. In definitiva, il motivo va, nel suo complesso, rigettato.
2.2 - La rilevata infondatezza della doglianza sopra esaminata vale, per ciò solo, a rendere priva di pregio l'ulteriore contestazione sollevata da parte attrice con riguardo alle somme indicate, nell'atto di precetto opposto, a titolo di rivalutazione Istat per il periodo da dicembre 2020 a settembre 2023, avendo, parte convenuta, calcolato, correttamente, tale voce di credito sulla base dei maggiori importi dovuti dal sig. a titolo di mantenimento fino a settembre 2023. Per_1
Inoltre, come giustamente evidenziato dalla difesa della sig.ra il predetto conteggio è stato CP_1 effettuato partendo dal mese di dicembre 2020 – ossia a partire “dall'anno successivo alla data di comparizione delle parti innanzi al Tribunale” (i.e. dicembre 2019), come statuito nella sentenza di divorzio acquisita agli atti
- e fino a settembre 2023, considerata la pubblicazione, in data 29.9.2023, del decreto di modifica delle condizioni di divorzio. Né rileva la circostanza che l'atto di precetto sia stato notificato a parte opponente prima della fine dell'anno, atteso che come evidenziato da parte convenuta il calcolo della maturazione dell'indice ISTAT per le nove mensilità dell'anno 2023 iniziava a decorrere dal mese di dicembre 2022 in poi.
2.3 – In ultima analisi, occorre soffermarsi sulle reciproche domande di rimborso, formulate dalle parti, con riguardo agli esborsi, dalle medesime, sostenute, a titolo di spese straordinarie, nel corso degli anni 2022-2023. Preliminarmente, si osserva che può dirsi applicabile, nella fattispecie in esame, l'istituto della compensazione giudiziale, dovendosi ritenere, sulla base della documentazione fiscale prodotta in atti, che i crediti opposti in compensazione da ambo le parti siano di “pronta e facile liquidazione”. In assenza di specifici riferimenti normativi, la giurisprudenza ha cercato, nel tempo, di fornire una definizione di “spese straordinarie”, giungendo a individuarle in “quegli esborsi necessari a far fronte a eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento o comunque spese non qualificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (cfr. sul punto Cass. n. 7672 del 19.7.1999; Cass. n. 6201 del 13.3.2009). Più di recente, la Suprema Corte ha poi avuto modo, ulteriormente, di precisare che: “Le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.” (Cass., 13/01/2021, n. 379). In questi termini si è, dunque, operata una distinzione tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di separazione o di divorzio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservarne i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà pagina 4 di 7 dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice in sede di separazione o divorzio (cfr. Cass. n. 379/2021 cit.). In tale ottica, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo già acquisito, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (così Cass., sez. I, ord. n. 3835 del 15.2.2021). Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, ecc...) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento - ove il titolo preveda espressamente, in aggiunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche - tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (v. ancora Cass. n. 3835/2021 cit.). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
2.4 - Ciò posto, si rileva che parte opponente ha documentato esborsi per complessivi €. 4.024,35, così ricostruiti:
- per l'anno 2022, €. 671,06 (già calcolati al 50%) per materiale scolastico, medicinali, vestiti, cure dentistiche (doc. 6);
- per l'anno 2023, €. 1.526,33 (già calcolati al 50%) per materiale scolastico, medicinali, lezioni di musica, palestra, cure dentistiche (doc. 7);
- cure dentistiche extra per la figlia per € 1.627,00 (già calcolati al 50%) nel corso dell'anno Per_1
2022 (doc. 8-9);
- acquisto del telefono cellulare per entrambi i figli minori e relative spese di ricarica (doc. 10), per €. 199,96 (già calcolati al 50%).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati nonché di quanto statuito dallo stesso protocollo del Tribunale di Modena sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del pagina 5 di 7 25.9.2019 - richiamato nella sentenza di divorzio prodotta in atti - devono dirsi condivisibili le contestazioni sollevata da parte convenuta quanto all'impossibilità di ricondurre, al contributo di mantenimento dovuto, buona parte delle spese sostenute dal sig. nell'interesse dei figli minori, Per_1 tenuto conto, peraltro, di quanto pattuito, dalle stesse, parti in sede di divorzio. Infatti, al punto 6) degli accordi divorzili, le parti si vincolavano reciprocamente a concordare qualsivoglia tipo di spesa straordinaria superiore a 50 euro. Nello specifico, il riferimento è: (i) all'acquisto della chitarra e alle correlate lezioni di musica per la figlia (€. 1.248,50; pro quota 50%, €. 624,25); (ii) all'iscrizione in palestra della figlia (€. 156,00; pro quota al 50%, €. 78,00); (iii) alle cure dentistiche aggiuntive varie (€. 3.250,00; pro quota al 50%, €. 1.627,00); (iv) all'acquisto di uno smartphone per entrambi i figli (€. 399,93; pro quota al 50%, €. 199,96). Invero, i costi sopra illustrati - per complessivi €. 2.529,21 pro quota - delineano delle spese, di ingente ammontare, estranee al circuito dell'ordinarietà che, come tali, avrebbero dovuto essere concordati dai coniugi. Infatti, è pacifico che tali costi siano stati decisi dal sig. in completa autonomia, senza il Per_1 consenso della sig.ra (emblematica la conversazione Whatsapp di cui al doc. 3 di parte convenuta, CP_1 sull'importo delle cure dentistiche), in palese violazione di quanto, dai medesimi, convenuto in sede di divorzio. Pertanto, in difetto di accordo e della prova della loro rispondenza a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli, le spese in esame non possono dirsi azionabili con il titolo originariamente conseguito in sede di divorzio. Analoghe riflessioni involgono anche gli esborsi sostenuti dal sig. per gli abbonamenti al Per_1 trasporto pubblico della figlia ammontanti ad euro 716,00 e pro quota euro 358,00, i quali, ancora Per_1 una volta, avrebbero dovuto richiedere il preventivo assenso della sig.ra Infatti, sebbene i costi CP_1 per il trasporto pubblico rientrino, in linea generale - come da protocollo dell'intestato Tribunale - tra le spese non richiedenti il preventivo assenso dell'altro coniuge, tuttavia - come da giurisprudenza citata - in assenza di prova circa il loro carattere routinario, è da escludersi, in questa sede, un obbligo di rimborso. Infine, come giustamente evidenziato da parte convenuta, esulano dalle spese straordinarie i costi relativi al vestiario e ai libri, i quali sono da considerarsi ricompresi nell'assegno di mantenimento sicché, parimenti, è da negarsi il rimborso quanto all'ulteriore importo pro quota di €. 61,45 indicato dall'opponente per l'acquisto di vestiti e di letture estive in favore della figlia Per_1
Dunque, a parere di questo Giudice, dell'importo azionato di €. 4.024,35, solo l'importo di €. 1.075,69 sarebbe rivendicabile in questa sede dall'opponente a titolo di mantenimento non corrisposto dall'ex coniuge. Tuttavia, la somma in questione è da porsi in compensazione con l'analogo credito maturato nel corso degli anni 2022-2023, dalla sig.ra a titolo di spese mediche e scolastiche, per complessivi €. CP_1
1.141,45, già calcolata pro quota al 50% (docc. 4 e 5). Anche relativamente a tali esborsi devono dirsi, però, accoglibili, sulla scorta delle considerazioni poc'anzi svolte, le contestazioni sollevate da parte opponente. Il riferimento è nello specifico: (i) alle spese scolastiche di €. 140,00 (pro quota al 50%, €. 70,00) del 15.07.2022, essendo pacifico che trattasi di contributo volontario, non approvato dal sig. (ii) alla Per_1 somma di €. 281,00 (pro quota al 50%, €. 140,50) per cure fisioterapiche, vertendosi pur sempre nell'ambito di spese mediche eccezionali che, come da principi giurisprudenziali richiamati e accordi delle parti, avrebbero dovuto essere previamente concordate. Dunque, al netto di detti importi (pari a €. 210,50), le somme da rimborsarsi alla sig.ra CP_1 ammontano a €. 930,95. pagina 6 di 7 Pertanto, tenuto conto di tale controcredito, la domanda riconvenzionale formulata, in questa sede, da parte opponente è da accogliersi nei limiti del minore importo di €. 144,74, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda giudiziale al saldo.
3.
Le spese, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, sono da compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuto l'importo di cui all'atto di precetto opposto, notificato in data 15.12.2023;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di €. 144,74, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di rimborso delle spese straordinarie, da questi, sostenute;
3. compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena, 28 dicembre 2025
Il Giudice Giulia CH
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia CH, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 46/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresento e difeso dall'avv. Massimo Marinelli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Formigine (MO), via Piave n. 35, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Prandi ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, via Giardini 25, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.10.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9.10.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 15.12.2023, da parte dell'ex coniuge, sig.ra anche nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori, Controparte_1
e , con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo Persona_1 Controparte_2 complessivo di €. 3.853,34, asseritamente dovuto a titolo di rivalutazione Istat del credito alimentare per il periodo da dicembre 2020 a settembre 2023 nonché a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, per i mesi di luglio-agosto-settembre 2023, in conformità a quanto statuito dal Tribunale Persona_1 di Modena nella sentenza di divorzio congiunto n. 1819 del 13.12.2019, ancorché successivamente, parzialmente, modificata con provvedimento del 29.9.2023. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) la non debenza delle somme pretese in pagamento a titolo di mantenimento ordinario della figlia, per essersi, Persona_1 quest'ultima, stabilmente trasferita presso la sua abitazione a far tempo dal mese di luglio 2023, con conseguente cessazione della convivenza con la madre e il fratello minore, (ii) Controparte_2
l'illegittimità delle somme calcolate, da gennaio a settembre 2023, a titolo di adeguamento Istat in quanto richieste prima della maturazione dell'anno e comunque conteggiate su un importo maggiore di quello dovuto alla luce dell'intervenuto mutamento della situazione di collocamento della prole, come, peraltro, attestato dal Tribunale di Modena nel provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, allegato all'atto di precetto;
(iii) il maggiore controcredito, dal medesimo, maturato nei confronti dell'ex coniuge, in ragione degli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie nel corso degli anni 2022 e 2023, mai rimborsate dalla sig.ra CP_1
Stanti le suesposte premesse, l'odierno opponente chiedeva, dunque, di accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna, in via riconvenzionale, di controparte al pagamento della somma di € 4.024,35 o di quella diversa, maggiore o minore, risultante in corso di causa, anche al netto di eventuali compensazioni;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.3.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, sig.ra contestando, in fatto e in diritto, gli assunti avversari e, Controparte_1 insistendo, conseguentemente, per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite. In particolare, ferma la correttezza della somma intimata in pagamento nell'atto di precetto opposto, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nell'atto introduttivo in ragione sia delle minori somme eventualmente dovute (pari a soli euro 1.141,45) sia della sussistenza di un reciproco diritto al rimborso per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori.
1.3 – Tentata, invano, la conciliazione delle parti e istruita, la presente vertenza, a livello documentale, la stessa, veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al termine dell'udienza cartolare del 9.10.2025, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies, c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022.
pagina 2 di 7 2.
2.1 - Con il primo motivo di opposizione, parte attrice lamenta, in questa sede, l'illegittimità della somma di €. 1.050,00 (€. 350,00 mensili) pretesa in pagamento, da controparte, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario della figlia, relativamente alle mensilità di luglio-agosto- Persona_1 settembre 2023, per essersi, la minore, stabilmente trasferita presso la sua abitazione a far tempo dal mese di luglio 2023. La doglianza, per come formulata, non può dirsi condivisibile. Invero, la circostanza dedotta dall'opponente non vale a privare di validità ed efficacia il titolo giudiziale fondante la pretesa creditoria azionata, ossia la sentenza di divorzio n. 1892 del 13.12.2019. Deve, qui, ribadirsi il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui "con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione
o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9” (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. ord. 25.9.2014, n. 20303; Cass. 9.11.2001, n. 13872; sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio: Cass. 10.11.2015, n. 23471; Cass. 16.6.2011, n. 13184; Cass. 1.4.1994, n. 3225).
La conclusione è in linea, del resto, con il principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza - a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive eventualmente promosse (Cass. 25.2.2016, n. 3712; Cass. 17.2.2011; n. 3850; e innumerevoli altre, tra cui basti un richiamo a Cass., sez. un., 23.1.2015, n. 1238) - dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è, sì, assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass., ord. 30.7.2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario). Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile di un'evoluzione imponderabile perchè legata alle vicende personali dei coniugi o ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione all'esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta (in tale senso, si veda altresì Cass. civ., Sez. III, Sent., 2.7.2019, n. 17689). Pertanto, in assenza di un provvedimento giudiziale che recepisca il mutato quadro fattuale, è inibito al giudice dell'opposizione sindacare il contenuto decisorio di un titolo giudiziale – quale è, per l'appunto, la sentenza di divorzio congiunto, qui, richiamata (doc. 2 opponente) – oramai contraddistinto da definitività. Nella specie, la modifica delle condizioni di divorzio si è avuta solamente con il decreto del Tribunale di Modena del 29.9.2023 (doc. 1 opponente), sicché è a partire da tale momento – come statuito dal Collegio giudicante (“dispone, con decorrenza dal presente provvedimento…”) - che l'obbligazione del sig. è stata Per_1 rideterminata nel suo ammontare. pagina 3 di 7 Conseguentemente, fino al mese di settembre 2023, quest'ultimo, era tenuto a corrispondere l'originario mantenimento, senza che possa dirsi valida la decurtazione, da questi, operata unilateralmente e prima della pronuncia giudiziale successivamente adottata dal Tribunale. In definitiva, il motivo va, nel suo complesso, rigettato.
2.2 - La rilevata infondatezza della doglianza sopra esaminata vale, per ciò solo, a rendere priva di pregio l'ulteriore contestazione sollevata da parte attrice con riguardo alle somme indicate, nell'atto di precetto opposto, a titolo di rivalutazione Istat per il periodo da dicembre 2020 a settembre 2023, avendo, parte convenuta, calcolato, correttamente, tale voce di credito sulla base dei maggiori importi dovuti dal sig. a titolo di mantenimento fino a settembre 2023. Per_1
Inoltre, come giustamente evidenziato dalla difesa della sig.ra il predetto conteggio è stato CP_1 effettuato partendo dal mese di dicembre 2020 – ossia a partire “dall'anno successivo alla data di comparizione delle parti innanzi al Tribunale” (i.e. dicembre 2019), come statuito nella sentenza di divorzio acquisita agli atti
- e fino a settembre 2023, considerata la pubblicazione, in data 29.9.2023, del decreto di modifica delle condizioni di divorzio. Né rileva la circostanza che l'atto di precetto sia stato notificato a parte opponente prima della fine dell'anno, atteso che come evidenziato da parte convenuta il calcolo della maturazione dell'indice ISTAT per le nove mensilità dell'anno 2023 iniziava a decorrere dal mese di dicembre 2022 in poi.
2.3 – In ultima analisi, occorre soffermarsi sulle reciproche domande di rimborso, formulate dalle parti, con riguardo agli esborsi, dalle medesime, sostenute, a titolo di spese straordinarie, nel corso degli anni 2022-2023. Preliminarmente, si osserva che può dirsi applicabile, nella fattispecie in esame, l'istituto della compensazione giudiziale, dovendosi ritenere, sulla base della documentazione fiscale prodotta in atti, che i crediti opposti in compensazione da ambo le parti siano di “pronta e facile liquidazione”. In assenza di specifici riferimenti normativi, la giurisprudenza ha cercato, nel tempo, di fornire una definizione di “spese straordinarie”, giungendo a individuarle in “quegli esborsi necessari a far fronte a eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento o comunque spese non qualificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (cfr. sul punto Cass. n. 7672 del 19.7.1999; Cass. n. 6201 del 13.3.2009). Più di recente, la Suprema Corte ha poi avuto modo, ulteriormente, di precisare che: “Le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.” (Cass., 13/01/2021, n. 379). In questi termini si è, dunque, operata una distinzione tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di separazione o di divorzio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservarne i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà pagina 4 di 7 dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice in sede di separazione o divorzio (cfr. Cass. n. 379/2021 cit.). In tale ottica, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo già acquisito, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (così Cass., sez. I, ord. n. 3835 del 15.2.2021). Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, ecc...) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento - ove il titolo preveda espressamente, in aggiunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche - tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (v. ancora Cass. n. 3835/2021 cit.). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
2.4 - Ciò posto, si rileva che parte opponente ha documentato esborsi per complessivi €. 4.024,35, così ricostruiti:
- per l'anno 2022, €. 671,06 (già calcolati al 50%) per materiale scolastico, medicinali, vestiti, cure dentistiche (doc. 6);
- per l'anno 2023, €. 1.526,33 (già calcolati al 50%) per materiale scolastico, medicinali, lezioni di musica, palestra, cure dentistiche (doc. 7);
- cure dentistiche extra per la figlia per € 1.627,00 (già calcolati al 50%) nel corso dell'anno Per_1
2022 (doc. 8-9);
- acquisto del telefono cellulare per entrambi i figli minori e relative spese di ricarica (doc. 10), per €. 199,96 (già calcolati al 50%).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati nonché di quanto statuito dallo stesso protocollo del Tribunale di Modena sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del pagina 5 di 7 25.9.2019 - richiamato nella sentenza di divorzio prodotta in atti - devono dirsi condivisibili le contestazioni sollevata da parte convenuta quanto all'impossibilità di ricondurre, al contributo di mantenimento dovuto, buona parte delle spese sostenute dal sig. nell'interesse dei figli minori, Per_1 tenuto conto, peraltro, di quanto pattuito, dalle stesse, parti in sede di divorzio. Infatti, al punto 6) degli accordi divorzili, le parti si vincolavano reciprocamente a concordare qualsivoglia tipo di spesa straordinaria superiore a 50 euro. Nello specifico, il riferimento è: (i) all'acquisto della chitarra e alle correlate lezioni di musica per la figlia (€. 1.248,50; pro quota 50%, €. 624,25); (ii) all'iscrizione in palestra della figlia (€. 156,00; pro quota al 50%, €. 78,00); (iii) alle cure dentistiche aggiuntive varie (€. 3.250,00; pro quota al 50%, €. 1.627,00); (iv) all'acquisto di uno smartphone per entrambi i figli (€. 399,93; pro quota al 50%, €. 199,96). Invero, i costi sopra illustrati - per complessivi €. 2.529,21 pro quota - delineano delle spese, di ingente ammontare, estranee al circuito dell'ordinarietà che, come tali, avrebbero dovuto essere concordati dai coniugi. Infatti, è pacifico che tali costi siano stati decisi dal sig. in completa autonomia, senza il Per_1 consenso della sig.ra (emblematica la conversazione Whatsapp di cui al doc. 3 di parte convenuta, CP_1 sull'importo delle cure dentistiche), in palese violazione di quanto, dai medesimi, convenuto in sede di divorzio. Pertanto, in difetto di accordo e della prova della loro rispondenza a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli, le spese in esame non possono dirsi azionabili con il titolo originariamente conseguito in sede di divorzio. Analoghe riflessioni involgono anche gli esborsi sostenuti dal sig. per gli abbonamenti al Per_1 trasporto pubblico della figlia ammontanti ad euro 716,00 e pro quota euro 358,00, i quali, ancora Per_1 una volta, avrebbero dovuto richiedere il preventivo assenso della sig.ra Infatti, sebbene i costi CP_1 per il trasporto pubblico rientrino, in linea generale - come da protocollo dell'intestato Tribunale - tra le spese non richiedenti il preventivo assenso dell'altro coniuge, tuttavia - come da giurisprudenza citata - in assenza di prova circa il loro carattere routinario, è da escludersi, in questa sede, un obbligo di rimborso. Infine, come giustamente evidenziato da parte convenuta, esulano dalle spese straordinarie i costi relativi al vestiario e ai libri, i quali sono da considerarsi ricompresi nell'assegno di mantenimento sicché, parimenti, è da negarsi il rimborso quanto all'ulteriore importo pro quota di €. 61,45 indicato dall'opponente per l'acquisto di vestiti e di letture estive in favore della figlia Per_1
Dunque, a parere di questo Giudice, dell'importo azionato di €. 4.024,35, solo l'importo di €. 1.075,69 sarebbe rivendicabile in questa sede dall'opponente a titolo di mantenimento non corrisposto dall'ex coniuge. Tuttavia, la somma in questione è da porsi in compensazione con l'analogo credito maturato nel corso degli anni 2022-2023, dalla sig.ra a titolo di spese mediche e scolastiche, per complessivi €. CP_1
1.141,45, già calcolata pro quota al 50% (docc. 4 e 5). Anche relativamente a tali esborsi devono dirsi, però, accoglibili, sulla scorta delle considerazioni poc'anzi svolte, le contestazioni sollevate da parte opponente. Il riferimento è nello specifico: (i) alle spese scolastiche di €. 140,00 (pro quota al 50%, €. 70,00) del 15.07.2022, essendo pacifico che trattasi di contributo volontario, non approvato dal sig. (ii) alla Per_1 somma di €. 281,00 (pro quota al 50%, €. 140,50) per cure fisioterapiche, vertendosi pur sempre nell'ambito di spese mediche eccezionali che, come da principi giurisprudenziali richiamati e accordi delle parti, avrebbero dovuto essere previamente concordate. Dunque, al netto di detti importi (pari a €. 210,50), le somme da rimborsarsi alla sig.ra CP_1 ammontano a €. 930,95. pagina 6 di 7 Pertanto, tenuto conto di tale controcredito, la domanda riconvenzionale formulata, in questa sede, da parte opponente è da accogliersi nei limiti del minore importo di €. 144,74, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda giudiziale al saldo.
3.
Le spese, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, sono da compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuto l'importo di cui all'atto di precetto opposto, notificato in data 15.12.2023;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di €. 144,74, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di rimborso delle spese straordinarie, da questi, sostenute;
3. compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena, 28 dicembre 2025
Il Giudice Giulia CH
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