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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/12/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1053 dell'anno 2021, cui è stato riunito il procedimento R.G. n. 1720/2021
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di Presidente del CDA della società ( , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma in Via Collazia n. 12 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Marchese ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Tuscolana n. 1348
RICORRENTI
E
sede di , C.F.: in Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
persona del Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari all'uopo delegati, ex art. 6 c. 9
D. lgs n. 150/2011, e con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in in Via Dei Due Principati CP_2
4;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2021 in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società , ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
n. 284 del 1.12.2020 emessa dall' , notificata il 10.2.2021, Controparte_2
con cui è stato ordinato a lui e, alternativamente, alla società di pagare la somma di euro CP_1
169.013,96 quale sanzione amministrativa per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV0001/2016-00001 del 08.06.2016 relative all'omessa consegna ai lavoratori Parte_2
, e della copia della comunicazione di assunzione
[...] Parte_3 Parte_4
contenente la data dell'effettivo inizio di lavoro (punto 1), all'omessa registrazione nel Libro Unico del
1/14 Lavoro delle giornate di lavoro effettuate dai lavoratori , e Parte_2 Parte_3
(punto 2), all'occupazione al lavoro di personale in nero senza preventiva Parte_4
comunicazione di assunzione per oltre 60 giorni, per oltre 30 giorni e sino a 60 giorni, o fino a 30 giorni
(punti 3, 4, e 5), alla comunicazione oltre cinque giorni della cessazione del rapporto di lavoro di taluni lavoratori (punto 6), all'occupazione “in nero”, senza preventiva comunicazione di assunzione, prima di regolare assunzione, dei lavoratori (punto 7), Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendo di accertarne l'illegittimità o, in via subordinata, di rideterminare al minimo la sanzione comminata, anche alla luce della mancata indicazione dei parametri e dei criteri di calcolo adottati in concreto. In punto di fatto, la parte ha esposto che la aveva appaltato alla Controparte_3 [...]
la gestione di n. 64 posti di accoglienza per rifugiati, richiedenti asilo e persone Controparte_1
soggette alla protezione internazionale;
che il 10.2.2016 la DTL di aveva effettuato un accesso CP_2
ispettivo presso la sede di FO RP (Oasi 3 e 4), finalizzato al contrasto al lavoro sommerso, per accertare l'eventuale presenza di lavoratori “in nero” al servizio della società; che, in occasione del sopralluogo, gli ispettori avevano chiesto l'esibizione di “una serie di documenti”, di cui alcuni prontamente mostrati ed altri consegnati in data 15.2.2016 da parte del delegato alla consegna . In Parte_5
punto di diritto, il ricorrente ha osservato che l'Amministrazione non ha offerto prova dell'omessa comunicazione dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro;
che, comunque, tale omissione rappresenta una violazione formale, per la quale l'art. 116, co. 12, l. n. 388/2000 prevede l'annullamento della sanzione nel caso in cui, come nella specie, non si determini alcuna lesione del bene giuridico tutelato;
che il ritardo nella comunicazione è stato lieve e non ha intaccato alcun elemento della retribuzione dei lavoratori ed è stato causato dall'urgenza con la quale la Prefettura di Avellino aveva chiesto “di volta in volta alla di incrementare la forza lavoro per la gestione del servizio di accoglienza”; che i CP_1
motivi di urgenza rientrano tra le cause di forza maggiore che non consentono al datore di rispettare la tempistica nella comunicazione. Con riferimento all'omessa registrazione nel libro unico del lavoro delle giornate di lavoro, la parte ha rilevato che non c'è prova della condotta sanzionata e che, comunque,
l'omissione è assimilabile ad una violazione formale, che non ha intaccato gli aspetti di carattere retributivo. Inoltre, il resistente con riferimento all'utilizzo di lavoro nero ha eccepito di aver impiegato esclusivamente personale dipendente, a progetto e/o occasionale, e che tutti i lavoratori menzionati erano stati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente ha ancora censurato la determinazione arbitraria della sanzione amministrativa per non aver l'amministrazione rispettato il calcolo previsto dalla circolare n. 121/1988 ed ha eccepito che il provvedimento
2/14 sanzionatorio non è basato su dichiarazioni analitiche e puntuali dei lavoratori, né su valutazioni univoche e che l' non ha offerto alcun indizio grave, preciso o concordante che giustifichi la CP_2
sanzione irrogata, supportata, peraltro, da una motivazione generica e priva di elementi probatori.
Infine, la parte ha eccepito la violazione dell'art. 11 della l. n. 689/1981, risultando omessa l'indicazione dei criteri che hanno portato all'adozione della sanzione nella misura indicata.
Con memoria di costituzione del 3.6.2021 la parte resistente ha premesso che l'impugnazione in esame deve intendersi riferita anche all'ordinanza numero 284 lettera B, avendo la parte ricorrente dichiarato di agire in proprio e nella qualità di Presidente del CdA della Società. Nel merito la parte ha osservato che l'obbligo di motivazione è soddisfatto perché sia nelle ordinanze impugnate che nel richiamato verbale unico di accertamento e notificazione sono state individuate le violazioni commesse e la normativa di riferimento;
che l'importo sanzionatorio è al di sotto dei massimi edittali nonostante la gravità del fatto contestato, relativo ad un “considerevole numero di lavoratori” in nero e che, comunque,
l'obbligo di motivazione non si estende alla determinazione della sanzione, ben potendo il giudice investito della questione determinarla applicando i criteri di legge;
che non ricorrono, nella specie, motivi di urgenza o forza maggiore, in considerazione delle numerose giornate in nero accertate nel corso dell'ispezione per ogni singolo lavoratore. Nello specifico, la resistente ha precisato, con riferimento alla posizione di e che le dichiarazioni incrociate dei Parte_2 Parte_3
due lavoratori confermano l'attività lavorativa dagli stessi prestata dal 23.12.2014 al 16.01.2015 e non regolarizzata dal datore di lavoro, che li ha assunti formalmente solo dal 17.01.2015. Con riferimento alla posizione di l' ha rilevato che, pur avendo quest'ultimo prestato attività Parte_4 CP_4
lavorativa, il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo in data 8.9.2015. In ordine alle ulteriori violazioni contestate di cui ai punti 3, 4 e 5, la parte ha evidenziato che tutti i lavoratori indicati nelle ordinanze hanno prestato attività lavorativa subordinata prima di essere assunti con regolare contratto di lavoro e che soltanto è stato occupato in nero per tutto il periodo, Persona_1
senza successiva e regolare assunzione;
che non rileva, se non in misura deficitaria, ai fini dell'occasionalità della prestazione lavorativa, il pagamento con ritenuta d'acconto per carenza di prova del rispetto degli adempimenti formali e sostanziali;
che la si è sottratta agli Controparte_1
obblighi retributivi e contributivi, optando per una “dissimulazione contrattuale in barba alle norme statuali” e, per taluni lavoratori, ha anche comunicato tardivamente la cessazione del rapporto di lavoro (punto 6); che le dichiarazioni genuine acquisite dagli ispettori configurano un'ipotesi di confessione stragiudiziale e non possono essere superate da dichiarazioni postume e meditate in senso contrario. La parte ha,
3/14 quindi, concluso osservando che tutte le dichiarazioni dei lavoratori, acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi, risultano essere assolutamente conducenti nella direzione del lavoro subordinato
(non regolarizzato) per le stesse identiche mansioni svolte prima e dopo la regolare assunzione;
che, in particolare, esiste la prova di pagamento mediante bonifico od altro metodo di pagamento nonché sottoscrizione di schede dalle quali si rileva l'effettivo orario di lavoro espletato;
che dalle risultanze ispettive, ed in particolare dalle dichiarazioni acquisite, risulta di tutta evidenza che nello svolgimento della prestazione lavorativa fin dal primo giorno di lavoro per ogni lavoratore, erano presenti tutti gli elementi della subordinazione etero organizzata dal committente anche con riferimento all'orario di lavoro ed al luogo di lavoro nonché la sottoposizione al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro;
che, infatti, i lavoratori erano indiscutibilmente inseriti nell'organizzazione produttiva aziendale svolgendo prestazioni lavorative con l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione dal datore di lavoro;
che i lavoratori sono stati retribuiti periodicamente avendo anche l'obbligo di comunicare le proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
che dalla documentazione allegata formatasi a seguito degli accertamenti ispettivi non rilevano elementi che possano condurre le prestazioni lavorative in altri alvei contrattuali se non in quello di lavoro dichiaratamente con natura subordinata fin dal primo giorno di lavoro di tutti i lavoratori inseriti nella struttura aziendale.
Con distinto ricorso, depositato il 28.4.2021 ed iscritto al numero di R.G. 1720/2021, la società cooperativa sociale ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 285 del 1.12.2020 con la quale è CP_1
stato ordinato alla società, alternativamente a presidente dal 6.11.2015 fino all'8.2.2016, Parte_6
di pagare la somma di € 29.743,20 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. AV00001/2016-000-03 dell'08.06.16, relative all'utilizzo “in nero” dei lavoratori;
e Parte_7 CP_5 Persona_1 CP_6
chiedendo di accertarne l'illegittimità o, in via subordinata, di rideterminare al minimo la sanzione. La parte ha formulato le stesse osservazioni in fatto e sollevato le medesime difese in diritto sopra indicate.
La parte resistente si è costituita con memoria del 3.4.2021 richiamando il contenuto della memoria difensiva depositata nel procedimento r.g. n. 1053/2021 e, ai fini della prova dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, le dichiarazioni di , responsabile della struttura Oasi 4, ed Parte_8
eccependo l'assenza di prova in ordine ai progetti di lavoro stipulati con i lavoratori e la valenza delle dichiarazioni acquisite dai lavoratori stessi.
Con provvedimento del 08/11/2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti.
La causa è stata, poi, rinviata per la decisione.
4/14 In via preliminare e in punto di diritto deve essere osservato che, in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa, nei limiti delle deduzioni delle parti, all'esame nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 l. citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/04/2015, n.6778). Vale, inoltre, ricordare che, nei giudizi come quello in esame, in capo all'Amministrazione, che riveste, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire una prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011
e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). In termini più precisi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. con onere, quindi, della P.A. di dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Ne deriva che alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio con la conseguenza che se l'opponente solleva contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo perché la prova dell'esistenza degli stessi si pone a carico della P.A. (cfr. Cass. civ., Sez. 6-2, 24 gennaio 2019, n.° 1921).
Deve essere, ancora, soggiunto, sempre in punto di onere della prova, che le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede di ispezione possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge qualora il loro contenuto consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione o quando ciò sia possibile in base ad una valutazione complessiva delle risultanze
5/14 processuali (cfr. Cass. n. 24416/2008 e Cass. n. 9919/2006 richiamate dalla stessa parte resistente alla pagina 18 della memoria). Peraltro, nella materia in esame, la Suprema Corte ha precisato che “…non sono sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di lavoro le sole dichiarazioni dei dipendenti, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale affermazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del
10/02/2012)” (cfr. Cass. civ. Sez. 05-03-2014, n. 5171) e che le mere dichiarazioni dei lavoratori devono essere corroborate da altri elementi probatori, come, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di terzi o altri dati documentali (cfr. Tribunale di Milano Sez. lavoro Sent. 26.6.2013; Corte d'Appello
Cagliari Sez. I, Sent., 11-07-2018; Corte d'Appello Bologna Sez. I, Sent., 05-02-2016; Tribunale Lecce
Sez. I, Sent., 06-11-2015) In particolare, tali elementi sono individuati in ulteriori attività di indagine compiute, in dichiarazioni di testimoni, in dati documentali.
Inoltre, non è inutile ricordare che, ai sensi dell'art. 6 comma 11 D.Lgs. 150/2011, il giudice annulla l'ordinanza ingiunzione e accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e che il rapporto ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass.
9521/2010; 22862/2010; 14965/2012). Sotto tale profilo, quindi, il rapporto deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e devono essere ad esso allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto in modo da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. Da ultimo deve essere osservato che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base al suo concreto contenuto e che, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, la subordinazione si ravvisa solo in presenza di un concreto ed effettivo assoggettamento del prestatore di lavoro al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da cui sia possibile evincere l'etero-direzione e l'etero-organizzazione della forza lavoro da parte del datore stesso, alla luce di determinati elementi, anch'essi rilevanti, tra cui la specificità dell'incarico conferito al lavoratore, il modo della sua attuazione, le caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale e, in generale, in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Peraltro, nel tentativo di disciplinare anche i casi in cui non emergono elementi univoci per distinguere il predetto rapporto da quello autonomo perchè la prestazione dedotta in contratto si presenta elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, la giurisprudenza ha indicato, come indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione, e solo ove considerati non singolarmente, ulteriori elementi quali, ad esempio, la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur
6/14 minima struttura imprenditoriale. In buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro non è insita nella tipologia delle mansioni espletate o dell'attività d'impresa in cui esse sono svolte, ma deve essere concretamente dimostrata attraverso la prova dell'assoggettamento del lavoratore alle imposizioni organizzative del datore di lavoro.
Sintetizzati i principi applicabili alla fattispecie in esame deve essere rilevato che, in entrambi i giudizi, il resistente non ha articolato alcuna prova per testi diretta in via principale all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i dipendenti indicati negli atti di accertamento e la , ma ha articolato tale prova soltanto in via subordinata per il caso di Controparte_1 avvenuta ammissione delle prove orali articolate dalla parte ricorrente. Solo in via meramente subordinata, il resistente ha chiesto di ammettere l'escussione testimoniale dei lavoratori in ordine a quanto già riferito in sede di accesso ispettivo o nelle denunce presentate formulando capitoli di prova generici e prevalentemente valutativi. Peraltro, gli unici e pochi richiami presenti all'interno dei capitoli di prova all'attività svolta da altri lavoratori attengono a circostanze dedotte in maniera estremamente generica. A titolo di esempio si rileva che, nel giudizio recante r.g. numero 1053/2021, la parte resistente ha chiesto di escutere su circostanze documentate in atti (-“Vero che, in Parte_2 merito al rapporto intercorso con la , ho rilasciato dichiarazioni agli ispettori del Controparte_1 lavoro di sottoscrivendo il relativo verbale”.); formulate in maniera generica non risultando precisato CP_2
l'orario di lavoro, le specifiche direttive e il soggetto che le impartiva, e valutativa rispetto alla qualificazione di rapporto di lavoro subordinato ( -“Vero che dal 23/12/2014 al 16/01/2015 ho lavorato per la cooperativa per accogliere i profughi nel centro di accoglienza OASI-1 in Ospedaletto d'Alpinolo(Av) CP_1 in maniera subordinata atteso che eseguivo le direttive che mi venivano impartite rispettando anche precisi orari di lavoro”); generiche (- “ Vero che con le mie stesse modalità di lavoro ha lavorato anche e Parte_9 Parte_3
” - “Vero che in OASI-1 ha iniziato a lavorare all'inizio del mese di ottobre 2015 il sig.
[...] Persona_1 smettendo di lavorare a febbraio 2016.) e documentali (- “Vero che ho fornito agli ispettori del lavoro
[...] documentazione relativa al mio rapporto di lavoro con la cooperativa ”). Ancora, i capitoli formulati nel CP_1 procedimento recante r.g. 1720/2021 per riguardano circostanze documentali (“Vero che, Parte_8 in merito al rapporto intercorso con la , ho rilasciato dichiarazioni agli ispettori Controparte_1 del lavoro di sottoscrivendo il relativo verbale”); documentali, generiche e relative al proprio profilo CP_2 professionale ( - “Vero che sono stato responsabile della struttura OASI-4 in FO RP (Av) lavorando alle dipendenze della ”); generiche e relative a lavoratori diversi rispetto a quelli per cui è Controparte_1 stata comminata la sanzione nella relativa ordinanza numero 285 (“Vero che ho iniziato a lavorare il
10/08/2015 insieme a , , Controparte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
e che hanno svolto mansioni di preparazione delle struttura”); generiche in
[...] Persona_6 Persona_7 ordine agli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato di altri dipendenti, ai turni e agli orari di lavoro osservati ( - “Vero che sono stato chiamato al lavoro dalla dal sig. Controparte_1 Pt_2
7/14 e mi è stato detto di fornire direttive organizzative a tutto il personale, di rispettare i turni e gli orari di lavoro Parte_5 che poi sono stati definiti nel contratto di lavoro subordinato sottoscritto dal 17/10/2015 da me e da quasi tutto il personale”); valutative e generiche (“Vero che per motivi organizzativi la per il periodo dal CP_1 CP_1
10/08/2015 al 16/10/2015 ha ritenuto di doverci pagare con ritenuta d'acconto per prestazioni occasionali); generiche (- “Vero che, per tutti i lavoratori, nulla è cambiato nello svolgimento dei rapporti di lavoro dal 10/8/2015 al 16/10/2015 e dal 17/10/2015 in poi;
“Vero che fino al 16/10/2015 le ritenute d'acconto non sono state versate
e che fin dal mese di agosto 2015 sia io che tutti gli altri operatori abbiamo svolto sempre lavoro subordinato”.) e documentali ( - “Vero che ho fornito agli ispettori del lavoro documentazione relativa al mio rapporto di lavoro con la cooperativa ”). Infine, si richiamano i capitoli formulati nel procedimento recante r.g. n. CP_1
1053/2021 per evidenziando che le circostanze relative alle direttive Persona_1 impartite dal datore di lavoro e all'orario di lavoro si presentano imprecise perché prive dell'indicazione del referente datoriale, dei giorni di lavoro e della relativa articolazione oraria (“Vero che fin dal mio primo giorno di lavoro ho ricevuto direttive ben precise e ho rispettato sempre un ben definito orario di lavoro;
”).
Allo stesso modo deve dirsi con riferimento ai restanti capitoli di prova la cui ammissione, vale ripeterlo, è stata richiesta solo in via meramente subordinata.
Ciò premesso, prima di passare all'esame dei fatti costitutivi della pretesa della parte resistente e alla verifica dell'assolvimento dell'onere della prova da parte del resistente vale rilevare, quanto al lavoro nero, che le ordinanze ingiunzione n. 284 A e B del 2020, oggetto del giudizio 1053/2021 hanno ad oggetto gli illeciti commessi da che ha svolto le funzioni di Amministratore della Soc. Controparte_8
Inopera dal 2.3.2013 al 4.11.2015 e dal 9.2.2016 e riguardano il lavoro nero prestato da Parte_2
, e nonché da altri lavoratori. L'ordinanza ingiunzione
[...] Parte_3 Parte_4
n. 285/2020, oggetto del giudizio 1720/2021, ha ad oggetto, invece, gli illeciti commessi da CP_9
che ha svolto le funzioni di Amministratore della Soc. Inopera dal 6/11/2015 all'8/2/2016 e
[...]
riguardano il lavoro nero prestato da dal 23.11.2015 al 29.12.2015 per n. 28 giornate di Parte_7
lavoro; da dal 6.11.2015 al 29.12.2015 per n. 35 giorni di lavoro;
da Parte_10 Persona_1
dal 6.11.2015 all'8.02.2016 per 49 giorni di lavoro e da dal 6.11.2015 al
[...] CP_6
19.01.2016 per n. 63 giorni di lavoro.
Vale rilevare che l' ha affermato che risultano decisivi, ai fini della prova della CP_2 subordinazione, per la prima ordinanza, le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accesso ispettivo, non superabili mediante una dichiarazione in senso contrario resa nel giudizio, e di Pt_8
e degli altri lavoratori per quanto concerne la seconda ordinanza.
[...]
In merito alla predetta allegazione occorre, tuttavia, ribadire che l'attività investigativa svolta dal personale ispettivo può rendere superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori in giudizio solo
8/14 quando le dichiarazioni stesse siano connotate da un contenuto probatorio specifico per le precisazioni e per le puntualizzazioni fornite e che, in caso contrario, le dichiarazioni dei lavoratori non possono ritenersi da sole sufficienti dovendo essere corroborate da altri elementi probatori, come, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di terzi o altri dati documentali.
Orbene, le ordinanze in esame sono state rese in seguito all'accesso ispettivo n. 36/56 del 10.2.2016, riportato in atti come allegato 4, dall'esame del quale emerge che è stato effettuato un accesso solo presso la sede di FO RP, alla presenza di , e che è stato ivi rinvenuto Parte_8 personale addetto alla pulizia e operatori socioassistenziali dei profughi con abiti normali. Inoltre, dal Per_ predetto verbale si evince che sono stati identificati i lavoratori , , Pt_8 Per_7 Pt_11 Pt_12
e e che sono state acquisite le loro dichiarazioni. Nel riquadro relativo alla descrizione Per_8 Per_9 analitica dell'attività svolta, all'abbigliamento e ad altri elementi utili risulta indicata unicamente la mansione di operatore sociale, mediatore culturale, psicologa e di addetta alle pulizie. Dall'esame delle dichiarazioni acquisite, infine, emerge che ha dichiarato di prestare la propria attività Persona_7 lavorativa come lavoratore subordinato dal 17.10.2015 e di essere stato chiamato al lavoro dal referente di struttura, , di non aver percepito la busta paga né la retribuzione dal mese di Parte_5 dicembre 2015. Allo stesso modo ha dichiarato di prestare la propria attività Controparte_10 lavorativa come lavoratore subordinato dal mese di ottobre 2015, a seguito della chiamata al lavoro da parte del referente di struttura e di non aver percepito la busta paga né la Parte_5 retribuzione dal mese di dicembre 2015. Ugualmente ha dichiarato di stipulato un Parte_13 rapporto di lavoro a far data da ottobre 2015 come lavoratrice subordinata, a seguito della chiamata al lavoro da parte di e di non aver percepito la busta paga né la retribuzione dal mese Parte_5 di dicembre 2015. ha dichiarato di prestare la propria attività lavorativa dal 1.1.2016, in Persona_6 seguito alla chiamata al lavoro da parte del referente di struttura e di non essere Parte_5 retribuita dal mese di dicembre. La lavoratrice ha precisato che, in precedenza, dal mese di ottobre 2015 fino al 31.12.2015, aveva già lavorato presso la come operatore sociale e dal mese CP_1 CP_1 di maggio al mese di ottobre 2015 con contratto di prestazione occasionale. ha Testimone_1 dichiarato di aver in atto il rapporto di lavoro a far data dal mese di ottobre 2015 quale lavoratrice subordinata, a seguito della chiamata al lavoro da parte di , di ricevere la Parte_5 retribuzione con bonifico e di non aver ricevuto la retribuzione e la busta paga dal mese di dicembre
2015. Infine ha dichiarato di essere il responsabile dal 28.08.2015 della struttura “Oasi 4” Parte_8 sita in FO RP presso “Le privee”; di aver iniziato a lavorare il 10.08.2015; di essere stato chiamato dalla società nella persona di con il compito di impartire direttive CP_1 Parte_5 ed organizzare tutto il personale. La parte ha, poi, evidenziato di essere stato pagato dal 18.08.2015 al
16.10.2015 con ritenuta d'acconto per prestazione occasionale, mentre dal 17.10.2015 con accredito bancario fino a novembre 2015. ha, infine, reclamato il recupero contributivo dal 10.08.2015 al Pt_8
9/14 16.10.2015, la retribuzione da dicembre 2015 a febbraio 2016, precisando di aver lavorato 18 giorni ad agosto 2015, 27 giorni a settembre 2015, 13 giorni ad ottobre 2015.
Con riferimento al verbale di accesso ispettivo e alle dichiarazioni rese in tale sede vale richiamare l'art. 13 del D.ls. 124 del 2004 nella parte in cui prevede che il verbale di primo accesso deve contenere l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego nonchè la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo. Ai fini della descrizione delle modalità di impiego deve essere riportata una precisa e puntuale descrizione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all'atto di accesso ispettivo con riferimento alle mansioni, all'abbigliamento o alla tenuta da lavoro, alle attrezzature e alle macchine utilizzate che, nel caso di specie, risulta omessa.
Quanto alle dichiarazioni rese da che, secondo l'ente resistente dimostrerebbero la Parte_8 fondatezza della pretesa posta alla base dell'ordinanza ingiunzione numero 285, ritiene il Tribunale che le stesse non possono ritenersi sufficienti ai fini della dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa e i lavoratori , Parte_7 Parte_10 [...]
e , non avendo il lavoratore in alcun modo descritto le concrete Persona_1 CP_6 modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei predetti lavoratori. Quanto alla restante documentazione in atti si osserva che ha presentato un'istanza di conciliazione il Parte_7
3.05.2016 riferendo circostanze in merito all'attività da lei prestata in FO RP alla via Piano
Alvanella n. 2 dal 23.11.2015 al 30.12.2015 come collaboratrice ed evidenziando di aver lavorato dal lunedì al sabato e, in alcune occasioni, anche la domenica, su turni di 7 ore ripartite tra la mattina e il pomeriggio e di aver osservato giorni di lavoro ed orari prestabiliti e le direttive del datore di lavoro. La stessa ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dall'inizio delle attività lavorative, con conseguenze retributive, contributive, lavoro festivo e straordinario, 13esima e 14esima mensilità, ferie, retribuzioni di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, oltre preavviso e TFR. il Parte_10
1.6.2016 ha confermato la denuncia presentata contro la cooperativa, precisando di aver lavorato in qualità di operatore sociale addetto all'insegnamento della lingua italiana in OASI 3, sita in FO, ed in OASI 2, sita in Pratola Serra;
di aver iniziato a lavorare il 1.10.2015, di essere stata formalmente assunta solo in data 30.12.2015 e di essersi dimessa il 15.2.2016. Con particolare riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (gli ultimi due rilevanti ai fini dell'ordinanza ingiunzione in esame che attiene al periodo 6.11.2015/29.12.2025), la lavoratrice ha riferito genericamente di aver svolto le mansioni di operatrice in maniera subordinata e di aver ricevuto le direttive di lavoro. Con riferimento ai giorni e agli orari di lavoro, ha richiamato alcuni prospetti evidenziando di aver lavorato giorni 22 a ottobre, 21 a novembre e 18 a dicembre, senza soluzione di continuità, e di essere stata retribuita solo per i primi due mesi. Il 26.04.2016 ha dichiarato di aver lavorato presso la Persona_1 sede “Oasi 1” in Ospedaletto d'Alpinolo dal 2.10.2015 al 23.02.2016 in qualità di operatore sociale
10/14 senza mai sottoscrivere un contratto di lavoro, precisando di essere stato pagato, dal 2.10.2015 al
30.11.2015, con bonifico bancario per prestazione occasionale nonostante l'espletamento di lavoro subordinato. in data 31.5.2016 ha sporto denuncia contro la cooperativa, evidenziando di CP_6 aver lavorato alle dipendenze della cooperativa in OASI 3 di FO, dal 2.9.2015 al 26.2.2016, come addetta alle pulizie per 30 ore settimanali in via occasionale fino al 19.1.2016 e per il periodo successivo con contratto di lavoro subordinato. La lavoratrice ha evidenziato di aver sempre ricevuto le direttive di lavoro sin dal 2.9.2015 e che nulla è cambiato quando è stato stipulato il contratto di lavoro subordinato. Con riferimento alla lavoratrice in esame, deve essere soggiunto che dall'esame degli atti emerge la sottoscrizione, da parte sua, della ricevuta di pagamento per la prestazione lavorativa occasionale svolta nel mese di novembre di dicembre.
Osserva, a questo punto, il Tribunale che dall'esame della documentazione in atti non emerge alcun richiamo al potere datoriale di eterodirezione tenuto conto che nessun lavoratore ha fornito il nominativo della figura datoriale che fungeva da referente. Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori non emerge l'assoggettamento al potere direttivo datoriale con riguardo alla tipologia e alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa ed all'osservanza di un preciso orario di lavoro giornaliero e, dunque, l'inserimento dei dipendenti all'interno dell'organizzazione produttiva della società cooperativa.
Tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori hanno un contenuto prevalentemente valutativo e soggettivo per quanto concerne l'inquadramento della prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e, in ogni caso, generico rispetto agli elementi costitutivi di un rapporto subordinato. Dal globale esame delle risultanze delle dichiarazioni rese dai lavoratori, infatti, non si evincono elementi probatori idonei a suffragare le prospettazioni della parte resistente, non potendo ritenersi dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione nei periodi indicati.
Infatti, non è emersa la prova dell'etero-direzione dell'attività stessa, ossia della sottoposizione dei lavoratori a precise e specifiche direttive, provenienti da un superiore gerarchico e vincolanti in ordine al loro contenuto, teso ad imporre al prestatore le modalità organizzative di espletamento del lavoro. I lavoratori non hanno nemmeno fatto riferimento ad una precisa figura datoriale. Non è emersa la prova dell'osservanza vincolante di un complesso di costanti e stabili direttive datoriali, nemmeno specificate quanto ai contenuti. Peraltro, risulta dirimente che l'accertamento ispettivo è basato non già sulla diretta osservazione dei fatti da parte degli ispettori che, come sopra indicato, hanno omesso di descrivere le attività compiute dai pochi lavoratori presenti al momento dell'accesso, ma solo sulle dichiarazioni di alcuni di essi che risultano generiche, incomplete e frutto di valutazioni soggettive.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione numero 284 deve essere osservato che le dichiarazioni di
, oltre che generiche ed incomplete, si presentano anche parzialmente incoerenti e Parte_2 valutative in quanto lo stesso ha dapprima evidenziato di aver lavorato dal 23.12.2014 al 16.1.2015
(periodo oggetto dell'ordinanza ingiunzione) presso OASI 1 in Ospedaletto d'Alpinolo, al fine di
11/14 accogliere i profughi, in maniera subordinata e non occasionale, seguendo le direttive che gli venivano impartite e senza firmare alcun contratto;
ha, poi, soggiunto di aver sottoscritto un contratto di lavoro a progetto, dal 17.1.2015 fino al 29.12.2015, lavorando in autonomia rispetto al periodo precedente ed infine di aver nuovamente espletato la sua attività in maniera subordinata, risultando inserito in turnazione insieme agli altri operatori nel periodo dal 30.12.2015 al 26.2.2016. Con riferimento agli altri lavoratori, ha riferito genericamente che, con le stesse modalità di lavoro, hanno Parte_2 lavorato anche e , quest'ultima oggetto della contestata violazione Parte_9 Parte_3 di cui al numero 1. Nell'istanza di conciliazione, presentata il 7.3.2016, il lavoratore ha precisato di aver lavorato dal lunedì alla domenica su turni giornalieri e notturni rispettivamente di 8 e di 10 ore. Con riferimento al predetto lavoratore, agli atti risulta il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 17.1.2015, dal quale emerge lo svolgimento in piena autonomia del lavoro, senza alcun vincolo di subordinazione. Infine, con riferimento alla posizione di la parte resistente ha Parte_2 richiesto di ammettere i seguenti capitoli di prova: “Vero che, in merito al rapporto intercorso con la
[...]
, ho rilasciato dichiarazioni agli ispettori del lavoro di sottoscrivendo il relativo Controparte_1 CP_2 verbale”; “Vero che dal 23/12/2014 al 16/01/2015 ho lavorato per la cooperativa per accogliere i CP_1 profughi nel centro di accoglienza OASI-1 in Ospedaletto d'Alpinolo(Av) in maniera subordinata atteso che eseguivo le direttive che mi venivano impartite rispettando anche precisi orari di lavoro”; “Vero che per il suindicato periodo lavorativo non ho firmato alcun contratto di lavoro”.; “ Vero che con le mie stesse modalità di lavoro ha lavorato anche
e ” che si presentano generici e riguardano la sola posizione personale Parte_9 Parte_3 del lavoratore. , invece, nella richiesta di intervento, presentata il 19.4.2016 al fine di Parte_3 denunciare l'omesso versamento della retribuzione del mese di dicembre 2015, ha riferito di aver lavorato presso la sede di Ospedaletto con un contratto a progetto dal 23.12.2014 al 31.12.2015
(periodo che in parte corrisponde a quello oggetto dell'ingiunzione impugnata), e solo il 26.4.2016 ha precisato l'intenzione di richiedere il pagamento della predetta mensilità e di aver lavorato dal
23.12.2014 al 16.01.2015 per 18 giorni complessivi, di cui 9 per ciascun mese, rispettando le direttive e l'orario di lavoro imposto dalla cooperativa e ricevendo l'importo netto di euro 1.008,00 per prestazione occasionale. La parte ha precisato di aver sottoscritto per il successivo periodo dal 17.1.2015 al
31.12.2025 un contratto di lavoro a progetto per il quale nulla aveva da reclamare ad eccezione della retribuzione del mese di dicembre aggiungendo di aver lavorato, nel mese di dicembre, con Parte_2
. Infine, ha dichiarato di aver lavorato nel periodo dal 18.4.2015 al
[...] Parte_4
7.9.2015, in maniera subordinata, in Ospedaletto d'Alpinolo e a Pratola Serra, con il compito di assistere i profughi.
Le dichiarazioni rese da non possono rilevare ai fini del riconoscimento della natura Persona_6 subordinata del rapporto di lavoro con per il periodo da maggio 2015 a ottobre 2015, oggetto CP_1 della ingiunzione impugnata. Infatti, la lavoratrice, in sede di accesso ispettivo, ha dichiarato di aver
12/14 lavorato dal mese di maggio con contratto di prestazione occasionale e, solo il giorno 8.03.2016, ha integrato le sue dichiarazioni precisando di aver svolto le mansioni di operatrice sociale subordinata lavorando 21 giorni a maggio, per 22 giorni a giugno, per 22 giorni a luglio, per 15 giorni ad agosto, per
21 giorni a settembre e per 12 giorni ad ottobre (fino al 16). Infine, la parte ha precisato di essere stata inquadrata come psicologa dal mese di gennaio 2016, di reclamare i contributi dall'1.05.2015 fino al
16.10.2015 e la retribuzione da dicembre 2015 a febbraio 2016 nonché di essere stata licenziata il
26.02.2016. Vi è, poi in atti la ricevuta del 12.06.2015 e del 16.07.2015 in cui la parte dichiara di ricevere la retribuzione per prestazioni occasionali e di esserne soddisfatta.
In conclusione ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dai lavoratori non risultano per nulla decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza di un rapporto subordinato in mancanza di dichiarazioni testimoniali di terzi e di altri dati documentali. Le predette dichiarazioni, come detto, oltre che generiche e valutative, non risultano riscontrate dalle dichiarazioni di altri lavoratori né dai documenti prodotti in atti (tra cui si segnalano le quietanze di pagamento per attività occasionali sottoscritte dai lavoratori e le schede degli orari di lavoro prive di sottoscrizione da parte del datore di lavoro); non sono sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di lavoro né la durata dello stesso;
la continuità della prestazione lavorativa;
l'obbligo di giustificare le assenze;
la soggezione dei predetti lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e della conseguente limitazione della loro autonomia e del loro inserimento nell'organizzazione aziendale.
Sulle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con riferimento alle violazioni concernenti il lavoro nero in base al principio per cui le dichiarazioni rese dai dipendenti interrogati in sede di ispezione possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge qualora il loro contenuto consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass. n.
24416/2008) o quando ciò sia possibile in base ad una valutazione complessiva delle risultanze processuali (Cass. n. 9919/2006).
Con riferimento, invece, alle ulteriori violazione di cui ai punti 1- 2 e 6 dell'ordinanza numero 284 non vi è dubbio che la ricorrente non ha assolto gli obblighi previste dalle norme richiamate non essendovi in atti allegazioni difensive che militano in tale direzione. In particolare l'eccezione di difetto di motivazione risulta infondata in quanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del
19/04/2010). Ebbene, nel caso in esame, non può sostenersi che l'ordinanza sia priva di motivazione,
13/14 perché la stessa indica la condotta illecita contestata, i nominativi dei lavoratori coinvolti, le norme violate e le sanzioni in concreto applicate. Il richiamo all'art. 116 comma 12 della legge 388/2000 non risulta pertinente e il ricorrente non può invocare a giustificazione del ritardo il fatto che la CP_3
chiedeva di volta in volta di incrementare la forza lavoro per la gestione del servizio di accoglienza, né
l'errore scusabile in punto di omessa registrazione nel libro unico del lavoro. Infine, con riferimento alla violazione dell'art. 11 della legge 689 del 1981, ci si limita ad osservare che nell'applicazione delle sanzioni amministrative la P.A. resistente si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge ed ha applicato sanzioni congrue in relazione ai fatti contestati.
L'esito della lite e l'accoglimento solo parziale delle domande giustifica la compensazione nella misura di due terzi delle spese di lite. La restante parte è posta a carico della parte resistente ed è liquidata tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e di un'unica fase decisionale espletata in seguito alla riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte, così provvede:
- accoglie in parte le opposizioni e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 285/2020 del
1.12.2020 e le ordinanze numeri 284/2020-A e B del 1.12.2020, queste ultime, limitatamente alle sanzioni applicate ai punti 3, 4, 5 e 7;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi;
- condanna l' sede di al pagamento della restante Controparte_2 CP_2 parte delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.779,33 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e iva, come per legge ed euro 433,66 per spese vive con attribuzione all'avvocato antistatario Marco Marchese.
Così deciso il 23.12.2025 all'esito dell'udienza del 24.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
14/14