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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 19 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5018/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alida Saccà, con cui elettivamente domicilia in Gioia Tauro alla via Verdi n. 28, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Cennamo, con cui elettivamente domicilia in Crispano, alla via Lutrario n. 76, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239006990276000, notificatagli da in Controparte_3 data 26.07.2024, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420120000152249000; avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per un totale di € 1.934,44. Nello specifico, deduceva l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalle parti resistenti alla riscossione delle somme portate dall'avviso di addebito n. 39420120000152249000 compre-so nella Intimazione di Pagamento per cui è Ricorso, a causa della estinzione del diritto di credito posto a fondamento della stessa per intervenuta Prescrizione e, per l'effetto, dispor-re l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420120000152249000 nonché dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 9006990276/000 (quest'ultima limitatamente all'avviso di addebito impugnato), ordinandone altresì la cancellazione dal ruolo;
- accertare e dichiarare estinto il diritto dell' e tutti gli En-ti Creditori indicati in premessa a Controparte_2 riscuotere le somme indicate nell'intimazione di paga-mento n. 094 2023 9006990276/000, relativamente all'avviso di addebito n. 39420120000152249000, come sopra meglio specificato”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della CP_1
S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della di cui chiedeva Controparte_4 la estromissione. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla procedura di riscossione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza del ricorso. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_5 deduceva l'inammissibilità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la presenza di atti interruttivi. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, vanno disattese le contestazioni dell' in ordine CP_6 alla propria posizione processuale.
Difatti, l'agente della riscossione è il soggetto dal quale proviene l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda anche l'annullamento in parte dell'intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata, proprio dell'ente riscossore. La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. Allo stesso modo non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo al resistente correttamente evocato in giudizio in ragione CP_1 della qualità di ente creditore. Ne discende che è indubbia la legittimatio ad causam dell' in quanto CP_1 titolare della pretesa sostanziale dedotta in lite.
2. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 18256/2020). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 461/1999, ove si alleghi la omessa notifica degli avvisi o cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dal primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 7156/2023). E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente la prescrizione successiva dei crediti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata e, pertanto, la doglianza dei resistenti, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, d.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre solamente fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso. L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Ciò chiarito, nel merito, il ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti previdenziali stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione - asseritamente- maturato tra la data di notifica dell'avviso di addebito (23.03.2012) e quella di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 26.07.2023. La doglianza è fondata. Dalla documentazione interruttiva versata in atti da non vi è prova CP_6 di atti medio tempore intervenuti, validi ad interrompere tutto il decorso quinquennale del termine prescrizione. Il primo atto interruttivo valido, ovvero l'intimazione di pagamento n. 09420229005374121000, risulta notificato via pec in data 19.07.2022, vale a dire ben oltre i 5 anni decorrenti dalla notifica dell'avviso citato, sicché la pretesa contenuta deve ritenersi prescritta. Sul punto, nessuna efficacia interruttiva può essere attribuita all'intimazione di pagamento n. 09420179000042579000, per come correttamente sostenuto dal ricorrente. Infatti, l'intimazione di pagamento citata risulta essere asseritamente notificata secondo mediante “comunicazione di avvenuta notifica CP_6 mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973”, per mancanza di indirizzo INI-PEC valido. Sul punto, dunque, pare opportuno rammentare che, l'art. 26 del DPR n. 602/1973 al comma 2, all'epoca vigente, prevedeva come: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, al comma 7, a sua volta, sempre nel testo ratione temporis applicabile, così disponeva per quanto qui di interesse: “[…] Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa […]”. Sull'interpretazione di tale disposto normativo si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 13132/2025), stabilendo che “La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.” Nella parte motiva la citata S.C. così motiva: “In sintesi, per quanto qui rileva, il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 comma 7, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva: a) il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa;
b) la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
c) la successiva notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, tale iter di notifica non ricalca lo schema della notificazione agli irreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativa costituisce indubbio elemento essenziale per il suo perfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica: e, pertanto, la notifica si ha per perfezionata a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma. Che sia così si desume dallo stesso testo normativo, che: a) esordisce affermando di essere in deroga all'art. 149 bis c.p.c.; b) prevede che al destinatario dell'atto deve essere data notizia dell'< avvenuta notifica>: ciò che dà conto del fatto che la notifica è già avvenuta e, quindi, perfezionata;
c) prevede espressamente che, sia pure < Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza>, ma con disposizione con ogni evidenza suscettibile di generalizzazione, < la notificazione si intende comunque perfezionata … per il destinatario … nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa> “” Orbene, nel caso di specie, il Concessionario non ha provato e documentato sia il tentativo di consegna dell'intimazione di pagamento all'indirizzo PEC non valido del ricorrente né di aver proceduto al deposito telematico presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio nonché la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima. Non può ritenersi, pertanto, che abbia interrotto la prescrizione, CP_6 con tale intimazione. Una volta maturata la prescrizione dei contributi previdenziale tra gli atti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione, il diritto si è inesorabilmente estinto;
la circostanza è rilevabile d'ufficio e opera di diritto sicché non rileva l'eventuale mancata proposizione dell'eccezione da parte del contribuente, né rileva l'eventuale mancata impugnazione del primo avviso di intimazione (cfr. Cass. Civ. sez. V ord. n. 16743/2024). Sulla base di quanto esposto, il ricorso va accolto.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, va condiviso l'orientamento della Suprema Corte, basato sul principio generale di causalità processualistica, secondo cui la soccombenza deve essere accertata ed imputata al soggetto che, tra ente creditore ed agente della riscossione, abbia cagionato la necessità del processo, essendo imputabile della responsabilità del fatto estintivo del credito. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito come “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, Controparte_2 va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, n. 7716/2022). Pertanto, nella fattispecie, a fronte della colpa di incaricata CP_6 dell'attività esecutiva dopo la notifica dell'avviso di addebito, nell'interruzione del decorso della prescrizione, l'avveramento di quest'ultima va imputato in via esclusiva all'agente della riscossione stesso, che risulta esclusiva parte soccombente nel presente giudizio, tenuta perciò alla refusione delle spese di lite che vanno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori. Le spese sono compensate nei confronti dell' e della S.C.C.I. che, di CP_1 fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti perché prescritti i crediti contributivi riportati nell'avviso di addebito n. 39420120000152249000 e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n.09420239006990276000; - condanna al pagamento delle spese di Controparte_5 lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti dell e S.C.C.I. S.p.a. CP_1
Reggio Calabria, 19 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano