Decreto presidenziale 15 ottobre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/02/2026, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10442 del 2024, proposto da AR ER AN, rappresenta personalmente a norma dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio in Sannicola (LE), via G. Virgilio n. 13;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UI EC e CH ARnna IC, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a. della graduatoria di merito dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include tra gli utilmente collocati il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Lecce;
a.1 della graduatoria vincitori ed idonei per il distretto di Corte d’appello di Lecce di scorrimento a copertura dei posti rimasti scoperti rispetto a quelli previsti a bando, limitando la partecipazione ad un numero di unità sufficiente a coprire le sedi vacanti e disponibili, pubblicata dal Ministero resistente in data 27 giugno 2024: “ Provvedimento 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia Scorrimento - Assunzione vincitori” prot. m_dg.DOG. 27/06/2024.0011397.ID;
b. dell’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG. 17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice LE” per il distretto di Corte d’appello di Lecce;
c. ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024;
d. ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla parte istante, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d’appello di Lecce, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto;
e. di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorchè non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d’appello di Lecce, mai pubblicati dall’Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
nonchè per l’accertamento
1. dell’obbligo e per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione;
2. in via subordinata, dell’ulteriore interesse della ricorrente dell’eliminazione del criterio della disposta riserva di posti messi a concorso nel numero asseritamente superiore alle soglie previste per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. RI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto per il Distretto di Corte d’Appello di Lecce, ottenendo, nella prova scritta, il punteggio di 25,5, risultando, conseguentemente, idonea e potendo accedere alla fase di valutazione dei titoli;
- ella, tuttavia, non è risultata tra i vincitori nella graduatoria finale di merito;
Rilevato che:
- ad avviso della ricorrente, la commissione avrebbe erroneamente valutato i titoli in suo possesso;
- in primo luogo, non avrebbe attribuito due punti per il possesso della laurea magistrale, conseguita nel 1996, titolo superiore alla laurea triennale necessaria per l’accesso alla procedura concorsuale;
- in secondo luogo, la commissione avrebbe illegittimamente raddoppiato i punteggi dei candidati che abbiano conseguito il titolo non oltre sette anni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- da ultimo, la ricorrente ha dichiarato in domanda di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione forense, all’insegnamento in materie giuridiche ed economiche e di gestore delle crisi da sovraindebitamento, sicché il suo punteggio totale dovrebbe essere di 33,70, superiore a quello di diversi soggetti che figurano nella graduatoria di merito;
- rimasta inevasa l’istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha deciso di agire in giudizio per far valere le proprie ragioni;
Rilevato, altresì, che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il difetto di prova dello ius postulandi della ricorrente difesasi in proprio, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;
- all’udienza del 20 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, conformemente all’orientamento assunto da questa Sezione con riferimento al concorso in oggetto, secondo il quale “ Merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all’iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio ” ( ex multis , sent. n. 14185/24);
- quanto alla legittimazione alla difesa personale in giudizio a norma dell’art. 23 c.p.a., il Collegio ritiene sufficiente la produzione del certificato di iscrizione all’Albo rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, non avendo l’amministrazione eccepente fornito la prova contraria di una sospensione o di una cancellazione avvenuta nelle more;
- nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
- in primo luogo, quanto alla valutazione dei titoli, la Sezione si è già ripetutamente espressa circa la legittimità dell’equiparazione tra i diversi titoli di accesso ( ex multis , sent. n. 16145/24; n. 16088/24; n. 16208/24) e della previsione di un punteggio aggiuntivo per il possesso di un titolo ottenuto non oltre sette anni prima della scadenza della domanda di partecipazione ( ex multis , sent. n. 16216/24);
- per quanto concerne le abilitazioni professionali, l’amministrazione ha documentato che il relativo punteggio è stato effettivamente attribuito, ma esso non risulta sufficiente a collocare la ricorrente tra i vincitori, anche per effetto dell’applicazione delle riserve previste dalla lex specialis , circostanza sulla quale la candidata non ha speso alcuna specifica contestazione;
- ne deriva il rigetto del gravame, con compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo la ricorrente conosciuto la composizione del proprio punteggio soltanto a seguito dell’instaurazione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
RI EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | RI CO |
IL SEGRETARIO