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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1470/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Grande, presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Venera Sirugo, presso il cui C.F._4
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da e Parte_1 Pt_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, pubblicato in data 06.12.2022 nel
[...]
procedimento n. 5310/2022 R.G., in virtù del quale è stato loro solidalmente ingiunto di pagare ai coniugi e la somma di € 7.672,15, oltre Controparte_1 CP_2
interessi, spese e compensi del monitorio.
A supporto dell'opposizione, hanno dedotto che l'obbligazione posta a fondamento del ricorso monitorio è già stata oggetto di una transazione sottoscritta inter partes in data
03.03.2017, in sede di negoziazione assistita, mediante la quale le parti hanno definito i reciproci rapporti derivanti dalle sentenze n. 84/2008 del Tribunale di Siracusa e n.
651/2013 della Corte d'Appello di Catania. In particolare, in forza di tale accordo, i coniugi si sono obbligati al ripristino dell'area triangolare oggetto Parte_3
delle predette sentenze, mentre gli odierni opponenti si sono impegnati a versare ai primi, a titolo di parziale restituzione delle spese processuali corrisposte a seguito della sentenza di primo grado e compensate con la sentenza di appello, la somma complessiva di € 6.000,00, di cui € 2.000,00 all'atto della sottoscrizione a mezzo assegno bancario non trasferibile, ed € 4.000,00 entro cinque giorni dal completamento dei lavori.
Hanno sostenuto la natura novativa dell'accordo transattivo, con conseguente estinzione dell'obbligazione originaria, e che, a causa del mancato tempestivo adempimento dei ai lavori di ripristino, essi si sarebbero legittimamente avvalsi Parte_3
dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., sospendendo il saldo di € 4.000,00.
Hanno inoltre richiamato il successivo giudizio di opposizione a precetto (n. 4430/2017
R.G.), conclusosi con sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di Siracusa, che ha rigettato l'opposizione dei e li ha condannati alle spese di lite, previa Parte_3
compensazione nella misura del 50%, oltre al pagamento integrale delle spese di C.T.U.
Hanno quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì la condanna degli opposti al pagamento, in via riconvenzionale, della somma complessiva di € 6.092,97 (comprensiva di spese di esecuzione, onorari di C.T.U., imposte di registro e risarcimento del danno), ovvero, in via subordinata, la compensazione del proprio credito con il controcredito azionato in via monitoria, con condanna degli opposti al pagamento del residuo.
Pag. 2 di 11 Hanno, infine, domandato la condanna degli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
2. - I coniugi e si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
dell'opposizione e, in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 2, n. 7 c.p.c., ritenendo inapplicabile il rito introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 al giudizio in esame.
Nel merito, hanno sostenuto che la transazione del 03.03.2017 non abbia determinato alcuna novazione oggettiva, trattandosi di mera rideterminazione del quantum dovuto, senza sostituzione del titolo o dell'oggetto dell'obbligazione.
Hanno eccepito l'inadempimento dei , i quali avrebbero versato con grave ritardo Pt_1
la somma di € 2.000,00 dovuta all'atto della sottoscrizione della transazione, in tal modo determinando il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Hanno confermato la sussistenza di un credito residuo pari ad € 7.672,15, calcolato quale differenza tra le somme originariamente dovute (€ 11.693,03) e quelle successivamente compensate o restituite.
Hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale e di compensazione, sostenendo la mancata liquidazione delle spese di esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione e l'insussistenza dei danni lamentati dagli opponenti.
3. - La causa, istruita a mezzo prove documentali e orali, è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato la decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
4.1. - Tra le parti intercorre un accordo transattivo, sottoscritto in data 03.03.2017 in sede di negoziazione assistita, mediante il quale le parti hanno definito i reciproci rapporti derivanti dalle sentenze n. 84/2008 del Tribunale di Siracusa e n. 651/2013 della Corte d'Appello di Catania. In forza di tale accordo, i coniugi si Parte_3
sono obbligati al ripristino dell'area triangolare oggetto delle predette sentenze, mentre i si sono impegnati a versare ai primi, a titolo di parziale restituzione delle spese Pt_1
processuali corrisposte a seguito della sentenza di primo grado e compensate con la
Pag. 3 di 11 sentenza di appello, la somma complessiva di € 6.000,00, di cui € 2.000,00 all'atto della sottoscrizione a mezzo assegno bancario non trasferibile, ed € 4.000,00 entro cinque giorni dal completamento dei lavori.
Occorre preliminarmente stabilire se tale transazione abbia o meno avuto efficacia novativa, questione che assume rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto obbligatorio tra le parti.
Deve escludersi che la transazione abbia determinato una novazione oggettiva dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1230 c.c.
Come noto, la novazione oggettiva presuppone la sussistenza di due elementi essenziali:
l'animus novandi, ossia la volontà inequivoca delle parti di estinguere l'obbligazione preesistente sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, consistente in una diversità sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto obbligatorio. In assenza di espressa manifestazione di volontà novativa, opera la presunzione di conservazione del rapporto originario (c.d. “presunzione non novativa”), ai sensi dell'art. 1230, comma 2, c.c., secondo cui “La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”.
Nel caso di specie, mancano entrambi gli elementi costitutivi della novazione.
Quanto all'animus novandi, la transazione del 03.03.2017 non contiene alcuna manifestazione inequivoca della volontà delle parti di estinguere le obbligazioni preesistenti. Al contrario, l'accordo si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle prestazioni già previste dalle sentenze intervenute tra le parti, senza alcun riferimento espresso ad un intento estintivo-sostitutivo del rapporto originario. In assenza di tale inequivoca manifestazione di volontà, opera la presunzione non novativa, con la conseguenza che l'accordo deve ritenersi meramente modificativo del rapporto preesistente.
Quanto all'aliquid novi, deve rilevarsi che l'obbligazione assunta dai Parte_3
(ripristino dell'area triangolare) non costituisce una nuova obbligazione, ma rappresenta una mera conferma di quanto già disposto dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata all'esito del giudizio di gravame. Non si è dunque in presenza di una prestazione sostanzialmente diversa rispetto a quella originaria, bensì della reiterazione di un obbligo già giudizialmente accertato. La modifica intervenuta concerne
Pag. 4 di 11 esclusivamente la misura della prestazione restitutoria a carico dei , ridotta a € Pt_1
6.000,00, ossia una variazione meramente quantitativa del contenuto della prestazione, che l'art. 1231 c.c. espressamente esclude dal novero delle modifiche idonee a produrre novazione.
In tal senso si è costantemente espressa la Suprema Corte, affermando che la novazione oggettiva si verifica solo in presenza di una diversità sostanziale del titolo o dell'oggetto della prestazione, e non quando la variazione riguardi soltanto una modificazione quantitativa della prestazione medesima (Cass. n. 770/1985; Cass. n. 7227/1987). Più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse” (Cass. n. 14772/2024).
L'accordo transattivo ha dunque natura conservativa e non novativa, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve ritenersi regolato dal contratto di transazione finché questo rimanga valido ed efficace.
Ed infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 645/2024, “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.”.
In tale contesto, va opportunamente evidenziato che il tema della transazione, oltre ad essere stato espressamente introdotto dagli opponenti, rappresenta comunque un fatto rilevabile d'ufficio dal giudice, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26118/2021 e n. 18586/2023), secondo cui “l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia
Pag. 5 di 11 soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis”.
4.2. - Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di una causa petendi di natura restitutoria (artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c.), volta a ottenere la ripetizione delle somme corrisposte dagli opposti agli opponenti in forza della sentenza di primo grado
(Trib. Siracusa, sent. n. 84/2008), il cui capo relativo alle spese di lite è stato caducato per effetto della compensazione disposta in grado di appello (C. App. Catania, sent. n.
651/2013).
Gli opposti, tuttavia, non hanno rappresentato nel ricorso monitorio l'intervenuta transazione del 03.03.2017, la quale costituisce un fatto modificativo del rapporto originario.
Come sopra evidenziato, la transazione - ancorché non novativa - regola integralmente il rapporto tra le parti, salvo che la stessa non venga meno per effetto di risoluzione per inadempimento o per altra causa. Solo al venir meno della transazione, infatti, può configurarsi la reviviscenza delle pattuizioni originarie e, conseguentemente, la possibilità di azionare il credito originario.
Ne discende che, per poter azionare validamente la pretesa restitutoria fondata sulla caducazione del capo della sentenza di primo grado in tema di spese processuali, sarebbe stato necessario domandare previamente - e ottenere - la risoluzione della transazione per inadempimento, ovvero per altra causa idonea a determinarne l'inefficacia.
Tale azione, tuttavia, ha natura costitutiva ai sensi dell'art. 1453 c.c. e non può essere proposta in sede monitoria (cfr. Trib. Bologna Sez. II, 19/01/2005), la quale presuppone l'azionabilità di un credito certo, liquido ed esigibile, e non la necessità di una pronuncia che modifichi la situazione giuridica preesistente.
Nel caso di specie, gli opposti non hanno mai formulato alcuna domanda di risoluzione della transazione per inadempimento, né hanno modificato la propria causa petendi in seno alla comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione, avendo continuato a fondare la propria pretesa restitutoria esclusivamente sulla caducazione del
Pag. 6 di 11 capo della sentenza di primo grado concernente le spese processuali, ex art. 336 c.p.c., senza alcun riferimento alla transazione né alla sua pretesa inefficacia.
Ne consegue che il thema decidendum non può comprendere la verifica di un preteso inadempimento idoneo a determinare la risoluzione della transazione, mancando una specifica domanda in tal senso.
La pretesa azionata in via monitoria, fondata su una situazione (la caducazione del capo sulle spese della sentenza di primo grado) ormai regolato e modificato dalla transazione del 03.03.2017 - ancor oggi valida ed efficace - risulta pertanto infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere conseguentemente revocato.
4.3. - Quand'anche si volesse entrare nel merito della persistente efficacia della transazione, deve comunque escludersi la sussistenza di qualsivoglia inadempimento imputabile agli opponenti e idoneo - per non scarsa rilevanza ex art. 1455 c.c. - a determinare la risoluzione dell'accordo transattivo.
Gli opponenti hanno infatti corrisposto la somma di € 2.000,00, dovuta all'atto della sottoscrizione dell'accordo, mediante assegno bancario non trasferibile, contenente la relativa quietanza di saldo.
Le successive difficoltà di incasso dell'assegno, non dipendenti dalla mancanza della provvista ma da ragioni meramente tecniche legate all'intestazione congiunta ai coniugi
, poi risolte mediante sostituzione con due titoli distinti, non escludono Parte_3
l'avvenuto adempimento, trattandosi di mezzo di pagamento rivelatosi idoneo a estinguere - parzialmente, per come convenuto tra le parti - l'obbligazione. Tale circostanza risulta peraltro ammessa dagli stessi opposti nella missiva a loro firma del
15.02.2021 (cfr. doc. 8, fasc. opposti).
Resta, invece, accertato che i non abbiano tempestivamente adempiuto Parte_3
all'obbligazione di fare prevista dalla transazione (ripristino dell'area triangolare), tanto da costringere i ad agire in via esecutiva ex art. 612 c.p.c. e a resistere all'avversa Pt_1
opposizione esecutiva, definitivamente respinta con sentenza n. 1265/2022 del
Tribunale di Siracusa.
In tale contesto, non sarebbe comunque possibile alcuna risoluzione della transazione per inadempimento imputabile agli opponenti, i quali hanno regolarmente adempiuto
Pag. 7 di 11 alla prestazione pecuniaria loro incombente all'atto della sottoscrizione dell'accordo, mentre è risultata inadempiente la controparte, come acclarato dal Tribunale di Siracusa con la citata sentenza n. 1265/2022.
La transazione del 03.03.2017, pertanto, deve ritenersi tuttora valida ed efficace e costituisce la fonte regolatrice dei rapporti tra le parti, con la conseguenza che la pretesa azionata in via monitoria, fondata su un titolo diverso e ormai superato dall'accordo transattivo, risulta infondata.
5. - In via riconvenzionale, gli opponenti hanno chiesto la condanna degli opposti al pagamento della somma complessiva di € 6.092,97, comprensiva di spese di esecuzione, onorari di C.T.U., imposte di registro e risarcimento del danno, ovvero, in via subordinata, la compensazione del proprio credito con il controcredito azionato in via monitoria.
5.1. - La domanda subordinata di compensazione è, per ovvie ragioni, priva di fondamento giuridico.
Una volta accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, viene meno il controcredito azionato dagli opposti, con la conseguenza che difetta il requisito della reciprocità dei crediti compensabili ex art. 1243 c.c.
La compensazione - legale e giudiziale - presuppone infatti la coesistenza di crediti reciproci, liquidi ed esigibili tra le medesime parti. Nel caso di specie, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, non sussiste alcun credito degli opposti compensabile con le pretese degli opponenti, sicché la domanda di compensazione non può trovare accoglimento.
5.2. - Quanto alle spese della procedura esecutiva, le stesse non possono essere oggetto di condanna in questa sede.
Ai sensi dell'art. 614 c.p.c., la liquidazione delle spese dell'esecuzione forzata (incluse quelle di rappresentanza e difesa: v. Cass. n. 269/2021) spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto a norma dell'art. 642 c.p.c., avverso il quale è ammessa opposizione ex art. 645 c.p.c.
La richiesta di condanna al pagamento delle spese di esecuzione formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è pertanto
Pag. 8 di 11 improponibile, difettando la competenza funzionale di questo giudice in ordine a tale domanda, la cui cognizione è riservata in via esclusiva al giudice dell'esecuzione nella sede e nelle forme previste dagli artt. 614 e 642 c.p.c.
5.3. - Gli onorari di C.T.U. e le imposte di registro relative alle sentenze di merito risultano già ricompresi e regolati nell'ambito del complessivo assetto economico definito tra le parti con la transazione del 03.03.2017.
Come accertato nei punti che precedono, la transazione ha avuto ad oggetto la definizione dei reciproci rapporti derivanti dalle sentenze n. 84/2008 del Tribunale di
Siracusa e n. 651/2013 della Corte d'Appello di Catania, con specifica previsione del versamento, da parte dei , della somma “omnia comprensiva” di € 6.000,00. Pt_1
Tale pattuizione deve ritenersi comprensiva e satisfattiva di tutte le voci di spesa connesse ai giudizi di merito definiti con le predette sentenze, ivi inclusi gli onorari di
C.T.U. e le imposte di registro, trattandosi di voci accessorie e consequenziali rispetto alle statuizioni principali contenute nelle sentenze oggetto di transazione.
La pretesa di ottenere una condanna al pagamento di tali somme si pone in contrasto con il regolamento economico già raggiunto tra le parti e risulta pertanto infondata.
Diversamente opinando, si determinerebbe una duplicazione indebita di prestazioni già disciplinate e definite in sede transattiva.
5.3.1. - Diversa valutazione merita la richiesta di rimborso delle spese di C.T.U. e di registro relative al giudizio di opposizione esecutiva, concluso con sentenza n.
1265/2022 del Tribunale di Siracusa, che gli opponenti hanno anticipato per la quota di propria competenza.
Tali spese, essendo relative a un giudizio svoltosi successivamente alla transazione del
03.03.2017, non possono evidentemente essere ricomprese nell'accordo transattivo, il quale ha avuto ad oggetto esclusivamente i rapporti derivanti dalle sentenze di merito n.
84/2008 e n. 651/2013.
Tuttavia, la domanda di condanna al pagamento di tali spese formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio è comunque infondata, atteso che la sentenza n.
1265/2022 del Tribunale di Siracusa costituisce già titolo esecutivo per il recupero delle medesime.
Pag. 9 di 11 Tenuto conto che la predetta sentenza contiene una statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e al recupero delle spese di C.T.U. in favore degli opponenti, questi ultimi sono già muniti di titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio credito e possono agire in executivis sulla base di tale sentenza, senza necessità di ottenere una nuova pronuncia di condanna in questa sede.
La richiesta di condanna formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio si risolve pertanto in una domanda priva di interesse giuridicamente apprezzabile, atteso che gli opponenti sono già titolati per il recupero delle somme in questione sulla base della sentenza n. 1265/2022, e come tale deve essere rigettata.
5.4. - La domanda di risarcimento del danno è del pari infondata.
Gli opponenti non hanno assolto l'onere di allegazione e prova gravante sulla parte che domanda il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, non è stato dedotto in concreto quale sia il tipo di pregiudizio lamentato
(patrimoniale o non patrimoniale, da inadempimento contrattuale o da fatto illecito), né sono stati indicati elementi fattuali idonei a consentire l'identificazione dell'an e del quantum del danno asseritamente subito.
La domanda risarcitoria si risolve in una mera petizione generica e astratta, priva di qualsiasi specificazione in ordine alla natura, all'entità e alla causazione del pregiudizio,
e come tale inidonea a fondare una condanna risarcitoria.
Deve conseguentemente essere rigettata per difetto assoluto di allegazione e di prova.
6. - Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ricorrono nel caso di specie i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite, attesa la sostanziale equivalenza economica delle contrapposte pretese, entrambe risultate infondate.
Da un lato, gli opposti hanno azionato in via monitoria un credito di € 7.672,15, fondato su un titolo (la caducazione del capo sulle spese della sentenza di primo grado) ormai superato e regolato dalla transazione del 03.03.2017, senza rappresentare l'esistenza di tale accordo né domandarne la risoluzione.
Pag. 10 di 11 Dall'altro lato, gli opponenti hanno formulato una domanda riconvenzionale di €
6.092,97, comprensiva di voci in parte improponibili in questa sede (spese di esecuzione) e in parte già ricomprese nell'assetto economico transattivo o già sorrette da idoneo titolo esecutivo (onorari C.T.U. e imposte di registro), oltre a una generica richiesta risarcitoria, manifestamente priva di allegazione e prova.
Le due pretese, di entità sostanzialmente equivalente e di analoga infondatezza, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in applicazione del principio della soccombenza reciproca.
7. - Va, infine, respinta la richiesta di condanna degli opposti ex art. 96 c.p.c., sull'assorbente rilievo che la norma in questione fonda una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della stessa quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 21590/2009; Cass. n. 7409/2016; Cass. n.
24158/2017; Cass. n. 4212/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1470/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, pubblicato il 06.12.2022 Parte_2
nel procedimento n. 5310/2022 R.G., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1470/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Grande, presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Venera Sirugo, presso il cui C.F._4
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da e Parte_1 Pt_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, pubblicato in data 06.12.2022 nel
[...]
procedimento n. 5310/2022 R.G., in virtù del quale è stato loro solidalmente ingiunto di pagare ai coniugi e la somma di € 7.672,15, oltre Controparte_1 CP_2
interessi, spese e compensi del monitorio.
A supporto dell'opposizione, hanno dedotto che l'obbligazione posta a fondamento del ricorso monitorio è già stata oggetto di una transazione sottoscritta inter partes in data
03.03.2017, in sede di negoziazione assistita, mediante la quale le parti hanno definito i reciproci rapporti derivanti dalle sentenze n. 84/2008 del Tribunale di Siracusa e n.
651/2013 della Corte d'Appello di Catania. In particolare, in forza di tale accordo, i coniugi si sono obbligati al ripristino dell'area triangolare oggetto Parte_3
delle predette sentenze, mentre gli odierni opponenti si sono impegnati a versare ai primi, a titolo di parziale restituzione delle spese processuali corrisposte a seguito della sentenza di primo grado e compensate con la sentenza di appello, la somma complessiva di € 6.000,00, di cui € 2.000,00 all'atto della sottoscrizione a mezzo assegno bancario non trasferibile, ed € 4.000,00 entro cinque giorni dal completamento dei lavori.
Hanno sostenuto la natura novativa dell'accordo transattivo, con conseguente estinzione dell'obbligazione originaria, e che, a causa del mancato tempestivo adempimento dei ai lavori di ripristino, essi si sarebbero legittimamente avvalsi Parte_3
dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., sospendendo il saldo di € 4.000,00.
Hanno inoltre richiamato il successivo giudizio di opposizione a precetto (n. 4430/2017
R.G.), conclusosi con sentenza n. 1265/2022 del Tribunale di Siracusa, che ha rigettato l'opposizione dei e li ha condannati alle spese di lite, previa Parte_3
compensazione nella misura del 50%, oltre al pagamento integrale delle spese di C.T.U.
Hanno quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì la condanna degli opposti al pagamento, in via riconvenzionale, della somma complessiva di € 6.092,97 (comprensiva di spese di esecuzione, onorari di C.T.U., imposte di registro e risarcimento del danno), ovvero, in via subordinata, la compensazione del proprio credito con il controcredito azionato in via monitoria, con condanna degli opposti al pagamento del residuo.
Pag. 2 di 11 Hanno, infine, domandato la condanna degli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
2. - I coniugi e si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
dell'opposizione e, in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 2, n. 7 c.p.c., ritenendo inapplicabile il rito introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 al giudizio in esame.
Nel merito, hanno sostenuto che la transazione del 03.03.2017 non abbia determinato alcuna novazione oggettiva, trattandosi di mera rideterminazione del quantum dovuto, senza sostituzione del titolo o dell'oggetto dell'obbligazione.
Hanno eccepito l'inadempimento dei , i quali avrebbero versato con grave ritardo Pt_1
la somma di € 2.000,00 dovuta all'atto della sottoscrizione della transazione, in tal modo determinando il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Hanno confermato la sussistenza di un credito residuo pari ad € 7.672,15, calcolato quale differenza tra le somme originariamente dovute (€ 11.693,03) e quelle successivamente compensate o restituite.
Hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale e di compensazione, sostenendo la mancata liquidazione delle spese di esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione e l'insussistenza dei danni lamentati dagli opponenti.
3. - La causa, istruita a mezzo prove documentali e orali, è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato la decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
4.1. - Tra le parti intercorre un accordo transattivo, sottoscritto in data 03.03.2017 in sede di negoziazione assistita, mediante il quale le parti hanno definito i reciproci rapporti derivanti dalle sentenze n. 84/2008 del Tribunale di Siracusa e n. 651/2013 della Corte d'Appello di Catania. In forza di tale accordo, i coniugi si Parte_3
sono obbligati al ripristino dell'area triangolare oggetto delle predette sentenze, mentre i si sono impegnati a versare ai primi, a titolo di parziale restituzione delle spese Pt_1
processuali corrisposte a seguito della sentenza di primo grado e compensate con la
Pag. 3 di 11 sentenza di appello, la somma complessiva di € 6.000,00, di cui € 2.000,00 all'atto della sottoscrizione a mezzo assegno bancario non trasferibile, ed € 4.000,00 entro cinque giorni dal completamento dei lavori.
Occorre preliminarmente stabilire se tale transazione abbia o meno avuto efficacia novativa, questione che assume rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto obbligatorio tra le parti.
Deve escludersi che la transazione abbia determinato una novazione oggettiva dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1230 c.c.
Come noto, la novazione oggettiva presuppone la sussistenza di due elementi essenziali:
l'animus novandi, ossia la volontà inequivoca delle parti di estinguere l'obbligazione preesistente sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, consistente in una diversità sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto obbligatorio. In assenza di espressa manifestazione di volontà novativa, opera la presunzione di conservazione del rapporto originario (c.d. “presunzione non novativa”), ai sensi dell'art. 1230, comma 2, c.c., secondo cui “La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”.
Nel caso di specie, mancano entrambi gli elementi costitutivi della novazione.
Quanto all'animus novandi, la transazione del 03.03.2017 non contiene alcuna manifestazione inequivoca della volontà delle parti di estinguere le obbligazioni preesistenti. Al contrario, l'accordo si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle prestazioni già previste dalle sentenze intervenute tra le parti, senza alcun riferimento espresso ad un intento estintivo-sostitutivo del rapporto originario. In assenza di tale inequivoca manifestazione di volontà, opera la presunzione non novativa, con la conseguenza che l'accordo deve ritenersi meramente modificativo del rapporto preesistente.
Quanto all'aliquid novi, deve rilevarsi che l'obbligazione assunta dai Parte_3
(ripristino dell'area triangolare) non costituisce una nuova obbligazione, ma rappresenta una mera conferma di quanto già disposto dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata all'esito del giudizio di gravame. Non si è dunque in presenza di una prestazione sostanzialmente diversa rispetto a quella originaria, bensì della reiterazione di un obbligo già giudizialmente accertato. La modifica intervenuta concerne
Pag. 4 di 11 esclusivamente la misura della prestazione restitutoria a carico dei , ridotta a € Pt_1
6.000,00, ossia una variazione meramente quantitativa del contenuto della prestazione, che l'art. 1231 c.c. espressamente esclude dal novero delle modifiche idonee a produrre novazione.
In tal senso si è costantemente espressa la Suprema Corte, affermando che la novazione oggettiva si verifica solo in presenza di una diversità sostanziale del titolo o dell'oggetto della prestazione, e non quando la variazione riguardi soltanto una modificazione quantitativa della prestazione medesima (Cass. n. 770/1985; Cass. n. 7227/1987). Più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse” (Cass. n. 14772/2024).
L'accordo transattivo ha dunque natura conservativa e non novativa, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve ritenersi regolato dal contratto di transazione finché questo rimanga valido ed efficace.
Ed infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 645/2024, “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.”.
In tale contesto, va opportunamente evidenziato che il tema della transazione, oltre ad essere stato espressamente introdotto dagli opponenti, rappresenta comunque un fatto rilevabile d'ufficio dal giudice, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26118/2021 e n. 18586/2023), secondo cui “l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia
Pag. 5 di 11 soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis”.
4.2. - Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di una causa petendi di natura restitutoria (artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c.), volta a ottenere la ripetizione delle somme corrisposte dagli opposti agli opponenti in forza della sentenza di primo grado
(Trib. Siracusa, sent. n. 84/2008), il cui capo relativo alle spese di lite è stato caducato per effetto della compensazione disposta in grado di appello (C. App. Catania, sent. n.
651/2013).
Gli opposti, tuttavia, non hanno rappresentato nel ricorso monitorio l'intervenuta transazione del 03.03.2017, la quale costituisce un fatto modificativo del rapporto originario.
Come sopra evidenziato, la transazione - ancorché non novativa - regola integralmente il rapporto tra le parti, salvo che la stessa non venga meno per effetto di risoluzione per inadempimento o per altra causa. Solo al venir meno della transazione, infatti, può configurarsi la reviviscenza delle pattuizioni originarie e, conseguentemente, la possibilità di azionare il credito originario.
Ne discende che, per poter azionare validamente la pretesa restitutoria fondata sulla caducazione del capo della sentenza di primo grado in tema di spese processuali, sarebbe stato necessario domandare previamente - e ottenere - la risoluzione della transazione per inadempimento, ovvero per altra causa idonea a determinarne l'inefficacia.
Tale azione, tuttavia, ha natura costitutiva ai sensi dell'art. 1453 c.c. e non può essere proposta in sede monitoria (cfr. Trib. Bologna Sez. II, 19/01/2005), la quale presuppone l'azionabilità di un credito certo, liquido ed esigibile, e non la necessità di una pronuncia che modifichi la situazione giuridica preesistente.
Nel caso di specie, gli opposti non hanno mai formulato alcuna domanda di risoluzione della transazione per inadempimento, né hanno modificato la propria causa petendi in seno alla comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione, avendo continuato a fondare la propria pretesa restitutoria esclusivamente sulla caducazione del
Pag. 6 di 11 capo della sentenza di primo grado concernente le spese processuali, ex art. 336 c.p.c., senza alcun riferimento alla transazione né alla sua pretesa inefficacia.
