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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/03/2024, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
V.G. N. 206/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 206/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARCO MINGRONE e DOMENICO ODETTI
ricorrenti scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Moncenisio in data 22 dicembre 2001 ed ivi iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Moncenisio Atto n. 1 parte 2 serie C anno 2001.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia nata il [...] ad [...] – Persona_1 codice fiscale la quale avrà dimora e residenza presso l'abitazione della C.F._1
madre, sita in Montiglio Monferrato, frazione Albarengo Alto 20/ bis.
3) Il padre potrà visitare e tenerla con sé liberamente secondo la sua disponibilità ed Persona_1
assecondando le sue esigenze previo accordo con la madre.
In ogni caso, ove possibile, il padre visiterà terra presso di sé con le seguenti modalità: Persona_1
a) trascorrerà col padre parte delle festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal giorno 23 sino al
30 dicembre, e l'anno successivo dal giorno 31 dicembre sino al 6 gennaio;
b) durante le vacanze pasquali, trascorrerà col padre tre giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno dell'Angelo (Pasquetta);
c) durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni con il padre da concordarsi con la madre entro il mese di maggio e in difetto di accordi i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi
15 negli anni dispari;
d) il padre potrà visitare e tenere con sé anche in ulteriori momenti da concordarsi con Persona_1
la madre, e comunque subordinatamente alle esigenze e disponibilità della figlia.
4) Dare atto che i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento di mentre le Persona_1
ulteriori spese (ludico-sportive, scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) verranno suddivise al 50% secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Asti del 7.7.2017. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla Persona_1
madre la somma di euro 750,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata Org_ annualmente secondo gli indici 5) I signori e hanno già risolto e definito ogni altro rapporto giuridico Pt_1 Pt_2
patrimoniale e nulla è reciprocamente dovuto.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], celebrato in MONCENISIO in data 22/12/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2001
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/03/2024 Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 206/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARCO MINGRONE e DOMENICO ODETTI
ricorrenti scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Moncenisio in data 22 dicembre 2001 ed ivi iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Moncenisio Atto n. 1 parte 2 serie C anno 2001.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia nata il [...] ad [...] – Persona_1 codice fiscale la quale avrà dimora e residenza presso l'abitazione della C.F._1
madre, sita in Montiglio Monferrato, frazione Albarengo Alto 20/ bis.
3) Il padre potrà visitare e tenerla con sé liberamente secondo la sua disponibilità ed Persona_1
assecondando le sue esigenze previo accordo con la madre.
In ogni caso, ove possibile, il padre visiterà terra presso di sé con le seguenti modalità: Persona_1
a) trascorrerà col padre parte delle festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal giorno 23 sino al
30 dicembre, e l'anno successivo dal giorno 31 dicembre sino al 6 gennaio;
b) durante le vacanze pasquali, trascorrerà col padre tre giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno dell'Angelo (Pasquetta);
c) durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni con il padre da concordarsi con la madre entro il mese di maggio e in difetto di accordi i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi
15 negli anni dispari;
d) il padre potrà visitare e tenere con sé anche in ulteriori momenti da concordarsi con Persona_1
la madre, e comunque subordinatamente alle esigenze e disponibilità della figlia.
4) Dare atto che i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento di mentre le Persona_1
ulteriori spese (ludico-sportive, scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) verranno suddivise al 50% secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Asti del 7.7.2017. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla Persona_1
madre la somma di euro 750,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata Org_ annualmente secondo gli indici 5) I signori e hanno già risolto e definito ogni altro rapporto giuridico Pt_1 Pt_2
patrimoniale e nulla è reciprocamente dovuto.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], celebrato in MONCENISIO in data 22/12/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2001
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/03/2024 Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)