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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 647 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, vertente tra e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Mondragone Controparte_1
(CE), al viale Regina Margherita 159
-appellanti-
e
Controparte_2
-appellata contumace- nonché
, in persona del procuratore speciale, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Mastroianni, presso il cui studio in
Caserta, alla via Giotto n.28, elegge domicilio
-appellata-
1 OGGGETTO: appello sent. GdP di Carinola n° 1395/17 depositata in data
16/06/2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
24.09.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed Parte_1 Parte_2
promuovevano appello avverso la sentenza in oggetto, con la quale il Giudice di
Pace di Carinola aveva rigettato le domande di accertamento della responsabilità civile e conseguente risarcimento del danno proposte nei confronti di CP_2
e della sua compagnia assicurativa, . In
[...] Controparte_3
particolare, gli odierni appellanti censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto “non verosimile quanto assunto nella domanda”, compensando le spese di lite.
Si costituiva la compagnia assicurativa eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei presupposti di cui all'art. 342 cpc, reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda del per Pt_1
parcellizzazione del credito e contestando nel merito la fondatezza dell'appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata per violazione dell'art. 342 cpc, in quanto si ritiene che parte appellante abbia ben individuato le parti della sentenza che ha inteso censurare. Sul punto, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al
2 giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, per cui l'appello va ritenuto valido ed ammissibile.
Ciò precisato, si ritiene fondato il motivo di appello, anche se con risvolti diversi per i due appellanti, per le ragioni che verranno rappresentate in seguito.
Innanzitutto, appare opportuno sintetizzare i termini della vicenda: i sigg. Pt_1
e convenivano in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di
[...] Parte_2
Carinola, la sig.ra e la per sentire Controparte_2 Controparte_3
dichiarare la prima responsabile in ordine alle lesioni e ai danni a cose subiti dagli attori a seguito del sinistro avvenuto in data 13/04/2013, alle ore 15,30 circa, in
Mondragone, sulla locale via Appia Antica, la seconda, tenuta al conseguente risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. A sostegno della pretesa risarcitoria, gli odierni appellanti deducevano che nelle circostanze di tempo e di luogo sopraindicate, mentre si trovavano in transito per la indicata via Appia Antica –
l' alla guida della propria bici da corsa marca Pinarello, modello Dogma Pt_2
60.l e il in sella alla propria bici da corsa marca Sintesi Icon 3.1, con Pt_1 direzione di marcia mare/monte, sarebbero stati investiti dall'autovettura FIAT
ND tg. CE548NV di proprietà della convenuta-appellata il Controparte_2
cui conducente, proveniente da una stradina sterrata posta a lato monte della detta via Appia Antica, giunto all'incrocio con la strada percorsa dagli attori-appellanti, avrebbe svoltato repentinamente sulla sua sinistra, andando ad urtare con la parte anteriore destra il , causando così dapprima la sua collisione con la Pt_1 bicicletta che lo precedeva condotta dall' e poi la inevitabile rovinosa Parte_2
caduta di entrambi i ciclisti, a seguito della quale le bici su cui viaggiavano avrebbero riportato diffusi danni, mentre i ciclisti avrebbero riportato diverse lesioni, consistite, per l' in trauma contusivo alla spalla destra e ginocchio Pt_2
destro con lca e menisco interno e, per il , in trauma contusivo del Pt_1
ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore e trauma contusivo della spalla destra con lesione del subacroniale del sovraspinato.
