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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
AT RI - IU
Anna CARBONARA - IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3135/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto:
divorzio congiunto a domanda congiunta di
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
TO, come da mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ALESSANDRO TO, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 06/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/04/1999 in
Agira (EN); che dalla loro unione erano nate le figlie il Per_1
24.08.1999, oramai autosufficiente;
il 04.06.2002 e Persona_2 Per_3
il 04.06.2002; e che il Tribunale di Matera con decreto n. 6244/2020 del
18/09/2020 aveva omologato la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del
Tribunale di Matera n. 6244/2020 del giorno 18/09/2020. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti la prole, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La
piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto,
al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 06/10/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 24/04/1999 nel Comune di Agira (EN) da , nata a Parte_1
AC (CT) il 21/06/1972, e , nato a [...] il Controparte_1
15/02/1972, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Stigliano
(MT) al n.3, parte II, S.B dell'anno 1999;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3
e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
AT RI - IU
Anna CARBONARA - IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3135/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto:
divorzio congiunto a domanda congiunta di
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
TO, come da mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ALESSANDRO TO, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 06/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/04/1999 in
Agira (EN); che dalla loro unione erano nate le figlie il Per_1
24.08.1999, oramai autosufficiente;
il 04.06.2002 e Persona_2 Per_3
il 04.06.2002; e che il Tribunale di Matera con decreto n. 6244/2020 del
18/09/2020 aveva omologato la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del
Tribunale di Matera n. 6244/2020 del giorno 18/09/2020. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti la prole, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La
piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto,
al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 06/10/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 24/04/1999 nel Comune di Agira (EN) da , nata a Parte_1
AC (CT) il 21/06/1972, e , nato a [...] il Controparte_1
15/02/1972, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Stigliano
(MT) al n.3, parte II, S.B dell'anno 1999;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3
e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4