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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2025, n. 32163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32163 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EA EN CINZIA IN ER TI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;
RITENUTO IN FATTO 2. Avverso la sentenza l’imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, violazione dell’articolo 62-bis cod. pen. per mancanza di motivazione.
1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, in proposito, omette di indicare qualsivoglia elemento che avrebbe potuto costituire oggetto di positiva valutazione da parte dei giudici del merito ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche nella massima estensione, difettando in tal modo il ricorso della necessaria specificità. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32163 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: TI ER Data Udienza: 18/09/2025 3. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore ER TI 2
RITENUTO IN FATTO 2. Avverso la sentenza l’imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, violazione dell’articolo 62-bis cod. pen. per mancanza di motivazione.
1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, in proposito, omette di indicare qualsivoglia elemento che avrebbe potuto costituire oggetto di positiva valutazione da parte dei giudici del merito ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche nella massima estensione, difettando in tal modo il ricorso della necessaria specificità. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32163 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: TI ER Data Udienza: 18/09/2025 3. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore ER TI 2