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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/11/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.7128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 7128/2023 promossa da
e con il patrocinio dell'Avv. Claudio Rossi Parte_1 Parte_2
ATTORI OPPONENTI contro
, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Scaglione Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA nonché nei confronti di
, con il patrocinio dell'Avv. Marialuisa Pozzi, dell'Avv. Controparte_2
GI GI Grandesso, dell'Avv. Marialuisa Ferrari, dell'Avv. Nadia Marina Gabigliani e dell'Avv. Ilaria Azzariti
ER MA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis,
• accertata e dichiarata la legittimazione passiva della convenuta nonché l'ammissibilità dell'azione promossa dagli attori,
• dichiarare inefficace, nulla e comunque improduttiva di effetto giuridico la cartella di pagamento n. 068 2023 0085855180001 emessa da di cui Controparte_3 in premessa, telematicamente notificata il 25.9.2023 a nonché l'insussistenza Parte_1 del credito fatto valere dalla per le ragioni di cui alla Controparte_4 narrativa dell'atto introduttivo e nelle successive memorie ex art. 173 ter cpc”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta : Controparte_1 “- In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'azione;
[...]
- disposta la chiamata in causa dell'Ente impositore, considerato che l'opposizione è stata proposta unicamente per la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, estromettere dal giudizio CP_5 soggetto estraneo al giudizio;
- nel merito, in caso di mancata estromissione dal giudizio, rigettare il ricorso;
- in via subordinata, sempre nel caso di mancata estromissione dal giudizio e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs n. 112/99, condannare alle spese di lite esclusivamente l'ente impositore, manlevando l' ”. Controparte_1
In via istruttoria: come in atti.
Per parte : Controparte_4
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
- respingere il ricorso presentato da e da in quanto infondato Parte_1 Parte_2 in fatto e in diritto per le motivazioni esposte, confermando la legittimità della cartella esattoriale n.
06820230085855180001 oggetto di impugnativa.
Con vittoria di spese di giudizio a favore della ”. Controparte_4
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
e hanno proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1 Parte_2
n. 068 2023 00858551 80 001 notificata in data 25 settembre 2023 avente ad oggetto l'importo di €
4.035,88 a titolo di recupero di una sanzione amministrativa in materia di rifiuti emessa da
[...]
di in forza di ordinanza-ingiunzione prot. 131746 dell'1 settembre 2021. CP_4 CP_4
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno eccepito l'omessa notificazione dell'ordinanza- ingiunzione che ha originato l'emissione della cartella di pagamento in esame.
si è costituita in giudizio eccependo di essere priva di Controparte_1 legittimazione passiva, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'Ente creditore
[...]
di , ha domandato di essere estromessa dalla causa e nel merito ha eccepito CP_4 CP_4
l'infondatezza delle domande di parte attrice chiedendone il rigetto.
Chiamata in causa, previa fissazione dell'udienza ex art. 269 cod. proc. civ. da parte del Giudice,
si è costituita in giudizio esponendo che Controparte_4 - in data 18 giugno 2018 la Polizia Locale di , a seguito di un controllo del mezzo targato CP_4
EG605PE, di proprietà di ha accertato che il conducente del mezzo Parte_1 Parte_2 stava effettuando un trasporto di circa 120 kg di rifiuti non pericolosi ingombranti
[...] aventi codice CER , provenienti da Via P. Rossi n. 80 a , senza essere in Num_1 CP_4 possesso del prescritto formulario di identificazione rifiuti;
- per tale motivo gli Agenti della Polizia Locale con verbale n. 7712249-6 hanno contestato in via immediata a quale conducente del mezzo, nonché, in via solidale, Parte_2
a quale proprietaria del mezzo utilizzato per il trasporto, la violazione dell'art. Parte_1
193, comma 1, come sanzionato dall'art. 258, comma 4 del Decr. Leg.vo 152/2006 per trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di identificazione, prevedendo la possibilità del pagamento liberatorio della sanzione di € 3.100,00 ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81;
- detto verbale di contestazione è stato regolarmente notificato in via immediata a Parte_2
[...]
- in data 4 luglio 2018 l'Avv. Claudio Rossi, in nome e per conto di Parte_2 presso il quale quest'ultimo aveva eletto domicilio, ha presentato scritti difensivi via pec a di , quale autorità competente alla definizione del verbale, nei quali Controparte_4 CP_4 ha eccepito che, all'atto dell'accertamento, avvenuto presso la struttura autorizzata allo smaltimento dei rifiuti, il formulario di identificazione era stato compilato utilizzando gli appositi moduli nella disponibilità di prenumerati, annotati sui registri IVA e Parte_3 vidimati dall' e ha chiesto pertanto l'annullamento del verbale, Controparte_1 lamentando altresì la determinazione dell'importo della sanzione;
- in data 1 settembre 2021 il Settore Rifiuti e Bonifiche della di , Controparte_4 CP_4 valutati gli scritti difensivi, ha ritenuto la sussistenza della violazione accertata ed ha emesso l'ordinanza ingiunzione prot. CMM n. 131746, determinando a carico di Parte_2
e, in via solidale, a carico di la sanzione amministrativa nella misura
[...] Parte_1 di € 3.100,00, corrispondente all'importo già previsto a verbale a titolo di pagamento liberatorio;
- detta ordinanza è stata regolarmente notificata in data 1 settembre 2021 a Parte_2
e a all'indirizzo pec dell'Avv. Claudio Rossi
[...] Parte_1
( , presso il quale il trasgressore aveva stato eletto Email_1 domicilio;
- in data 20 aprile 2022 con nota prot. 66099/2022, non essendo pervenuto alcun pagamento relativo all'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 131746 dell'1 settembre 2021, il Controparte_6 ha provveduto ad inviare un sollecito di pagamento al suddetto indirizzo
[...] pec dell'Avv. Claudio Rossi;
- in data 23 giugno 2023, in assenza di riscontro anche al sollecito di pagamento, il
[...]
ha provveduto ad iscrivere a ruolo la sanzione amministrativa Controparte_6 ingiunta, mediante , (ruolo n. 2023/0126/09), per il recupero CP_1 Controparte_1 coattivo della stessa;
- ha, quindi, provveduto ad emettere la conseguente Controparte_7 cartella esattoriale, che risulta essere stata correttamente notificata alla parte.
Sulla scorta di quanto rappresentato e documentato, ha chiesto Controparte_4 rigettarsi la domanda di parte attrice deducendone l'infondatezza considerato che l'emissione della cartella emessa da , per conto dell'Ente creditore, risulta del tutto Controparte_1 legittima, in quanto l'ordinanza ingiunzione prot. n. 131746 del 01.09.2021, che ne costituisce il presupposto, è stata correttamente notificata all'avvocato Claudio Rossi, presso il quale la parte debitrice aveva eletto domicilio, mediante procura allo stesso rilasciata in data 4 luglio 2018 in relazione al procedimento sanzionatorio di cui trattasi ed allegata agli scritti difensivi avverso il verbale di accertamento.
Con la memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1 cod. proc. civ. parte attrice ha eccepito che l'ordinanza- ingiunzione in esame non è stata notificata presso un domicilio digitale specificatamente eletto considerato che con la procura del 2018 era stato eletto soltanto il domicilio fisico presso lo studio legale del difensore, sicché, atteso che domicilio eletto fisico e domicilio eletto digitale possono essere fra loro alternativi, non può trovare accoglimento la prospettazione secondo la quale la semplice trasmissione di una PEC su istanza di parte eseguita presso il domicilio digitale del difensore è sempre valida ed efficace quale notificazione anche in presenza dell'elezione di un domicilio soltanto “fisico”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
Preliminarmente occorre qualificare l'opposizione in esame come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ.. Ed invero, l'opposizione a precetto (o a cartella di pagamento) può configurare sia una opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, oppure la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo. Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notificazione faccia valere, come nel caso di specie, integra un'opposizione agli atti esecutivi.
Qualificata l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, la stessa deve ritenersi ammissibile in quanto promossa con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2024 e, quindi, esperita entro il termine perentorio ex art. 617 cod. proc. civ. di 20 giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento avvenuta in data 25 settembre 2024.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione ha la facoltà di notificare l'ordinanza ingiunzione nel domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'emissione dell'ordinanza stessa. In particolare, come statuito dalla Corte di Cassazione, nel procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n.
689 del 1981, l'elezione di domicilio da parte del trasgressore, ancorché non possa essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 170 cod. proc. civ., permette però di invocare l'art. 141 cod. proc. civ., risultando quindi possibile la notificazione dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto (Cass.16 dicembre 2020, n. 28829; Cass. 5 settembre 2014, n. 18812). La Corte di Cassazione ha, altresì, ritenuto efficace la modalità di invio tramite posta elettronica certificata, disponendo che “all'utilizzo della posta tradizionale è ormai equiparata la posta elettronica certificata, sicché la notificazione dei provvedimenti resi da detti enti pubblici può legittimamente eseguirsi, in luogo e con gli stessi effetti della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata”
(Cass.16 dicembre 2020, n. 28829).
Nel caso di specie devono ritenersi dimostrati, in quanto provati per documenti da Controparte_4 di e in ogni caso non contestati ai sensi dell'art. 115 comma 1 cod. proc. civ. da parte attrice, CP_4 il fatto che (in persona del legale rappresentante e Parte_1 Parte_2 Parte_2 hanno conferito incarico all'Avv. Claudio Rossi, mediante procura in data 4 luglio 2018, di
[...] assisterli nel procedimento sanzionatorio originato dalla violazione contestata in data 18 giugno 2018 dagli Agenti della Polizia Locale con verbale n. 7712249-6 e conclusosi con l'ordinanza ingiunzione prot. CMM n. 131746 dell'1 settembre 2021 nonché il fatto che i suddetti trasgressori hanno eletto domicilio “presso lo studio dell'Avv. Claudio Rossi in: , Via L. Manara n.11” (doc. 2 di CP_4 [...]
di ). È, altresì, dimostrato tramite documenti (doc. 3 di CP_4 CP_4 Controparte_4
) e, in ogni caso, non contestato dagli attori il fatto che l'ordinanza ingiunzione prot. CMM n.
[...]
131746 che costituisce il titolo esecutivo in esame sia stata notificata in data 1 settembre 2021 all'indirizzo pec dell'Avv. Claudio Rossi ( . Email_1 Sul punto, con la memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., gli attori hanno eccepito che l'ordinanza-ingiunzione in esame non è stata notificata presso un domicilio digitale specificatamente eletto considerato che con la procura del 4 luglio 2018 era stato eletto soltanto il domicilio fisico presso lo studio legale del difensore, sicché, atteso che domicilio eletto fisico e domicilio eletto digitale possono essere fra loro alternativi, non può trovare accoglimento la prospettazione secondo la quale la semplice trasmissione di una PEC su istanza di parte eseguita presso il domicilio digitale del difensore è sempre valida ed efficace quale notificazione anche in presenza dell'elezione di un domicilio soltanto “fisico”.
L'eccezione è infondata. Ed invero, la possibilità di eleggere un domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. ha ad oggetto o una persona o un luogo. Nel primo caso, l'atto di elezione di domicilio speciale deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino (Cass. 10 novembre 1997, n.11037).
Nel caso in esame dal tenore letterale dell'espressione utilizzata per l'elezione di domicilio (“presso lo studio dell'Avv. Claudio Rossi in: , Via L. Manara n.11”) non può inequivocabilmente CP_4 desumersi che e abbiano attribuito esclusiva rilevanza al luogo Parte_1 Parte_2 fisico dello studio sito in alla via L. Manara n.11 anziché alla persona dell'avvocato Claudio CP_4
Rossi. Né parte attrice ha fornito, come era suo onere, ulteriori elementi da cui desumere tale circostanza. Ed anzi, il fatto che l'elezione di domicilio sia avvenuta proprio tramite procura con cui
è stato conferito incarico professionale all'avvocato per l'assistenza in un procedimento amministrativo sanzionatorio, è indice del fatto che l'elezione di domicilio abbia avuto ad oggetto la persona del legale e non il luogo fisico ove ubicato lo studio professionale.
Orbene, se l'elezione è effettuata presso una persona determinata, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico con riguardo alla notificazione degli atti e, pertanto, se l'atto è stato ricevuto dal domiciliatario, la notificazione è valida anche se eseguita nel luogo diverso in cui il domiciliatario abbia trasferito la sede principale dei suoi affari ed interessi oppure, come avvenuto nella fattispecie in esame, presso l'indirizzo p.e.c. risultante dall'albo professionale di appartenenza, dovendosi in tali casi ritenere raggiunto lo scopo della notificazione, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notificazione colui che lo aveva designato come domiciliatario.
Deve, pertanto, ritenersi che, contrariamente a quanto eccepito dagli attori con l'opposizione, il titolo esecutivo a fondamento della cartella di pagamento opposta n. 068 2023 00858551 80 001 sia stato effettivamente notificato.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata. Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta , che si liquidano, in applicazione dei parametri Controparte_1 di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 1.100,01 a
€ 5.200,00), secondo valori medi, in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 851,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono altresì essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, Controparte_4 avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00), secondo valori medi, in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva,
€ 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 851,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
7128/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido, a rifondere ad Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € Controparte_1
2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
- condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 2.552,00 Controparte_2 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 22 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 7128/2023 promossa da
e con il patrocinio dell'Avv. Claudio Rossi Parte_1 Parte_2
ATTORI OPPONENTI contro
, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Scaglione Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA nonché nei confronti di
, con il patrocinio dell'Avv. Marialuisa Pozzi, dell'Avv. Controparte_2
GI GI Grandesso, dell'Avv. Marialuisa Ferrari, dell'Avv. Nadia Marina Gabigliani e dell'Avv. Ilaria Azzariti
ER MA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis,
• accertata e dichiarata la legittimazione passiva della convenuta nonché l'ammissibilità dell'azione promossa dagli attori,
• dichiarare inefficace, nulla e comunque improduttiva di effetto giuridico la cartella di pagamento n. 068 2023 0085855180001 emessa da di cui Controparte_3 in premessa, telematicamente notificata il 25.9.2023 a nonché l'insussistenza Parte_1 del credito fatto valere dalla per le ragioni di cui alla Controparte_4 narrativa dell'atto introduttivo e nelle successive memorie ex art. 173 ter cpc”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta : Controparte_1 “- In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'azione;
[...]
- disposta la chiamata in causa dell'Ente impositore, considerato che l'opposizione è stata proposta unicamente per la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, estromettere dal giudizio CP_5 soggetto estraneo al giudizio;
- nel merito, in caso di mancata estromissione dal giudizio, rigettare il ricorso;
- in via subordinata, sempre nel caso di mancata estromissione dal giudizio e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs n. 112/99, condannare alle spese di lite esclusivamente l'ente impositore, manlevando l' ”. Controparte_1
In via istruttoria: come in atti.
Per parte : Controparte_4
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
- respingere il ricorso presentato da e da in quanto infondato Parte_1 Parte_2 in fatto e in diritto per le motivazioni esposte, confermando la legittimità della cartella esattoriale n.
06820230085855180001 oggetto di impugnativa.
Con vittoria di spese di giudizio a favore della ”. Controparte_4
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
e hanno proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1 Parte_2
n. 068 2023 00858551 80 001 notificata in data 25 settembre 2023 avente ad oggetto l'importo di €
4.035,88 a titolo di recupero di una sanzione amministrativa in materia di rifiuti emessa da
[...]
di in forza di ordinanza-ingiunzione prot. 131746 dell'1 settembre 2021. CP_4 CP_4
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno eccepito l'omessa notificazione dell'ordinanza- ingiunzione che ha originato l'emissione della cartella di pagamento in esame.
si è costituita in giudizio eccependo di essere priva di Controparte_1 legittimazione passiva, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'Ente creditore
[...]
di , ha domandato di essere estromessa dalla causa e nel merito ha eccepito CP_4 CP_4
l'infondatezza delle domande di parte attrice chiedendone il rigetto.
Chiamata in causa, previa fissazione dell'udienza ex art. 269 cod. proc. civ. da parte del Giudice,
si è costituita in giudizio esponendo che Controparte_4 - in data 18 giugno 2018 la Polizia Locale di , a seguito di un controllo del mezzo targato CP_4
EG605PE, di proprietà di ha accertato che il conducente del mezzo Parte_1 Parte_2 stava effettuando un trasporto di circa 120 kg di rifiuti non pericolosi ingombranti
[...] aventi codice CER , provenienti da Via P. Rossi n. 80 a , senza essere in Num_1 CP_4 possesso del prescritto formulario di identificazione rifiuti;
- per tale motivo gli Agenti della Polizia Locale con verbale n. 7712249-6 hanno contestato in via immediata a quale conducente del mezzo, nonché, in via solidale, Parte_2
a quale proprietaria del mezzo utilizzato per il trasporto, la violazione dell'art. Parte_1
193, comma 1, come sanzionato dall'art. 258, comma 4 del Decr. Leg.vo 152/2006 per trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di identificazione, prevedendo la possibilità del pagamento liberatorio della sanzione di € 3.100,00 ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81;
- detto verbale di contestazione è stato regolarmente notificato in via immediata a Parte_2
[...]
- in data 4 luglio 2018 l'Avv. Claudio Rossi, in nome e per conto di Parte_2 presso il quale quest'ultimo aveva eletto domicilio, ha presentato scritti difensivi via pec a di , quale autorità competente alla definizione del verbale, nei quali Controparte_4 CP_4 ha eccepito che, all'atto dell'accertamento, avvenuto presso la struttura autorizzata allo smaltimento dei rifiuti, il formulario di identificazione era stato compilato utilizzando gli appositi moduli nella disponibilità di prenumerati, annotati sui registri IVA e Parte_3 vidimati dall' e ha chiesto pertanto l'annullamento del verbale, Controparte_1 lamentando altresì la determinazione dell'importo della sanzione;
- in data 1 settembre 2021 il Settore Rifiuti e Bonifiche della di , Controparte_4 CP_4 valutati gli scritti difensivi, ha ritenuto la sussistenza della violazione accertata ed ha emesso l'ordinanza ingiunzione prot. CMM n. 131746, determinando a carico di Parte_2
e, in via solidale, a carico di la sanzione amministrativa nella misura
[...] Parte_1 di € 3.100,00, corrispondente all'importo già previsto a verbale a titolo di pagamento liberatorio;
- detta ordinanza è stata regolarmente notificata in data 1 settembre 2021 a Parte_2
e a all'indirizzo pec dell'Avv. Claudio Rossi
[...] Parte_1
( , presso il quale il trasgressore aveva stato eletto Email_1 domicilio;
- in data 20 aprile 2022 con nota prot. 66099/2022, non essendo pervenuto alcun pagamento relativo all'Ordinanza Ingiunzione prot. n. 131746 dell'1 settembre 2021, il Controparte_6 ha provveduto ad inviare un sollecito di pagamento al suddetto indirizzo
[...] pec dell'Avv. Claudio Rossi;
- in data 23 giugno 2023, in assenza di riscontro anche al sollecito di pagamento, il
[...]
ha provveduto ad iscrivere a ruolo la sanzione amministrativa Controparte_6 ingiunta, mediante , (ruolo n. 2023/0126/09), per il recupero CP_1 Controparte_1 coattivo della stessa;
- ha, quindi, provveduto ad emettere la conseguente Controparte_7 cartella esattoriale, che risulta essere stata correttamente notificata alla parte.
Sulla scorta di quanto rappresentato e documentato, ha chiesto Controparte_4 rigettarsi la domanda di parte attrice deducendone l'infondatezza considerato che l'emissione della cartella emessa da , per conto dell'Ente creditore, risulta del tutto Controparte_1 legittima, in quanto l'ordinanza ingiunzione prot. n. 131746 del 01.09.2021, che ne costituisce il presupposto, è stata correttamente notificata all'avvocato Claudio Rossi, presso il quale la parte debitrice aveva eletto domicilio, mediante procura allo stesso rilasciata in data 4 luglio 2018 in relazione al procedimento sanzionatorio di cui trattasi ed allegata agli scritti difensivi avverso il verbale di accertamento.
Con la memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1 cod. proc. civ. parte attrice ha eccepito che l'ordinanza- ingiunzione in esame non è stata notificata presso un domicilio digitale specificatamente eletto considerato che con la procura del 2018 era stato eletto soltanto il domicilio fisico presso lo studio legale del difensore, sicché, atteso che domicilio eletto fisico e domicilio eletto digitale possono essere fra loro alternativi, non può trovare accoglimento la prospettazione secondo la quale la semplice trasmissione di una PEC su istanza di parte eseguita presso il domicilio digitale del difensore è sempre valida ed efficace quale notificazione anche in presenza dell'elezione di un domicilio soltanto “fisico”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
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Preliminarmente occorre qualificare l'opposizione in esame come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ.. Ed invero, l'opposizione a precetto (o a cartella di pagamento) può configurare sia una opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, oppure la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo. Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notificazione faccia valere, come nel caso di specie, integra un'opposizione agli atti esecutivi.
Qualificata l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, la stessa deve ritenersi ammissibile in quanto promossa con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2024 e, quindi, esperita entro il termine perentorio ex art. 617 cod. proc. civ. di 20 giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento avvenuta in data 25 settembre 2024.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione ha la facoltà di notificare l'ordinanza ingiunzione nel domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'emissione dell'ordinanza stessa. In particolare, come statuito dalla Corte di Cassazione, nel procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n.
689 del 1981, l'elezione di domicilio da parte del trasgressore, ancorché non possa essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 170 cod. proc. civ., permette però di invocare l'art. 141 cod. proc. civ., risultando quindi possibile la notificazione dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto (Cass.16 dicembre 2020, n. 28829; Cass. 5 settembre 2014, n. 18812). La Corte di Cassazione ha, altresì, ritenuto efficace la modalità di invio tramite posta elettronica certificata, disponendo che “all'utilizzo della posta tradizionale è ormai equiparata la posta elettronica certificata, sicché la notificazione dei provvedimenti resi da detti enti pubblici può legittimamente eseguirsi, in luogo e con gli stessi effetti della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata”
(Cass.16 dicembre 2020, n. 28829).
