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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 1241/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RICCARDO COSCETTA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to FRANCESCO DE CESARE
resistente l' (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to EUGENIA SAVONA CP_2 P.IVA_2
Resistente
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. MARIALUIGIA CP_3 P.IVA_3
FERRANTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 pagamento emesse per il mancato pagamento di contributi previdenziali relativa alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 028 2010 0010748348 000; 2) 028 2011 0051959863
000; 3) 028 2014 0000047616 000; 4) 028 2014 0024854049 000.
Eccepiva parte ricorrente la mancata rituale notificazione degli atti presupposti alla intimazione, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della intimazione con vittoria di spese.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduceva che le cartelle di pagamento sopra indicate erano riferiti a crediti oramai prescritti, essendo decorsi oltre cinque anni dalle asserite omissioni contributive e fino alla intimazione di pagamento opposta, con prescrizione già maturata in assenza di atti interruttivi.
La prima udienza è stata chiamata il 1°.03.2023. Si è costituito tempestivamente in giudizio soltanto l' , mentre l' e l' si sono CP_2 CP_3 Controparte_1
costituiti tardivamente (rispettivamente il 27/02/2023 ed il 26/02/2023), con conseguente inutilizzabilità della documentazione versata in atti perché inammissibile.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'udienza a trattazione scritta del 04 febbraio 2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di
Pag. 2 di 7 celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
L e l' , come detto, si sono costituite Controparte_1 CP_3
tardivamente, per cui la documentazione depositata è inammissibile e non può essere presa in considerazione.
Pag. 3 di 7 In particolare, si rileva che l' , con la memoria di costituzione, ha chiesto la CP_3
pronuncia di cessazione della materia del contendere rilevando che le cartelle oggetto di opposizione sono state definite per cessazione dell'attività lavorativa in data 11.05.2022
con decorrenza dal 20.11.1989, senza documentare i provvedimenti di sgravio o annullamento delle cartelle di pagamento (neppure a seguito dell'ultimo rinvio dell'udienza disposto a tal fine).
Il ricorrente inoltre, ha posto in essere un comportamento processuale di Pt_1
inattività, rappresentato dall'omesso deposito di note di trattazione scritta – che si sostanzia nella mancata partecipazione – per tutte le udienze celebrate successivamente al 01/02/2024 in modalità cartolare, fissate per sollecitare il contraddittorio sulla istanza della dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dall' . CP_3
Considerati l'omesso deposito dei provvedimenti di sgravio o annullamento delle cartelle di pagamento e la mancanza di contraddittorio sulla istanza di cessazione della materia del contendere, la stessa non può essere pronunciata.
Tuttavia, applicando il principio di non contestazione da parte del ricorrente, ai fini della decisione, si considera ammessa la circostanza dedotta dall' che le cartelle CP_3
oggetto di opposizione sono state definite per cessazione dell'attività lavorativa in data
11.05.2022 con decorrenza dal 20.11.1989.
Quanto alla cartella di pagamento n. 028 2010 0010748348 000, dalla verifica della documentazione prodotta, si evince che l' non ha fornito la prova della notifica CP_2
della cartella ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 4 di 7 Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Tuttavia, quanto alla cartella di pagamento n. 028 2010 0010748348 000, la stessa riguarda un decreto ingiuntivo del 7.3.2009, pertanto il credito potrebbe essere assistito dalla prescrizione decennale, laddove il titolo sia divenuto definitivo. Infatti, secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui
Pag. 5 di 7 intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito CP_2
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_4
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Tuttavia, l' non ha inteso depositare né l'avviso di addebito notificato né il titolo CP_2
giudiziale ad esso sotteso, sicchè è impossibile verificarne la definitività. Inoltre,
neppure l' ha invocato l'applicabilità del termine di prescrizione decennale. CP_4
Ad ogni modo, stante l'inammissibilità dei documenti depositati dall'
[...]
e dall' , e la carenza documentale della costituzione Controparte_1 CP_3
dell' , deve rilevarsi che comunque agli atti non vi è valida prova della interruzione CP_2
della prescrizione.
Infine, in ordine all'eccezione afferente alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, si rileva che il ricorso R.G. 3970/2022 ha ad oggetto l'opposizione alla diversa intimazione di pagamento n. 028 2019 900211103 92/000 notificata in data 21.2.2022
che si riferisca alla sola cartella di pagamento 028 2014 0024854049 000.
Stante la peculiarità del caso di specie, si compensano le spese.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 1241/2022, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 028 2021
Pag. 6 di 7 0010748348 000; 2) 028 2011 0051959863 000; 3) 028 2014 0000047616 000; 4) 028
2014 0024854049 000;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 04.02.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90030438 00/000 notificata in data 17.12.2021, relativa alle seguenti cartelle di
90030438 00/000 notificata in data 17.12.2021 e i seguenti atti presupposti: 1) 028 2010
LAVORO
N.R.G. 1241/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RICCARDO COSCETTA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to FRANCESCO DE CESARE
resistente l' (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to EUGENIA SAVONA CP_2 P.IVA_2
Resistente
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. MARIALUIGIA CP_3 P.IVA_3
FERRANTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 pagamento emesse per il mancato pagamento di contributi previdenziali relativa alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 028 2010 0010748348 000; 2) 028 2011 0051959863
000; 3) 028 2014 0000047616 000; 4) 028 2014 0024854049 000.
Eccepiva parte ricorrente la mancata rituale notificazione degli atti presupposti alla intimazione, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della intimazione con vittoria di spese.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduceva che le cartelle di pagamento sopra indicate erano riferiti a crediti oramai prescritti, essendo decorsi oltre cinque anni dalle asserite omissioni contributive e fino alla intimazione di pagamento opposta, con prescrizione già maturata in assenza di atti interruttivi.
La prima udienza è stata chiamata il 1°.03.2023. Si è costituito tempestivamente in giudizio soltanto l' , mentre l' e l' si sono CP_2 CP_3 Controparte_1
costituiti tardivamente (rispettivamente il 27/02/2023 ed il 26/02/2023), con conseguente inutilizzabilità della documentazione versata in atti perché inammissibile.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'udienza a trattazione scritta del 04 febbraio 2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di
Pag. 2 di 7 celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
L e l' , come detto, si sono costituite Controparte_1 CP_3
tardivamente, per cui la documentazione depositata è inammissibile e non può essere presa in considerazione.
Pag. 3 di 7 In particolare, si rileva che l' , con la memoria di costituzione, ha chiesto la CP_3
pronuncia di cessazione della materia del contendere rilevando che le cartelle oggetto di opposizione sono state definite per cessazione dell'attività lavorativa in data 11.05.2022
con decorrenza dal 20.11.1989, senza documentare i provvedimenti di sgravio o annullamento delle cartelle di pagamento (neppure a seguito dell'ultimo rinvio dell'udienza disposto a tal fine).
Il ricorrente inoltre, ha posto in essere un comportamento processuale di Pt_1
inattività, rappresentato dall'omesso deposito di note di trattazione scritta – che si sostanzia nella mancata partecipazione – per tutte le udienze celebrate successivamente al 01/02/2024 in modalità cartolare, fissate per sollecitare il contraddittorio sulla istanza della dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dall' . CP_3
Considerati l'omesso deposito dei provvedimenti di sgravio o annullamento delle cartelle di pagamento e la mancanza di contraddittorio sulla istanza di cessazione della materia del contendere, la stessa non può essere pronunciata.
Tuttavia, applicando il principio di non contestazione da parte del ricorrente, ai fini della decisione, si considera ammessa la circostanza dedotta dall' che le cartelle CP_3
oggetto di opposizione sono state definite per cessazione dell'attività lavorativa in data
11.05.2022 con decorrenza dal 20.11.1989.
Quanto alla cartella di pagamento n. 028 2010 0010748348 000, dalla verifica della documentazione prodotta, si evince che l' non ha fornito la prova della notifica CP_2
della cartella ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 4 di 7 Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Tuttavia, quanto alla cartella di pagamento n. 028 2010 0010748348 000, la stessa riguarda un decreto ingiuntivo del 7.3.2009, pertanto il credito potrebbe essere assistito dalla prescrizione decennale, laddove il titolo sia divenuto definitivo. Infatti, secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui
Pag. 5 di 7 intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito CP_2
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_4
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Tuttavia, l' non ha inteso depositare né l'avviso di addebito notificato né il titolo CP_2
giudiziale ad esso sotteso, sicchè è impossibile verificarne la definitività. Inoltre,
neppure l' ha invocato l'applicabilità del termine di prescrizione decennale. CP_4
Ad ogni modo, stante l'inammissibilità dei documenti depositati dall'
[...]
e dall' , e la carenza documentale della costituzione Controparte_1 CP_3
dell' , deve rilevarsi che comunque agli atti non vi è valida prova della interruzione CP_2
della prescrizione.
Infine, in ordine all'eccezione afferente alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, si rileva che il ricorso R.G. 3970/2022 ha ad oggetto l'opposizione alla diversa intimazione di pagamento n. 028 2019 900211103 92/000 notificata in data 21.2.2022
che si riferisca alla sola cartella di pagamento 028 2014 0024854049 000.
Stante la peculiarità del caso di specie, si compensano le spese.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 1241/2022, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 028 2021
Pag. 6 di 7 0010748348 000; 2) 028 2011 0051959863 000; 3) 028 2014 0000047616 000; 4) 028
2014 0024854049 000;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 04.02.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90030438 00/000 notificata in data 17.12.2021, relativa alle seguenti cartelle di
90030438 00/000 notificata in data 17.12.2021 e i seguenti atti presupposti: 1) 028 2010