3 Ritenendo sussistente la responsabilità civile della appellata Controparte_2 nella qualità di proprietaria dell'autovettura FI ND tg. AS055FS, l' e il Pt_2
introducevano il giudizio innanzi il Giudice di Pace di Carinola iscritto al Pt_1
n° 1012/2015 R.G. per ottenere entrambi il ristoro dei danni per le lesioni riportate, mentre il primo ( agiva anche per i danni riportati dalla propria Pt_2 bicicletta. All'udienza di prima comparizione restava Controparte_2
contumace, mentre si costituiva ritualmente la convenuta Controparte_3
la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda
[...] proposta da poiché “frutto di parcellizzazione” in quanto con Parte_1
diverso e precedente giudizio iscritto al n° 456/2014 R.G. del medesimo Ufficio del Giudice di Pace, il , uti singulus, otteneva il risarcimento dei Parte_1
danni riportati dalla bicicletta di sua proprietà a seguito del dedotto sinistro, all'esito della escussione dei testi ammessi, con offerta transattiva totalmente satisfattiva del ristoro domandato. Sul merito, invece, si limitava ad una generica impugnativa dell'assunto attoreo. Il Giudice di Pace adito, quindi, sulla sollevata questione preliminare, invitava le parti alla discussione ed al deposito di note difensive e, sciogliendo la riserva, con ordinanza resa in data 17-28/08/2015, rigettava l'eccezione, rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il giudice di Pace quindi ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta contumace ed autorizzava la prova testimoniale. Alla successiva udienza, dato atto della mancata comparizione della convenuta ritualmente Controparte_2 raggiunta dalla notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale disposto nei suoi confronti, la causa veniva istruita, quanto alla prova testimoniale, mediante acquisizione dei verbali di udienza relativi alla deposizione dei medesimi testi indicati ed escussi, sulle identiche circostanze, nel giudizio iscritto al n° 456/2014 R.G. e per la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniale lamentati dagli attori, venivano disposte ctu tecnico-estimativa e medico-legale al cui esito il GdP, ritenendo la causa matura per la decisione, si riservava emettendo la sentenza n° 1395/2017, con la quale rigettava la domanda ritenendo inverosimile la dinamica rappresentata.
4 Il motivo di gravame fatto valere, ossia l'errata applicazione del principio di valutazione delle prove, appare fondato, in quanto il giudice di prime cure, nonostante i testi escussi abbiano confermato la dinamica rappresentata dagli attori e lo abbiano fatto con dovizia di particolari, ha rigettato la domanda, ritenendo la dinamica inverosimile sulla base di ragionamenti che si ritengono personali e privi di riscontro tecnico.
I testi escussi nel giudizio iscritto al n° 456/2014 R.G. del Giudice di Pace di
Carinola, sigg. e , con la deposizione resa in Parte_3 Testimone_1
data 23/06/2014 e acquisita al fascicolo per cui è appello, confermavano in pieno la prospettazione dinamica del denunciato sinistro, descrivendo ampiamente e con chiarezza fatti e circostanze dell'accaduto che dimostravano che l'evento dannoso per cui è causa era totalmente imputabile alla condotta di guida del conducente dell'autovettura FI ND tg. CE548NV, laddove riferivano che i due attori-ciclisti rovinavano a terra a seguito del tamponamento provocato dalla
FI ND a danno del che a sua volta, per effetto del c.d. arrotamento, Pt_1
urtava la ruota posteriore della bici condotta da che lo precedeva Parte_2
causandone la caduta. In particolare, il teste riferiva che: “ … era il Pt_3
13/04/2013 quando, mentre guadagnavamo- da una stradina laterale – la via
Appia Antica del Comune di Mondragone, assistevamo ad un incidente tra un'autovettura FI ND e due ragazzi in bici … erano circa le 15,30 quando
l'autovettura FI panda, condotta da un uomo, che ci precedeva nel nostro stesso senso di marcia, usciva dalla traversa da noi percorsa ed andava ad urtare i ciclisti che in quel momento transitavano per la via Appia Antica” e ancora che “… io ed il sig. , anche lui convocato per rendere Testimone_1 testimonianza sull'accaduto, seguivamo l'autovettura FI ND … e che
l'autovettura investitrice urtava la bicicletta che si trovava per seconda e causava la caduta di entrambi i ciclisti, in quanto la bici che seguiva urtava la bici che precedeva, rovinando a terra” precisando poi che “… dopo l'urto
l'occupante della FI ND, unitamente a noi, si fermava immediatamente per prestare soccorso e … che entrambi i ciclisti non presentavano ferite gravi e che, pur lamentando dolori diffusi, si rialzavano prontamente … posso affermare che
5 si trattava di due biciclette da corsa e i rispettivi conducenti avevano abbigliamento ciclistico con casco protettivo … che l'autovettura investitrice aveva a bordo, oltre al conducente, una donnadei bambini e che i ciclisti, benché invitati da noi presenti sul posto, preferirono chiamare telefonicamente i propri familiari, anche per il trasporto delle biciclette che avevano riportato danni per cui non erano marcianti” concludendo la testimonianza ricordando anche che il conducente la FI ND scambiava i propri dati con i ciclisti e che loro offrivano la disponibilità in caso di necessità precisando che stavano percorrendo la stradina sterrata poiché facevano ritorno a casa dopo aver pranzato in un agriturismo presente alla fine della detta stradina. Il teste Testimone_1
confermava di fatto quanto riferito dal . Pt_3
Anche dalle disposte ctu tecnico-estimativa e medico-legale venivano tratti elementi di segno univoco rispetto alla ascrivibilità dei danni riportati dalle bici alla caduta descritta, così come veniva ritenuto valido il nesso eziologico in ordine alle lesioni riportate dagli attori a seguito del sinistro de quo
In realtà, lo stesso giudicante ha riconosciuto che i testi escussi,
[...]
e , nel complesso avevano reso una deposizione Parte_3 Testimone_1 coerente e logica e tra l'altro anche uniforme rispetto la versione fornita dall'attore, quindi di per sé la prova poteva essere idoneo strumento a sostegno della domanda, tuttavia ha rigettato sulla base della seguente argomentazione logico deduttiva: “il veicolo di parte convenuta, nell'immettersi su altra via svoltando a sinistra ha urtato prima un ciclista che a sua volta, nel cadere, ha urtato il secondo ciclista. Per ovvi motivi di dinamica, qualora la bicicletta venga urtata, necessariamente e nell'immediato cade a terra, pertanto, affinché possa urtare altra bicicletta, quest'ultima deve procedere al fianco della prima, ricomprendendo anche l'ipotesi in cui una delle due sia più avanti, ma pur sempre con parte della ruota posteriore che affianchi la ruota anteriore dell'altra bicicletta…dall'analisi sia della dichiarazione resa dall'attore nonché dai testimoni, emerge che la seconda bicicletta procedeva in avanti rispetto a quella attinta dal veicolo di parte convenuta, pertanto, appare del tutto inverosimile che in fase di caduta possa aver attinto quella che precedeva con
6 l'ovvia conseguenza che deve essere ritenuto non verosimile quanto assunto nella domanda”.
In conclusione, il Giudice di Pace, pur riconoscendo piena corrispondenza tra quanto esposto nell'atto di citazione, quanto raccontato dai testimoni escussi e quanto emerso dalle due consulenze tecniche di ufficio – sia estimativa che medico-legale – e correttamente valutando il comportamento processuale della convenuta la quale non rendeva l'interrogatorio formale, ha rigettato CP_2
la domanda per una sua valutazione personale, priva di riscontro tecnico- oggettivo.
Così operando il Giudice del primo grado ha violato il disposto di cui all'art. 116 cpc non valorizzando correttamente gli elementi di prova raccolti con tutta l'istruttoria espletata né ha dato sufficiente e scientifica motivazione alla ritenuta inverosimiglianza della dinamica denunciata.
A parere di codesto giudicante, il giudice di prime cure se avesse avuto dei dubbi sulla dinamica, avrebbe dovuto disporre ctu tecnica cinematica e non basarsi su congetture personali, prive di riscontro oggettivo, soprattutto in considerazione del fatto che gli attori avevano richiesto l'espletamento di ctu cinematica, che il giudice di prime cure decideva di non disporre.
La Suprema Corte in merito, ha chiarito che <A fronte della richiesta delle parti di disporre una consulenza tecnica cinematica, il giudice ha l'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta, fornendo dimostrazione di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione senza potere, per converso, disattendere
l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato>> (Cass. Ord n. 39257 del 10.12.2021).
Nel caso in esame, invece, il giudice di prime cure, da un lato ha disatteso la richiesta di ctu senza motivare il rigetto e, dall'altro, ha rigettato la domanda proprio sull'assunto che la dinamica fosse inverosimile.
Nonostante il motivo di gravame appare fondato, solo la domanda dell' Pt_2
può ritenersi meritevole di accoglimento, nei limiti quantitativi che verranno
7 successivamente esplicati, mentre la domanda del andrà dichiarata Pt_1
inammissibile.
La compagnia assicurativa in primo grado aveva eccepito l'inammissibilità della domanda del per parcellizzazione del credito, rappresentando che lo stesso Pt_1
aveva già agito in separato giudizio per il risarcimento dei danni alla bici, derivanti dal medesimo sinistro, eccezione che veniva rigettata dal giudice di prime cure e tempestivamente riproposta dall'appellata in sede di costituzione.
La Suprema Corte ha ricordato come le domande e le eccezioni rigettate o assorbite in primo grado debbano essere riproposte in appello non oltre la prima udienza (Cass. civile, SS.UU., sentenza 21/03/2019 n° 7940).
Tale eccezione si ritiene fondata, in quanto risulta documentato e non contestato che il aveva agito con separato giudizio per i danni alla bici derivanti dal Pt_1 medesimo sinistro. Sul punto, seppur le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2017, n. 4090), abbiano riconosciuto la possibilità di proporre separatamente le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, tuttavia hanno limitato tale possibilità alla sola ipotesi in cui sussista per l'attore
"un oggettivo interesse al frazionamento". Nel caso in esame, non si ritiene sussistere tale ipotesi, in quanto il nulla ha provato né ancor prima dedotto Pt_1 sull'interesse al frazionamento, che si sarebbe potuto giustificare, ad esempio, se al momento dell'introduzione del giudizio, per i danni materiali alla bici, ancora non si fossero cristallizzati i postumi permanenti, ma così non risulta, in quanto il giudizio sui danni è stato instaurato nel 2014 e già nel 2013 il era Pt_1
“clinicamente guarito” come emerso dalla visita di controllo del dott. del Per_1
5.06.2013 richiamata nella consulenza medica, espletata in primo grado, a firma del dott. Per_2
Gli Ermellini hanno chiarito che <il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante- debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario>>, con la
8 precisazione che «non integrano un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sole considerate, né la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, né la semplice ricorrenza di presupposti processuali più gravosi per l'azione relativa ad una delle componenti del danno, soprattutto in caso di intervalli temporali modest>> (Cass. n. 8530/2020).
Alla luce di tali principi e a fronte di pretese risarcitorie scaturenti da un medesimo fatto generatore e tali, quindi, da essere inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e da poter essere accertate separatamente solo a costo di una duplicazione di attività istruttorie e di una conseguente dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale, deve ritenersi che il ricorso alla tutela frazionata da parte del danneggiato può essere giustificato soltanto in presenza di un interesse oggettivamente valutabile della stessa;
interesse che, nel caso di specie, non sussisteva essendo emerso
(dalla stessa relazione medica prodotta dal danneggiato) che i postumi invalidanti conseguenti alle lesioni riportate nel sinistro si erano stabilizzati in epoca anteriore alla proposizione della domanda concernente i danni materiali;
sicché non sussistevano ragioni oggettive che potessero fondare un interesse del creditore ad agire separatamente per il risarcimento dei danni alla persona (Cass.
Ord. n. 19608 del 17 giugno 2022).
Diversa, invece, è la posizione dell' che ha azionato un unico giudizio per Pt_2
far valere tutte le sue pretese risarcitorie.
Rispetto all' infatti, essendo fondato il motivo di appello e dovendo Pt_2
ritenere accertata la responsabilità della nella causazione del sinistro, CP_2
dovrà ritenersi accolta la domanda di risarcimento danni.
In merito alla quantificazione dei danni, bisogna distinguere i danni materiali da quelli non patrimoniali.
In riferimento ai danni alla bici, in considerazione del valore che la bici aveva prima del sinistro e dei costi necessari per la sua riparazione, come accertati dal ctu, si ritiene di dover fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale
9 relativo alla c.d. “riparazione antieconomica”, con il cui termine vuole intendersi la riparazione del mezzo quando, come nel caso di specie, il costo delle riparazioni supera il valore del mezzo. Il ctu, infatti, ha quantificato in € 1.336,22
i costi necessari per la riparazione della bici dell' il cui valore ante sinistro Pt_2 era di circa € 600.
Tra l'altro, vale la pena ricordare che in base al dettato normativo dell'art. 1908
c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Di conseguenza, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, si ritiene che l'assicurazione debba rimborsare solo quest'ultimo.
Con riguardo alle lesioni personali, invece, si ritiene di poter far riferimento ai postumi accertati dal ctu medico-legale, in quanto le osservazioni critiche mosse alle risultanze dal ctp della compagnia, appaiono superate dallo stesso ctu nella risposta alle osservazioni, alle quali si rimanda integralmente.
Pertanto, considerando l'età del danneggiato al tempo del sinistro (anni 23), tenendo conto di un danno biologico del 2/3% e di un'invalidità temporanea totale pari ad 1 giorno e parziale al 50% pari a 20 gg e al 25% pari ad ulteriori 20 gg, potrà liquidarsi al sig. a titolo di danno non patrimoniale, la Pt_2 complessiva somma di € 3.452,45 (di cui € 2.568,60 per danno permanente ed €
883,84 per danno temporaneo).
Si precisa che la suddetta quantificazione non tiene conto del danno morale, giacché l'attore non ha né allegato né provato la presenza di un danno morale;
così come non si è applicato alcun aumento a titolo di personalizzazione, in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
10 Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019) e nel caso in esame nulla è stato provato e ancor prima dedotto, in merito alla presenza di aspetti che possano rivestire caratteri di peculiarità, tali da motivare una personalizzazione in aumento.
Trattandosi di un debito di valore, la somma complessivamente liquidata andrà devalutata al momento del fatto (13.04.2013) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, sino alla presente pronuncia.
In riferimento alle spese di lite, andrà disposta la compensazione con riguardo alla posizione del , tenuto conto che, pur risultando la sua domanda Pt_1
inammissibile, il motivo di appello è apparso fondato.
In riferimento alla posizione dell' invece, le spese seguiranno la Pt_2
soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e saranno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della domanda e dell'attività espletata (con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria e decisionale del grado di appello, data la natura documentale).
Per le spese di ctu si seguirà la soccombenza con riguardo alla ctu sui danni alla bici e alla ctu medica sulla persona dell' Si precisa, al riguardo, che anche Pt_2
se non è stata formulata espressa richiesta di riforma della sentenza impugnata in punto di spese relative alle consulenze espletate, il giudice d'appello può procedere d'ufficio, in conformità al principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui <il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione>>
(Cass. Sez. VI civ.-2, ord. n. 7616/2021), principio che rispecchia il disposto dell'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
PQM
11 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa di appello in oggetto, così provvede:
-accoglie l'appello rispetto alla domanda di e in riforma della Parte_2
sentenza impugnata del GdP di Carinola n° 1395/17 dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di causa e, Controparte_2 per l'effetto, condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento in favore di della complessiva somma di €
[...] Parte_2
4052,45 (di cui € 600,00 per danno patrimoniale ed € 3.452,45 per danno non patrimoniale), oltre rivalutazione come in parte motiva ed interessi dalla pronuncia al soddisfo;
-condanna altresì in solido con la , Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 507,50 Parte_2 per esborsi (di cui € 125,00 per il primo grado ed € 382,50 per l'appello) ed €
4651,50 per compensi (di cui € 1265,00 per il primo grado ed € 3386,50 per l'appello), oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
-pone definitivamente a carico solidale dei soccombenti le spese della ctu medico legale sulla persona dell' e della ctu sull'accertamento dei danni alla bici, Pt_2
come liquidate in primo grado;
-dichiara inammissibile la domanda di con compensazione delle Parte_1
spese, dando atto, nei suoi soli confronti, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso il 10/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
12