Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 14/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.-OMISSIS- del 08/09/2022, notificato da AGEA in data 15/03/2023 all'Az. Ag. -OMISSIS- avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2004/2005 della somma di € 41.955,80 a titolo di capitale e di € 13.216,19 a titolo di interessi;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Massimo Zampicinini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato con il quale l’Ag.E.A., in ottemperanza a diverse sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i prelievi supplementare relativi alla campagna lattiera ivi indicata, ha disposto il ricalcolo dei prelievi stessi attenendosi anche ai principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
2. Contro il provvedimento di ricalcolo l’azienda agricola ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate e riordinate come segue:
(i) poiché l’annullamento dell’imputazione ha effetto retroattivo, risalendo fino all’11 agosto 1999 e al 1 luglio 2000, date in cui il prelievo supplementare è stato comunicato ai primi acquirenti, risulterebbero caducati anche tutti gli atti di intimazione e di iscrizione a ruolo successivi, con la conseguenza che si sarebbe prodotta la prescrizione del credito dell’AGEA;
(ii) analogamente, risulterebbe erronea l’applicazione degli interessi, in quanto, a fronte di nuovi atti di comunicazione del prelievo supplementare, mancherebbe il presupposto per ricollegarsi alle comunicazioni originarie. D’altra parte, gli interessi non sarebbero dovuti, grazie all’esenzione ex art. 10 comma 34 del DL 28 marzo 2003 n. 49, e comunque sarebbero prescritti;
(iii) il ricalcolo avrebbe una base fragile, in quanto è stato svolto con gli stessi dati a suo tempo impiegati per l’imputazione, i quali sarebbero inaffidabili a causa dell’incertezza sulla produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015,
(iv) nel rifare il calcolo l’AGEA avrebbe oltretutto impiegato solo una parte del quantitativo disponibile per la compensazione rispetto alla Sintesi Nazionale delle Operazioni di Compensazione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, datata 31 agosto 1999, e alla corrispondente Sintesi relativa alle campagne 1997-1998 e 1998-1999, datata 30 aprile 2000. In particolare, nei suddetti documenti di sintesi il quantitativo compensato per la campagna 1996-1997 era pari a 799.625,64 tonnellate, mentre nel provvedimento impugnato il quantitativo disponibile per la compensazione è indicato in 719.325,85 tonnellate. Per la campagna 1997-1998 il quantitativo compensato era pari a 791.326,62 tonnellate, mentre nel provvedimento impugnato il quantitativo disponibile per la compensazione è indicato in 723.151,44 tonnellate. Le medesime voci per la campagna 1998-1999 sono rispettivamente pari a 883.034,94 tonnellate e a 796.302,04 tonnellate. Vi sarebbe quindi il rischio che la nuova compensazione penalizzi le aziende agricole nel loro complesso, riducendo il quantitativo ripartibile;
(v) non è poi chiaro come sia stato determinato il fattore di compensazione, ossia la percentuale della quota individuale che costituisce l’esubero compensabile (20,09% per la campagna 1996-1997; 19,58% per la campagna 1997-1998; 21,20% per la campagna 1998-1999). Parimenti, non è chiaro se il suddetto fattore sia rispettoso del principio di proporzionalità, in quanto la distribuzione del quantitativo disponibile dovrebbe avvenire in funzione non dell’esubero individuale ma della quota originariamente attribuita a ciascuna azienda.
3. L’AGEA non si è costituita in giudizio.
4. In corso di causa, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti innovazioni attraverso l’art. 10- bis del DL 13 giugno 2023 n. 69, con la finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. comma 2), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (v. comma 4).
5. Con memoria depositata il 21.02.2025 l’azienda agricola ricorrente ha chiesto, alla luce della normativa sopravvenuta, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese di giudizio.
6. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anziché, come chiede la ricorrente, estinto per cessata materia del contendere.
7. Ai sensi dell’art. 34, comma 5°, del cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere postula che “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” in conseguenza dell’operato della parte pubblica successivo all’introduzione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n.1196).
Nel caso di specie, l’interesse finale azionato in giudizio per mezzo del ricorso in epigrafe non può dirsi pienamente soddisfatto avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 10 bis del Decreto Legge. n. 69 del 2023. Questa disposizione normativa non dispone la liberazione dei debitori del prelievo latte dall’obbligazione pecuniaria cui sono tenuti, limitandosi alla declaratoria di inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'Agea prima della data di entrata in vigore della L. n. 103 del 2023 -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023 n. 103 e, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, entrata in vigore il giorno successivo-, di conversione del detto D.L. n. 69/2023. E tanto per ragioni sostanzialmente perequative, avendo il Legislatore disposto che l'AGEA applichi, in fase di ricalcolo, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 del citato art. 10 bis. Con ogni conseguenza anche in punto di ricalcolo degli interessi dovuti sulla somma principale.
La normativa sopravvenuta di cui all’art. 10-bis del Decreto Legge. n. 69 del 2023 non ha quindi inciso sull’an del debito dell’azienda agricola odierna ricorrente, ma unicamente sul quantum, e tanto impedisce di ritenere conseguito il bene della vita azionato in giudizio.
8. Poiché, tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente nella memoria da ultimo dimessa, il provvedimento impugnato risulta comunque inefficace ex lege , dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, non vi è più interesse ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1°, lettera c), del cod. proc. amm..
9. Le spese del giudizio debbono essere eccezionalmente dichiarate non ripetibili nei confronti dell’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio, in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative, e invero corroborata dalla incerta situazione, al tempo della proposizione del ricorso nell’anno 2022, in particolare relativamente alle questioni:
i) dell’applicabilità dell’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) della prescrizione ai giudizi impugnatori, allorquando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore e l’Amministrazione resistente, che vanta la posizione di creditore e ha interesse a tutelare le ragioni del proprio credito di fronte alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione, si difende in ogni momento del processo per il solo fatto di mantenere ferma la richiesta di reiezione del ricorso e anche indipendentemente dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente (rinuncia, perenzione);
ii) del calcolo degli interessi per il periodo anteriore alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europa (la prima è del l 27 giugno 2019 resa nella causa C-348/18), che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO