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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5858/2025 promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Barbara Paola Ferraris del Foro di Milano elettivamente domiciliata a
Milano in via Daverio nr. 6 presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in ragione della risoluzione di diritto dei contratti di locazione sottoscritti con la società
e delle fideiussioni prestate dalla odierna resistente di condannare Controparte_2 quest'ultima al pagamento di € 44.922,99 in relazione al contratto nr. 20220317024, di € 97.565,88 in relazione al contratto nr. 20220330006, di € 46.993,86 in relazione al contratto nr. 20220614001, di € 179.246,41 in relazione al contratto nr. 20220726005 e di € 26.179,58 in relazione al contratto nr. 20220929014 oltre interessi di mora per le imputazioni debitorie ascrivibili alla conduttrice per ciascuna delle fatture insolute ai sensi del d. lgs. 231/2002. Controparte_2
pagina 1 di 18 L'odierna causa veniva assegnata alla dott.ssa Maria Luciana Dughetti la quale fissava udienza per la comparizione delle parti avanti a sé in data 30.06.2025; a detta udienza, attesa la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente rinviandosi per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025.
Con decreto nr. 141/2025 – V.T. del 10.11.2025 depositato in data 11.11.2025 del Presidente del
Tribunale l'odierno procedimento veniva riassegnato all'odierno Giudice che, in ragione della necessità di riorganizzare il proprio ruolo, rinviava all'udienza del 25.11.2025.
A detta udienza parte ricorrente richiamava il proprio ricorso sia ai fini delle conclusioni che ai fini della discussione;
al termine il Giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Parte ricorrente dichiarava di aver sottoscritto nr. 5 contratti di locazione di beni strumentali con la società oggi in liquidazione giudiziale le cui obbligazioni venivano garantite Controparte_2 da altrettante fideiussioni rilasciate dalla odierna resistente.
Più precisamente:
i) in data 08.04.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220317024 avente ad oggetto nr. 6 impianti frigoriferi “Oscartielle Biosfera Nature” (doc. 1); parte ricorrente depositava in atti sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da Controparte_2
(doc. 2,3); in data 08.04.2022 prestava fideiussione fino Parte_2 Controparte_1 all'importo massimo di 47.979,28 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 58.534,72 in totale
(doc. 70);
ii) in data 15.04.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220330006 avente ad oggetto nr. 1 impianto di illuminazione “Itab La Fortezza”, nr. 1 insegna esterna “Itab La
Fortezza” e nr. 1 arredo soluzione “Itab La Fortezza” (doc. 4); parte ricorrente depositava in atti sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da Controparte_2 Parte_3
(doc. 5,6); in data 15.04.2022 prestava fideiussione fino all'importo
[...] Controparte_1 massimo di € 109.370,77 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 133.432,33 in totale (doc. 71);
pagina 2 di 18 iii) in data 01.07.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220614001 avente ad oggetto nr. 1 banco frigo “ 10 Vision P85H220”, nr. 1 banco frigo “ Parte_2 Parte_2
20 Vision P85H220”, nr. 1 banco frigo “ 30 Vision P85H220”, nr. 1 banco frigo Parte_2
40 Visione P85H220”, nr. 1 banco frigo “ 50 Vision P85H220” e Parte_2 Parte_2 nr. 1 banco frigo “ 60 Vision P85H220” (doc. 7); parte ricorrente depositava in atti Parte_2 sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da CP_2 CP_2
(doc. 8,9); in data 01.07.2022 prestava fideiussione fino Parte_2 Controparte_1 all'importo massimo di € 48.383,07 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 59.027,34 in totale
(doc. 72);
iv) in data 01.08.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220726005 avente ad oggetto nr. 1 arredo area vendita “Itab La Fortezza”, nr. 1 illuminazione area vendita “Itab La
Fortezza”, nr. 1 pavimento amovibile “Itab La Fortezza”, nr. 1 insegna ovale biosfera nature “Itab
La Fortezza”, nr. 1 illuminazione area food & beverage “Itab La Fortezza”, nr. 1 arredo area food
& beverage “Itab La Fortezza”, nr. 1 scaffale riserva vendita “Itab La Fortezza”, nr. 1 sala consulenze sedie e tavolo “Itab La Fortezza”, nr. 10 armadi spogliatoio in lamiera “Itab La
Fortezza” (doc. 10); parte ricorrente depositava in atti sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da (doc. 11,12); in data Controparte_2 Parte_3
01.08.2022 prestava fideiussione fino all'importo di € 183.147,02 oltre IVA Controparte_1
e pertanto sino all'importo massimo di € 223.439,36 in totale (doc. 73);
v) in data 13.10.2022 veniva sottoscritto il contratto nr. 20220929014 avente ad oggetto nr. 5 sedie
"filo metal mod. shade”, nr. 1 tavolo bar interno “Itab L700X700 con top” e nr. 1 dehor “Itab solo arred. sol” (doc. 13); parte ricorrente depositava sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da (doc. 14,15); in data 13.10.2022 Controparte_2 Parte_3 [...] prestava fideiussione fino all'importo massimo di € 25.180,29 oltre IVA e Controparte_1 pertanto sino all'importo massimo di € 30.719,95 in totale (doc. 74);
vi) provvedeva ad acquistare tutti i beni oggetto dei contratti allo scopo di Parte_1 concederli in locazione alla conduttrice dichiarando che tale circostanza fosse provata dalle fatture di acquisto prodotte in atti (doc. 16);
pagina 3 di 18 vii) veniva sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale;
tale Controparte_3 circostanza è comprovata dalla produzione in atti della sentenza nr. 15/2024 che è stata resa dal
Tribunale di Siena pubblicata il 02.04.2024 (doc. 17);
viii) in merito al contratto nr. 20220317024, in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 45.158,96 (doc. 18, 18 bis e 18 ter); con pec del 15.05.2024 Parte_1 chiedeva il pagamento della somma pari ad 44.922,99 a (doc. 19, 19 bis e 19 Controparte_1 ter). Si rappresenta che tale importo originava dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 8.180,79 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T120235776 del 05.01.2023 di
€ 847,19 (doc. 20); b) fattura nr. 70T1202317450 del 06.02.2023 di € 847,19 (doc. 21); c) fattura nr. 70T1202328882 del 06.03.2023 di €847,19 (doc. 22); d) fattura nr. 70T1202341138 del
05.04.2023 di € 847,19 (doc. 23); e) fattura nr. 70T1202352408 del 05.05.2023 di € 1.403,27 (doc.
24); f) fattura nr. 70T1202364060 del 05.06.2023 di € 847,19 (doc. 25); g) fattura nr.
70T1202376639 del 06.07.2023 di € 847,19 (doc. 26); h) fattura nr. 70T1202387978 del
01.08.2023 di € 847,19 (doc. 27); i) fattura nr. 70T1202399028 del 06.092023 di € 847,19 (doc.
28);
- € 549,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 1);
- € 36.193,20 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 1); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 08.04.2022 (doc. 1) e che l'ultima fattura reca la data del
06.09.2023 (doc. 28), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuando, dunque, nr. 43 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 841,70 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad €
689,92 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei nr. 43 ratei mancanti;
ix) in merito al contratto nr. 20220330006, in ragione del mancato pagamento dei ratei,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento di Pt_1 Controparte_2
€ 97.802,10 (doc. 29, 29 bis e 29 ter); con pec del 15.05.2024 chiedeva il Parte_1 pagina 4 di 18 pagamento della somma pari ad € 97.565,88 a (doc. 30, 30 bis e 30 ter). Si Controparte_1 rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 14.722,65 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T1202329036 del 06.03.2023 di €
1.922,15 (doc. 31); b) fattura nr. 70T1202341292 del 05.04.2023 di € 1.922,15 (doc. 32); c) fattura nr. 70T1202352562 del 05.05.2023 di € 3.189,75 (doc. 33); d) fattura nr. 70T1202364214 del
05.06.2023 di € 1.922,15 (fattura nr. 34); e) fattura nr. 70T1202376794 del 06.07.2023 di €
1.922,15 (doc. 35); f) fattura nr. 70T1202388133 del 01.08.2023 di € 1.922,15 (doc. 36); g) fattura nr. 70T1202399183 del 06.09.2023 di € 1.922,15 (doc. 37);
- € 427,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 7
(doc. 4);
- € 82.416,23 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 4); posto che il contratto è stato sottoscritto 15.04.2022 (doc. 4) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023
(doc. 37), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 43 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 1.916,65 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 1.571,03
a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 43 ratei mancanti;
x) in merito al contratto nr. 20220614001, in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 16.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 47.240,88 (doc. 38, 38 bis e 38 ter); con pec del 15.05.2024 Parte_1 chiedeva il pagamento della somma pari ad € 46.993,86 a (doc. 39, 39 bis e Controparte_1
39 ter). Si rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria dei seguenti importi:
- € 8.249,28 scaturenti dalla sommatoria degli importi della a) fattura nr. 70T120236914 del
05.01.2023 di € 854,28 (doc. 40); b) fattura nr. 70T1202318591 del 06.02.2023 di € 854,28 (doc.
41); c) fattura nr. 70T1202330042 del 06.03.2023 di € 854,28 (doc. 42); d) fattura nr.
70T1202342294 del 05.04.2023 di € 854,28 (doc. 43); e) 70T1202353557 del 05.05.2023 di €
854,28 (doc. 44); f) fattura nr. 70T1202365207 del 05.06.2023 di € 854,28 (doc. 45); g) fattura nr.
70T1202377784 del 06.07.2023 di € 1.415,04 (doc. 46); h) fattura nr. 70T1202389120 del
01.08.2023 di € 854,28 (doc. 47); i) fattura nr. 70T12023100173 del 06.09.2023 di € 854,28 (doc.
48); pagina 5 di 18 - € 549,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. (doc. 7);
- € 38.195,58 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 7); posto che il contratto è stato sottoscritto 01.07.2022 (doc. 7), l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc.
48), ne deriva che risultano fatturati nr. 15 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 45 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 848,79 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 695,73 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 45 ratei mancanti;
xi) in merito al contratto nr. 202200726005, in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 179.498,88 (doc. 49, 49 bis e 49 ter); con pec del 15.05.2024
[...]
chiedeva il pagamento della somma pari ad € 179.246,41 a (doc. Pt_1 Controparte_1
50, 50 bis e 50 ter). Si rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 31.058,04 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T120237357 del 05.01.2023 di € 3.215,04 (doc. 51); b) fattura nr. 70T1202319041 del 06.02.2023 di € 3.215,04 (doc. 52); c) fattura nr. 70T1202330492 del 06.03.2023 di € 3.215,04 (doc. 53); d) fattura nr. 70T1202342743 del 05.04.2023 di € 3.215,04 (doc. 54); e) fattura nr. 70T1202354004 del 05.05.2023 di € 3.215,04
(doc. 55); f) fattura nr. 70T1202365654 del 05.06.2023 di € 3.215,04 (doc. 56); g) fattura nr.
70T1202378231 del 06.07.2023 di € 3.215,04 (doc. 57); h) fattura nr. 70T1202389567 del
01.08.2023 di € 5.337,72 (doc. 58); i) fattura nr. 70T12023100618 del 06.09.2023 di € 3.215,04
(doc. 59);
- € 549,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9
(doc. 10);
- € 147.639,37 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 10); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 01.08.2022 (doc. 10) e che l'ultima fattura reca la data del
06.09.2023 (doc. 59), ne deriva che risultano fatturati nr. 14 canoni periodici a fronte dei nr. 60 pagina 6 di 18 ratei totali residuandone dunque nr. 46 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 3.209,55 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad €
2.630,78 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 46 ratei mancanti;
xii) in merito al contratto nr. 20220929014 in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 26.454,02 (doc. 60, 60 bis e 60 ter); con pec del 15.05.2024 Parte_1 chiedeva il pagamento della somma pari ad € 26.179,58 a (doc. 61, 61 bis e Controparte_1
61 ter). Si rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 3.581,52 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T1202319492 del 06.02.2023 di € 447,69 (doc. 62); b) fattura nr. 70T1202331714 del 06.03.2023 di € 447,69 (doc. 63); c) fattura nr. 70T1202343213 del 05.04.2023 di € 447,69 (doc. 64); d) fattura nr. 70T1202354476 del
05.05.2023 di € 447,69 (doc. 65); e) fattura nr. 70T1202366125 del 05.06.2023 di € 447,69 (doc.
66); f) fattura nr. 70T1202378705 del 06.07.2023 di € 447,69 (doc. 67); g) fattura nr.
70T1202390042 del 01.08.2023 di € 447,69 (doc. 68); h) fattura nr. 70T12023101092 del
06.09.2023 di € 447,69 (doc. 69);
- € 448,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 8
(doc. 13);
- € 22.110,06 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi dell'art. 8,9 del contratto (doc. 13); posto che il contratto è stato sottoscritto il 13.10.2022 (doc. 13) e che l'ultima fattura reca la data del
06.09.2023 (doc. 69), ne deriva che risultano fatturati nr. 10 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 50 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 442,20 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad €
362,46 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 50 ratei mancanti;
xiii) parte ricorrente esperiva inutilmente il tentativo di mediazione sia nei confronti di
[...] che di in data 02.04.2024 (doc. 75). CP_2 Controparte_1
pagina 7 di 18 3. Quanto al merito della vicenda ed in virtù di quanto allegato nel ricorso introduttivo le domande proposte dalla ricorrente risultano fondate e devono essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.
Come è noto, mentre il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
23479/2024; Cass. ord. 3587/2021; Cass. 25584/2018; Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha provato la fonte negoziale del proprio diritto;
essa, infatti, ha prodotto i contratti di locazione (doc. 1,4,7,10,13) e ha dimostrato di aver acquistato i beni oggetto dei contratti di che trattasi e di averli fatti consegnare al conduttore depositando i documenti di trasporto (doc. 2,5,8,11,14), i verbali di avvenuta consegna CP_2
(doc. 3,6,9,12,15) e le fatture (doc. 16).
La presente azione è stata rivolta nei soli confronti del fideiussore poiché la Controparte_1 conduttrice è stata sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale come CP_2 CP_2 attestato dalla sentenza che è stata resa dal Tribunale di Siena nr. 15/2024 pubblicata in data
02.04.2024 (doc. 17).
Parte ricorrente, dunque, ha dato piena prova di aver correttamente adempiuto le obbligazioni contrattualmente assunte.
La resistente, non costituendosi in giudizio, non ha provato né il proprio adempimento né
l'esistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione.
Parte ricorrente, inoltre, a seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni pattuiti ha legittimamente invocato la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. con la quale le parti avevano predeterminato la gravità dell'inadempimento; si rimanda alla clausola contenuta nell'art. 8 del contratto nr. 20220317024 (doc.1), nell'art. 8 del contratto nr. 20220330006 (doc. 4), nell'art. 8 del contratto nr. 20220614001 (doc. 7), nell'art. 8 del contratto nr. 20220726005 (doc. 10) nonché nell'art. 8 del contratto nr. 20220929014 (doc. 13).
Le disposizioni contrattuali richiamate riportano tutte che “ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il
Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente Contratto di Locazione nei seguenti casi di: inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a pagina 8 di 18 suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste” (doc. 1,4,7,10, 13).
Tale clausola risulta espressamente approvata dalla conduttrice ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. (doc. 1,4,7,10, 13).
La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione risolutiva del contratto;
attraverso la sua previsione le parti attribuiscono una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali.
Tale è la ragione per la quale deve escludersi un sindacato del Giudice in merito alla gravità dell'inadempimento stesso;
l'atto con il quale la parte dichiara di volersi avvalere di tale clausola ha natura negoziale, funzione di autotutela ed è unilaterale e recettizio.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità la risoluzione opera di diritto nell'ipotesi in cui il contraente dichiari di volersene avvalere senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento posto che è necessario che la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione risulti imputabile;
al riguardo sottolinea, infatti, che “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza” (Cass.
29017/2018; Cass. 13065/2006).
Nel caso di specie, in forza delle anzidette pattuizioni contrattuali ed in ragione del mancato pagamento dei canoni pattuiti, risulta documentalmente provato che abbia Parte_1 comunicato preliminarmente alla conduttrice ed in seguito all'odierna resistente in qualità di fideiussore, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Al riguardo, i) per il contratto nr. 20220317024 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del 15.05.2024
(doc. 18, 18 bis, 18 ter, 19, 19 bis e 19 ter); ii) per il contratto nr. 20220330006 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del 15.05.2024 (doc. 29, 29 bis, 29 ter, 30, 30 bis e 30 ter); iii) per il contratto nr.
20220614001 si rimanda alle pec del 16.10.2023 e del 15.05.2024 (doc. 38, 38 bis, 38 ter, 39, 39 bis e 39 ter); (iv) per il contratto nr. 20220726005 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del
15.05.2024 (doc. 49, 49 bis, 49 ter, 50, 50 bis e 50 ter); v) per il contratto nr. 20220929014 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del 15.05.2024 (doc. 60, 60 bis, 60 ter, 61, 61 bis, 61 ter).
In ragione di quanto espresso, accertato il fondamento della domanda di risoluzione dei contratti di locazione nr. 20220317024, nr. 20220330006, nr. 20220614001, nr. 20220726005 e nr.
20220929014, vanno conseguentemente accertati e dichiarati i diritti di credito fatti valere dalla ricorrente. pagina 9 di 18 In ordine alle fatture insolute, comprensive di Iva, risulta documentalmente provato l'inadempimento della conduttrice e dell'odierna resistente.
Più precisamente risultano provati i crediti come di seguito specificati:
i) € 8.180,79 in merito al contratto nr. 20220317024 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T120235776 del 05.01.2023 di € 847,19 (doc. 20); b) fattura nr. 70T1202317450 del
06.02.2023 di € 847,19 (doc. 21); c) fattura nr. 70T1202328882 del 06.03.2023 di €847,19 (doc.
22); d) fattura nr. 70T1202341138 del 05.04.2023 di € 847,19 (doc. 23); e) fattura nr.
70T1202352408 del 05.05.2023 di € 1.403,27 (doc. 24); f) fattura nr. 70T1202364060 del
05.06.2023 di € 847,19 (doc. 25); g) fattura nr. 70T1202376639 del 06.07.2023 di € 847,19 (doc.
26); h) fattura nr. 70T1202387978 del 01.08.2023 di € 847,19 (doc. 27); i) fattura nr.
70T1202399028 del 06.09.2023 di € 847,19 (doc. 28);
ii) € 14.722,65 in merito al contratto nr. 20220330006 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T1202329036 del 06.03.2023 di € 1.922,15 (doc. 31); b) fattura nr. 70T1202341292 del
05.04.2023 di € 1.922,15 (doc. 32); c) fattura nr. 70T1202352562 del 05.05.2023 di € 3.189,75
(doc. 33); d) fattura nr. 70T1202364214 del 05.06.2023 di € 1.922,15 (fattura nr. 34); e) fattura nr.
70T1202376794 del 06.07.2023 di € 1.922,15 (doc. 35); f) fattura nr. 70T1202388133 del
01.08.2023 di € 1.922,15 (doc. 36); g) fattura nr. 70T1202399183 del 06.09.2023 di € 1.922,15
(doc. 37);
iii) € 8.249,28 in merito al contratto nr. 20220614001 scaturenti dalla sommatoria degli importi della a) fattura nr. 70T120236914 del 05.01.2023 di € 854,28 (doc. 40); b) fattura nr.
70T1202318591 del 06.02.2023 di € 854,28 (doc. 41); c) fattura nr. 70T1202330042 del
06.03.2023 di € 854,28 (doc. 42); d) fattura nr. 70T1202342294 del 05.04.2023 di € 854,28 (doc.
43); e) 70T1202353557 del 05.05.2023 di € 854,28 (doc. 44); f) fattura nr. 70T1202365207 del
05.06.2023 di € 854,28 (doc. 45); g) fattura nr. 70T1202377784 del 06.07.2023 di € 1.415,04 (doc.
46); h) fattura nr. 70T1202389120 del 01.08.2023 di € 854,28 (doc. 47); i) fattura nr.
70T12023100173 del 06.09.2023 di € 854,28 (doc. 48); iv) € 31.058,04 in merito al contratto nr. 20220726005 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T120237357 del 05.01.2023 di € 3.215,04 (doc. 51); b) fattura nr.
70T1202319041 del 06.02.2023 di € 3.215,04 (doc. 52); c) fattura nr. 70T1202330492 del
06.03.2023 di € 3.215,04 (doc. 53); d) fattura nr. 70T1202342743 del 05.04.2023 di € 3.215,04
(doc. 54); e) fattura nr. 70T1202354004 del 05.05.2023 di € 3.215,04 (doc. 55); f) fattura nr.
70T1202365654 del 05.06.2023 di € 3.215,04 (doc. 56); g) fattura nr. 70T1202378231 del pagina 10 di 18 06.07.2023 di € 3.215,04 (doc. 57); h) fattura nr. 70T1202389567 del 01.08.2023 di € 5.337,72
(doc. 58); i) fattura nr. 70T12023100618 del 06.09.2023 di € 3.215,04 (doc. 59);
v) € 3.581,52 in merito al contratto nr. 20220929014 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T1202319492 del 06.02.2023 di € 447,69 (doc. 62); b) fattura nr. 70T1202331714 del 06.03.2023 di € 447,69 (doc. 63); c) fattura nr. 70T1202343213 del 05.04.2023 di € 447,69
(doc. 64); d) fattura nr. 70T1202354476 del 05.05.2023 di € 447,69 (doc. 65); e) fattura nr.
70T1202366125 del 05.06.2023 di € 447,69 (doc. 66); f) fattura nr. 70T1202378705 del
06.07.2023 di € 447,69 (doc. 67); g) fattura nr. 70T1202390042 del 01.08.2023 di € 447,69 (doc.
68); h) fattura nr. 70T12023101092 del 06.09.2023 di € 447,69 (doc. 69).
Per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento degli importi a titolo di “spese gestione insoluti” si rileva che l'art. 12 dei distinti contratti conclusi tra le parti stabiliva che “Il Conduttore prende inoltre atto dei seguenti costi, determinati forfettariamente a titolo di rimborso spese, che il
Locatore avrà facoltà di addebitare con pagamento a vista tramite SSD o bonifico bancario qualora si verifichino gli eventi qui di seguito elencati a seguito di richieste e/o inadempimenti del
Conduttore e comunque per cause non imputabili al Locatore;
[…] € 50,00 + IVA per ogni insoluto, fatta salva la facoltà per il Locatore di addebitare al Conduttore anche le eventuali spese di protesto e/o bancarie e/o di altra natura che dovesse sostenere a causa dell'insoluto” (doc.
1,4,7,10,13).
Conseguentemente vanno riconosciuti i seguenti importi:
i) € 549,00 in merito al contratto nr. 20220317024 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 1 e da 20 a 28);
ii) € 427,00 in merito al contratto nr. 20220330006 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 7 (doc. 4 e da 31 a 37);
iii) € 549,00 in merito al contratto nr. 20220614001 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 7 e da 40 a 48); iv) € 549,00 in merito al contratto nr. 20220726005 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 10 e da 51 a 59); pagina 11 di 18 v) € 448,00 in merito al contratto nr. 20220929014 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 8 (doc. 13 e da 62 a 69).
In ordine alla richiesta di condanna al pagamento delle somme pretese a titolo di penali conseguenti alla risoluzione dei contratti di cui si controverte in ragione delle inadempienze perpetrate dalla debitrice e dal fideiussore si rileva che essa è stata invocata ai sensi dell'art. 9 dei contratti di cui è causa a mente del quale le parti stabilivano che “A seguito della risoluzione del presente Contratto di Locazione da parte del Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese […] al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di
Locazione. Il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente
Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori” (doc. 1,4,7,10, 13).
Conseguentemente vanno riconosciuti le seguenti somme:
i) € 36.193,20 in merito al contratto nr. 20220317024 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 1); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 08.04.2022
(doc. 1) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 28), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuando, dunque, nr. 43 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 841,70 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 689,92 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei nr. 43 ratei mancanti;
ii) in merito al contratto nr. 20220330006 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 4); posto che il contratto è stato sottoscritto 15.04.2022 (doc. 4) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 37), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 43 alla data di risoluzione del contratto.
Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 1.916,65 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 1.571,03 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo pagina 12 di 18 al numero dei 43 ratei mancanti;
iii) € 38.195,58 in merito al contratto nr. 20220614001 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 7); posto che il contratto è stato sottoscritto 01.07.2022 (doc. 7),
l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 48), ne deriva che risultano fatturati nr. 15 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 45 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 848,79 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 695,73 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 45 ratei mancanti;
iv) € 147.639,37 in merito al contratto nr. 20220726005 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 10); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 01.08.2022
(doc. 10) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 59), ne deriva che risultano fatturati nr. 14 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 46 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 3.209,55 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 2.630,78 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva
e moltiplicare tale importo al numero dei 46 ratei mancanti;
v) € 22.110,06 in merito al contratto nr. 20220929014 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi dell'art. 8,9 del contratto;
posto che il contratto è stato sottoscritto il 13.10.2022 (doc. 13) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 69), ne deriva che risultano fatturati nr. 10 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 50 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 442,20 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 362,46 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 50 ratei mancanti.
Conclusivamente, dalla sommatoria degli importi anzidetti per ciascun contratto deriva che la società deve essere condannata alla corresponsione degli importi che di Controparte_1 pagina 13 di 18 seguito si indicano:
i) € 44.922,99 per il contratto nr. 20220317024;
ii) € 97.565,88 per il contratto nr. 20220330006;
iii) € 46.993,86 per il contratto nr. 20220614001; iv) € 179.246,41 per il contratto nr. 20220726005;
v) € 26.179,58 per il contratto nr. 20220929014.
Si precisa che detti importi rientrano nei limiti delle fideiussioni prestate da Controparte_1
e più Precisamente:
a) per il contratto di locazione nr. 20220317024 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di 47.979,28 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 58.534,72 in totale (doc. 70);
b) per il contratto di locazione nr. 20220330006 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di € 109.370,77 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 133.432,33 in totale (doc. 71);
c) per il contratto di locazione nr. 20220614001 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di € 48.383,07 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 59.027,34 in totale (doc. 72);
d) per il contratto di locazione nr. 20220726005 la fideiussione veniva prestata fino all'importo di € 183.147,02 oltre IVA e pertanto sino all'importo massimo di € 223.439,36 in totale (doc. 73);
e) per il contratto nr. 20220929014 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di
€ 25.180,29 oltre IVA e pertanto sino all'importo massimo di € 30.719,95 in totale (doc. 74).
Sugli importi di cui alle fatture rimaste insolute, come richiesto, vanno calcolati gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza.
L'art. 3 dei contratti di cui è causa, infatti, richiama espressamente la disciplina di cui al d. lgs.
231/2002 la quale, come noto, in attuazione della direttiva 2000/35/CE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, ha previsto la corresponsione automatica degli interessi legali di mora a carico del debitore sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza per il solo fatto dell'inadempimento.
Ai sensi dell'art. 3 dei contratti di cui si discute le parti stabilivano che “In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo canone periodico o di una qualunque delle somme a qualsiasi titolo dovute al Locatore in base al presente Contratto di Locazione, il Conduttore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati in ragione del tasso previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2022 n. 231 per mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento e pagina 14 di 18 comunque in misura non inferiore all'Euribor 3 mesi maggiorato di otto punti in percentuale”
(doc. 1,4,7,10, 13).
Conseguentemente detti interessi devono essere calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza di ciascuna fattura e precisamente:
i) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 20220317024 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T120235776 del 05.01.2023 € 847,19 con scadenza al 01.02.23; 2) fattura nr. 70T1202317450 del 06.02.2023 € 847,19 con scadenza al
01.03.23; 3) fattura nr. 70T1202328882 del 06.03.2023 € 847,19 con scadenza al 01.04.23; 4) fattura nr. 70T1202341138 del 05.04.2023 € 847,19 con scadenza al 01.05.23; 5) fattura nr.
70T1202352408 del 05.05.2023 € 1.403,27 con scadenza al 01.06.23; 6) fattura nr.
70T1202364060 del 05.06.2023 € 847,19 con scadenza al 01.07.23; 7) fattura nr. 70T1202376639 del 06.07.2023 € 847,19 con scadenza al 01.08.23; 8) fattura nr. 70T1202387978 del 01.08.2023 €
847,19 con scadenza al 01.09.23; 9 fattura nr. 70T1202399028 del 06.09.2023 € 847,19 con scadenza al 01.10.23 (docc. 20 - 28);
ii) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 20220330006 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T1202329036 del 06.03.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.04.23; 2) fattura nr. 70T1202341292 del 05.04.2023 € 1.922,15 con scadenza al
01.05.23; 3) fattura nr. 70T1202352562 del 05.05.2023 € 3.189,75 con scadenza al 01.06.23; 4) fattura nr. 70T1202364214 del 05.06.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.07.23; 5) fattura nr.
70T1202376794 del 06.07.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.08.23; 6) fattura nr.70T1202388133 del 01.08.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.09.23; 7) fattura nr. 70T1202399183 del 06.09.2023
€ 1.922,15 con scadenza al 01.10.23 (docc. 31 - 37);
iii) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 20220614001 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T120236914 del 05.01.2023 € 854,28 con scadenza al 01.02.23; 2) fattura nr. 70T1202318591 del 06.02.2023 € 854,28 con scadenza al
01.03.23; 3) fattura nr. 70T1202330042 del 06.03.2023 € 854,28 con scadenza al 01.04.23; 4) fattura nr. 70T1202342294 del 05.04.2023 € 854,28 con scadenza al 01.05.23; 5) fattura nr.
70T1202353557 del 05.05.2023 € 854,28 con scadenza al 01.06.23; 6) fattura nr. 70T1202365207 del 05.06.2023 € 854,28 con scadenza al 01.07.23; 7) fattura nr. 70T1202377784 del 06.07.2023 € pagina 15 di 18 1.415,04 con scadenza al 01.08.23; 8) fattura nr. 70T1202389120 del 01.08.2023 € 854,28 con scadenza al 01.09.23; 9) fattura nr. 70T12023100173 del 06.09.2023 € 854,28 con scadenza al
01.10.23 (docc. 40-48);
iv) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 202200726005 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T120237357 del 05.01.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.02.23; 2) fattura nr. 70T1202319041 del 06.02.2023 € 3.215,04 con scadenza al
01.03.23; 3) fattura nr. 70T1202330492 del 06.03.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.04.23; 4) fattura nr. 70T1202342743 del 05.04.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.05.23; 5) fattura nr.
70T1202354004 del 05.05.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.06.23; 6) fattura nr.
70T1202365654 del 05.06.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.07.23; 7) fattura nr.
70T1202378231 del 06.07.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.08.23; 8) fattura nr.
70T1202389567 del 01.08.2023 € 5.337,72 con scadenza al 01.09.23; 9) fattura nr.
70T12023100618 del 06.09.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.10.23 (docc. 51 - 59);
v) per quanto riguarda il contratto di locazione 20220929014 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T1202319492 del 06.02.2023 € 447,69 con scadenza al 01.03.23; 2) fattura nr. 70T1202331714 del 06.03.2023 € 447,69 con scadenza al
01.04.23; 3) fattura nr. 70T1202343213 del 05.04.2023 € 447,69 con scadenza al 01.05.23; 4) fattura nr. 70T1202354476 del 05.05.2023 € 447,69 con scadenza al 01.06.23; 5) fattura nr.
70T1202366125 del 05.06.2023 € 447,69 con scadenza al 01.07.23; 6) fattura nr. 70T1202378705 del 06.07.2023 € 447,69 con scadenza al 01.08.23; 7) fattura nr. 70T1202390042 del 01.08.2023 €
447,69 con scadenza al 01.09.23; 8) fattura nr. 70T12023101092 del 06.09.2023 € 447,69 con scadenza al 01.10.23 (docc. 62 - 69).
Ne deriva che sugli importi anzidetti, dal giorno successivo alla scadenza e sino a quello di iscrizione a ruolo del presente giudizio ovvero 20/03/2025, tali interessi andranno calcolati ai sensi dell'art. 3 dei contratti che rimanda al d. lgs. 231/2002.
Dal giorno successivo alla data di iscrizione a ruolo ovvero dal 21/03/2025 e sino al soddisfo tali interessi andranno calcolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, c. 4 c.c.
Trattasi di interessi aventi natura legale ed i quali decorrono dalla data di proposizione della pagina 16 di 18 domanda giudiziale ex lege.
Si richiama a tal proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione ove si è chiarito che il tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'avvio del processo avente ad oggetto un credito (Cass. Civ. ord. 61/2023).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00) con liquidazione della prima, della seconda e della quarta fase nei valori medi in ragione della valutazione della copiosa produzione documentale.
Vanno defalcate invece le spese di istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso presentato da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e per l'effetto
accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione nr. 20220317024, nr.
20220330006, nr. 20220614001, nr. 20220726005 e nr. 20220929014 per grave inadempimento della resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 44.922,99 per il contratto nr. Parte_1
20220317024 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € € 97.565,88 per il contratto nr. Parte_1
20220330006 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
pagina 17 di 18 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 46.993,86 per il contratto nr. Parte_1
20220614001 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 179.246,41 per il contratto nr. Parte_1
20220726005 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 26.179,58 per il contratto nr. Parte_1
20220929014 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare ad Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese Parte_1 processuali del giudizio che si liquidano in € 12.046,00 per onorari, oltre Iva, se dovuta ex lege,
Cpa, oltre Cu e spese di notifica e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Torino in data 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare
Minuta redatta con la collaborazione del Funzionario UPP dott. Rosario Riggi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5858/2025 promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Barbara Paola Ferraris del Foro di Milano elettivamente domiciliata a
Milano in via Daverio nr. 6 presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in ragione della risoluzione di diritto dei contratti di locazione sottoscritti con la società
e delle fideiussioni prestate dalla odierna resistente di condannare Controparte_2 quest'ultima al pagamento di € 44.922,99 in relazione al contratto nr. 20220317024, di € 97.565,88 in relazione al contratto nr. 20220330006, di € 46.993,86 in relazione al contratto nr. 20220614001, di € 179.246,41 in relazione al contratto nr. 20220726005 e di € 26.179,58 in relazione al contratto nr. 20220929014 oltre interessi di mora per le imputazioni debitorie ascrivibili alla conduttrice per ciascuna delle fatture insolute ai sensi del d. lgs. 231/2002. Controparte_2
pagina 1 di 18 L'odierna causa veniva assegnata alla dott.ssa Maria Luciana Dughetti la quale fissava udienza per la comparizione delle parti avanti a sé in data 30.06.2025; a detta udienza, attesa la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente rinviandosi per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025.
Con decreto nr. 141/2025 – V.T. del 10.11.2025 depositato in data 11.11.2025 del Presidente del
Tribunale l'odierno procedimento veniva riassegnato all'odierno Giudice che, in ragione della necessità di riorganizzare il proprio ruolo, rinviava all'udienza del 25.11.2025.
A detta udienza parte ricorrente richiamava il proprio ricorso sia ai fini delle conclusioni che ai fini della discussione;
al termine il Giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Parte ricorrente dichiarava di aver sottoscritto nr. 5 contratti di locazione di beni strumentali con la società oggi in liquidazione giudiziale le cui obbligazioni venivano garantite Controparte_2 da altrettante fideiussioni rilasciate dalla odierna resistente.
Più precisamente:
i) in data 08.04.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220317024 avente ad oggetto nr. 6 impianti frigoriferi “Oscartielle Biosfera Nature” (doc. 1); parte ricorrente depositava in atti sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da Controparte_2
(doc. 2,3); in data 08.04.2022 prestava fideiussione fino Parte_2 Controparte_1 all'importo massimo di 47.979,28 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 58.534,72 in totale
(doc. 70);
ii) in data 15.04.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220330006 avente ad oggetto nr. 1 impianto di illuminazione “Itab La Fortezza”, nr. 1 insegna esterna “Itab La
Fortezza” e nr. 1 arredo soluzione “Itab La Fortezza” (doc. 4); parte ricorrente depositava in atti sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da Controparte_2 Parte_3
(doc. 5,6); in data 15.04.2022 prestava fideiussione fino all'importo
[...] Controparte_1 massimo di € 109.370,77 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 133.432,33 in totale (doc. 71);
pagina 2 di 18 iii) in data 01.07.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220614001 avente ad oggetto nr. 1 banco frigo “ 10 Vision P85H220”, nr. 1 banco frigo “ Parte_2 Parte_2
20 Vision P85H220”, nr. 1 banco frigo “ 30 Vision P85H220”, nr. 1 banco frigo Parte_2
40 Visione P85H220”, nr. 1 banco frigo “ 50 Vision P85H220” e Parte_2 Parte_2 nr. 1 banco frigo “ 60 Vision P85H220” (doc. 7); parte ricorrente depositava in atti Parte_2 sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da CP_2 CP_2
(doc. 8,9); in data 01.07.2022 prestava fideiussione fino Parte_2 Controparte_1 all'importo massimo di € 48.383,07 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 59.027,34 in totale
(doc. 72);
iv) in data 01.08.2022 veniva sottoscritto il contratto di locazione nr. 20220726005 avente ad oggetto nr. 1 arredo area vendita “Itab La Fortezza”, nr. 1 illuminazione area vendita “Itab La
Fortezza”, nr. 1 pavimento amovibile “Itab La Fortezza”, nr. 1 insegna ovale biosfera nature “Itab
La Fortezza”, nr. 1 illuminazione area food & beverage “Itab La Fortezza”, nr. 1 arredo area food
& beverage “Itab La Fortezza”, nr. 1 scaffale riserva vendita “Itab La Fortezza”, nr. 1 sala consulenze sedie e tavolo “Itab La Fortezza”, nr. 10 armadi spogliatoio in lamiera “Itab La
Fortezza” (doc. 10); parte ricorrente depositava in atti sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da (doc. 11,12); in data Controparte_2 Parte_3
01.08.2022 prestava fideiussione fino all'importo di € 183.147,02 oltre IVA Controparte_1
e pertanto sino all'importo massimo di € 223.439,36 in totale (doc. 73);
v) in data 13.10.2022 veniva sottoscritto il contratto nr. 20220929014 avente ad oggetto nr. 5 sedie
"filo metal mod. shade”, nr. 1 tavolo bar interno “Itab L700X700 con top” e nr. 1 dehor “Itab solo arred. sol” (doc. 13); parte ricorrente depositava sia il DDT che il verbale di consegna debitamente sottoscritto da e da (doc. 14,15); in data 13.10.2022 Controparte_2 Parte_3 [...] prestava fideiussione fino all'importo massimo di € 25.180,29 oltre IVA e Controparte_1 pertanto sino all'importo massimo di € 30.719,95 in totale (doc. 74);
vi) provvedeva ad acquistare tutti i beni oggetto dei contratti allo scopo di Parte_1 concederli in locazione alla conduttrice dichiarando che tale circostanza fosse provata dalle fatture di acquisto prodotte in atti (doc. 16);
pagina 3 di 18 vii) veniva sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale;
tale Controparte_3 circostanza è comprovata dalla produzione in atti della sentenza nr. 15/2024 che è stata resa dal
Tribunale di Siena pubblicata il 02.04.2024 (doc. 17);
viii) in merito al contratto nr. 20220317024, in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 45.158,96 (doc. 18, 18 bis e 18 ter); con pec del 15.05.2024 Parte_1 chiedeva il pagamento della somma pari ad 44.922,99 a (doc. 19, 19 bis e 19 Controparte_1 ter). Si rappresenta che tale importo originava dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 8.180,79 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T120235776 del 05.01.2023 di
€ 847,19 (doc. 20); b) fattura nr. 70T1202317450 del 06.02.2023 di € 847,19 (doc. 21); c) fattura nr. 70T1202328882 del 06.03.2023 di €847,19 (doc. 22); d) fattura nr. 70T1202341138 del
05.04.2023 di € 847,19 (doc. 23); e) fattura nr. 70T1202352408 del 05.05.2023 di € 1.403,27 (doc.
24); f) fattura nr. 70T1202364060 del 05.06.2023 di € 847,19 (doc. 25); g) fattura nr.
70T1202376639 del 06.07.2023 di € 847,19 (doc. 26); h) fattura nr. 70T1202387978 del
01.08.2023 di € 847,19 (doc. 27); i) fattura nr. 70T1202399028 del 06.092023 di € 847,19 (doc.
28);
- € 549,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 1);
- € 36.193,20 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 1); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 08.04.2022 (doc. 1) e che l'ultima fattura reca la data del
06.09.2023 (doc. 28), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuando, dunque, nr. 43 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 841,70 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad €
689,92 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei nr. 43 ratei mancanti;
ix) in merito al contratto nr. 20220330006, in ragione del mancato pagamento dei ratei,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento di Pt_1 Controparte_2
€ 97.802,10 (doc. 29, 29 bis e 29 ter); con pec del 15.05.2024 chiedeva il Parte_1 pagina 4 di 18 pagamento della somma pari ad € 97.565,88 a (doc. 30, 30 bis e 30 ter). Si Controparte_1 rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 14.722,65 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T1202329036 del 06.03.2023 di €
1.922,15 (doc. 31); b) fattura nr. 70T1202341292 del 05.04.2023 di € 1.922,15 (doc. 32); c) fattura nr. 70T1202352562 del 05.05.2023 di € 3.189,75 (doc. 33); d) fattura nr. 70T1202364214 del
05.06.2023 di € 1.922,15 (fattura nr. 34); e) fattura nr. 70T1202376794 del 06.07.2023 di €
1.922,15 (doc. 35); f) fattura nr. 70T1202388133 del 01.08.2023 di € 1.922,15 (doc. 36); g) fattura nr. 70T1202399183 del 06.09.2023 di € 1.922,15 (doc. 37);
- € 427,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 7
(doc. 4);
- € 82.416,23 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 4); posto che il contratto è stato sottoscritto 15.04.2022 (doc. 4) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023
(doc. 37), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 43 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 1.916,65 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 1.571,03
a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 43 ratei mancanti;
x) in merito al contratto nr. 20220614001, in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 16.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 47.240,88 (doc. 38, 38 bis e 38 ter); con pec del 15.05.2024 Parte_1 chiedeva il pagamento della somma pari ad € 46.993,86 a (doc. 39, 39 bis e Controparte_1
39 ter). Si rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria dei seguenti importi:
- € 8.249,28 scaturenti dalla sommatoria degli importi della a) fattura nr. 70T120236914 del
05.01.2023 di € 854,28 (doc. 40); b) fattura nr. 70T1202318591 del 06.02.2023 di € 854,28 (doc.
41); c) fattura nr. 70T1202330042 del 06.03.2023 di € 854,28 (doc. 42); d) fattura nr.
70T1202342294 del 05.04.2023 di € 854,28 (doc. 43); e) 70T1202353557 del 05.05.2023 di €
854,28 (doc. 44); f) fattura nr. 70T1202365207 del 05.06.2023 di € 854,28 (doc. 45); g) fattura nr.
70T1202377784 del 06.07.2023 di € 1.415,04 (doc. 46); h) fattura nr. 70T1202389120 del
01.08.2023 di € 854,28 (doc. 47); i) fattura nr. 70T12023100173 del 06.09.2023 di € 854,28 (doc.
48); pagina 5 di 18 - € 549,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. (doc. 7);
- € 38.195,58 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 7); posto che il contratto è stato sottoscritto 01.07.2022 (doc. 7), l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc.
48), ne deriva che risultano fatturati nr. 15 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 45 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 848,79 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 695,73 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 45 ratei mancanti;
xi) in merito al contratto nr. 202200726005, in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 179.498,88 (doc. 49, 49 bis e 49 ter); con pec del 15.05.2024
[...]
chiedeva il pagamento della somma pari ad € 179.246,41 a (doc. Pt_1 Controparte_1
50, 50 bis e 50 ter). Si rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 31.058,04 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T120237357 del 05.01.2023 di € 3.215,04 (doc. 51); b) fattura nr. 70T1202319041 del 06.02.2023 di € 3.215,04 (doc. 52); c) fattura nr. 70T1202330492 del 06.03.2023 di € 3.215,04 (doc. 53); d) fattura nr. 70T1202342743 del 05.04.2023 di € 3.215,04 (doc. 54); e) fattura nr. 70T1202354004 del 05.05.2023 di € 3.215,04
(doc. 55); f) fattura nr. 70T1202365654 del 05.06.2023 di € 3.215,04 (doc. 56); g) fattura nr.
70T1202378231 del 06.07.2023 di € 3.215,04 (doc. 57); h) fattura nr. 70T1202389567 del
01.08.2023 di € 5.337,72 (doc. 58); i) fattura nr. 70T12023100618 del 06.09.2023 di € 3.215,04
(doc. 59);
- € 549,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9
(doc. 10);
- € 147.639,37 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 10); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 01.08.2022 (doc. 10) e che l'ultima fattura reca la data del
06.09.2023 (doc. 59), ne deriva che risultano fatturati nr. 14 canoni periodici a fronte dei nr. 60 pagina 6 di 18 ratei totali residuandone dunque nr. 46 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 3.209,55 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad €
2.630,78 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 46 ratei mancanti;
xii) in merito al contratto nr. 20220929014 in ragione del mancato pagamento dei canoni,
[...]
recapitava una pec a in data 13.10.2023 intimandole il pagamento Pt_1 Controparte_2 della somma pari ad € 26.454,02 (doc. 60, 60 bis e 60 ter); con pec del 15.05.2024 Parte_1 chiedeva il pagamento della somma pari ad € 26.179,58 a (doc. 61, 61 bis e Controparte_1
61 ter). Si rappresenta che tale importo origina dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 3.581,52 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T1202319492 del 06.02.2023 di € 447,69 (doc. 62); b) fattura nr. 70T1202331714 del 06.03.2023 di € 447,69 (doc. 63); c) fattura nr. 70T1202343213 del 05.04.2023 di € 447,69 (doc. 64); d) fattura nr. 70T1202354476 del
05.05.2023 di € 447,69 (doc. 65); e) fattura nr. 70T1202366125 del 05.06.2023 di € 447,69 (doc.
66); f) fattura nr. 70T1202378705 del 06.07.2023 di € 447,69 (doc. 67); g) fattura nr.
70T1202390042 del 01.08.2023 di € 447,69 (doc. 68); h) fattura nr. 70T12023101092 del
06.09.2023 di € 447,69 (doc. 69);
- € 448,00 a titolo di spese di gestione insoluti come previsto dall'art. 12 del contratto scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 8
(doc. 13);
- € 22.110,06 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi dell'art. 8,9 del contratto (doc. 13); posto che il contratto è stato sottoscritto il 13.10.2022 (doc. 13) e che l'ultima fattura reca la data del
06.09.2023 (doc. 69), ne deriva che risultano fatturati nr. 10 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 50 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 442,20 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad €
362,46 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 50 ratei mancanti;
xiii) parte ricorrente esperiva inutilmente il tentativo di mediazione sia nei confronti di
[...] che di in data 02.04.2024 (doc. 75). CP_2 Controparte_1
pagina 7 di 18 3. Quanto al merito della vicenda ed in virtù di quanto allegato nel ricorso introduttivo le domande proposte dalla ricorrente risultano fondate e devono essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.
Come è noto, mentre il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
23479/2024; Cass. ord. 3587/2021; Cass. 25584/2018; Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha provato la fonte negoziale del proprio diritto;
essa, infatti, ha prodotto i contratti di locazione (doc. 1,4,7,10,13) e ha dimostrato di aver acquistato i beni oggetto dei contratti di che trattasi e di averli fatti consegnare al conduttore depositando i documenti di trasporto (doc. 2,5,8,11,14), i verbali di avvenuta consegna CP_2
(doc. 3,6,9,12,15) e le fatture (doc. 16).
La presente azione è stata rivolta nei soli confronti del fideiussore poiché la Controparte_1 conduttrice è stata sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale come CP_2 CP_2 attestato dalla sentenza che è stata resa dal Tribunale di Siena nr. 15/2024 pubblicata in data
02.04.2024 (doc. 17).
Parte ricorrente, dunque, ha dato piena prova di aver correttamente adempiuto le obbligazioni contrattualmente assunte.
La resistente, non costituendosi in giudizio, non ha provato né il proprio adempimento né
l'esistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione.
Parte ricorrente, inoltre, a seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni pattuiti ha legittimamente invocato la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. con la quale le parti avevano predeterminato la gravità dell'inadempimento; si rimanda alla clausola contenuta nell'art. 8 del contratto nr. 20220317024 (doc.1), nell'art. 8 del contratto nr. 20220330006 (doc. 4), nell'art. 8 del contratto nr. 20220614001 (doc. 7), nell'art. 8 del contratto nr. 20220726005 (doc. 10) nonché nell'art. 8 del contratto nr. 20220929014 (doc. 13).
Le disposizioni contrattuali richiamate riportano tutte che “ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il
Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente Contratto di Locazione nei seguenti casi di: inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a pagina 8 di 18 suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste” (doc. 1,4,7,10, 13).
Tale clausola risulta espressamente approvata dalla conduttrice ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. (doc. 1,4,7,10, 13).
La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione risolutiva del contratto;
attraverso la sua previsione le parti attribuiscono una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali.
Tale è la ragione per la quale deve escludersi un sindacato del Giudice in merito alla gravità dell'inadempimento stesso;
l'atto con il quale la parte dichiara di volersi avvalere di tale clausola ha natura negoziale, funzione di autotutela ed è unilaterale e recettizio.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità la risoluzione opera di diritto nell'ipotesi in cui il contraente dichiari di volersene avvalere senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento posto che è necessario che la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione risulti imputabile;
al riguardo sottolinea, infatti, che “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza” (Cass.
29017/2018; Cass. 13065/2006).
Nel caso di specie, in forza delle anzidette pattuizioni contrattuali ed in ragione del mancato pagamento dei canoni pattuiti, risulta documentalmente provato che abbia Parte_1 comunicato preliminarmente alla conduttrice ed in seguito all'odierna resistente in qualità di fideiussore, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Al riguardo, i) per il contratto nr. 20220317024 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del 15.05.2024
(doc. 18, 18 bis, 18 ter, 19, 19 bis e 19 ter); ii) per il contratto nr. 20220330006 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del 15.05.2024 (doc. 29, 29 bis, 29 ter, 30, 30 bis e 30 ter); iii) per il contratto nr.
20220614001 si rimanda alle pec del 16.10.2023 e del 15.05.2024 (doc. 38, 38 bis, 38 ter, 39, 39 bis e 39 ter); (iv) per il contratto nr. 20220726005 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del
15.05.2024 (doc. 49, 49 bis, 49 ter, 50, 50 bis e 50 ter); v) per il contratto nr. 20220929014 si rimanda alle pec del 13.10.2023 e del 15.05.2024 (doc. 60, 60 bis, 60 ter, 61, 61 bis, 61 ter).
In ragione di quanto espresso, accertato il fondamento della domanda di risoluzione dei contratti di locazione nr. 20220317024, nr. 20220330006, nr. 20220614001, nr. 20220726005 e nr.
20220929014, vanno conseguentemente accertati e dichiarati i diritti di credito fatti valere dalla ricorrente. pagina 9 di 18 In ordine alle fatture insolute, comprensive di Iva, risulta documentalmente provato l'inadempimento della conduttrice e dell'odierna resistente.
Più precisamente risultano provati i crediti come di seguito specificati:
i) € 8.180,79 in merito al contratto nr. 20220317024 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T120235776 del 05.01.2023 di € 847,19 (doc. 20); b) fattura nr. 70T1202317450 del
06.02.2023 di € 847,19 (doc. 21); c) fattura nr. 70T1202328882 del 06.03.2023 di €847,19 (doc.
22); d) fattura nr. 70T1202341138 del 05.04.2023 di € 847,19 (doc. 23); e) fattura nr.
70T1202352408 del 05.05.2023 di € 1.403,27 (doc. 24); f) fattura nr. 70T1202364060 del
05.06.2023 di € 847,19 (doc. 25); g) fattura nr. 70T1202376639 del 06.07.2023 di € 847,19 (doc.
26); h) fattura nr. 70T1202387978 del 01.08.2023 di € 847,19 (doc. 27); i) fattura nr.
70T1202399028 del 06.09.2023 di € 847,19 (doc. 28);
ii) € 14.722,65 in merito al contratto nr. 20220330006 scaturenti dalla sommatoria della a) fattura nr. 70T1202329036 del 06.03.2023 di € 1.922,15 (doc. 31); b) fattura nr. 70T1202341292 del
05.04.2023 di € 1.922,15 (doc. 32); c) fattura nr. 70T1202352562 del 05.05.2023 di € 3.189,75
(doc. 33); d) fattura nr. 70T1202364214 del 05.06.2023 di € 1.922,15 (fattura nr. 34); e) fattura nr.
70T1202376794 del 06.07.2023 di € 1.922,15 (doc. 35); f) fattura nr. 70T1202388133 del
01.08.2023 di € 1.922,15 (doc. 36); g) fattura nr. 70T1202399183 del 06.09.2023 di € 1.922,15
(doc. 37);
iii) € 8.249,28 in merito al contratto nr. 20220614001 scaturenti dalla sommatoria degli importi della a) fattura nr. 70T120236914 del 05.01.2023 di € 854,28 (doc. 40); b) fattura nr.
70T1202318591 del 06.02.2023 di € 854,28 (doc. 41); c) fattura nr. 70T1202330042 del
06.03.2023 di € 854,28 (doc. 42); d) fattura nr. 70T1202342294 del 05.04.2023 di € 854,28 (doc.
43); e) 70T1202353557 del 05.05.2023 di € 854,28 (doc. 44); f) fattura nr. 70T1202365207 del
05.06.2023 di € 854,28 (doc. 45); g) fattura nr. 70T1202377784 del 06.07.2023 di € 1.415,04 (doc.
46); h) fattura nr. 70T1202389120 del 01.08.2023 di € 854,28 (doc. 47); i) fattura nr.
70T12023100173 del 06.09.2023 di € 854,28 (doc. 48); iv) € 31.058,04 in merito al contratto nr. 20220726005 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T120237357 del 05.01.2023 di € 3.215,04 (doc. 51); b) fattura nr.
70T1202319041 del 06.02.2023 di € 3.215,04 (doc. 52); c) fattura nr. 70T1202330492 del
06.03.2023 di € 3.215,04 (doc. 53); d) fattura nr. 70T1202342743 del 05.04.2023 di € 3.215,04
(doc. 54); e) fattura nr. 70T1202354004 del 05.05.2023 di € 3.215,04 (doc. 55); f) fattura nr.
70T1202365654 del 05.06.2023 di € 3.215,04 (doc. 56); g) fattura nr. 70T1202378231 del pagina 10 di 18 06.07.2023 di € 3.215,04 (doc. 57); h) fattura nr. 70T1202389567 del 01.08.2023 di € 5.337,72
(doc. 58); i) fattura nr. 70T12023100618 del 06.09.2023 di € 3.215,04 (doc. 59);
v) € 3.581,52 in merito al contratto nr. 20220929014 scaturenti dalla sommatoria della fattura a) fattura nr. 70T1202319492 del 06.02.2023 di € 447,69 (doc. 62); b) fattura nr. 70T1202331714 del 06.03.2023 di € 447,69 (doc. 63); c) fattura nr. 70T1202343213 del 05.04.2023 di € 447,69
(doc. 64); d) fattura nr. 70T1202354476 del 05.05.2023 di € 447,69 (doc. 65); e) fattura nr.
70T1202366125 del 05.06.2023 di € 447,69 (doc. 66); f) fattura nr. 70T1202378705 del
06.07.2023 di € 447,69 (doc. 67); g) fattura nr. 70T1202390042 del 01.08.2023 di € 447,69 (doc.
68); h) fattura nr. 70T12023101092 del 06.09.2023 di € 447,69 (doc. 69).
Per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento degli importi a titolo di “spese gestione insoluti” si rileva che l'art. 12 dei distinti contratti conclusi tra le parti stabiliva che “Il Conduttore prende inoltre atto dei seguenti costi, determinati forfettariamente a titolo di rimborso spese, che il
Locatore avrà facoltà di addebitare con pagamento a vista tramite SSD o bonifico bancario qualora si verifichino gli eventi qui di seguito elencati a seguito di richieste e/o inadempimenti del
Conduttore e comunque per cause non imputabili al Locatore;
[…] € 50,00 + IVA per ogni insoluto, fatta salva la facoltà per il Locatore di addebitare al Conduttore anche le eventuali spese di protesto e/o bancarie e/o di altra natura che dovesse sostenere a causa dell'insoluto” (doc.
1,4,7,10,13).
Conseguentemente vanno riconosciuti i seguenti importi:
i) € 549,00 in merito al contratto nr. 20220317024 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 1 e da 20 a 28);
ii) € 427,00 in merito al contratto nr. 20220330006 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 7 (doc. 4 e da 31 a 37);
iii) € 549,00 in merito al contratto nr. 20220614001 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 7 e da 40 a 48); iv) € 549,00 in merito al contratto nr. 20220726005 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 9 (doc. 10 e da 51 a 59); pagina 11 di 18 v) € 448,00 in merito al contratto nr. 20220929014 a titolo di spese di gestione insoluti scaturenti dalla moltiplicazione dell'importo pari ad € 50,00 per il numero delle fatture insolute pari a nr. 8 (doc. 13 e da 62 a 69).
In ordine alla richiesta di condanna al pagamento delle somme pretese a titolo di penali conseguenti alla risoluzione dei contratti di cui si controverte in ragione delle inadempienze perpetrate dalla debitrice e dal fideiussore si rileva che essa è stata invocata ai sensi dell'art. 9 dei contratti di cui è causa a mente del quale le parti stabilivano che “A seguito della risoluzione del presente Contratto di Locazione da parte del Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese […] al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di
Locazione. Il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente
Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori” (doc. 1,4,7,10, 13).
Conseguentemente vanno riconosciuti le seguenti somme:
i) € 36.193,20 in merito al contratto nr. 20220317024 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 1); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 08.04.2022
(doc. 1) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 28), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuando, dunque, nr. 43 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 841,70 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 689,92 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei nr. 43 ratei mancanti;
ii) in merito al contratto nr. 20220330006 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 4); posto che il contratto è stato sottoscritto 15.04.2022 (doc. 4) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 37), ne deriva che risultano fatturati nr. 17 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 43 alla data di risoluzione del contratto.
Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 1.916,65 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 1.571,03 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo pagina 12 di 18 al numero dei 43 ratei mancanti;
iii) € 38.195,58 in merito al contratto nr. 20220614001 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 7); posto che il contratto è stato sottoscritto 01.07.2022 (doc. 7),
l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 48), ne deriva che risultano fatturati nr. 15 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 45 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 848,79 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 695,73 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 45 ratei mancanti;
iv) € 147.639,37 in merito al contratto nr. 20220726005 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi degli artt. 8,9 del contratto (doc. 10); posto che il contratto è stato sottoscritto in data 01.08.2022
(doc. 10) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 59), ne deriva che risultano fatturati nr. 14 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 46 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 3.209,55 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 2.630,78 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva
e moltiplicare tale importo al numero dei 46 ratei mancanti;
v) € 22.110,06 in merito al contratto nr. 20220929014 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto causata dalla condotta inadempiente della conduttrice intimata ai sensi dell'art. 8,9 del contratto;
posto che il contratto è stato sottoscritto il 13.10.2022 (doc. 13) e che l'ultima fattura reca la data del 06.09.2023 (doc. 69), ne deriva che risultano fatturati nr. 10 canoni periodici a fronte dei nr. 60 ratei totali residuandone dunque nr. 50 alla data di risoluzione del contratto. Pertanto, la resistente dovrà corrispondere la somma di € 442,20 scaturente dalla sommatoria dell'importo pari ad € 362,46 a cui occorre aggiungere il 22% di Iva e moltiplicare tale importo al numero dei 50 ratei mancanti.
Conclusivamente, dalla sommatoria degli importi anzidetti per ciascun contratto deriva che la società deve essere condannata alla corresponsione degli importi che di Controparte_1 pagina 13 di 18 seguito si indicano:
i) € 44.922,99 per il contratto nr. 20220317024;
ii) € 97.565,88 per il contratto nr. 20220330006;
iii) € 46.993,86 per il contratto nr. 20220614001; iv) € 179.246,41 per il contratto nr. 20220726005;
v) € 26.179,58 per il contratto nr. 20220929014.
Si precisa che detti importi rientrano nei limiti delle fideiussioni prestate da Controparte_1
e più Precisamente:
a) per il contratto di locazione nr. 20220317024 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di 47.979,28 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 58.534,72 in totale (doc. 70);
b) per il contratto di locazione nr. 20220330006 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di € 109.370,77 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 133.432,33 in totale (doc. 71);
c) per il contratto di locazione nr. 20220614001 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di € 48.383,07 oltre IVA e pertanto sino all'importo di € 59.027,34 in totale (doc. 72);
d) per il contratto di locazione nr. 20220726005 la fideiussione veniva prestata fino all'importo di € 183.147,02 oltre IVA e pertanto sino all'importo massimo di € 223.439,36 in totale (doc. 73);
e) per il contratto nr. 20220929014 la fideiussione veniva prestata fino all'importo massimo di
€ 25.180,29 oltre IVA e pertanto sino all'importo massimo di € 30.719,95 in totale (doc. 74).
Sugli importi di cui alle fatture rimaste insolute, come richiesto, vanno calcolati gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza.
L'art. 3 dei contratti di cui è causa, infatti, richiama espressamente la disciplina di cui al d. lgs.
231/2002 la quale, come noto, in attuazione della direttiva 2000/35/CE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, ha previsto la corresponsione automatica degli interessi legali di mora a carico del debitore sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza per il solo fatto dell'inadempimento.
Ai sensi dell'art. 3 dei contratti di cui si discute le parti stabilivano che “In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo canone periodico o di una qualunque delle somme a qualsiasi titolo dovute al Locatore in base al presente Contratto di Locazione, il Conduttore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati in ragione del tasso previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2022 n. 231 per mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento e pagina 14 di 18 comunque in misura non inferiore all'Euribor 3 mesi maggiorato di otto punti in percentuale”
(doc. 1,4,7,10, 13).
Conseguentemente detti interessi devono essere calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza di ciascuna fattura e precisamente:
i) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 20220317024 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T120235776 del 05.01.2023 € 847,19 con scadenza al 01.02.23; 2) fattura nr. 70T1202317450 del 06.02.2023 € 847,19 con scadenza al
01.03.23; 3) fattura nr. 70T1202328882 del 06.03.2023 € 847,19 con scadenza al 01.04.23; 4) fattura nr. 70T1202341138 del 05.04.2023 € 847,19 con scadenza al 01.05.23; 5) fattura nr.
70T1202352408 del 05.05.2023 € 1.403,27 con scadenza al 01.06.23; 6) fattura nr.
70T1202364060 del 05.06.2023 € 847,19 con scadenza al 01.07.23; 7) fattura nr. 70T1202376639 del 06.07.2023 € 847,19 con scadenza al 01.08.23; 8) fattura nr. 70T1202387978 del 01.08.2023 €
847,19 con scadenza al 01.09.23; 9 fattura nr. 70T1202399028 del 06.09.2023 € 847,19 con scadenza al 01.10.23 (docc. 20 - 28);
ii) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 20220330006 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T1202329036 del 06.03.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.04.23; 2) fattura nr. 70T1202341292 del 05.04.2023 € 1.922,15 con scadenza al
01.05.23; 3) fattura nr. 70T1202352562 del 05.05.2023 € 3.189,75 con scadenza al 01.06.23; 4) fattura nr. 70T1202364214 del 05.06.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.07.23; 5) fattura nr.
70T1202376794 del 06.07.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.08.23; 6) fattura nr.70T1202388133 del 01.08.2023 € 1.922,15 con scadenza al 01.09.23; 7) fattura nr. 70T1202399183 del 06.09.2023
€ 1.922,15 con scadenza al 01.10.23 (docc. 31 - 37);
iii) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 20220614001 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T120236914 del 05.01.2023 € 854,28 con scadenza al 01.02.23; 2) fattura nr. 70T1202318591 del 06.02.2023 € 854,28 con scadenza al
01.03.23; 3) fattura nr. 70T1202330042 del 06.03.2023 € 854,28 con scadenza al 01.04.23; 4) fattura nr. 70T1202342294 del 05.04.2023 € 854,28 con scadenza al 01.05.23; 5) fattura nr.
70T1202353557 del 05.05.2023 € 854,28 con scadenza al 01.06.23; 6) fattura nr. 70T1202365207 del 05.06.2023 € 854,28 con scadenza al 01.07.23; 7) fattura nr. 70T1202377784 del 06.07.2023 € pagina 15 di 18 1.415,04 con scadenza al 01.08.23; 8) fattura nr. 70T1202389120 del 01.08.2023 € 854,28 con scadenza al 01.09.23; 9) fattura nr. 70T12023100173 del 06.09.2023 € 854,28 con scadenza al
01.10.23 (docc. 40-48);
iv) per quanto riguarda il contratto di locazione nr. 202200726005 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T120237357 del 05.01.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.02.23; 2) fattura nr. 70T1202319041 del 06.02.2023 € 3.215,04 con scadenza al
01.03.23; 3) fattura nr. 70T1202330492 del 06.03.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.04.23; 4) fattura nr. 70T1202342743 del 05.04.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.05.23; 5) fattura nr.
70T1202354004 del 05.05.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.06.23; 6) fattura nr.
70T1202365654 del 05.06.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.07.23; 7) fattura nr.
70T1202378231 del 06.07.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.08.23; 8) fattura nr.
70T1202389567 del 01.08.2023 € 5.337,72 con scadenza al 01.09.23; 9) fattura nr.
70T12023100618 del 06.09.2023 € 3.215,04 con scadenza al 01.10.23 (docc. 51 - 59);
v) per quanto riguarda il contratto di locazione 20220929014 si specifica che le fatture venivano in scadenza come segue: 1) fattura nr. 70T1202319492 del 06.02.2023 € 447,69 con scadenza al 01.03.23; 2) fattura nr. 70T1202331714 del 06.03.2023 € 447,69 con scadenza al
01.04.23; 3) fattura nr. 70T1202343213 del 05.04.2023 € 447,69 con scadenza al 01.05.23; 4) fattura nr. 70T1202354476 del 05.05.2023 € 447,69 con scadenza al 01.06.23; 5) fattura nr.
70T1202366125 del 05.06.2023 € 447,69 con scadenza al 01.07.23; 6) fattura nr. 70T1202378705 del 06.07.2023 € 447,69 con scadenza al 01.08.23; 7) fattura nr. 70T1202390042 del 01.08.2023 €
447,69 con scadenza al 01.09.23; 8) fattura nr. 70T12023101092 del 06.09.2023 € 447,69 con scadenza al 01.10.23 (docc. 62 - 69).
Ne deriva che sugli importi anzidetti, dal giorno successivo alla scadenza e sino a quello di iscrizione a ruolo del presente giudizio ovvero 20/03/2025, tali interessi andranno calcolati ai sensi dell'art. 3 dei contratti che rimanda al d. lgs. 231/2002.
Dal giorno successivo alla data di iscrizione a ruolo ovvero dal 21/03/2025 e sino al soddisfo tali interessi andranno calcolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, c. 4 c.c.
Trattasi di interessi aventi natura legale ed i quali decorrono dalla data di proposizione della pagina 16 di 18 domanda giudiziale ex lege.
Si richiama a tal proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione ove si è chiarito che il tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'avvio del processo avente ad oggetto un credito (Cass. Civ. ord. 61/2023).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00) con liquidazione della prima, della seconda e della quarta fase nei valori medi in ragione della valutazione della copiosa produzione documentale.
Vanno defalcate invece le spese di istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso presentato da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e per l'effetto
accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione nr. 20220317024, nr.
20220330006, nr. 20220614001, nr. 20220726005 e nr. 20220929014 per grave inadempimento della resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 44.922,99 per il contratto nr. Parte_1
20220317024 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € € 97.565,88 per il contratto nr. Parte_1
20220330006 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
pagina 17 di 18 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 46.993,86 per il contratto nr. Parte_1
20220614001 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 179.246,41 per il contratto nr. Parte_1
20220726005 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 26.179,58 per il contratto nr. Parte_1
20220929014 oltre agli interessi di mora, per le imputazioni debitorie sopra specificate, ai sensi dell'art. 3 del contratto e del d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sopradette sino al
20.03.2025 nonché ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. dal 21.03.2025 al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare ad Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese Parte_1 processuali del giudizio che si liquidano in € 12.046,00 per onorari, oltre Iva, se dovuta ex lege,
Cpa, oltre Cu e spese di notifica e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Torino in data 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare
Minuta redatta con la collaborazione del Funzionario UPP dott. Rosario Riggi
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