Nel caso di specie devono ritenersi dimostrati, in quanto provati per documenti da Controparte_4 di e in ogni caso non contestati ai sensi dell'art. 115 comma 1 cod. proc. civ. da parte attrice, CP_4 il fatto che (in persona del legale rappresentante e Parte_1 Parte_2 Parte_2 hanno conferito incarico all'Avv. Claudio Rossi, mediante procura in data 4 luglio 2018, di
[...] assisterli nel procedimento sanzionatorio originato dalla violazione contestata in data 18 giugno 2018 dagli Agenti della Polizia Locale con verbale n. 7712249-6 e conclusosi con l'ordinanza ingiunzione prot. CMM n. 131746 dell'1 settembre 2021 nonché il fatto che i suddetti trasgressori hanno eletto domicilio “presso lo studio dell'Avv. Claudio Rossi in: , Via L. Manara n.11” (doc. 2 di CP_4 [...]
di ). È, altresì, dimostrato tramite documenti (doc. 3 di CP_4 CP_4 Controparte_4
) e, in ogni caso, non contestato dagli attori il fatto che l'ordinanza ingiunzione prot. CMM n.
[...]
131746 che costituisce il titolo esecutivo in esame sia stata notificata in data 1 settembre 2021 all'indirizzo pec dell'Avv. Claudio Rossi ( . Email_1 Sul punto, con la memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., gli attori hanno eccepito che l'ordinanza-ingiunzione in esame non è stata notificata presso un domicilio digitale specificatamente eletto considerato che con la procura del 4 luglio 2018 era stato eletto soltanto il domicilio fisico presso lo studio legale del difensore, sicché, atteso che domicilio eletto fisico e domicilio eletto digitale possono essere fra loro alternativi, non può trovare accoglimento la prospettazione secondo la quale la semplice trasmissione di una PEC su istanza di parte eseguita presso il domicilio digitale del difensore è sempre valida ed efficace quale notificazione anche in presenza dell'elezione di un domicilio soltanto “fisico”.
L'eccezione è infondata. Ed invero, la possibilità di eleggere un domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. ha ad oggetto o una persona o un luogo. Nel primo caso, l'atto di elezione di domicilio speciale deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino (Cass. 10 novembre 1997, n.11037).
Nel caso in esame dal tenore letterale dell'espressione utilizzata per l'elezione di domicilio (“presso lo studio dell'Avv. Claudio Rossi in: , Via L. Manara n.11”) non può inequivocabilmente CP_4 desumersi che e abbiano attribuito esclusiva rilevanza al luogo Parte_1 Parte_2 fisico dello studio sito in alla via L. Manara n.11 anziché alla persona dell'avvocato Claudio CP_4
Rossi. Né parte attrice ha fornito, come era suo onere, ulteriori elementi da cui desumere tale circostanza. Ed anzi, il fatto che l'elezione di domicilio sia avvenuta proprio tramite procura con cui
è stato conferito incarico professionale all'avvocato per l'assistenza in un procedimento amministrativo sanzionatorio, è indice del fatto che l'elezione di domicilio abbia avuto ad oggetto la persona del legale e non il luogo fisico ove ubicato lo studio professionale.
Orbene, se l'elezione è effettuata presso una persona determinata, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico con riguardo alla notificazione degli atti e, pertanto, se l'atto è stato ricevuto dal domiciliatario, la notificazione è valida anche se eseguita nel luogo diverso in cui il domiciliatario abbia trasferito la sede principale dei suoi affari ed interessi oppure, come avvenuto nella fattispecie in esame, presso l'indirizzo p.e.c. risultante dall'albo professionale di appartenenza, dovendosi in tali casi ritenere raggiunto lo scopo della notificazione, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notificazione colui che lo aveva designato come domiciliatario.
Deve, pertanto, ritenersi che, contrariamente a quanto eccepito dagli attori con l'opposizione, il titolo esecutivo a fondamento della cartella di pagamento opposta n. 068 2023 00858551 80 001 sia stato effettivamente notificato.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata. Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta , che si liquidano, in applicazione dei parametri Controparte_1 di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 1.100,01 a
€ 5.200,00), secondo valori medi, in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 851,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori opponenti devono altresì essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, Controparte_4 avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00), secondo valori medi, in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva,
€ 851,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 851,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
7128/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido, a rifondere ad Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € Controparte_1
2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
- condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 2.552,00 Controparte_2 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 22 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi