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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1231/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NO NC EUG, Presidente
RE PE, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2991/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014909135000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014909135000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014909135000 IRPEF-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il ricorrente insiste e si riporta
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta chiedendo la legittimazione passiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 30.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a IRPEF e addizionali, sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2019, per un valore dichiarato di causa di €. 13.000,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità della cartella di pagamento impugnata, deducendo la violazione dell'art. 25 DPR N. 602/1973, essendo state le somme iscritte a ruolo oltre i termini di decadenza previsti da tale disposizione, che riguarda il caso, che nella specie ricorre, di recupero di somme a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973.
Evidenziava che la cartella, riguardando il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2019, a mente del comma 1 lett. a) del citato art. 25 DPR n. 602/1973, avrebbe dovuto essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023. Poiché essa era stata notificata solo in data
30.1.2025, il termine di decadenza era ormai spirato. Soggiungeva che detto termine sarebbe comunque spirato anche in caso di computo della sospensione disposta dal DL n. 18/2020 in materia di emergenza sanitaria, sostenendo che il dies a quo sarebbe da individuarsi nella data di consegna del ruolo a ADER, il 25 maggio 2023.
Eccepiva poi la mancanza di notifica del previo avviso che obbligatoriamente la legge prescrive sia inviato prima dell'emissione della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che deduceva l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, allegando documentazione a comprova della notifica del previo avviso di irregolarità che sosteneva in ogni caso non essere dovuto, trattandosi di somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato di dover pagare e che non aveva poi versato. Quanto alla eccepita decadenza dal potere di riscossione, si rimetteva alle controdeduzioni del concessionario per la riscossione.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che nel caso di specie sarebbe applicabile la disposizione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 25 DPR citato, che prevede il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, pertanto nella specie detto termine sarebbe da individuarsi nel 31.12.2025.
Con successiva memoria, depositata in data 19.1.2026, parte ricorrente contestava la tesi del concessionario per la riscossione, insistendo nell'accoglimento del ricorso per essere decorso il termine di decadenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Deve preliminarmente osservarsi che la tesi sostenuta da Agenzia Entrate Riscossione, secondo la quale nella specie sarebbe applicabile la disposizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 25 del DPR n.
602/1973 risulta del tutto infondata, dal momento che l'ipotesi dei termini di notificazione della cartella di pagamento emessa a seguito dei controlli automatizzati previsti dall'art. 36 bis del citato DPR è espressamente disciplinata dalla lett. a) dello stesso comma, pertanto è a tale disposizione che, nella specie, deve guardarsi per verificare se i termini di decadenza ivi previsti siano o meno decorsi.
Orbene, non vi è dubbio alcuno che, nella ordinarietà dei casi, detto termine sarebbe spirato in data
31.12.2023, come correttamente osservato da parte ricorrente.
Tuttavia risulta infondata l'ulteriore osservazione della medesima parte ricorrente secondo la quale, anche nel caso di computo della sospensione prevista dalle norme emesse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid- 19 , la decadenza dovrebbe ritenersi ugualmente maturata. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2019, fissato nel 10.12.2020, cadeva nel periodo 8.3.2020 / 31.8.2021 in relazione al quale l'art. 68 del DL n. 18/2020 dispose la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. Pertanto i relativi termini, incluso quello di cui all'art. 25 DPR citato, slittarono di 542 giorni. Pertanto il termine del 31.12.2023 in cui sarebbe ordinariamente maturata nel caso di specie la decadenza dal potere di riscossione, slittò al 25.6.2025.
Poiché la cartella impugnata fu notificata il 30.1.2025, detto termine non era dunque ancora spirato. Non trova fondamento , al proposito, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo la quale la sospensione dovrebbe computarsi a decorrere dalla data di consegna del ruolo, dal momento che deve guardarsi alla data ultima del termine di decadenza fissato dalla legge, nella specie il 31.12.2023.
E' appena il caso di precisare che la questione dell'applicabilità della sospensione è stata definitivamente sancita dalla Corte di cassazione, la quale, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Infondata è altresì l'eccezione relativa alla mancata notifica della previa comunicazione di irregolarità, dal momento che l'Agenzia delle Entrate resistente ha documentato il contrario.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di entrambe le parti resistenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 400,00 più accessori come per legge, se dovuti, per ciascuna di esse.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NO NC EUG, Presidente
RE PE, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2991/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014909135000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014909135000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014909135000 IRPEF-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il ricorrente insiste e si riporta
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta chiedendo la legittimazione passiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 30.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a IRPEF e addizionali, sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2019, per un valore dichiarato di causa di €. 13.000,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità della cartella di pagamento impugnata, deducendo la violazione dell'art. 25 DPR N. 602/1973, essendo state le somme iscritte a ruolo oltre i termini di decadenza previsti da tale disposizione, che riguarda il caso, che nella specie ricorre, di recupero di somme a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973.
Evidenziava che la cartella, riguardando il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2019, a mente del comma 1 lett. a) del citato art. 25 DPR n. 602/1973, avrebbe dovuto essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023. Poiché essa era stata notificata solo in data
30.1.2025, il termine di decadenza era ormai spirato. Soggiungeva che detto termine sarebbe comunque spirato anche in caso di computo della sospensione disposta dal DL n. 18/2020 in materia di emergenza sanitaria, sostenendo che il dies a quo sarebbe da individuarsi nella data di consegna del ruolo a ADER, il 25 maggio 2023.
Eccepiva poi la mancanza di notifica del previo avviso che obbligatoriamente la legge prescrive sia inviato prima dell'emissione della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che deduceva l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, allegando documentazione a comprova della notifica del previo avviso di irregolarità che sosteneva in ogni caso non essere dovuto, trattandosi di somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato di dover pagare e che non aveva poi versato. Quanto alla eccepita decadenza dal potere di riscossione, si rimetteva alle controdeduzioni del concessionario per la riscossione.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che nel caso di specie sarebbe applicabile la disposizione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 25 DPR citato, che prevede il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, pertanto nella specie detto termine sarebbe da individuarsi nel 31.12.2025.
Con successiva memoria, depositata in data 19.1.2026, parte ricorrente contestava la tesi del concessionario per la riscossione, insistendo nell'accoglimento del ricorso per essere decorso il termine di decadenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Deve preliminarmente osservarsi che la tesi sostenuta da Agenzia Entrate Riscossione, secondo la quale nella specie sarebbe applicabile la disposizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 25 del DPR n.
602/1973 risulta del tutto infondata, dal momento che l'ipotesi dei termini di notificazione della cartella di pagamento emessa a seguito dei controlli automatizzati previsti dall'art. 36 bis del citato DPR è espressamente disciplinata dalla lett. a) dello stesso comma, pertanto è a tale disposizione che, nella specie, deve guardarsi per verificare se i termini di decadenza ivi previsti siano o meno decorsi.
Orbene, non vi è dubbio alcuno che, nella ordinarietà dei casi, detto termine sarebbe spirato in data
31.12.2023, come correttamente osservato da parte ricorrente.
Tuttavia risulta infondata l'ulteriore osservazione della medesima parte ricorrente secondo la quale, anche nel caso di computo della sospensione prevista dalle norme emesse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid- 19 , la decadenza dovrebbe ritenersi ugualmente maturata. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2019, fissato nel 10.12.2020, cadeva nel periodo 8.3.2020 / 31.8.2021 in relazione al quale l'art. 68 del DL n. 18/2020 dispose la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. Pertanto i relativi termini, incluso quello di cui all'art. 25 DPR citato, slittarono di 542 giorni. Pertanto il termine del 31.12.2023 in cui sarebbe ordinariamente maturata nel caso di specie la decadenza dal potere di riscossione, slittò al 25.6.2025.
Poiché la cartella impugnata fu notificata il 30.1.2025, detto termine non era dunque ancora spirato. Non trova fondamento , al proposito, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo la quale la sospensione dovrebbe computarsi a decorrere dalla data di consegna del ruolo, dal momento che deve guardarsi alla data ultima del termine di decadenza fissato dalla legge, nella specie il 31.12.2023.
E' appena il caso di precisare che la questione dell'applicabilità della sospensione è stata definitivamente sancita dalla Corte di cassazione, la quale, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Infondata è altresì l'eccezione relativa alla mancata notifica della previa comunicazione di irregolarità, dal momento che l'Agenzia delle Entrate resistente ha documentato il contrario.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di entrambe le parti resistenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 400,00 più accessori come per legge, se dovuti, per ciascuna di esse.