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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10190/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
Caravella (C.F. ), Claudio Vitale (C.F. ) ed Enrica C.F._2 C.F._3
Busnelli (C.F. ) rispettivamente del Foro di Foggia e Milano, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Cerva n. 1.
ATTORE/I contro
(CF. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._5 l'1.12.1968 e residente in [...]
CONVENUTO/I – CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: Nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento del Rag. all'incarico conferito Controparte_1 dalla sig.ra nella predisposizione e presentazione della domanda e relativa Parte_1 documentazione per ottenere l'indennità di disoccupazione per le ragioni esposte nelle premesse del presente atto, per l'effetto, condannare il convenuto Rag. al pagamento della somma Controparte_1 di € 16.656,30.= oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto Rag. CP_1
residente in [...] sui seguenti capitoli di
[...] prova: pagina 1 di 8 1. vero è che nel mese di maggio 2015 il Rag. ha accettato l'incarico conferito dalla CP_1 CP_1 sig.ra avente ad oggetto la predisposizione e la gestione della pratica per ottenere Parte_1 l'indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento di parte attrice intimato dallo studio dell'Arch. CP_2
2. vero è che l'incarico conferito dalla sig.ra al Rag. nel maggio Parte_1 Controparte_1 2015 consisteva nella redazione dell'istanza per ottenere l'indennità di disoccupazione prodotta sub doc. 4 che mi si rammostra e nel deposito della stessa nel cassetto fiscale della lavoratrice come da ricevuta sub doc. 12 che mi si rammostra;
3. vero è che, nel mese di maggio 2015, in adempimento al mandato conferito dalla sig.ra
[...] di cui ai precedenti capitoli, il Rag. ha compilato la domanda di nuova Parte_1 Controparte_1 prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sub doc. 4 che mi si rammostra;
4. vero è che, nella circostanza meglio descritta nel precedente capitolo 3, nell'istanza sub doc.4 il Rag.
ha indicato i propri recapiti (e-mail e tel. 02-36799878) in modo Controparte_1 Email_1 che in caso di chiarimenti l'INPS avrebbe potuto contattare direttamente il professionista;
5. vero è che, il 30 maggio 2015, il Rag. ha depositato personalmente l'istanza sub doc.4 CP_1 accedendo al cassetto previdenziale della sig.ra come da ricevuta sub doc. 5 che mi Parte_1 si rammostra;
6. vero è che, quando, in data 30 maggio 2015, il Rag. ha presentato l'istanza sub Controparte_1 doc. 4 mediante il sistema telematico del cassetto previdenziale della sig.ra ha Parte_1 omesso di allegare la dichiarazione dei redditi dell'attrice con l'indicazione degli introiti derivati dalla carica di amministratore unico di Cocciole Srl;
7. vero è che gli allegati alla e-mail del 16 giugno 2015 proveniente dal Rag. ed Controparte_1 indirizzata alla sig.ra prodotta sub doc. 6 sono rappresentati dallo screenshot del Parte_1 cassetto previdenziale della sig.ra prodotti sub docc. 5 e 12 che mi si rammostrano;
Parte_1
8. vero è che nel marzo 2021, in seguito al ricevimento dell'accertamento dell'INPS in cui l'ente ha chiesto la restituzione dell'importo erogato a titolo di indennità di disoccupazione sub doc. 8 il Rag.
ha confermato alla sig.ra che la presentazione della domanda di Controparte_1 Parte_1 nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sub doc. 4 fosse regolare e corretta;
9. vero è che in data 22 maggio 2021 il Rag. ha inviato alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1 riscorso amministrativo da presentare all'INPS per contestare la restituzione delle somme erogate a completamento del mandato conferito dall'attrice per ottenere l'indennità di disoccupazione;
10. vero è che il ricorso amministrativo del 22 maggio 2021 n. AMM/PSR/2021/46143 sub doc. 10 che mi si rammostra è stato redatto dal Rag. a completamento del mandato conferito Controparte_1 dalla attrice per ottenere l'indennità di disoccupazione. Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione in merito alle istanze istruttorie formulate da controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali oltre il rimborso
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2023 a norma dell'art. 140 c.p.c., Parte_1 ha citato in giudizio il ragioniere per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito a CP_1 causa del negligente operato di quest'ultimo nella presentazione della domanda di NASpI in nome e per conto della medesima.
Parte attrice ha dedotto di gestire, a far data dall'anno 2013, asili nido nel Comune di Milano in qualità di socia ed amministratore unico della società Coccinelle S.r.l. fino al dicembre 2015 e poi, dal gennaio 2016 unicamente con la carica di socia.
pagina 2 di 8 Ha dichiarato di avere prestato attività di lavoro dipendente presso lo studio dell'arch. fino CP_2 al maggio 2015 quando si è licenziata con il progetto d'intraprendere la strada del lavoro autonomo ed interessarsi unicamente degli asili nido gestiti per tramite di Coccinelle S.r.l. In seguito al suddetto licenziamento, non avendo una stabile occupazione nell'immediatezza, l'odierna attrice ha considerato la possibilità di presentare domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione, dando incarico al rag. , amministratore unico della Outsour@ced S.r.l., nella sua qualità di CP_1 consulente del lavoro, di espletare le necessarie formalità. Parte attrice ha dedotto che il ha assunto l'incarico di predisporre la domanda compilando il CP_1 format presente sul sito dell'INPS ed inviandola all'ente mediante accesso al cassetto previdenziale dell'attrice
, però, ha errato nel compilare la domanda, determinando così la richiesta di restituzione degli Parte_2 importi percepiti a titolo di disoccupazione dall'attrice da parte dell'INPS.
Nel corso della prima udienza del 10.03.2023 il difensore di parte attrice esibiva certificato di residenza Perso del e attestante il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza e il giudice, preso CP_1 atto della mancata costituzione del contenuto, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Alla successiva udienza del 5 marzo 2024 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli formulati da parte attrice e rinviava all'udienza dell'11 giugno 2024 per l'assunzione della prova;
in quella sede, constatata la regolare notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale al convenuto, notifica avvenuta a mani proprie, e la mancata comparizione dello stesso, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con modalità cartolare a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio al 30 gennaio 2025. Assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi con ordinanza del 3 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente giudizio parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità Parte_1 professionale del convenuto rag. e la conseguente condanna di quest'ultimo al CP_1 risarcimento dei danni derivatine.
L'attività professionale del ragioniere rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte. La responsabilità del ragioniere contabile non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05/07/2017, n.13623).
pagina 3 di 8 Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza causalmente rilevante dell'errore commesso dal professionista (Cfr, Tribunale Milano, sez. I, n. 6867/2020; Tribunale Milano, sez. I, n. 2484/2020, Tribunale Milano, sez. I n.
9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati nella fattispecie in esame pur essendo ravvisabile un comportamento negligente di parte convenuta, la domanda formulata dalla non può essere accolta per le Parte_1 motivazioni che seguono.
Si deve preliminarmente rilevare che, trattandosi di controversia contumaciale, il convincimento di questo giudice è fondato sull'insieme delle risultanze delle allegazioni fornite da parte attrice da un lato e, dall'altro, sulla valutazione della circostanza che il convenuto non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale senza addurre alcun valido motivo, pur in presenza di regolare notifica della convocazione.
Secondo la ricostruzione fornita dalla nel maggio 2015 la stessa avrebbe conferito incarico Parte_1 al convenuto, nella sua qualifica di consulente del lavoro, di assisterla nella redazione e presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento subito come lavoratrice dipendente. Il avrebbe assunto l'incarico gestendo la pratica, predisponendo la domanda ed CP_1 inviandola all'ente previdenziale per tramite del cassetto fiscale della cliente, omettendo però d'indicare la carica di amministratore della società Coccinelle S.r.l. che la richiedente ricopriva all'epoca dei fatti, omissione che ha indotto l'ente a chiedere la restituzione delle somme percepite dalla sig.ra a titolo di disoccupazione perché “non spettante per mancanza dei requisiti di Parte_1 legge”.
Dalle allegazioni di parte attrice risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze:
- il conferimento al dell'incarico di presentare la domanda per ottenere l'indennità di CP_1 disoccupazione.
In particolare, il rapporto è provato dallo scambio di mail intercorso fra le parti e prodotto sub doc.
6. La difesa della ha allegato copia della domanda di Nuova prestazione di Parte_1 Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) inoltrata all'INPS in data 30.05.2015, attraverso il cassetto fiscale della stessa attrice (doc. 5); il documento 6 attesta che in data 15.06.2015 la ha chiesto al rag. via email di inviarle il numero di protocollo della pratica Parte_1 CP_1 presentata all'INPS ed il convenuto, con email di risposta datata 16.06.2015 ha testualmente dichiarato: “Ti mando i riferimenti della tua domanda di disoccupazione che è in fase di lavorazione e i tempi sono ancora nella norma.”, oltre a fornire all'attrice rassicurazioni sulla soluzione di differenti problematiche, circostanza che rafforza la prova dell'esistenza di un rapporto professionale in essere fra le due parti. Dalle allegazioni documentali richiamate emerge quindi che parte convenuta ha provveduto a compilare ed inoltrare la domanda NASpI all'INPS fornendo poi i dati della domanda, compreso il numero di protocollo ed assicurando la che la Parte_1 procedura fosse regolare.
pagina 4 di 8 - L'errore commesso dal rag. nella compilazione della domanda di NASpI CP_1
Anche l'errore commesso dal professionista nell'espletamento dell'incarico assunto emerge documentalmente dalle allegazioni di parte attrice. In particolare, alla pagina 3 del Modello presentato all'INPS in data 30.05.2015, il ha erroneamente barrato la dicitura “Dichiaro di non svolgere CP_1 attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata o lavoro occasionale di tipo accessorio”, omettendo di comunicare che la rivestiva all'epoca la carica di amministratore della Parte_1
Coccinelle S.r.l., senza percepire reddito.
Sul punto si osserva che i documenti prodotti da parte attrice sub 1 e 2 attestano da un lato che la ha rivestito la carica di amministratore della Coccinelle dal maggio 2013 fino al 30.12.2015 Parte_1
(cfr. pag. 11 della visura storica di Coccinelle S.r.l.), quindi anche al momento della presentazione della domanda all'INPS e, dall'altra, che il , nella sua qualità di professionista che tramite CP_1 l'Outsour@ced S.r.l. gestiva fin dal 2013 la contabilità e le posizioni dei dipendenti di Coccinelle S.r.l. (cfr. visure camerali allegate sub docc. 1 e 2) doveva essere a conoscenza della suddetta carica, come pure doveva sapere che la carica andava indicata anche se non remunerata.
