Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02014/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2022, proposto da AT IT, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Speranza, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. vincenzosperanza@puntopec.it;
contro
Comune di Centola (SA), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 10 del 4 luglio 2022, notificata l’8 settembre 2022, recante ingiunzione alla demolizione delle opere abusive ivi descritte, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. ER NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 10 del 4 luglio 2022, notificata l’8 settembre 2022, il Comune di Centola, sulla base degli accertamenti compendiati nel verbale prot. n. 7906 del 27 maggio 2022, ha ingiunto a AT IT la demolizione di opere abusivamente eseguite, in difetto di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, sul fondo distinto nel locale catasto al foglio n. 41, particella n. 1076 – collocato in zona B4, residenziale e turistica, del vigente PRG e sottoposto a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. f) d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – e consistenti in: a) uno scavo di sbancamento e livellamento di un’area di mq 284,00, mediante posa in opera di un telo di plastica alla base, uno strato di cm 30 circa di terreno ed uno di cm 20 circa di pietrisco; b) una piattaforma di cemento a base rettangolare delle dimensioni di ml 8,30 x 4,10, sulla quale era allocata una roulotte;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 7 novembre 2022 e depositato il 5 dicembre 2022, S.P. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 6, comma 1, lett. e- ter ), e 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 2, comma 1, all. A, d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, oltre ad eccesso di potere, perché le opere di cui è stata ingiunta la demolizione non necessiterebbero né di titolo edilizio né di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di pavimentazione di un’area pertinenziale esterna rientrante in una zona edificabile a mente del PRG;
II) violazione degli artt. 6 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001, nonché eccesso di potere, perché non è possibile sanzionare con l’ordine di demolizione anche opere regolarmente realizzate;
III) violazione degli artt. 3 e 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, d.P.R. n. 380 cit., oltre ad eccesso di potere, perché l’amministrazione non ha mai comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia infondato perché: a) “ per ius receptum , le attività di movimento di terra, di sbancamento e di livellamento del terreno per usi diversi da quelli agricoli, laddove modifichino stabilmente la precedente conformazione naturale di un’area, in vista di un impiego non già meramente contingente, bensì prolungato nel tempo, concretano una trasformazione del territorio rilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio, subordinata, come tale, al previo rilascio di apposito permesso di costruire ” sulla base della definizione generale di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 cit. (così TAR Campania, Salerno, sez. III, 18 settembre 2024 n. 1674; in termini v. anche TAR Campania, Salerno, sez. II, 4 settembre 2019 n. 1491); b) anche la piattaforma in cemento contestata, per le caratteristiche del materiale utilizzato, le sue dimensioni e la funzionalizzazione alla sosta di veicoli, assume rilevanza a fini urbanistici e paesaggistici, comportando una significativa alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi, sì che la sua realizzazione avrebbe dovuto essere assistita dai necessari titoli edilizi e paesaggistici, nella specie mai acquisiti, a nulla rilevando che risalga a molto tempo prima dell’accertamento svolto dall’amministrazione, stante la natura permanente dell’illecito edilizio (sulla necessità di tali titoli per opere simili v. TAR Campania, Salerno, sez. II, 2 dicembre 2024 n. 2337);
Ritenuto che anche il secondo ordine di censure sia destituito di fondamento – fattuale, prima ancora che giuridico – posto che tutte le opere sanzionate dal Comune di Centola con l’ordinanza gravata sono prive di legittimazione edilizia e paesaggistica e vanno, quindi, demolite, non avendo parte ricorrente prodotto in giudizio alcuna contraria evidenza;
Ritenuto, infine, che anche l’ultimo mezzo di gravame sia destituito di fondamento, dato che – a prescindere dal fatto che il preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis , l. n. 241 del 1990, non è applicabile a un procedimento avviato d’ufficio, venendo piuttosto in questione l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento – parte ricorrente non ha offerto in giudizio alcun elemento volto a dimostrare che la valutazione del Comune di Centola sia erronea e che, se tempestivamente versato nel procedimento attraverso la pretermessa fase partecipativa, avrebbe potuto determinare un differente esito della vicenda e ciò tenuto anche conto che la comunicazione di avvio prevista dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, non è necessaria nell’ambito dei procedimenti repressivi edilizi (TAR Campania, Salerno, sez. II, 13 novembre 2025 n. 1866; sez. II, 30 ottobre 2025 n. 1759; sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1703; sez. II, 16 ottobre 2025 n. 1688);
Dato atto che non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituito l’ente locale risultato vittorioso;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
ER NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO