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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BUONO MASSIMO, Giudice
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6389/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - P.zza E. Imperio 84085 Mercato San Severino SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
11 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- ING. PAGAMENTO n. 1065067170003301 TARSU/TIA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6065067160016968 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 818/2024 dep. in data 20.2.2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO (CGTPG) DI SALERNO ha respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dalla CGTPG: “con ricorso, ritualmente notificato al
Comune di Mercato San Severino, Nominativo 1, in atti generalizzato, legale rappresentante della società Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
1065067170003301, notificata in data 22.8.2019, relativa al sottostante avviso di accertamento n.
6065067160016988, asseritamente notificato in data 17.2.2017 e relativo a tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2016. Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intassabilità delle aree per produzione di rifiuti speciali. Si costituiva il Comune di Mercato San Severino ed eccepiva che l'avviso di accertamento n. 6065067160016968 non era stato impugnato nei termini, donde il credito dallo stesso portato doveva considerarsi ad ogni effetto consolidato, che l'Ente aveva provveduto ad individuare le aree soggette a tassazione, escludendo già ab origine quelle virtualmente interessate alla produzione di rifiuti speciali sulla scorta del certificato di agibilità rilasciato e della documentazione in possesso dell'Amministrazione, confrontata con i dati raccolti con il rilievo diretto in loco e supportato dalle planimetrie presenti presso la P. A. non avendo la società, per l'annualità richiesta, presentato presso la necessaria richiesta di esenzione in relazione alle superfici considerate intassabili, né prodotto planimetrie individuanti le stesse in relazione al ciclo di produzione effettuato. Questa CTP – Sezione IV con sentenza n. 1644/4/20 del 30.9.2020 dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto della mancata impugnazione del predetto avviso di accertamento. Avverso tale sentenza proponeva appello ribadendo le censure mosse in primo grado con particolare riferimento alla omessa notifica e alla omessa prova della notifica in primo grado del sottostante avviso di accertamento n. 6065067160016988.
Il Comune, da parte sua, costituitosi in giudizio eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 del D.lgs n. 546/92 e, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
La CTR Campania – Sezione 2, con sentenza n. 8329/2021 in data 18.11.2921 annullava la sentenza di primo grado e rimetteva gli atti a questa CTP per un nuovo giudizio. Con memoria depositata in data
1.12.2022 il Comune di Mercato San Severino reiterava le medesime deduzioni proposte in primo grado e con successiva memoria depositata in data 10.12.2022 evidenziava l'avvenuto deposito nel giudizio di appello ex art. 58 D.lgs. n. 546/92 di copia dell'istanza di affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1 lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 dell'avviso di accertamento n. 6065067160016988, copia dell'istanza di rottamazione proposta in data 15.07.2019 nonché copia della dichiarazione TARSU integrativa del 16.12.16 con la quale il ricorrente, nel chiedere la sospensione dell'ingiunzione di pagamento n. 1065067170003301 qui impugnata, comunicava di aver assunto in locazione altre due unità immobiliari. Alla precedente udienza del 14.12.2022 le parti concordemente chiedevano rinvio pendendo trattative di conciliazione”.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare: - che “dalla documentazione prodotta in giudizio dal costituito Comune di Mercato San Severino può ritenersi provata l'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento n. 6065067160016988”, come desumibile:
“a) dalla copia della dichiarazione TARSU integrativa del 16.12.16 con la quale il ricorrente, nel chiedere la sospensione dell'ingiunzione di pagamento n. 1065067170003301 qui impugnata, comunicava di aver assunto in locazione altre due unità immobiliari;
b) dalla richiesta in data 6.2.2017 di affissione all'Albo Pretorio da parte della Gamma Tributi S.r.l., ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1 lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 dell'avviso di accertamento n. 6065067160016988 in busta chiusa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario;
c) dall'istanza di rottamazione proposta in data 15.07.2019 dalla società ricorrente e, sul punto”, con la precisazione “che si è ritenuto (Cass. Civ., Sez. Trib., 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che tale richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta - la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione - è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 18/06/2018, n.
16098)”;
- che, “nella fattispecie, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. Civ., Sez 1, 8.2.2021, n. 2961) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. Civ.,
Sez. Un., 28.9.2018, n. 23620) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto della notificazione stessa”, con conseguente improponibilità delle “censure di merito inerenti la sostanziale pretesa creditoria che avrebbero dovuto essere mosse avverso l'avviso di accertamento non impugnato o opposto nei termini”, laddove, “in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento (nella vicenda in esame l'ingiunzione di pagamento qui impugnata) per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass. Civ., Sez. 6 – 5, ord.
24.5.2017, n. 13102)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1, la quale, riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- che, “contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di Primo Grado, l'avviso di accertamento nr.
6065067160016968, presupposto all'atto impugnato, non è mai stato notificato alla Società”;
- che “la presentazione di dichiarazione Tarsu per l'anno 2016, su cui sarebbe indicato dalla società appellante di aver locato ad altra società l'immobile di proprietà, non dimostra affatto che la società aveva ricevuto la notifica dell'atto di accertamento nr. 6065067160016968 nel febbraio del 2017 e tra l'altro il documento depositato dal Comune è del tutto nero ed illeggibile”;
- che, “contrariamente a quanto affermato dalla Corte di primo grado, il Comune non ha affatto dato prova di aver rispettato tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c.”, ed “infatti, l'Ente non ha depositato la
<> dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso il Comune e, quindi non vi è prova che la contribuente fosse informata dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale”, essendosi invece “limitato a depositare la richiesta di notifica ai sensi dell'art. 140 cpc e l'elenco dei destinatari, omettendo di fornire la prova dell'invio alla contribuente della comunicazione del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento”, laddove “la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.
c. presuppone non solo che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, siano esattamente individuati ma anche che siano state esperite tutte le formalità previste dalla norma per garantire l'effettiva conoscenza dell'atto notificando”;
- che “la presentazione dell'istanza, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione opposta, in data 29.7.2019 non dimostra l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nel febbraio del 2017”;
- che “la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale”. Cass. Civ., sez. un.,
04/03/2008, n. 5791 (ribadito anche dalla sentenza della Cass. Civ., sez. trib., 05/09/2012, n. 14861)” e,
“quindi, dalla mancata notifica dell'atto di accertamento discende l'inesistenza della pretesa erariale recata dall'atto di accertamento medesimo e con l'ulteriore conseguenza dell'erroneità ed illegittimità dell'ingiunzione opposta”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “riformare la decisione nr. 818/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, sezione nr. 11, in data 19.02.2024 e depositata in data
20.02.2024, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di pagamento nr. 1065067170003301 emessa dal
Comune di Mercato San Severino e notificata il 22.8.2019 nonché l'atto presupposto avviso di accertamento nr. 6065067160016968 (mai notificato) per l'anno 2016, per i motivi di cui al testo, con condanna alla refusione delle spese di lite oltre Iva e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore”.
Il Comune di Mercato S. Severino si è costituito con controdeduzioni con le quali ha resistito al gravame, in particolare osservando:
- che “è proprio il combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, e dell'art. 60, comma 1 lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, ad indicare il corretto iter da seguire per la notifica degli atti impositivi qualora, in seguito a puntuale e precisa verifica degli indirizzi presenti all'anagrafe comunale, si accerti l'irreperibilità assoluta del contribuente. (cfr. Corte di Cass. n. 6788 del 17.3.2017 e Corte di Cass. ordinanza n. 10356/5 del 17/04/2024)”; All'esito della odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va quindi respinto per le assorbenti considerazioni che seguono, risultando in buona sostanza condivisibili le sopra riportate considerazioni del primo giudice, come pure le argomentazioni difensive di parte appellata.
Sotto tale profilo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem”
a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più <>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una < originalità>> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico” (nello stesso senso, cfr. anche
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018; Cass., Sez. L - , Sentenza n. 21037 del
23/08/2018).
Del pari è stato di recente ribadito dalla S.C. anche che “il recepimento letterale in una sentenza delle argomentazioni contenute in altra sentenza è consentito per ragioni di economia processuale e di semplificazione redazionale, in funzione dell'accorciamento dei tempi di stesura dei provvedimenti giudiziari” (cfr. Cass., S.T., Sent. n. 33584/2025), e cio è permesso anche in riferimento “alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione” suddetta “da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia” senza “risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio
2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883)” (così, in motivazione, Cass., S.T., Sent. n. 21443/2022).
Tanto premesso, va in particolare osservato, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010), come è consentito al giudice di appello, e comunque in via assorbente in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU.,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014):
- che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la contribuente aveva eccepito la radicale inesistenza della notifica dell'atto presupposto, senza dedurre altri eventuali vizi di invalidità della stessa,
e senza che, a seguito delle difese con riscontro documentale di controparte relative alla esistenza e regolarità di tale notifica, venissero ritualmente presentati convincenti motivi aggiunti ex art. 24 D. lgs. n.
546/1992, con le conseguenze processuali preclusive da ultimo illustrate da Cass., S.T., Ord. n.
16797/2025;
- che non meno di per sé assorbente è il rilievo, condivisibilmente come sopra formulato dal primo giudice, della circostanza, in fatto non convincentemente contestata, che la contribuente ebbe a proporre istanza in data 15.07.2019 riferita all'atto presupposto in questione (seguita anche da istanza di sospensione protocollata in data 29.7.2019) così dimostrando di averne avuto conoscenza, laddove è stato di recente ribadito dalla S.C. che le istanze che presuppongono una conoscenza acquisita dell'atto presupposto (quali ad esempio le istanze di rateizzazione ovvero quelle conseguenti al rilascio di estratto di ruolo) precludono, “di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti” (cfr., Cass., S.T., Ord. n. 16797/2025 cit., con richiamo anche a Cass., 6 febbraio
2024, n. 3414; Cass., 8 aprile 2024, n. 9221; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 17 settembre
2019, n. 23076; Cass., 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27799), sicchè, in mancanza di tempestiva impugnazione nei termini di Legge decorrenti quantomeno dalla suddetta data di comprovata effettiva conoscenza, l'atto presupposto si è comunque consolidato definitivamente senza possibilità di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nella appropriata sede impugnatoria, e senza che l'atto consequenziale sia affetto da vizi propri.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, l'appello deve quindi essere respinto, con conferma della gravata sentenza.
In considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, oggetto di sentenze chiarificatrici della S.C. emesse anche in corso di causa, si compensano per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BUONO MASSIMO, Giudice
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6389/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - P.zza E. Imperio 84085 Mercato San Severino SA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
11 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- ING. PAGAMENTO n. 1065067170003301 TARSU/TIA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6065067160016968 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 818/2024 dep. in data 20.2.2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO (CGTPG) DI SALERNO ha respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dalla CGTPG: “con ricorso, ritualmente notificato al
Comune di Mercato San Severino, Nominativo 1, in atti generalizzato, legale rappresentante della società Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
1065067170003301, notificata in data 22.8.2019, relativa al sottostante avviso di accertamento n.
6065067160016988, asseritamente notificato in data 17.2.2017 e relativo a tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2016. Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intassabilità delle aree per produzione di rifiuti speciali. Si costituiva il Comune di Mercato San Severino ed eccepiva che l'avviso di accertamento n. 6065067160016968 non era stato impugnato nei termini, donde il credito dallo stesso portato doveva considerarsi ad ogni effetto consolidato, che l'Ente aveva provveduto ad individuare le aree soggette a tassazione, escludendo già ab origine quelle virtualmente interessate alla produzione di rifiuti speciali sulla scorta del certificato di agibilità rilasciato e della documentazione in possesso dell'Amministrazione, confrontata con i dati raccolti con il rilievo diretto in loco e supportato dalle planimetrie presenti presso la P. A. non avendo la società, per l'annualità richiesta, presentato presso la necessaria richiesta di esenzione in relazione alle superfici considerate intassabili, né prodotto planimetrie individuanti le stesse in relazione al ciclo di produzione effettuato. Questa CTP – Sezione IV con sentenza n. 1644/4/20 del 30.9.2020 dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto della mancata impugnazione del predetto avviso di accertamento. Avverso tale sentenza proponeva appello ribadendo le censure mosse in primo grado con particolare riferimento alla omessa notifica e alla omessa prova della notifica in primo grado del sottostante avviso di accertamento n. 6065067160016988.
Il Comune, da parte sua, costituitosi in giudizio eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 del D.lgs n. 546/92 e, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
La CTR Campania – Sezione 2, con sentenza n. 8329/2021 in data 18.11.2921 annullava la sentenza di primo grado e rimetteva gli atti a questa CTP per un nuovo giudizio. Con memoria depositata in data
1.12.2022 il Comune di Mercato San Severino reiterava le medesime deduzioni proposte in primo grado e con successiva memoria depositata in data 10.12.2022 evidenziava l'avvenuto deposito nel giudizio di appello ex art. 58 D.lgs. n. 546/92 di copia dell'istanza di affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1 lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 dell'avviso di accertamento n. 6065067160016988, copia dell'istanza di rottamazione proposta in data 15.07.2019 nonché copia della dichiarazione TARSU integrativa del 16.12.16 con la quale il ricorrente, nel chiedere la sospensione dell'ingiunzione di pagamento n. 1065067170003301 qui impugnata, comunicava di aver assunto in locazione altre due unità immobiliari. Alla precedente udienza del 14.12.2022 le parti concordemente chiedevano rinvio pendendo trattative di conciliazione”.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare: - che “dalla documentazione prodotta in giudizio dal costituito Comune di Mercato San Severino può ritenersi provata l'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento n. 6065067160016988”, come desumibile:
“a) dalla copia della dichiarazione TARSU integrativa del 16.12.16 con la quale il ricorrente, nel chiedere la sospensione dell'ingiunzione di pagamento n. 1065067170003301 qui impugnata, comunicava di aver assunto in locazione altre due unità immobiliari;
b) dalla richiesta in data 6.2.2017 di affissione all'Albo Pretorio da parte della Gamma Tributi S.r.l., ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1 lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 dell'avviso di accertamento n. 6065067160016988 in busta chiusa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario;
c) dall'istanza di rottamazione proposta in data 15.07.2019 dalla società ricorrente e, sul punto”, con la precisazione “che si è ritenuto (Cass. Civ., Sez. Trib., 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che tale richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta - la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione - è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 18/06/2018, n.
16098)”;
- che, “nella fattispecie, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. Civ., Sez 1, 8.2.2021, n. 2961) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. Civ.,
Sez. Un., 28.9.2018, n. 23620) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto della notificazione stessa”, con conseguente improponibilità delle “censure di merito inerenti la sostanziale pretesa creditoria che avrebbero dovuto essere mosse avverso l'avviso di accertamento non impugnato o opposto nei termini”, laddove, “in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento (nella vicenda in esame l'ingiunzione di pagamento qui impugnata) per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass. Civ., Sez. 6 – 5, ord.
24.5.2017, n. 13102)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1, la quale, riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- che, “contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di Primo Grado, l'avviso di accertamento nr.
6065067160016968, presupposto all'atto impugnato, non è mai stato notificato alla Società”;
- che “la presentazione di dichiarazione Tarsu per l'anno 2016, su cui sarebbe indicato dalla società appellante di aver locato ad altra società l'immobile di proprietà, non dimostra affatto che la società aveva ricevuto la notifica dell'atto di accertamento nr. 6065067160016968 nel febbraio del 2017 e tra l'altro il documento depositato dal Comune è del tutto nero ed illeggibile”;
- che, “contrariamente a quanto affermato dalla Corte di primo grado, il Comune non ha affatto dato prova di aver rispettato tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c.”, ed “infatti, l'Ente non ha depositato la
<> dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso il Comune e, quindi non vi è prova che la contribuente fosse informata dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale”, essendosi invece “limitato a depositare la richiesta di notifica ai sensi dell'art. 140 cpc e l'elenco dei destinatari, omettendo di fornire la prova dell'invio alla contribuente della comunicazione del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento”, laddove “la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.
c. presuppone non solo che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, siano esattamente individuati ma anche che siano state esperite tutte le formalità previste dalla norma per garantire l'effettiva conoscenza dell'atto notificando”;
- che “la presentazione dell'istanza, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione opposta, in data 29.7.2019 non dimostra l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nel febbraio del 2017”;
- che “la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale”. Cass. Civ., sez. un.,
04/03/2008, n. 5791 (ribadito anche dalla sentenza della Cass. Civ., sez. trib., 05/09/2012, n. 14861)” e,
“quindi, dalla mancata notifica dell'atto di accertamento discende l'inesistenza della pretesa erariale recata dall'atto di accertamento medesimo e con l'ulteriore conseguenza dell'erroneità ed illegittimità dell'ingiunzione opposta”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “riformare la decisione nr. 818/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, sezione nr. 11, in data 19.02.2024 e depositata in data
20.02.2024, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di pagamento nr. 1065067170003301 emessa dal
Comune di Mercato San Severino e notificata il 22.8.2019 nonché l'atto presupposto avviso di accertamento nr. 6065067160016968 (mai notificato) per l'anno 2016, per i motivi di cui al testo, con condanna alla refusione delle spese di lite oltre Iva e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore”.
Il Comune di Mercato S. Severino si è costituito con controdeduzioni con le quali ha resistito al gravame, in particolare osservando:
- che “è proprio il combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, e dell'art. 60, comma 1 lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, ad indicare il corretto iter da seguire per la notifica degli atti impositivi qualora, in seguito a puntuale e precisa verifica degli indirizzi presenti all'anagrafe comunale, si accerti l'irreperibilità assoluta del contribuente. (cfr. Corte di Cass. n. 6788 del 17.3.2017 e Corte di Cass. ordinanza n. 10356/5 del 17/04/2024)”; All'esito della odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va quindi respinto per le assorbenti considerazioni che seguono, risultando in buona sostanza condivisibili le sopra riportate considerazioni del primo giudice, come pure le argomentazioni difensive di parte appellata.
Sotto tale profilo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem”
a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più <>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una < originalità>> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico” (nello stesso senso, cfr. anche
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018; Cass., Sez. L - , Sentenza n. 21037 del
23/08/2018).
Del pari è stato di recente ribadito dalla S.C. anche che “il recepimento letterale in una sentenza delle argomentazioni contenute in altra sentenza è consentito per ragioni di economia processuale e di semplificazione redazionale, in funzione dell'accorciamento dei tempi di stesura dei provvedimenti giudiziari” (cfr. Cass., S.T., Sent. n. 33584/2025), e cio è permesso anche in riferimento “alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione” suddetta “da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia” senza “risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio
2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883)” (così, in motivazione, Cass., S.T., Sent. n. 21443/2022).
Tanto premesso, va in particolare osservato, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010), come è consentito al giudice di appello, e comunque in via assorbente in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU.,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014):
- che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la contribuente aveva eccepito la radicale inesistenza della notifica dell'atto presupposto, senza dedurre altri eventuali vizi di invalidità della stessa,
e senza che, a seguito delle difese con riscontro documentale di controparte relative alla esistenza e regolarità di tale notifica, venissero ritualmente presentati convincenti motivi aggiunti ex art. 24 D. lgs. n.
546/1992, con le conseguenze processuali preclusive da ultimo illustrate da Cass., S.T., Ord. n.
16797/2025;
- che non meno di per sé assorbente è il rilievo, condivisibilmente come sopra formulato dal primo giudice, della circostanza, in fatto non convincentemente contestata, che la contribuente ebbe a proporre istanza in data 15.07.2019 riferita all'atto presupposto in questione (seguita anche da istanza di sospensione protocollata in data 29.7.2019) così dimostrando di averne avuto conoscenza, laddove è stato di recente ribadito dalla S.C. che le istanze che presuppongono una conoscenza acquisita dell'atto presupposto (quali ad esempio le istanze di rateizzazione ovvero quelle conseguenti al rilascio di estratto di ruolo) precludono, “di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti” (cfr., Cass., S.T., Ord. n. 16797/2025 cit., con richiamo anche a Cass., 6 febbraio
2024, n. 3414; Cass., 8 aprile 2024, n. 9221; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 17 settembre
2019, n. 23076; Cass., 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27799), sicchè, in mancanza di tempestiva impugnazione nei termini di Legge decorrenti quantomeno dalla suddetta data di comprovata effettiva conoscenza, l'atto presupposto si è comunque consolidato definitivamente senza possibilità di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nella appropriata sede impugnatoria, e senza che l'atto consequenziale sia affetto da vizi propri.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, l'appello deve quindi essere respinto, con conferma della gravata sentenza.
In considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, oggetto di sentenze chiarificatrici della S.C. emesse anche in corso di causa, si compensano per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.