Il ha quindi errato nella compilazione della domanda poi presentata, omettendo di segnalare CP_1 all'INPS la carica ricoperta dalla e di allegare la dichiarazione dei redditi della stessa pari a Parte_1 zero.
- Le conseguenze del comportamento negligente del CP_1
Altrettanto documentali sono le conseguenze derivate dall'errore commesso dall'odierno convenuto in capo alla Parte_1
Con delibera n. 2117082 del 14.06.2021 (doc. 10), delibera emessa al termine del procedimento per ricorso amministrativo presentato dalla in data 21.05.2021 contro il provvedimento Parte_1 attestante la non debenza di prestazioni a sostegno del reddito, l'INPS ha chiarito che in base alla Circolare n. 174/2017 dell'ente stesso e alla normativa richiamata, sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Nell'ipotesi di svolgimento da parte del percettore d'indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 22 del 2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. L'INPS ha poi chiarito testualmente che “Il beneficiario della prestazione NASpI, nel caso di svolgimento delle suddette funzioni deve pertanto, a pena di decadenza, informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero”. L'errore commesso dal ha determinato l'accertamento INPS del 22.02.2021, ricevuto dalla CP_1 ricorrente in data 8.03.2021, con il quale l' ha richiesto la restituzione delle somme liquidate a CP_3 titolo d'indennità di disoccupazione per il periodo dal 23.06.2015 al 26.05.2017, pari ad €. 16.656,30, perché indebitamente percepite per mancanza dei requisiti di legge (doc. 8 di parte attrice). Si rileva, sul punto, che la ha impugnato il suddetto accertamento con ricorso n. 2050256 Parte_1 del 22.05.2021 (doc. 9) ricorso rigettato con le motivazioni sopra riportate.
- La mancata risposta all'interpello
Del resto, le risultanze probatorie documentali sono altresì avvalorate dalla prova orale assunta nel corso del presente giudizio.
pagina 5 di 8 Infatti, su istanza formulata dalla difesa di parte attrice con le apposite memorie istruttorie, nel corso dell'udienza del 5.03.2024, questo giudice aveva ammesso l'interrogatorio formale del sui capitoli CP_1
n.ri 1; 2; 3, 5, 6, 7, 9, 10.
Il verbale di ammissione è stato regolarmente notificato al , previa estrazione di certificato di CP_1 residenza dello stesso il 7.03.2024, con notifica perfezionatasi in data 13.03.2024 a mani del convivente del destinatario. Il , pur edotto dell'interrogatorio formale ammesso, ha deciso di non CP_1 presentarsi senza addurre alcun valido motivo, così perseverando nell'atteggiamento tenuto fin dall'esordio della questione, quando ha ritenuto di non aderire al tentativo di mediazione (doc. 11) e di non costituirsi nel presente giudizio.
Sul punto occorre richiamare i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della mancata ingiustificata risposta all'interrogatorio formale. L'art. 232 c.p.c. prevede che, in caso di mancata risposta all'interrogatorio formale, il giudice possa ritenere ammessi i fatti dedotti. La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, ha chiarito che questa mancata risposta non è automatica prova di confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere ammessi i fatti, valutando tutti gli altri elementi di prova. In altre parole, la Cassazione ha chiarito che se una parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio; la mancata risposta non comporta automaticamente l'effetto della confessione (ficta confessio cfr. Cass. 9436/2018, C.ass 11240/2004; Cass. 12463/2003; Cass. 1470/1998; Cass. 9839/1996; Cass. 6160/1979), ma conferisce al giudice la facoltà discrezionale di ritenere ammessi i fatti dedotti, previa valutazione di tutti gli elementi di prova disponibili.
La mancata risposta costituisce prova indiziaria (Cass. 19833/2014; Cass. 17249/2003; Cass.
2864/2003; Cass. 2888/1996) o argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. (Cass. 10099/2013; Cass. 15389/2005; Cass. 13635/2001; Cass. 1805/1996) purché supportata dalla concomitante presenza di altri elementi di prova, anche presuntiva (Cass. 17719/2014; Cass. 665/2011; Cass. 6697/2009; Cass.
6181/2009; Cass. 13422/2008; Cass. 10827/2008; Cass. 3258/2007)
La Cassazione ha, poi, sottolineato che il giudice deve sempre valutare la credibilità delle dichiarazioni della parte, tenendo conto di eventuali contraddizioni o incoerenze ovvero la presenza di prove contrarie (C. 22407/2006; C. 1812/1996).
In sostanza, «la legge valuta la mancata risposta non per quella che avrebbe potuto essere la risposta, ma come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo: e perciò non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe essere considerando il possibile esito «di miglior grado» dell'interrogatorio), ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione»; efficacia di piena prova, che alla mancata dichiarazione spetta «non prima ma dopo e per effetto della libera valutazione del giudice» (Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, 20ª ed., Torino, 2009, 263, nt. 35).
Proprio la discrezionalità del giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nel non reso interrogatorio, impedisce che la relativa valutazione sia sindacabile in Cassazione per vizio della motivazione (C. 19833/2014; C. 10099/2013; C. 20740/2009; C. 7208/2004; C. 12750/2001; C. 4800/2001; C. 4211/1998; C. 2690/1987), a meno che non sia omesso qualsiasi riferimento agli elementi istruttori concorrenti e ai capitoli articolati (C. 27320/2005; C. 3053/1985).
pagina 6 di 8 Alla luce dell'inquadramento giurisprudenziale riportato questo giudice ritiene che la mancata ingiustificata comparizione del per rendere l'interrogatorio formale dedotto, valutata alla luce di CP_1 tutte le evidenze documentali richiamate possa fare ritenere provati i fatti dedotti nei capitoli indicati.
In particolare, si devono ritenere provate le seguenti circostanze:
- nel maggio 2015 la ha conferito al , l'incarico avente ad oggetto la redazione Parte_1 CP_1 dell'istanza per ottenere l'indennità di disoccupazione prodotta sub doc. 4 e il deposito della stessa nel cassetto fiscale della lavoratrice come da ricevuta sub doc. 12;
- in adempimento al mandato conferito dalla il Rag. ha compilato la Parte_1 Controparte_1 domanda di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al doc. 4, domanda che è stata depositata dallo stesso in data 30 maggio 2015, mediante accesso al CP_1 cassetto previdenziale di parte attrice come dimostrato anche dalla ricevuta prodotta sub doc. 5;
- il Rag. ha presentato l'istanza sub doc. 4 omettendo di allegare la dichiarazione dei redditi CP_1 dell'attrice con l'indicazione degli introiti derivati dalla carica di amministratore unico di Coccinelle S.R.L.;
- allegato all'e-mail del 16.06.2015 (doc. 6) il ha inviato alla su sua richiesta, CP_1 Parte_1 screenshot del cassetto previdenziale della sig.ra prodotti sub docc. 5 e 12, ossia Parte_1 rispettivamente screenshot del Cassetto previdenziale e screenshot dello Sportello Virtuale per i Servizi d'Informazione e Richiesta di Prestazione, relativi a parte attrice;
- in data 22 maggio 2021 il Rag. ha inviato alla sig.ra il riscorso amministrativo da CP_1 Parte_1 presentare all'INPS per contestare la richiesta di restituzione delle somme erogate, ricorso redatto dallo stesso a completamento del mandato conferito dall'attrice per ottenere l'indennità di CP_1 disoccupazione.
Tuttavia, questo giudice pur ritenendo provato l'inadempimento del rag. per le considerazioni CP_1 fin qui svolte, non può accogliere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, perché manca la prova dell'asserito danno subito dalla Parte_1
In altri termini, il principio dispositivo, che informa di sé il nostro ordinamento, impone che la parte che agisce in giudizio ha l'onere di dimostrare i fatti a fondamento del diritto fatto valere, con la conseguenza che il mero accertamento dell'altrui inadempimento non comporta automaticamente una pretesa risarcitoria da parte del creditore, costituendo l'inadempimento soltanto uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno, sicché esso è insuscettibile di integrare gli estremi di una domanda autonoma. Il concetto d'inadempimento per inesattezza della prestazione professionale non deve essere confuso con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria, la quale ultima sussiste solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno (Cass. 3782/2021). Trattandosi, infatti, di un'azione di responsabilità risarcitoria, l'accertamento della lesione e la quantificazione del danno causalmente collegato alla condotta del convenuto costituiscono elementi costitutivi della fattispecie.
Nel caso in esame la ha indicato il danno patrimoniale subito nella somma di €. 16.656,30, Parte_1 oggetto dell'Accertamento INPS del 22.02.2021 (doc. 8 di parte attrice), ma ha omesso la prova dell'avvenuto pagamento delle somme indicate con la conseguenza che manca integralmente la prova del versamento effettivo, ossia dell'esborso e del conseguente depauperamento del patrimonio di parte attrice come conseguenza del danno derivante dalla negligenza del . CP_1
pagina 7 di 8 Tanto più che a fronte della mancata allegazione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme indicate, parte attrice non ha neppure formulato prove orali volte a dimostrare il danno lamentato.
Dal momento che il diritto dedotto in giudizio dalla è di tipo risarcitorio, il mancato Parte_1 raggiungimento della prova sull'asserito danno, pur in presenza della prova del comportamento negligente imprudente o imperito del , impone a questo giudice una sentenza di rigetto delle CP_1 istanze proposte, essendo inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni, in quanto non idonea a consentire all'attrice di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile.
Quanto alle spese di lite si osserva che la Prefettura di Milano resistente – vittoriosa, è rimasta contumace e sul punto trova applicazione quanto disposto dalla Corte di Cassazione (ord. 12897/2919) secondo la quale: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.”
Alla luce di quanto esposto è evidente che il contumace vittorioso, avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito di detto giudizio risulti vittorioso, giacché egli non ha espletato alcuna attività processuale o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1. rigetta integralmente la domanda formulate da parte attrice Parte_1
2. nulla sulle spese.
Milano, 16 maggio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10190/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
Caravella (C.F. ), Claudio Vitale (C.F. ) ed Enrica C.F._2 C.F._3
Busnelli (C.F. ) rispettivamente del Foro di Foggia e Milano, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Cerva n. 1.
ATTORE/I contro
(CF. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._5 l'1.12.1968 e residente in [...]
CONVENUTO/I – CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: Nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento del Rag. all'incarico conferito Controparte_1 dalla sig.ra nella predisposizione e presentazione della domanda e relativa Parte_1 documentazione per ottenere l'indennità di disoccupazione per le ragioni esposte nelle premesse del presente atto, per l'effetto, condannare il convenuto Rag. al pagamento della somma Controparte_1 di € 16.656,30.= oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto Rag. CP_1
residente in [...] sui seguenti capitoli di
[...] prova: pagina 1 di 8 1. vero è che nel mese di maggio 2015 il Rag. ha accettato l'incarico conferito dalla CP_1 CP_1 sig.ra avente ad oggetto la predisposizione e la gestione della pratica per ottenere Parte_1 l'indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento di parte attrice intimato dallo studio dell'Arch. CP_2
2. vero è che l'incarico conferito dalla sig.ra al Rag. nel maggio Parte_1 Controparte_1 2015 consisteva nella redazione dell'istanza per ottenere l'indennità di disoccupazione prodotta sub doc. 4 che mi si rammostra e nel deposito della stessa nel cassetto fiscale della lavoratrice come da ricevuta sub doc. 12 che mi si rammostra;
3. vero è che, nel mese di maggio 2015, in adempimento al mandato conferito dalla sig.ra
[...] di cui ai precedenti capitoli, il Rag. ha compilato la domanda di nuova Parte_1 Controparte_1 prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sub doc. 4 che mi si rammostra;
4. vero è che, nella circostanza meglio descritta nel precedente capitolo 3, nell'istanza sub doc.4 il Rag.
ha indicato i propri recapiti (e-mail e tel. 02-36799878) in modo Controparte_1 Email_1 che in caso di chiarimenti l'INPS avrebbe potuto contattare direttamente il professionista;
5. vero è che, il 30 maggio 2015, il Rag. ha depositato personalmente l'istanza sub doc.4 CP_1 accedendo al cassetto previdenziale della sig.ra come da ricevuta sub doc. 5 che mi Parte_1 si rammostra;
6. vero è che, quando, in data 30 maggio 2015, il Rag. ha presentato l'istanza sub Controparte_1 doc. 4 mediante il sistema telematico del cassetto previdenziale della sig.ra ha Parte_1 omesso di allegare la dichiarazione dei redditi dell'attrice con l'indicazione degli introiti derivati dalla carica di amministratore unico di Cocciole Srl;
7. vero è che gli allegati alla e-mail del 16 giugno 2015 proveniente dal Rag. ed Controparte_1 indirizzata alla sig.ra prodotta sub doc. 6 sono rappresentati dallo screenshot del Parte_1 cassetto previdenziale della sig.ra prodotti sub docc. 5 e 12 che mi si rammostrano;
Parte_1
8. vero è che nel marzo 2021, in seguito al ricevimento dell'accertamento dell'INPS in cui l'ente ha chiesto la restituzione dell'importo erogato a titolo di indennità di disoccupazione sub doc. 8 il Rag.
ha confermato alla sig.ra che la presentazione della domanda di Controparte_1 Parte_1 nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sub doc. 4 fosse regolare e corretta;
9. vero è che in data 22 maggio 2021 il Rag. ha inviato alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1 riscorso amministrativo da presentare all'INPS per contestare la restituzione delle somme erogate a completamento del mandato conferito dall'attrice per ottenere l'indennità di disoccupazione;
10. vero è che il ricorso amministrativo del 22 maggio 2021 n. AMM/PSR/2021/46143 sub doc. 10 che mi si rammostra è stato redatto dal Rag. a completamento del mandato conferito Controparte_1 dalla attrice per ottenere l'indennità di disoccupazione. Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione in merito alle istanze istruttorie formulate da controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali oltre il rimborso
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2023 a norma dell'art. 140 c.p.c., Parte_1 ha citato in giudizio il ragioniere per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito a CP_1 causa del negligente operato di quest'ultimo nella presentazione della domanda di NASpI in nome e per conto della medesima.
Parte attrice ha dedotto di gestire, a far data dall'anno 2013, asili nido nel Comune di Milano in qualità di socia ed amministratore unico della società Coccinelle S.r.l. fino al dicembre 2015 e poi, dal gennaio 2016 unicamente con la carica di socia.
pagina 2 di 8 Ha dichiarato di avere prestato attività di lavoro dipendente presso lo studio dell'arch. fino CP_2 al maggio 2015 quando si è licenziata con il progetto d'intraprendere la strada del lavoro autonomo ed interessarsi unicamente degli asili nido gestiti per tramite di Coccinelle S.r.l. In seguito al suddetto licenziamento, non avendo una stabile occupazione nell'immediatezza, l'odierna attrice ha considerato la possibilità di presentare domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione, dando incarico al rag. , amministratore unico della Outsour@ced S.r.l., nella sua qualità di CP_1 consulente del lavoro, di espletare le necessarie formalità. Parte attrice ha dedotto che il ha assunto l'incarico di predisporre la domanda compilando il CP_1 format presente sul sito dell'INPS ed inviandola all'ente mediante accesso al cassetto previdenziale dell'attrice
, però, ha errato nel compilare la domanda, determinando così la richiesta di restituzione degli Parte_2 importi percepiti a titolo di disoccupazione dall'attrice da parte dell'INPS.
Nel corso della prima udienza del 10.03.2023 il difensore di parte attrice esibiva certificato di residenza Perso del e attestante il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza e il giudice, preso CP_1 atto della mancata costituzione del contenuto, ne dichiarava la contumacia, assegnando i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Alla successiva udienza del 5 marzo 2024 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli formulati da parte attrice e rinviava all'udienza dell'11 giugno 2024 per l'assunzione della prova;
in quella sede, constatata la regolare notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale al convenuto, notifica avvenuta a mani proprie, e la mancata comparizione dello stesso, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con modalità cartolare a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio al 30 gennaio 2025. Assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi con ordinanza del 3 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente giudizio parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità Parte_1 professionale del convenuto rag. e la conseguente condanna di quest'ultimo al CP_1 risarcimento dei danni derivatine.
L'attività professionale del ragioniere rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte. La responsabilità del ragioniere contabile non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05/07/2017, n.13623).
pagina 3 di 8 Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza causalmente rilevante dell'errore commesso dal professionista (Cfr, Tribunale Milano, sez. I, n. 6867/2020; Tribunale Milano, sez. I, n. 2484/2020, Tribunale Milano, sez. I n.
9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati nella fattispecie in esame pur essendo ravvisabile un comportamento negligente di parte convenuta, la domanda formulata dalla non può essere accolta per le Parte_1 motivazioni che seguono.
Si deve preliminarmente rilevare che, trattandosi di controversia contumaciale, il convincimento di questo giudice è fondato sull'insieme delle risultanze delle allegazioni fornite da parte attrice da un lato e, dall'altro, sulla valutazione della circostanza che il convenuto non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale senza addurre alcun valido motivo, pur in presenza di regolare notifica della convocazione.
Secondo la ricostruzione fornita dalla nel maggio 2015 la stessa avrebbe conferito incarico Parte_1 al convenuto, nella sua qualifica di consulente del lavoro, di assisterla nella redazione e presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento subito come lavoratrice dipendente. Il avrebbe assunto l'incarico gestendo la pratica, predisponendo la domanda ed CP_1 inviandola all'ente previdenziale per tramite del cassetto fiscale della cliente, omettendo però d'indicare la carica di amministratore della società Coccinelle S.r.l. che la richiedente ricopriva all'epoca dei fatti, omissione che ha indotto l'ente a chiedere la restituzione delle somme percepite dalla sig.ra a titolo di disoccupazione perché “non spettante per mancanza dei requisiti di Parte_1 legge”.
Dalle allegazioni di parte attrice risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze:
- il conferimento al dell'incarico di presentare la domanda per ottenere l'indennità di CP_1 disoccupazione.
In particolare, il rapporto è provato dallo scambio di mail intercorso fra le parti e prodotto sub doc.
6. La difesa della ha allegato copia della domanda di Nuova prestazione di Parte_1 Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) inoltrata all'INPS in data 30.05.2015, attraverso il cassetto fiscale della stessa attrice (doc. 5); il documento 6 attesta che in data 15.06.2015 la ha chiesto al rag. via email di inviarle il numero di protocollo della pratica Parte_1 CP_1 presentata all'INPS ed il convenuto, con email di risposta datata 16.06.2015 ha testualmente dichiarato: “Ti mando i riferimenti della tua domanda di disoccupazione che è in fase di lavorazione e i tempi sono ancora nella norma.”, oltre a fornire all'attrice rassicurazioni sulla soluzione di differenti problematiche, circostanza che rafforza la prova dell'esistenza di un rapporto professionale in essere fra le due parti. Dalle allegazioni documentali richiamate emerge quindi che parte convenuta ha provveduto a compilare ed inoltrare la domanda NASpI all'INPS fornendo poi i dati della domanda, compreso il numero di protocollo ed assicurando la che la Parte_1 procedura fosse regolare.
pagina 4 di 8 - L'errore commesso dal rag. nella compilazione della domanda di NASpI CP_1
Anche l'errore commesso dal professionista nell'espletamento dell'incarico assunto emerge documentalmente dalle allegazioni di parte attrice. In particolare, alla pagina 3 del Modello presentato all'INPS in data 30.05.2015, il ha erroneamente barrato la dicitura “Dichiaro di non svolgere CP_1 attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata o lavoro occasionale di tipo accessorio”, omettendo di comunicare che la rivestiva all'epoca la carica di amministratore della Parte_1
Coccinelle S.r.l., senza percepire reddito.
Sul punto si osserva che i documenti prodotti da parte attrice sub 1 e 2 attestano da un lato che la ha rivestito la carica di amministratore della Coccinelle dal maggio 2013 fino al 30.12.2015 Parte_1
(cfr. pag. 11 della visura storica di Coccinelle S.r.l.), quindi anche al momento della presentazione della domanda all'INPS e, dall'altra, che il , nella sua qualità di professionista che tramite CP_1 l'Outsour@ced S.r.l. gestiva fin dal 2013 la contabilità e le posizioni dei dipendenti di Coccinelle S.r.l. (cfr. visure camerali allegate sub docc. 1 e 2) doveva essere a conoscenza della suddetta carica, come pure doveva sapere che la carica andava indicata anche se non remunerata.
Il ha quindi errato nella compilazione della domanda poi presentata, omettendo di segnalare CP_1 all'INPS la carica ricoperta dalla e di allegare la dichiarazione dei redditi della stessa pari a Parte_1 zero.
- Le conseguenze del comportamento negligente del CP_1
Altrettanto documentali sono le conseguenze derivate dall'errore commesso dall'odierno convenuto in capo alla Parte_1
Con delibera n. 2117082 del 14.06.2021 (doc. 10), delibera emessa al termine del procedimento per ricorso amministrativo presentato dalla in data 21.05.2021 contro il provvedimento Parte_1 attestante la non debenza di prestazioni a sostegno del reddito, l'INPS ha chiarito che in base alla Circolare n. 174/2017 dell'ente stesso e alla normativa richiamata, sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Nell'ipotesi di svolgimento da parte del percettore d'indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 22 del 2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. L'INPS ha poi chiarito testualmente che “Il beneficiario della prestazione NASpI, nel caso di svolgimento delle suddette funzioni deve pertanto, a pena di decadenza, informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero”. L'errore commesso dal ha determinato l'accertamento INPS del 22.02.2021, ricevuto dalla CP_1 ricorrente in data 8.03.2021, con il quale l' ha richiesto la restituzione delle somme liquidate a CP_3 titolo d'indennità di disoccupazione per il periodo dal 23.06.2015 al 26.05.2017, pari ad €. 16.656,30, perché indebitamente percepite per mancanza dei requisiti di legge (doc. 8 di parte attrice). Si rileva, sul punto, che la ha impugnato il suddetto accertamento con ricorso n. 2050256 Parte_1 del 22.05.2021 (doc. 9) ricorso rigettato con le motivazioni sopra riportate.
- La mancata risposta all'interpello
Del resto, le risultanze probatorie documentali sono altresì avvalorate dalla prova orale assunta nel corso del presente giudizio.
pagina 5 di 8 Infatti, su istanza formulata dalla difesa di parte attrice con le apposite memorie istruttorie, nel corso dell'udienza del 5.03.2024, questo giudice aveva ammesso l'interrogatorio formale del sui capitoli CP_1
n.ri 1; 2; 3, 5, 6, 7, 9, 10.
Il verbale di ammissione è stato regolarmente notificato al , previa estrazione di certificato di CP_1 residenza dello stesso il 7.03.2024, con notifica perfezionatasi in data 13.03.2024 a mani del convivente del destinatario. Il , pur edotto dell'interrogatorio formale ammesso, ha deciso di non CP_1 presentarsi senza addurre alcun valido motivo, così perseverando nell'atteggiamento tenuto fin dall'esordio della questione, quando ha ritenuto di non aderire al tentativo di mediazione (doc. 11) e di non costituirsi nel presente giudizio.
Sul punto occorre richiamare i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della mancata ingiustificata risposta all'interrogatorio formale. L'art. 232 c.p.c. prevede che, in caso di mancata risposta all'interrogatorio formale, il giudice possa ritenere ammessi i fatti dedotti. La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, ha chiarito che questa mancata risposta non è automatica prova di confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere ammessi i fatti, valutando tutti gli altri elementi di prova. In altre parole, la Cassazione ha chiarito che se una parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio; la mancata risposta non comporta automaticamente l'effetto della confessione (ficta confessio cfr. Cass. 9436/2018, C.ass 11240/2004; Cass. 12463/2003; Cass. 1470/1998; Cass. 9839/1996; Cass. 6160/1979), ma conferisce al giudice la facoltà discrezionale di ritenere ammessi i fatti dedotti, previa valutazione di tutti gli elementi di prova disponibili.
La mancata risposta costituisce prova indiziaria (Cass. 19833/2014; Cass. 17249/2003; Cass.
2864/2003; Cass. 2888/1996) o argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. (Cass. 10099/2013; Cass. 15389/2005; Cass. 13635/2001; Cass. 1805/1996) purché supportata dalla concomitante presenza di altri elementi di prova, anche presuntiva (Cass. 17719/2014; Cass. 665/2011; Cass. 6697/2009; Cass.
6181/2009; Cass. 13422/2008; Cass. 10827/2008; Cass. 3258/2007)
La Cassazione ha, poi, sottolineato che il giudice deve sempre valutare la credibilità delle dichiarazioni della parte, tenendo conto di eventuali contraddizioni o incoerenze ovvero la presenza di prove contrarie (C. 22407/2006; C. 1812/1996).
In sostanza, «la legge valuta la mancata risposta non per quella che avrebbe potuto essere la risposta, ma come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo: e perciò non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe essere considerando il possibile esito «di miglior grado» dell'interrogatorio), ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione»; efficacia di piena prova, che alla mancata dichiarazione spetta «non prima ma dopo e per effetto della libera valutazione del giudice» (Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, 20ª ed., Torino, 2009, 263, nt. 35).
Proprio la discrezionalità del giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nel non reso interrogatorio, impedisce che la relativa valutazione sia sindacabile in Cassazione per vizio della motivazione (C. 19833/2014; C. 10099/2013; C. 20740/2009; C. 7208/2004; C. 12750/2001; C. 4800/2001; C. 4211/1998; C. 2690/1987), a meno che non sia omesso qualsiasi riferimento agli elementi istruttori concorrenti e ai capitoli articolati (C. 27320/2005; C. 3053/1985).
pagina 6 di 8 Alla luce dell'inquadramento giurisprudenziale riportato questo giudice ritiene che la mancata ingiustificata comparizione del per rendere l'interrogatorio formale dedotto, valutata alla luce di CP_1 tutte le evidenze documentali richiamate possa fare ritenere provati i fatti dedotti nei capitoli indicati.
In particolare, si devono ritenere provate le seguenti circostanze:
- nel maggio 2015 la ha conferito al , l'incarico avente ad oggetto la redazione Parte_1 CP_1 dell'istanza per ottenere l'indennità di disoccupazione prodotta sub doc. 4 e il deposito della stessa nel cassetto fiscale della lavoratrice come da ricevuta sub doc. 12;
- in adempimento al mandato conferito dalla il Rag. ha compilato la Parte_1 Controparte_1 domanda di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al doc. 4, domanda che è stata depositata dallo stesso in data 30 maggio 2015, mediante accesso al CP_1 cassetto previdenziale di parte attrice come dimostrato anche dalla ricevuta prodotta sub doc. 5;
- il Rag. ha presentato l'istanza sub doc. 4 omettendo di allegare la dichiarazione dei redditi CP_1 dell'attrice con l'indicazione degli introiti derivati dalla carica di amministratore unico di Coccinelle S.R.L.;
- allegato all'e-mail del 16.06.2015 (doc. 6) il ha inviato alla su sua richiesta, CP_1 Parte_1 screenshot del cassetto previdenziale della sig.ra prodotti sub docc. 5 e 12, ossia Parte_1 rispettivamente screenshot del Cassetto previdenziale e screenshot dello Sportello Virtuale per i Servizi d'Informazione e Richiesta di Prestazione, relativi a parte attrice;
- in data 22 maggio 2021 il Rag. ha inviato alla sig.ra il riscorso amministrativo da CP_1 Parte_1 presentare all'INPS per contestare la richiesta di restituzione delle somme erogate, ricorso redatto dallo stesso a completamento del mandato conferito dall'attrice per ottenere l'indennità di CP_1 disoccupazione.
Tuttavia, questo giudice pur ritenendo provato l'inadempimento del rag. per le considerazioni CP_1 fin qui svolte, non può accogliere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, perché manca la prova dell'asserito danno subito dalla Parte_1
In altri termini, il principio dispositivo, che informa di sé il nostro ordinamento, impone che la parte che agisce in giudizio ha l'onere di dimostrare i fatti a fondamento del diritto fatto valere, con la conseguenza che il mero accertamento dell'altrui inadempimento non comporta automaticamente una pretesa risarcitoria da parte del creditore, costituendo l'inadempimento soltanto uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno, sicché esso è insuscettibile di integrare gli estremi di una domanda autonoma. Il concetto d'inadempimento per inesattezza della prestazione professionale non deve essere confuso con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria, la quale ultima sussiste solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno (Cass. 3782/2021). Trattandosi, infatti, di un'azione di responsabilità risarcitoria, l'accertamento della lesione e la quantificazione del danno causalmente collegato alla condotta del convenuto costituiscono elementi costitutivi della fattispecie.
Nel caso in esame la ha indicato il danno patrimoniale subito nella somma di €. 16.656,30, Parte_1 oggetto dell'Accertamento INPS del 22.02.2021 (doc. 8 di parte attrice), ma ha omesso la prova dell'avvenuto pagamento delle somme indicate con la conseguenza che manca integralmente la prova del versamento effettivo, ossia dell'esborso e del conseguente depauperamento del patrimonio di parte attrice come conseguenza del danno derivante dalla negligenza del . CP_1
pagina 7 di 8 Tanto più che a fronte della mancata allegazione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme indicate, parte attrice non ha neppure formulato prove orali volte a dimostrare il danno lamentato.
Dal momento che il diritto dedotto in giudizio dalla è di tipo risarcitorio, il mancato Parte_1 raggiungimento della prova sull'asserito danno, pur in presenza della prova del comportamento negligente imprudente o imperito del , impone a questo giudice una sentenza di rigetto delle CP_1 istanze proposte, essendo inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni, in quanto non idonea a consentire all'attrice di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile.
Quanto alle spese di lite si osserva che la Prefettura di Milano resistente – vittoriosa, è rimasta contumace e sul punto trova applicazione quanto disposto dalla Corte di Cassazione (ord. 12897/2919) secondo la quale: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.”
Alla luce di quanto esposto è evidente che il contumace vittorioso, avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito di detto giudizio risulti vittorioso, giacché egli non ha espletato alcuna attività processuale o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1. rigetta integralmente la domanda formulate da parte attrice Parte_1
2. nulla sulle spese.
Milano, 16 maggio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
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