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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2063/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Angela Turano Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Stefania Di Cato, Marcello
Carnovale e Carmela Filice
-RESISTENTE -
oggetto: accesso al fondo di garanzia . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.11.2022, parte ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio deducendo: che dal 02.10.2001 al 02.02.2016, data del licenziamento, era stata Parte dipendente della;
che tale società era stata sottoposta a Controparte_2
procedura di fallimento in data 04.02.2020; che, pertanto, sussistevano tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia;
che, però, la domanda amministrativa non CP_1
aveva avuto esito positivo. Alla luce di tali premesse, ha rassegnato le seguenti
1 conclusioni: “
1. ACCERTARE E DICHIARARE: la legittimità della richiesta formulata
Part dalla SI.ra , nella sua qualità di lavoratore dipendente della Parte_1
[...]
(C.F. ), con sede legale in Scalea – CS – alla C.da S. Controparte_2 P.IVA_1
Angelo n. 2, ammesso al passivo fallimentare del incardinato Controparte_3 presso l'Intestato Tribunale, di intervento al Fondo di Garanzia dell' per crediti CP_1
di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro totalmente rientranti nei dodici mesi che precedono la data di licenziamento con la richiesta di emissione del ricorso del decreto ingiuntivo e il TFR maturato durante il rapporto di lavoro;
2. CP_ CONDANNARE E ORDINARE: alla resistente – Fondo di Garanzia – la corresponsione in favore della SI.ra della somma spettante come da Parte_1 richiesta di intervento al Fondo di Garanzia dell' per crediti di lavoro e TFR CP_1 ammontante ad €. 35.338,58 – come da progetto stato passivo del 26.11.2020 -, di cui
€.14.359,70 quale retribuzione lorda relativa ai mesi di Agosto - Settembre - Ottobre -
Novembre - Dicembre 2015, 13° e 14° anno 2015 e Gennaio e Febbraio 2016 ed
€.20.978,80 a titolo di TFR come risulta dal CUD 2016, ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, CP_1
avendo provveduto al pagamento del TFR, essendo le ulteriori mensilità richieste non dovute per legge.
Acquisita la documentazione offerta dalla parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 26.02.2025 parte ricorrente ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo, tuttavia, la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una
2 formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, è stata documentalmente accertata la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'accoglimento del ricorso considerato che, nelle more del giudizio, la è stata soddisfatta in quanto l' ha provveduto a Parte_1 CP_1
corrisponderle quanto dovutele nei limiti di quanto previsto dalla legge, non potendo corrispondersi gli ulteriori importi richiesti e pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Orbene, per quanto riguarda le spese di lite, le stesse sono compensate per metà, considerato che la domanda attorea è fondata soltanto per il pagamento del T.F.R., e, per la restante parte, in applicazione del principio della soccombenza virtuale - essendo intervenuto il pagamento del T.F.R. successivamente alla notifica del ricorso all'Istituto previdenziale (pagamento in favore della ricorrente del 18.05.2023 - notifica del ricorso all' del 30.11.2022) - sono poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 CP_1
dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore
3 della controversia (scaglione 5.201,00- 26.000,00), con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente al pagamento della CP_1
restante parte in favore della ricorrente, che liquida in € 1.348,50 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato
GIUSEPPINA ANGELA TURANO.
Si comunichi.
Paola, 04.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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