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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 501 2022
Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 501 del R.G. per l'anno 2022, con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 501/2022, a cui è stato riunito il n° R.G.: 903/2022, nonché il n° R.G.: 3111/2022 ed il n° R.G.: 564/2023
- avente ad oggetto: Iscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. Vincenzo Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Alberto CP_1
Fuochi giusta procura in atti
Resistente Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 08.02.2022, 09.03.2022, 28.09.2022 e 16.02.2023 la signora sul presupposto di aver lavorato come Parte_1 bracciante agricola, negli anni 2017, 2018 e 2019, presso l'azienda del signor
, per un totale di 102 giornate per ciascun anno, ha Parte_2 agito in giudizio al fine di accertare l'effettività della propria prestazione lavorativa - sul presupposto dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici- e conseguentemente alla revoca della disoccupazione agricola relativa agli anni 2017, 2018e 2019 per un importo pari ad euro 14.435,83 percepita con annullamento degli avvisi di indebito n. 394 2022 00021042 55 000, n. 394 2022 00021043 56 000, n. 394 2022 00021044 57 000, n. 394 2022 00037346 84 000 e n. 394 2022 00037347 85 000 poiché inesistente la fondatezza del titolo.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale , così per come richiesta ed articolata nel ricorso introduttivo del giudizio.
I testi riferivano sui capitoli dedotti e sulle circostanze, in modo generico e le stesse risposte ai capitoli di prova, sono da considerarsi prive di indicazioni a fatti specifici , nonché determinati , quindi il ricorso non risulta essere supportato da riscontri istruttori idonei a giustificare l'accoglimento della domanda .
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria,
sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è
certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia,
modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia
è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza
30 maggio 2018, n. 13677).
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Nella specie, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali.
Sicchè, parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, e dunque la domanda non può trovare accoglimento.
Anche alla luce della materia trattata, le spese di lite vengono compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
IL GIUDICE Dott. Enrico Rizzo
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo
“Consolle del Magistrato”, in data 11/11/2025 . Il presente provvedimento è
stato redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. . Persona_1