TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2249
TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Opere non necessitanti di titolo edilizio o autorizzazione paesaggistica

    Le attività di movimento terra, sbancamento e livellamento, che modificano stabilmente la conformazione naturale di un'area per un impiego prolungato, concretano una trasformazione del territorio rilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio e necessitano di permesso di costruire. Anche la piattaforma in cemento, per dimensioni e funzionalizzazione, assume rilevanza urbanistica e paesaggistica, comportando alterazione dello stato dei luoghi.

  • Rigettato
    Opere regolarmente realizzate

    Tutte le opere sanzionate sono prive di legittimazione edilizia e paesaggistica e vanno quindi demolite, non avendo parte ricorrente fornito contraria evidenza.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione avvio procedimento repressivo edilizio

    Il preavviso di rigetto non è applicabile a procedimenti avviati d'ufficio. Inoltre, parte ricorrente non ha offerto elementi che dimostrino che la valutazione del Comune sarebbe stata differente con la partecipazione procedimentale. La comunicazione di avvio non è necessaria nei procedimenti repressivi edilizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2249
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2249
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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