Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.1.2025 , nella causa iscritta al n. 2027 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
Tra
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Maria Cristina CALLISTO e dall'Avv. Virginia TASSELLA, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Benevento, M. Planco 14, anche digitalmente alle pec di cui innanzi, in virtù di mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 premesso di avere ottenuto un Parte_1 decreto ingiuntivo per la consegna delle buste paga dal 2013 al 2021 e che il CP_1 comunicava di non avere emesso le buste paga per il periodo dicembre 2021 -aprile 2022, ha chiesto di ordinare al in persona del Sindaco p.t., di emettere le Controparte_1 buste paga dei mesi dicembre 2021 e gennaio, febbraio marzo e aprile 2022
Il regolarmente convenuto è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa
A parere della Scrivente, ai sensi della norma richiamata l'ingiunzione di consegna di una cosa mobile determinata è ammissibile solo se sussiste il diritto a tale consegna nel senso che deve esservi una norma di legge che impone la consegna medesima.
Ai sensi dell'art.
1. Legge n.4/1954 “ E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.
Nel caso in esame, la società quale parte datoriale, era gravata nel corso del rapporto di lavoro dell'obbligo di consegnare mensilmente al proprio dipendente le buste paga relative alle sue competenze.
Tale obbligo ha la funzione di consentire al lavoratore il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato, mediante imposizione dell'obbligo a carico del datore di lavoro alla redazione di un prospetto, contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
E' pacifico che detto documento, fisiologicamente, come disposto dall'art.1 della L.n.4\1953, dev'essere consegnato, proprio allo scopo di consentire tale controllo, al momento del pagamento della retribuzione.
La norma nel disporre che la consegna debba avvenire “ all'atto della corresponsione della retribuzione” individua il momento ed il termine ultimo in cui la busta paga deve essere congeniata al dipendente.
In altre parole il datore è tenuto a consegnare la busta paga al dipendente al massimo fino al momento del effettivo pagamento della retribuzione non essendo esclusa la possibilità che la consegna avvenga anche in un momento antecedente al pagamento.
D'altronde la mancata consegna delle buste paga è anche sanzionata in sede amministrativa e ciò dimostra che, la consegna della busta paga costituisce un obbligo a se stante svincolato dalla materiale corresponsione della retribuzione (cfr.art.5 legge n. 4/1953)
Appare evidente, dunque, che qualora il datore di lavoro sia inadempiente al suo obbligo di pagamento periodico della retribuzione, il lavoratore può comunque agire onde ottenere il rilascio della busta paga, in presenza di una norma di legge che ne impone la consegna, sanzionandola con una sanzione pecuniaria
Tanto premesso, il ricorrente otteneva decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto al di di consegnare le buste paga dal 2013 ad aprile 2022. CP_1 CP_1
Il non consegnava le buste paga per il periodo dicembre 2021-aprile 2022 in quanto CP_1 era stata disposta la sospensione dalla retribuzione con conservazione del posto di lavoro e , pertanto, le buste paga non erano esistenti nel sistema informatico del Comune. Parte ricorrente agisce in tale sede chiedendo di condannare il CP_1 CP_1 all'erogazione delle buste paga per il periodo dicembre 2021-aprile 2022.
A parere della Scrivente la domanda è inammissibile per carenza di interesse.
Va premesso che non esiste un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione si veda Sez. 5 - , Ordinanza n.
6526 del 16/03/2018).
Nella specie, però, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem,i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).
Nella specie il ricorrente ha già ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis nei confronti della medesima persona, ed ha ormai consumato l'azione.
Non vi è alcun interesse giuridicamente rilevante ad ottenere un altro titolo esecutivo in quanto dalla potenziale sentenza emessa nel presente giudizio non potrebbe trarre alcun vantaggio ulteriore.
L'obbligo di emissione delle buste paga è un presupposto , un prius, rispetto alla consegna delle stesse, non si tratta di concetti differenti e, pertanto, la domanda è la medesima rispetto a quella già accolta con il decreto ingiuntivo n.436/2023 costituente idoneo titolo esecutivo.
Ad abundantiam a parere della scrivente nella specie non sussisteva un obbligo di consegna delle buste paga
L'art.
1. Legge n.4/1954 sancisce l'obbligo del datore di lavoro di consegnare il prospetto paga “ all'atto della corresponsione della retribuzione” e ,pertanto, da una interpretazione letterale della norma si ricava che tale obbligo è escluso laddove non vi sia corresponsione della retribuzione.
Nella specie è pacifico che il dipendente era stato sospeso dalla retribuzione per il periodo dicembre 2021-aprile 2022.con la conseguenza che il non dovendo corrispondere la CP_1 retribuzione, non era soggetto ad alcun obbligo di consegna (e, ancora prima di emissione) dei prospetti paga.
Tanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. *
Nulla per le spese attesa la contumacia del resistente
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 133/2023;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento, il 17.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari