Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2023, proposto da
LO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggio San Marcello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria, 7;
per l'annullamento
e la declaratoria
a) della gratuità (o esonero) dal contributo di costruzione per la quota afferente agli oneri di urbanizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di porzione del fabbricato ubicato in Contrada Santa Maria del Monte n. 5 del Comune di Poggio San Marcello, oggetto della SCIA prot. n. 1203 del 14.04.2021, e dell'inesistenza dell'obbligo di versare alcuna somma a tale titolo al predetto Comune per tale intervento;
b) della gratuità (o esonero) dal contributo di costruzione per la quota afferente agli oneri di urbanizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di due manufatti accessori del fabbricato ubicato in Contrada Santa Maria del Monte n. 5 del Comune di Poggio San Marcello, oggetto della SCIA prot. n. 451 del 9.02.2022, e dell'inesistenza dell'obbligo di versare alcuna somma a tale titolo al predetto Comune per tale intervento;
e per il parziale annullamento e/o disapplicazione
- del provvedimento in data 20.09.2021 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nella parte in cui ha determinato gli oneri di urbanizzazione pretesi dovuti per l'intervento di cui sopra sub a) in € 24.768,70;
- del provvedimento in data 21.03.2022 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nella parte in cui ha determinato gli oneri di urbanizzazione pretesi dovuti per l'intervento di cui sopra sub b) in € 2.225,80 [ recte 2.226,30];
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento ed in particolare della determinazione dirigenziale n. 94 del 7.12.2018 e/o di eventuali disposizioni regolamentari comunali che prevedano la debenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui sopra, anche se allo stato non comunicate né conosciute;
nonché per la condanna
- del Comune di Poggio San Marcello alla restituzione dell'importo di € 26.994,50 indebitamente richiesto e versato a titolo di oneri di urbanizzazione, con maggiorazione degli interessi legali dalla data della richiesta di restituzione e sino all'intervenuta restituzione stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggio San Marcello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa IM De AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e TO
1. Il ricorrente assume di essere proprietario di una porzione del fabbricato ubicato in Contrada Santa Maria del Monte n. 5 del Comune di Poggio San Marcello, costituita da un corpo principale adibito ad abitazione, da due bassi fabbricati accessori, adiacenti ai due lati dello stesso, con destinazione a magazzino e rimessa, e da una tettoia aperta (ex fienile) nell’area pertinenziale dell’edificio, al cui interno è ricavato un locale tecnico.
Il fabbricato originario, in passato destinato a luogo di culto/convento monastico, ha subito aggiunte successive e, dal secolo scorso, risulta adibito a residenza stagionale. L’immobile, nel censimento comunale dei beni architettonici del 31.01.2001, è indicato quale casa colonica a civile abitazione in buono stato di conservazione, realizzata prima del 1895 (doc. 1 allegato al ricorso).
L’edificio principale e i bassi fabbricati adiacenti sono ubicati in zona A2 (tessuto storico extra urbano) del vigente PRGC, mentre la tettoia è ubicata in zona E (agricola).
Con SCIA prot. n. 1165 in data 5.07.2016, si è dato corso ad un intervento di risanamento conservativo della copertura del corpo principale del fabbricato, con creazione di una scala interna di accesso dal piano terra al piano primo, intervento per il quale il Comune di Poggio San Marcello non ha richiesto il versamento di alcuna somma a titolo di contributo di costruzione.
Con SCIA prot. n. 1203 del 14.04.2021, si è dato corso ad un intervento di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico del corpo centrale del fabbricato, senza alcun aumento di volume e/o di superficie, mantenendo la destinazione abitativa al piano primo e quella accessoria al piano terra, destinando a locali deposito i due locali che nei secoli passati ospitavano la stalla, da tempo ormai dismessa, e già di recente utilizzati come deposito, mantenendo la destinazione a cantina di un ulteriore locale e ricavando un disimpegno con ripostiglio in un altro locale destinato a cantina, nel quale, a seguito di SCIA n. 1165/2016, è stata possibile la realizzazione della scala di collegamento interna (doc. 2 allegato al ricorso). Con la medesima SCIA si è dato, altresì, corso ad un intervento di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volume, della tettoia, costituente un corpo staccato dal fabbricato principale, al cui interno vi è un locale tecnico (doc. 3 allegato al ricorso). In relazione a detta SCIA, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto, con provvedimento in data 20.09.2021, il versamento dell'importo di € 28.233,64, di cui € 24.768,70 a titolo di oneri di urbanizzazione (doc. 4 allegato al ricorso).
Nonostante la richiesta sia stata contestata nella parte relativa al calcolo degli oneri di urbanizzazione, il ricorrente ha provveduto a corrispondere quanto preteso, al mero fine di poter eseguire il denunciato intervento e con riserva di ripetizione delle somme indebitamente versate.
Con SCIA prot. n. 451 del 9.02.2022, si è dato corso all'intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, dei due bassi fabbricati accessori adiacenti al corpo principale dell’edificio, mantenendone la destinazione a deposito/magazzino e rimessa (doc. 5 allegato al ricorso). In relazione a detta ultima SCIA, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto, con provvedimento in data 21.03.2022, il versamento dell’importo di € 2.637, 72, di cui € 2.226,30 a titolo di oneri di urbanizzazione (doc. 6 allegato al ricorso).
Nonostante anche tale richiesta sia stata contestata nella parte relativa al calcolo degli oneri di urbanizzazione, il ricorrente ha provveduto a corrispondere quanto preteso, al mero fine di poter eseguire anche detto intervento e con riserva di ripetizione delle somme indebitamente versate.
Sull’assunto che vani sarebbero stati i successivi tentativi di ottenere bonariamente la restituzione di quanto indebitamente versato, il ricorrente agisce in questa sede per l’accertamento della gratuità degli interventi realizzati e per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui determinano i relativi oneri di urbanizzazione.
A sostegno del gravame deduce, con un unico articolato motivo che:
- l’intervento in questione è consistito: a) nella ristrutturazione finalizzata al consolidamento statico del corpo centrale del fabbricato, senza demolizione/ricostruzione e senza incremento di superficie e di volume; b) nella demolizione/ricostruzione dei due bassi fabbricati adiacenti al corpo
principale, mantenendo inalterati prospetti, sagoma, area di sedime e caratteristiche planivolumetriche; c) nella demolizione/ricostruzione della tettoia, con minime modifiche dell'area di sedime ma senza alcun incremento volumetrico. Si tratterebbe di interventi tutti rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia, non comportanti incremento del carico urbanistico e dunque esenti dal versamento degli oneri di urbanizzazione, del tutto erroneamente richiesti dal Comune;
- dato che l’intervento non avrebbe comportato alcun aumento delle superfici di calpestio, quest’ultimo avrebbe calcolato gli oneri sul mutamento di destinazione d’uso del piano terra dell’immobile, trasformato da edificio rurale a residenziale/civile abitazione, senza considerare, tuttavia, né il parere della Regione Marche n. 83/2008, secondo cui un edificio cessa di essere rurale quando viene scorporato dal fondo su cui insiste oppure non insiste più su un fondo agricolo, né il fatto che trattasi di un fabbricato rurale risalente ad epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 10/1977, per il quale il passaggio all’utilizzo civile non configurerebbe una modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, dal momento che il titolo abilitativo già autorizzava entrambi gli utilizzi e per essi prevedeva la gratuità dell’intervento;
- quanto agli oneri richiesti per gli interventi di demolizione e ricostruzione dei due bassi fabbricati (deposito/magazzino e rimessa) adiacenti al corpo centrale dell’edificio e della tettoia ex fienile, essi non sarebbero dovuti sia perché la determina dirigenziale in forza della quale è stata applicata la tariffa sarebbe illegittima per contrasto con l’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, il quale fa rientrare gli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia e non in quella delle nuove costruzioni, sia perché trattasi di interventi che, non comportando aumento di volume e del carico urbanistico, sarebbero esenti dal pagamento degli oneri.
Avendo il ricorrente già provveduto al versamento degli importi richiesti con riserva, egli agisce in questa sede anche per l’accertamento dell’indebito e del diritto alla restituzione della somma versata, maggiorata degli interessi dal giorno della domanda.
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune intimato.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. Giova innanzitutto premettere che la presente impugnazione ha ad oggetto la sola parte del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sia con riferimento all’intervento di cui alla SCIA n. 1203/2021 (restauro e risanamento conservativo con riduzione del rischio sismico dell’unità abitativa e ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell’ex fienile) sia con riferimento alla SCIA n. 451/2022 (ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di due annessi all’unità abitativa, con riduzione del rischio sismico), ferma restando la richiesta del costo di costruzione, che invece non viene contestata in relazione ad entrambi gli interventi.
2.2. Va inoltre precisato che il Comune, come si evince dai provvedimenti impugnati, ha basato il calcolo degli oneri, con particolare riferimento all’edificio principale, applicando il combinato disposto tra l’art. 16, comma 1, e l’art. 17, comma 3, lettera b), del DPR n. 380 del 2001: ha ritenuto, cioè, di far rientrare nel regime dell’esenzione di cui alla seconda delle sopra citate norme (“ interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari ”) solo gli interventi eseguiti sul primo piano del corpo centrale dell’edificio, in quanto avente destinazione residenziale; non ha ritenuto, invece, che la gratuità potesse estendersi anche agli interventi realizzati al piano terra dell’edificio, che, per espressa dichiarazione del proprietario (SCIA del 14 aprile 2021, sub documento n. 2 del Comune, e SCIA del 9 febbraio 2022, sub documento n. 4 del Comune), non erano destinati ad abitazione e non lo diventano a seguito della ristrutturazione. In altri termini, il Comune ha ritenuto l’onerosità dell’intervento al piano terra non per il suo mutamento di destinazione d’uso da agricolo a residenziale, ma per la ragione opposta, ossia perché detta porzione di fabbricato non ha mai assunto destinazione residenziale e dunque non potrebbe beneficiare della gratuità di cui ha beneficiato il piano primo, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera b), del DPR n. 380 del 2001.
2.3. Per quanto riguarda, poi, la ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, del fienile e dei due annessi all’unità abitativa, il Comune ha calcolato il contributo di costruzione in relazione alla tipologia di intervento, annoverabile tra le “ nuove costruzioni mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume ” in base alla tabella A allegata alla determinazione dirigenziale n. 94 del 7 dicembre 2018, non venendo qui in rilievo la questione del cambio di destinazione d’uso. Né in relazione a tale intervento potrebbe applicarsi l’esenzione di cui all’art. 17 del DPR n. 380/2001 per gli interventi aventi ad oggetto immobili a destinazione agricola, dal momento che l’intervento non è stato eseguito “ in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ”, come previsto dal comma 3, lettera a), della citata disposizione.
3. Tanto premesso, si osserva che il Comune, partendo dal presupposto dell’onerosità degli interventi edilizi realizzati dal ricorrente, li assoggetta, in parte, al regime delle esenzioni di cui all’art. 17 del DPR n. 380/2001; la norma si applica, invero, ad interventi che, per loro natura, sarebbero stati onerosi - in quanto determinanti un incremento del carico urbanistico - e per i quali la legge, poiché rientranti in determinate tipologie e/o casistiche, prevede eccezionalmente la gratuità. Tuttavia, come si evince dalla documentazione agli atti e come viene inequivocabilmente confermato negli scritti difensivi del Comune, è invece pacifico e incontestato che gli interventi realizzati dal ricorrente, da ricondurre alla definizione di ristrutturazione edilizia, non abbiano determinato alcuna variazione di superfici e di volumi né alcun incremento del carico urbanistico, sicché la loro eventuale sottrazione all’obbligo contributivo va accertata sotto distinto profilo.
3.1. Al riguardo si osserva che il contributo di costruzione è composto dalla quota inerente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dalla quota inerente al costo di costruzione. Entrambe le voci trovano la loro ratio nella necessità di compensare la collettività per il carico urbanistico causato dagli interventi edilizi sul territorio.
L’art. 16, comma 1, del DPR n. 380/2001 sancisce, infatti, il principio dell’onerosità del permesso di costruire, stabilendo che “ salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo ”. Gli oneri di urbanizzazione, quindi, compensano la collettività per il carico urbanistico aggiuntivo causato dall'attività edificatoria, mentre il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare. Gli oneri sono dovuti in base al carico urbanistico derivante dall’attività edilizia, che include la necessità di nuove opere di urbanizzazione e/o l’uso più intenso di quelle esistenti. Infine, è sufficiente che l'intervento edilizio modifichi la realtà strutturale e urbanistica per configurare un maggior carico urbanistico (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2126, che richiama, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6586; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 10 marzo 2023, n. 1550).
Il pagamento degli oneri di urbanizzazione, pertanto, va ricondotto all’aumento del carico urbanistico determinato dal nuovo intervento, nella misura in cui dallo stesso derivi un incremento della domanda di servizi nella zona coinvolta dalla costruzione; il pagamento degli oneri di urbanizzazione è, quindi, dovuto solo nel momento in cui l’intervento determina un aumento del carico urbanistico, aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’edificio preesistente (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148 e giurisprudenza ivi citata; TAR Marche Ancona, sez. I, 15 luglio 2014, n. 708 e 26 novembre 2015, n. 862), da accertare in base alle peculiarità del caso di specie (cfr., TAR Toscana, sez. III, 3 maggio 2022, n. 607 e 21 novembre 2019, n. 1587). E ciò anche quando l’intervento consista nella demolizione e ricostruzione dell’immobile, riconducibile all’ipotesi della ristrutturazione edilizia tutte le volte in cui l’edificio ricostruito risulti “fedele” al precedente (circostanza che, nella fattispecie, non viene messa in discussione). La ratio di legare l’onere contributivo all’effettivo incremento del carico urbanistico risiede nell’inammissibilità di una doppia contribuzione per la stessa costruzione e nell'irretroattività delle disposizioni istitutive dell’obbligo contributivo medesimo. “ La cubatura già assentita, preesistente all'introduzione dell'obbligo di contribuire agli oneri di urbanizzazione o per la quale detto obbligo è stato assolto all'epoca del rilascio del relativo titolo edilizio, non può essere nuovamente assoggettata a contribuzione in occasione della realizzazione di opere volte al suo recupero; diversamente opinando si sarebbe in presenza, nel primo caso, di un'ipotesi di illegittima applicazione retroattiva della norma istitutiva del contributo per oneri di urbanizzazione; nel secondo caso si tratterebbe di assoggettare una stessa costruzione a doppia contribuzione per il medesimo oggetto ” (TAR Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 12 dicembre 2018, n. 353).
3.2. Alla luce di quanto sopra enunciato, è pacifico che nella fattispecie non si sia realizzato alcun cambio di destinazione d’uso e che gli interventi realizzati non abbiano determinato aumento di volumi, di superfici o di unità immobiliari: il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che nella fattispecie non vi è stato aumento del carico urbanistico e che, conseguentemente, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune; quest’ultimo, di contro, non ha fornito elementi oggettivi che, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, possano dimostrare che detti interventi, per le loro specifiche caratteristiche, abbiano generato un incremento del peso sul tessuto urbano e sui servizi di zona. Sarebbe stata, invece, necessaria una motivazione volta a precisare l’incremento del carico urbanistico determinato dalla ristrutturazione rispetto alla preesistente situazione, secondo i principi giurisprudenziali innanzi citati, al fine di giustificare la corresponsione degli oneri di urbanizzazione.
3.3. Per tutto quanto innanzi argomentato, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, i gravati provvedimenti datati 20 settembre 2021 e 21 marzo 2022 vanno annullati nella sola parte in cui contengono la determinazione degli oneri di urbanizzazione (che è quella oggetto di impugnazione), ferma restando la debenza del costo di costruzione. Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione delle corrispondenti somme già versate e va accertato l’obbligo del Comune di Poggio San Marcello di provvedere al pagamento delle stesse, maggiorate di interessi a far data dalla domanda. Si precisa che, in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione “dal giorno della domanda” di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 settembre 2020, n. 268; TAR Lombardia Milano, sez. II, 27 febbraio 2017, n. 469; TAR Marche Ancona, sez. I, 6 febbraio 2015, n. 114).
4. I profili peculiari della vicenda giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2025 e 26 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De AT, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IM De AT | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO