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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ON MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5449/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate SS - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007309237000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva Ricorrente_1 per l'annullamento dell' intimazione di pagamento n. 295 2025 90073092 37/000, notificata in data 16 maggio 2025, emessa dalla Regione Sicilia per tassa auto 2017, fondata sulla cartella n. 295 2020 00138879 62000, notificata il 28.11.2022, avverso la quale veniva incardinato separato giudizio ed emessa sentenza di rigetto n. 1977/2023, depositata il 17.07.2023 . || contribuente contestava la decisione avuto riguardo alla motivazione ed entrava nel merito della pretesa. Nulla contestava in ordine all'intimazione.
Si costituiva SS e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
All'udienza del 15/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
L'intimazione di pagamento è stata emessa su una cartella contro la quale il ricorrente aveva incardinato separato ricorso. La CTP di Messina con la sentenza n. 1977/2023 aveva rigettato le pretese del contribuente e confermato l'atto impositivo. Ciò ha determinato che legittima deve ritenersi la pretesa ed inammissibili i motivi di ricorso che intendono aggredire, in questa sede, il merito che avrebbe dovuto formare oggetto di appello avvero quella decisione .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 320,00 oltre accessori in favore della
SS difesa da un proprio funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il proposto ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il contribuente al pagamento in favore della SS delle spese di lite che liquida in euro 320,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
II G.U.
IA GA EL
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ON MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5449/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate SS - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007309237000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva Ricorrente_1 per l'annullamento dell' intimazione di pagamento n. 295 2025 90073092 37/000, notificata in data 16 maggio 2025, emessa dalla Regione Sicilia per tassa auto 2017, fondata sulla cartella n. 295 2020 00138879 62000, notificata il 28.11.2022, avverso la quale veniva incardinato separato giudizio ed emessa sentenza di rigetto n. 1977/2023, depositata il 17.07.2023 . || contribuente contestava la decisione avuto riguardo alla motivazione ed entrava nel merito della pretesa. Nulla contestava in ordine all'intimazione.
Si costituiva SS e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
All'udienza del 15/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
L'intimazione di pagamento è stata emessa su una cartella contro la quale il ricorrente aveva incardinato separato ricorso. La CTP di Messina con la sentenza n. 1977/2023 aveva rigettato le pretese del contribuente e confermato l'atto impositivo. Ciò ha determinato che legittima deve ritenersi la pretesa ed inammissibili i motivi di ricorso che intendono aggredire, in questa sede, il merito che avrebbe dovuto formare oggetto di appello avvero quella decisione .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 320,00 oltre accessori in favore della
SS difesa da un proprio funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il proposto ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il contribuente al pagamento in favore della SS delle spese di lite che liquida in euro 320,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
II G.U.
IA GA EL