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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE AN, Presidente
AR AN, AT
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18921/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M005832024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21190/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento TF3033M00583/2024 relativo all'anno di imposta 2018, Avente ad oggetto il recupero delle imposte RE,Irap Iva.
In particolare, con l'atto impugnato emesso a seguito di controllo della posizione fiscale della società relativa all'anno 2018 sono state accertate a carico della società maggiori imposte per RE pari a euro
6071,00; Irap per euro 1.200 58,00 ed iva per euro 57.433,00 e sanzione amministrativa pecuniaria unica per euro 77. 548,05 per un totale di euro sei 4.772, 00 oltre sanzioni e interessi.
Con il primo motivo la società ha impugnato l'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 6 bis commi uno e tre della legge 212/00, deducendo che nella specie l'ufficio non avrebbe consentito il contraddittorio effettivo in quanto, pur avendo convocato la società richiedendo chiarimenti e documentazione non aveva poi dato seguito ad una ulteriore convocazione nella fase istruttoria pervenendo all'accertamento.
Ciò non avrebbe consentito alla ricorrente di comprendere se i dati utilizzati per l'accertamento fossero stati chiari per l'ufficio e soprattutto se i chiarimenti fossero stati efficaci per la comprensione dei dati contabili.
con il secondo motivo di ricorso la società ha eccepito la violazione dell'articolo 39 DPR 600 del 1973 e in particolare la violazione dell'articolo 42 del dpr citato e dell'articolo 7 legge 212 del 2000.
In particolare si deduce sul punto, in relazione al modello unico dell'Isa che l'ufficio abbia male applicato la circolare dell'ufficio medesimo numero 17 del 2019 la quale precisa che solo nel caso di omessa produzione o allegazione del modello unico dell'isa è possibile procedere all'accertamento ex articolo 69 ;
Nel caso invece, come nella specie, di modello Isa errato o incompleto l'agenzia nella medesima circolare fornisce le linee guida Che nella specie la società assume non siano state seguite dall'ufficio .
In particolare l'ufficio secondo la ricorrente avrebbe fondato l'accertamento su un meccanismo presuntivo pur in assenza di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti avendo l'ufficio assunto una serie di informazioni senza verificare la documentazione prodotta dalla contribuente .
In altri termini l'ufficio indicando che ci sarebbero state nella documentazione fornita dalla società delle gravi incongruenze non aveva effettuato le dovute verifiche documentali fa interrompendo il contraddittorio instaurato con la società .
La ricorrente in particolare contesta la percentuale di redditività Isa pari al 15% calcolato sul volume di affari della società determinato, secondo la ricorrente in maniera erronea in euro 491.178,00 determinando poi il reddito da assoggettare ad RE .
si contesta ancora che la redditività riscontrata nella medesima zona di competenza della dell'ufficio in misura del 15% costituisce un'affermazione rimasta indimostrata.
Si lamenta pertanto la mancata allegazione delle statistiche che influiscono sul procedimento di calcolo in violazione dell'articolo 42 comma due dpr 600 del 73 il quale prevede che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto di ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato dall'ufficio.
Da ciò discende secondo la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento , aggiungendo la ricorrente che da un'indagine effettuata presso il ministero delle finanze tale indice di redditività del 15% non emergerebbe;
si deduce quindi che se il contraddittorio fosse stato effettivo tali chiarimenti avrebbero potuto indurre l'ufficio a ragionare diversamente . La società lamenta poi la rettifica da cui è derivata la maggiore imposta per iva non avendo l'ufficio considerato costi per euro 297. 644,67 lamentandosi che l'ufficio non avrebbe motivato la mancata considerazione di tali costi.
Si contesta che l'ufficio abbia stralciato senza una formale e comprensibile motivazione euro 297 644, 67 dal calcolo della base imponibile per iva detraibile generando poi il debito di imposta richiesto.
La società ha sul punto richiamato la norma di cui all'articolo 19 comma quattro DPR 633 del 1972 la quale stabilisce che l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati e che gli stessi criteri si applicano alla quota d'imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa .
L'ufficio ha contestato la non inerenza di questi costi non fornendo però elementi chiari e precisi per capirne le ragioni .
la società a quindi contestato quanto affermato dall'ufficio sul punto evidenziando che per le fatture sub lettera a il disconoscimento non poteva essere operato in ragione del mancato pagamento dimostrato dagli estratti bancari depositati e non valutati dall'ufficio punti
I costi il regime d'impresa vanno poi scritti in bilancio per competenza così come appunto documentato dalla società anche in sede di contraddittorio preventivo punti
Ha poi contestato quanto affermato dall'ufficio in relazione alle fatture del fornitore Società_1 erroneamente ritenute senza denominazione essendo le stesse riferibili ad importi per un servizio prepagato e contrattualizzato come da documentazione allegata .
Quanto alle fatture sub lettera c laddove si legge che l'ufficio avrebbe ritenuto il costo non sufficientemente documentato pagamento non tracciato si lamenta una carenza di motivazione e in generale nella valutazione della non inerenza dei costi un mancato esame dettagliato della documentazione prodotta dalla società e una mancata valutazione della specificità e peculiarità dell'attività d'impresa svolta dalla Ricorrente_1 desumibile dai contratti e dai report tecnici depositati.
Sul punto al fine di spiegare le peculiarità del servizio la ricorrente ha depositato una relazione al fine di illustrare i sistemi di vendita e di assistenza commerciale che si svolgono da remoto e con connessioni remote secondo sistemi informatici .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando quanto al contraddittorio preventivo che lo stesso era stato e attuato correttamente .
La contribuente infatti a seguito della notifica dell'invito a comparire effettuata dall'ufficio a mezzo pec in data 28 Febbraio 2024 con la indicazione del termine di 15 giorni per il deposito di documentazione la società in data 8 Marzo aveva depositato tutta la documentazione contabile meglio indicata nella comparsa di costituzione .
Dall'esame di tale documentazione l'ufficio aveva rilevato la non inerenza e la insufficiente documentazione delle fatture come da prospetto indicato , rilevandosi una serie di fatture e costi non sufficientemente documentati ne presenti nello spesometro e o con un pagamento non tracciato .
Quanto alla presunta violazione degli articoli 39 e 42 di pr 600 del 73 hai evidenziato che il contribuente appunto in data 28 Febbraio 2024 ha invitato il ricorrente a chiarire l'incongruenza rilevate dall'ufficio ma che non aveva fornito esaustiva documentazione . In sostanza l'ufficio per tutte le violazioni riscontrate ha evidenziato li aver correttamente riferito tali incongruenze e le motivazioni delle stesse alla società che non aveva depositato elementi documentali chiarificatori con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato .
In data 18 marzo 2025 la società ha depositato memorie illustrative in cui ha ribadito le eccezioni svolte evidenziando ancora una volta la sostanziale mancata ottemperanza al principio del contraddittorio effettivo avendo l'Ufficio proceduto alla emissione dell'avviso impugnato senza valutare la documentazione prodotta e, nel presente giudizio senza contraddire sulle puntuali e circostanziate deduzioni svolte dalla società sul piano contabile e amministrativo.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 7 aprile 2025, la Corte rinviava la causa per un tentativo di conciliazione all'udienza del 15 settembre 2025, udienza nel corso della quale veniva disposta la sospensione degli effetti dell'atto impugnato, stante la conciliazione in corso.
In data 12 novembre 2025 perveniva in atti richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte dell'Agenzia delle Entrate DP 1, con compensazione delle spese processuali e all'udienza fissata per il prosieguo della trattazione , tenutasi in data 1 dicembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va preso atto della richiesta dell'ufficio di dichiarare cessata la materia del contendere stante l'accettazione della proposta conciliativa da parte della contribuente.
Va quindi dichiarata l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese processuali , stante la natura conciliativa della definizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE AN, Presidente
AR AN, AT
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18921/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M005832024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21190/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento TF3033M00583/2024 relativo all'anno di imposta 2018, Avente ad oggetto il recupero delle imposte RE,Irap Iva.
In particolare, con l'atto impugnato emesso a seguito di controllo della posizione fiscale della società relativa all'anno 2018 sono state accertate a carico della società maggiori imposte per RE pari a euro
6071,00; Irap per euro 1.200 58,00 ed iva per euro 57.433,00 e sanzione amministrativa pecuniaria unica per euro 77. 548,05 per un totale di euro sei 4.772, 00 oltre sanzioni e interessi.
Con il primo motivo la società ha impugnato l'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 6 bis commi uno e tre della legge 212/00, deducendo che nella specie l'ufficio non avrebbe consentito il contraddittorio effettivo in quanto, pur avendo convocato la società richiedendo chiarimenti e documentazione non aveva poi dato seguito ad una ulteriore convocazione nella fase istruttoria pervenendo all'accertamento.
Ciò non avrebbe consentito alla ricorrente di comprendere se i dati utilizzati per l'accertamento fossero stati chiari per l'ufficio e soprattutto se i chiarimenti fossero stati efficaci per la comprensione dei dati contabili.
con il secondo motivo di ricorso la società ha eccepito la violazione dell'articolo 39 DPR 600 del 1973 e in particolare la violazione dell'articolo 42 del dpr citato e dell'articolo 7 legge 212 del 2000.
In particolare si deduce sul punto, in relazione al modello unico dell'Isa che l'ufficio abbia male applicato la circolare dell'ufficio medesimo numero 17 del 2019 la quale precisa che solo nel caso di omessa produzione o allegazione del modello unico dell'isa è possibile procedere all'accertamento ex articolo 69 ;
Nel caso invece, come nella specie, di modello Isa errato o incompleto l'agenzia nella medesima circolare fornisce le linee guida Che nella specie la società assume non siano state seguite dall'ufficio .
In particolare l'ufficio secondo la ricorrente avrebbe fondato l'accertamento su un meccanismo presuntivo pur in assenza di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti avendo l'ufficio assunto una serie di informazioni senza verificare la documentazione prodotta dalla contribuente .
In altri termini l'ufficio indicando che ci sarebbero state nella documentazione fornita dalla società delle gravi incongruenze non aveva effettuato le dovute verifiche documentali fa interrompendo il contraddittorio instaurato con la società .
La ricorrente in particolare contesta la percentuale di redditività Isa pari al 15% calcolato sul volume di affari della società determinato, secondo la ricorrente in maniera erronea in euro 491.178,00 determinando poi il reddito da assoggettare ad RE .
si contesta ancora che la redditività riscontrata nella medesima zona di competenza della dell'ufficio in misura del 15% costituisce un'affermazione rimasta indimostrata.
Si lamenta pertanto la mancata allegazione delle statistiche che influiscono sul procedimento di calcolo in violazione dell'articolo 42 comma due dpr 600 del 73 il quale prevede che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto di ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato dall'ufficio.
Da ciò discende secondo la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento , aggiungendo la ricorrente che da un'indagine effettuata presso il ministero delle finanze tale indice di redditività del 15% non emergerebbe;
si deduce quindi che se il contraddittorio fosse stato effettivo tali chiarimenti avrebbero potuto indurre l'ufficio a ragionare diversamente . La società lamenta poi la rettifica da cui è derivata la maggiore imposta per iva non avendo l'ufficio considerato costi per euro 297. 644,67 lamentandosi che l'ufficio non avrebbe motivato la mancata considerazione di tali costi.
Si contesta che l'ufficio abbia stralciato senza una formale e comprensibile motivazione euro 297 644, 67 dal calcolo della base imponibile per iva detraibile generando poi il debito di imposta richiesto.
La società ha sul punto richiamato la norma di cui all'articolo 19 comma quattro DPR 633 del 1972 la quale stabilisce che l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati e che gli stessi criteri si applicano alla quota d'imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa .
L'ufficio ha contestato la non inerenza di questi costi non fornendo però elementi chiari e precisi per capirne le ragioni .
la società a quindi contestato quanto affermato dall'ufficio sul punto evidenziando che per le fatture sub lettera a il disconoscimento non poteva essere operato in ragione del mancato pagamento dimostrato dagli estratti bancari depositati e non valutati dall'ufficio punti
I costi il regime d'impresa vanno poi scritti in bilancio per competenza così come appunto documentato dalla società anche in sede di contraddittorio preventivo punti
Ha poi contestato quanto affermato dall'ufficio in relazione alle fatture del fornitore Società_1 erroneamente ritenute senza denominazione essendo le stesse riferibili ad importi per un servizio prepagato e contrattualizzato come da documentazione allegata .
Quanto alle fatture sub lettera c laddove si legge che l'ufficio avrebbe ritenuto il costo non sufficientemente documentato pagamento non tracciato si lamenta una carenza di motivazione e in generale nella valutazione della non inerenza dei costi un mancato esame dettagliato della documentazione prodotta dalla società e una mancata valutazione della specificità e peculiarità dell'attività d'impresa svolta dalla Ricorrente_1 desumibile dai contratti e dai report tecnici depositati.
Sul punto al fine di spiegare le peculiarità del servizio la ricorrente ha depositato una relazione al fine di illustrare i sistemi di vendita e di assistenza commerciale che si svolgono da remoto e con connessioni remote secondo sistemi informatici .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando quanto al contraddittorio preventivo che lo stesso era stato e attuato correttamente .
La contribuente infatti a seguito della notifica dell'invito a comparire effettuata dall'ufficio a mezzo pec in data 28 Febbraio 2024 con la indicazione del termine di 15 giorni per il deposito di documentazione la società in data 8 Marzo aveva depositato tutta la documentazione contabile meglio indicata nella comparsa di costituzione .
Dall'esame di tale documentazione l'ufficio aveva rilevato la non inerenza e la insufficiente documentazione delle fatture come da prospetto indicato , rilevandosi una serie di fatture e costi non sufficientemente documentati ne presenti nello spesometro e o con un pagamento non tracciato .
Quanto alla presunta violazione degli articoli 39 e 42 di pr 600 del 73 hai evidenziato che il contribuente appunto in data 28 Febbraio 2024 ha invitato il ricorrente a chiarire l'incongruenza rilevate dall'ufficio ma che non aveva fornito esaustiva documentazione . In sostanza l'ufficio per tutte le violazioni riscontrate ha evidenziato li aver correttamente riferito tali incongruenze e le motivazioni delle stesse alla società che non aveva depositato elementi documentali chiarificatori con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato .
In data 18 marzo 2025 la società ha depositato memorie illustrative in cui ha ribadito le eccezioni svolte evidenziando ancora una volta la sostanziale mancata ottemperanza al principio del contraddittorio effettivo avendo l'Ufficio proceduto alla emissione dell'avviso impugnato senza valutare la documentazione prodotta e, nel presente giudizio senza contraddire sulle puntuali e circostanziate deduzioni svolte dalla società sul piano contabile e amministrativo.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 7 aprile 2025, la Corte rinviava la causa per un tentativo di conciliazione all'udienza del 15 settembre 2025, udienza nel corso della quale veniva disposta la sospensione degli effetti dell'atto impugnato, stante la conciliazione in corso.
In data 12 novembre 2025 perveniva in atti richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte dell'Agenzia delle Entrate DP 1, con compensazione delle spese processuali e all'udienza fissata per il prosieguo della trattazione , tenutasi in data 1 dicembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va preso atto della richiesta dell'ufficio di dichiarare cessata la materia del contendere stante l'accettazione della proposta conciliativa da parte della contribuente.
Va quindi dichiarata l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese processuali , stante la natura conciliativa della definizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.