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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 8.5.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Parte_1
Sciannamblo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: riliquidazione per accredito contributi di malattia e smc anno 2005
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. VO con decorrenza 1.10.2015 - esponeva di aver chiesto, giusta domanda del 24.5.2023, la ricostituzione della pensione attraverso l'accredito dei contributi figurativi di malattia precedenti alla data del pensionamento nonché mediante l'utilizzo, per l'anno 2005, della retribuzione media convenzionale giornaliera di € 44,26. CP_ Rimasta priva di esito detta domanda, chiedeva la condanna dell' alla riliquidazione della pensione previo accredito dei periodi di malattia antecedenti il pensionamento e con l'utilizzo della retribuzione convenzionale giornaliera di € 44,26 per le giornate dichiarate nell'anno 2005. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la decadenza ex art. 47 DPR 639/70, rilevando che la domanda amministrativa era stata accolta limitatamente alla richiesta di adeguamento della retribuzione convenzionale per l'anno 2005.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
* Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione (con assorbimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale).
Giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “…
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena
di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla
prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l' art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. " (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014), è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”.
Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che la ricorrente sia decaduta dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 29.11.2023, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione (ottobre 2015), termine così fissato dal comma 6 dell' art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
In tal senso, come noto, si è costantemente espressa la SC, secondo cui “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguard[a], in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr.
Cass. 17430/2021).
Pertanto deve ritenersi l' ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 29.11.2020 (triennio precedente l'introduzione del giudizio).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, l' art. 56 RDL n. 1827/35 dispone che: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura
di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136; 2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3° i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. luglio 1934, n. 1347; (….)”.
Dal contenuto della norma si evince chiaramente che l' accredito della contribuzione figurativa per malattia, ai fini del diritto a pensione e del computo della stessa, presuppone sempre una espressa domanda in tal senso da parte dell' assicurato.
La domanda è stata presentata in data 24.5.2023 ed è pacifico che non abbia dato CP_1
seguito alla stessa.
Pertanto, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha proposto regolare domanda per l'accredito dei contribuiti di malattia già riconosciuti (come emerge dall'estratto contributivo) e che non ha valutato nel merito la predetta domanda (come CP_1
rappresentato nella memoria di costituzione), né – costituendosi in giudizio- ha contestato nel merito l'avversa pretesa, la domanda in parte qua va accolta. Con riferimento alla richiesta di ricalcolo della prestazione giusta utilizzo per l'anno 2005 della retribuzione giornaliera convenzionale, deve darsi atto che , in parziale CP_1
accoglimento della domanda amministrativa del maggio 2023, ha provveduto a riliquidare la prestazione per detta ragione.
Sul punto, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto nella memoria di costituzione e nelle note depositate dalla ricorrente in data 6.5.2025.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di , così provvede: CP_1
Dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con l'accredito di contributi figurativi di malattia;
per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei differenziali maturati a decorrere CP_1
dal 29.11.2020, oltre accessori sino al soddisfo;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di utilizzo della retribuzione giornaliera di € 44.26 per le giornate dichiarate nell'anno 2005;
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1860,00, oltre CP_1
rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere