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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, AT
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2022 depositato il 17/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 2382 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso in data 21-10-2021 e notificato in data 13-11-2021 per omesso versamento IMU per l'annualità 2016.
La pretesa tributaria ammonta a €.7.469,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge. In particolare, per violazione del codice digitale sulla conformità dei documenti, per difetto di sottoscrizione, per nullità della procedura notificatoria, per prescrizione della pretesa tributaria e, infine, per omessa applicazione del divieto del cumulo giuridico.
Il Comune di Vieste, ente impositore, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 23 del d.lgs. n.82/ 2005 non può essere accolta. Il resistente non ha offerto la prova di resistenza, nel senso che non ha provato una diversa conseguenza in caso di conoscenza legale del provvedimento, corredato da attestato di conformità. Non sussiste il difetto di sottoscrizione, in quanto l'attribuzione delle funzioni al soggetto firmatario rientrano nella organizzazione interna dell'amministrazione. L'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria è infondata, in quanto nel caso di specie non è decorso il quinto anno successivo a quello (2016) in cui si sarebbe maturato l'exordium praescriptionis. L'invocata nullità della procedura notificatoria del provvedimento impugnato è da respingere. Anche in questo caso il contribuente non ha offerto la prova di resistenza. Egli ha utilizzato ogni strumento utile offerto dall'ordinamento giuridico per la tutela dei propri interessi;
di tal che può dirsi raggiunto lo scopo dell'avvenuta notifica, in applicazione dell'art. 156 c.p.c.
L'eccezione relativa al cumulo giuridico è destituita di fondamento, in quanto le disposizioni in materia escludono dal divieto gli enti locali. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in ragione di €.300,00
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in ragione di
€.300,00 oltre oneri e accessori.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, AT
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2022 depositato il 17/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 2382 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso in data 21-10-2021 e notificato in data 13-11-2021 per omesso versamento IMU per l'annualità 2016.
La pretesa tributaria ammonta a €.7.469,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge. In particolare, per violazione del codice digitale sulla conformità dei documenti, per difetto di sottoscrizione, per nullità della procedura notificatoria, per prescrizione della pretesa tributaria e, infine, per omessa applicazione del divieto del cumulo giuridico.
Il Comune di Vieste, ente impositore, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 23 del d.lgs. n.82/ 2005 non può essere accolta. Il resistente non ha offerto la prova di resistenza, nel senso che non ha provato una diversa conseguenza in caso di conoscenza legale del provvedimento, corredato da attestato di conformità. Non sussiste il difetto di sottoscrizione, in quanto l'attribuzione delle funzioni al soggetto firmatario rientrano nella organizzazione interna dell'amministrazione. L'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria è infondata, in quanto nel caso di specie non è decorso il quinto anno successivo a quello (2016) in cui si sarebbe maturato l'exordium praescriptionis. L'invocata nullità della procedura notificatoria del provvedimento impugnato è da respingere. Anche in questo caso il contribuente non ha offerto la prova di resistenza. Egli ha utilizzato ogni strumento utile offerto dall'ordinamento giuridico per la tutela dei propri interessi;
di tal che può dirsi raggiunto lo scopo dell'avvenuta notifica, in applicazione dell'art. 156 c.p.c.
L'eccezione relativa al cumulo giuridico è destituita di fondamento, in quanto le disposizioni in materia escludono dal divieto gli enti locali. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in ragione di €.300,00
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in ragione di
€.300,00 oltre oneri e accessori.