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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA AL NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337/2017 pendente tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. ALDO Parte_1 C.F._1
RS giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in LA MADDALENA VIA CESARE BATTISTI 2
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
AR LI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA ROMA 76 07026 OLBIA
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OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 5744/2017 (All.1), notificato in data 29 maggio
2017, con il quale richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di €
11.561,35.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
nel merito eccepiva la prescrizione del credito ed, infine, chiedeva la riduzione delle tariffe, avendo l'opposta fornito acqua non potabile;
in via riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese sostenuto per approvvigionarsi di acqua potabile, nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del gestore, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del
Tribunale, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In merito, occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D.
n. 639 del 1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti.
Si osserva che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006). Passando all'esame dell'eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'ingiunzione impugnata, la stessa risulta infondata per quanto di seguito precisato e deve essere rigettata.
Invero, la ha la qualità di società in house, pertanto la notifica CP_1
posta in essere dalla medesima va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del
13.5.2011, e può essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante CP_1
invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alla consegna si rileva, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto
o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n. 3909/2016).
Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività difensiva;
pertanto l'eventuale nullità della notificazione deve ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Ad ogni buon conto, l'eventuale illegittimità, nonché inesistenza o nullità della notificazione dell'ingiunzione fiscale, non esime il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente e sulla domanda di pagamento curata da parte opposta.
Nel merito si rileva come le contestazioni sollevate da parte opponente siano fondate e meritino accoglimento nei limiti di cui in appresso. In particolare, l'opponente ha eccepito la parziale prescrizione del credito, avendo avuto conoscenza della fattura oggetto d'ingiunzione soltanto in data
15.06.2017 e risultando, pertanto, prescritti i consumi dal gennaio 2006 al mese di giugno 2016, rientrando gli stessi nella prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi;
ha altresì eccepito la fornitura di acqua non potabile, come risulta dalle ordinanze sindacali prodotte ed in ragione di ciò ha richiesto la riduzione della tariffa.
Orbene, a fronte delle contestazioni dell'opponente, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di verificare che le somme pretese dal gestore sono state correttamente determinate, ma in ragione della prescrizione e della fornitura di acqua non potabile, la somma originariamente pretesa deve essere ridotta e quantificata nella misura indicata dal CTU, che ha rideterminato il credito in € 287,99.
Deve, infine, esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, nel periodo dal 01.01.2006-
05.12.2017 per un nucleo familiare composto da una persona.
In merito la Suprema Corte si è di recente pronunciata con l'ordinanza n.
34371 del 24 dicembre 2024 statuendo che: “In tema di somministrazione di acqua, la fornitura di acqua non potabile in luogo di quella potabile oggetto del contratto non costituisce ipotesi di consegna di cosa affetta da vizi o priva delle qualità essenziali, bensì configura un'ipotesi di aliud pro alio, in quanto l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la "potabilità" una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano.
Si ha infatti aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura, consistenza e destinazione dello stesso, in modo che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione di acquisto, o quando presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. Tale fattispecie legittima l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. previsti per l'azione di garanzia per vizi, con conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Il giudice, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e accertamento dei vizi, può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, purché le circostanze rilevanti siano state acquisite nel processo. La violazione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore che eroga acqua non potabile comporta il diritto dell'utente ad agire per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e il risarcimento dei danni subiti”.
L'opponente ha fornito prova della sussistenza del suddetto danno patrimoniale, posto che dalle prove testimoniali espletate è emerso che la medesima - per tutto il periodo di non potabilità dell'acqua - ha dovuto approvvigionarsi di acqua potabile acquistandola presso i locali supermercati.
Orbene il CTU ha quantificato il consumo medio giornaliero a persona in
5/L. con un costo a litro di acqua minerale pari ad € 0,21; pertanto il danno patrimoniale subito dall'opponente può essere equitativamente determinato in €
3.729,60, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
Non può viceversa essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'opponente, in assenza di specifica allegazione e prova della tipologia degli stessi, soltanto genericamente indicati, nonché della loro sussistenza. Invero, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dimostrando il pregiudizio non patrimoniale subito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, accertato il credito dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 287,99; CP_1
- accoglie la riconvenzionale formulata da e condanna Parte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti nella CP_1
misura di € 3.729,60, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo.
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella misura CP_1
di € 4.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 23/11/2025
Il Giudice
MA AL NA