Ne consegue che il thema decidendum non può comprendere la verifica di un preteso inadempimento idoneo a determinare la risoluzione della transazione, mancando una specifica domanda in tal senso.
La pretesa azionata in via monitoria, fondata su una situazione (la caducazione del capo sulle spese della sentenza di primo grado) ormai regolato e modificato dalla transazione del 03.03.2017 - ancor oggi valida ed efficace - risulta pertanto infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere conseguentemente revocato.
4.3. - Quand'anche si volesse entrare nel merito della persistente efficacia della transazione, deve comunque escludersi la sussistenza di qualsivoglia inadempimento imputabile agli opponenti e idoneo - per non scarsa rilevanza ex art. 1455 c.c. - a determinare la risoluzione dell'accordo transattivo.
Gli opponenti hanno infatti corrisposto la somma di € 2.000,00, dovuta all'atto della sottoscrizione dell'accordo, mediante assegno bancario non trasferibile, contenente la relativa quietanza di saldo.
Le successive difficoltà di incasso dell'assegno, non dipendenti dalla mancanza della provvista ma da ragioni meramente tecniche legate all'intestazione congiunta ai coniugi
, poi risolte mediante sostituzione con due titoli distinti, non escludono Parte_3
l'avvenuto adempimento, trattandosi di mezzo di pagamento rivelatosi idoneo a estinguere - parzialmente, per come convenuto tra le parti - l'obbligazione. Tale circostanza risulta peraltro ammessa dagli stessi opposti nella missiva a loro firma del
15.02.2021 (cfr. doc. 8, fasc. opposti).
Resta, invece, accertato che i non abbiano tempestivamente adempiuto Parte_3
all'obbligazione di fare prevista dalla transazione (ripristino dell'area triangolare), tanto da costringere i ad agire in via esecutiva ex art. 612 c.p.c. e a resistere all'avversa Pt_1
opposizione esecutiva, definitivamente respinta con sentenza n. 1265/2022 del
Tribunale di Siracusa.
In tale contesto, non sarebbe comunque possibile alcuna risoluzione della transazione per inadempimento imputabile agli opponenti, i quali hanno regolarmente adempiuto
Pag. 7 di 11 alla prestazione pecuniaria loro incombente all'atto della sottoscrizione dell'accordo, mentre è risultata inadempiente la controparte, come acclarato dal Tribunale di Siracusa con la citata sentenza n. 1265/2022.
La transazione del 03.03.2017, pertanto, deve ritenersi tuttora valida ed efficace e costituisce la fonte regolatrice dei rapporti tra le parti, con la conseguenza che la pretesa azionata in via monitoria, fondata su un titolo diverso e ormai superato dall'accordo transattivo, risulta infondata.
5. - In via riconvenzionale, gli opponenti hanno chiesto la condanna degli opposti al pagamento della somma complessiva di € 6.092,97, comprensiva di spese di esecuzione, onorari di C.T.U., imposte di registro e risarcimento del danno, ovvero, in via subordinata, la compensazione del proprio credito con il controcredito azionato in via monitoria.
5.1. - La domanda subordinata di compensazione è, per ovvie ragioni, priva di fondamento giuridico.
Una volta accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, viene meno il controcredito azionato dagli opposti, con la conseguenza che difetta il requisito della reciprocità dei crediti compensabili ex art. 1243 c.c.
La compensazione - legale e giudiziale - presuppone infatti la coesistenza di crediti reciproci, liquidi ed esigibili tra le medesime parti. Nel caso di specie, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, non sussiste alcun credito degli opposti compensabile con le pretese degli opponenti, sicché la domanda di compensazione non può trovare accoglimento.
5.2. - Quanto alle spese della procedura esecutiva, le stesse non possono essere oggetto di condanna in questa sede.
Ai sensi dell'art. 614 c.p.c., la liquidazione delle spese dell'esecuzione forzata (incluse quelle di rappresentanza e difesa: v. Cass. n. 269/2021) spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto a norma dell'art. 642 c.p.c., avverso il quale è ammessa opposizione ex art. 645 c.p.c.
La richiesta di condanna al pagamento delle spese di esecuzione formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è pertanto
Pag. 8 di 11 improponibile, difettando la competenza funzionale di questo giudice in ordine a tale domanda, la cui cognizione è riservata in via esclusiva al giudice dell'esecuzione nella sede e nelle forme previste dagli artt. 614 e 642 c.p.c.
5.3. - Gli onorari di C.T.U. e le imposte di registro relative alle sentenze di merito risultano già ricompresi e regolati nell'ambito del complessivo assetto economico definito tra le parti con la transazione del 03.03.2017.
Come accertato nei punti che precedono, la transazione ha avuto ad oggetto la definizione dei reciproci rapporti derivanti dalle sentenze n. 84/2008 del Tribunale di
Siracusa e n. 651/2013 della Corte d'Appello di Catania, con specifica previsione del versamento, da parte dei , della somma “omnia comprensiva” di € 6.000,00. Pt_1
Tale pattuizione deve ritenersi comprensiva e satisfattiva di tutte le voci di spesa connesse ai giudizi di merito definiti con le predette sentenze, ivi inclusi gli onorari di
C.T.U. e le imposte di registro, trattandosi di voci accessorie e consequenziali rispetto alle statuizioni principali contenute nelle sentenze oggetto di transazione.
La pretesa di ottenere una condanna al pagamento di tali somme si pone in contrasto con il regolamento economico già raggiunto tra le parti e risulta pertanto infondata.
Diversamente opinando, si determinerebbe una duplicazione indebita di prestazioni già disciplinate e definite in sede transattiva.
5.3.1. - Diversa valutazione merita la richiesta di rimborso delle spese di C.T.U. e di registro relative al giudizio di opposizione esecutiva, concluso con sentenza n.
1265/2022 del Tribunale di Siracusa, che gli opponenti hanno anticipato per la quota di propria competenza.
Tali spese, essendo relative a un giudizio svoltosi successivamente alla transazione del
03.03.2017, non possono evidentemente essere ricomprese nell'accordo transattivo, il quale ha avuto ad oggetto esclusivamente i rapporti derivanti dalle sentenze di merito n.
84/2008 e n. 651/2013.
Tuttavia, la domanda di condanna al pagamento di tali spese formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio è comunque infondata, atteso che la sentenza n.
1265/2022 del Tribunale di Siracusa costituisce già titolo esecutivo per il recupero delle medesime.
Pag. 9 di 11 Tenuto conto che la predetta sentenza contiene una statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e al recupero delle spese di C.T.U. in favore degli opponenti, questi ultimi sono già muniti di titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio credito e possono agire in executivis sulla base di tale sentenza, senza necessità di ottenere una nuova pronuncia di condanna in questa sede.
La richiesta di condanna formulata in via riconvenzionale nel presente giudizio si risolve pertanto in una domanda priva di interesse giuridicamente apprezzabile, atteso che gli opponenti sono già titolati per il recupero delle somme in questione sulla base della sentenza n. 1265/2022, e come tale deve essere rigettata.
5.4. - La domanda di risarcimento del danno è del pari infondata.
Gli opponenti non hanno assolto l'onere di allegazione e prova gravante sulla parte che domanda il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, non è stato dedotto in concreto quale sia il tipo di pregiudizio lamentato
(patrimoniale o non patrimoniale, da inadempimento contrattuale o da fatto illecito), né sono stati indicati elementi fattuali idonei a consentire l'identificazione dell'an e del quantum del danno asseritamente subito.
La domanda risarcitoria si risolve in una mera petizione generica e astratta, priva di qualsiasi specificazione in ordine alla natura, all'entità e alla causazione del pregiudizio,
e come tale inidonea a fondare una condanna risarcitoria.
Deve conseguentemente essere rigettata per difetto assoluto di allegazione e di prova.
6. - Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ricorrono nel caso di specie i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite, attesa la sostanziale equivalenza economica delle contrapposte pretese, entrambe risultate infondate.
Da un lato, gli opposti hanno azionato in via monitoria un credito di € 7.672,15, fondato su un titolo (la caducazione del capo sulle spese della sentenza di primo grado) ormai superato e regolato dalla transazione del 03.03.2017, senza rappresentare l'esistenza di tale accordo né domandarne la risoluzione.
Pag. 10 di 11 Dall'altro lato, gli opponenti hanno formulato una domanda riconvenzionale di €
6.092,97, comprensiva di voci in parte improponibili in questa sede (spese di esecuzione) e in parte già ricomprese nell'assetto economico transattivo o già sorrette da idoneo titolo esecutivo (onorari C.T.U. e imposte di registro), oltre a una generica richiesta risarcitoria, manifestamente priva di allegazione e prova.
Le due pretese, di entità sostanzialmente equivalente e di analoga infondatezza, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in applicazione del principio della soccombenza reciproca.
7. - Va, infine, respinta la richiesta di condanna degli opposti ex art. 96 c.p.c., sull'assorbente rilievo che la norma in questione fonda una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della stessa quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 21590/2009; Cass. n. 7409/2016; Cass. n.
24158/2017; Cass. n. 4212/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1470/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, pubblicato il 06.12.2022 Parte_2
nel procedimento n. 5310/2022 R.G., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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