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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5127 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo , in composizione monocratica, nella persona del Giudice IS EN, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale ha pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies comma ultimo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5127 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
); , nato a C.F._1 Parte_2
AR (TP) il 16.04.1947 , (codice fiscale ); rappresentatati e difesi, C.F._2
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vito Passalacqua del foro di Marsala ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in AR (TP), alla via Vittorio Emanuele n. 116,
Ricorrenti
CONTRO
DI GERMANIA Controparte_1
Resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, nonché per il Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. ; fax: 091527080; PEC: P.IVA_3 , presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182 Email_1
domiciliano ex lege; interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023, regolarmente notificato, Parte_1
e , , n.q. di eredi di , nato a [...] Parte_2 Persona_1
(TP) il 29.3.1915 e ivi deceduto il 1.4.2004, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Sciacca la Repubblica Federale di Germania ( da ora R.F.G.) e, premettendo che il loro congiunto,
soldato di leva dell'Esercito italiano (ufficiale di complemento del Regio Esercito Italiano,
impegnato in operazioni di guerra col 181° ospedale da campo mobilitato) catturato dai tedeschi il
9.9. 1943 e deportato nei lager in Germania, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità
durante il periodo di prigionia, hanno chiesto di :
- ritenere e dichiarare che la convenuta federale di Germania, quale successore del CP_1
Terzo Reich, è responsabile dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dal padre e dante
causa dei ricorrenti in conseguenza della illegittima detenzione cui fu sottoposto con sostanziale
riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero di guerra, obbligatoria esecuzione di
lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e
terrificanti;
- conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona
dell'Ambasciatore in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via
equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi e fino all'ammontare massimo di €
260.000,00; accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti, in
qualità di eredi, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro dante causa per le
causali di cui al ricorso introduttivo, danni da quantificarsi nella somma complessiva di €
250.000,00. Nello specifico, parte ricorrente, dopo avere richiamato le note vicende storiche relativa ai militari italiani internati nei campi di prigionia tedeschi (IMI ), ha precisato che:
• , il 9.9.1943, all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati dal Persona_1
Governo Badoglio, era stato catturato da truppe tedesche condotto in Germania e tenuto come prigioniero fino al 5 agosto 1945 ( cfr foglio matricolare dell'Esercito Italiano )
vivendo in condizioni di sostanziale schiavitù , subendo torture e trattamenti disumani;
• egli, infatti, era stato costretto a lavorare in condizioni di lavoro durissime, subendo
“privazione della libertà personale, assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo,
né periodi di riposo, vitto inadeguato, umiliazione derivante dallo status del tutto
particolare cui vennero assoggettati questi prigionieri”.
In definitiva, era stato sistematicamente sottoposto a trattamenti disumani, Persona_1
posti in essere - in forza di direttive direttamente emanate da - in violazione dell'art. Persona_2
6 dello statuto del Tribunale militare internazionale del 8.8.1945 e dell'art 147 della convenzione di Ginevra del 12.8.1949, sussistendo, quindi, il diritto a ottenere ex art 2043 cc e iure hereditatis,
il risarcimento dei danni patrimoniali ( derivanti dal diritto alla retribuzione non percepita) e non patrimoniali patiti dal congiunto, quantificati in euro 250.000 oltre interessi.
Con comparsa dell'8.11.2023 si sono costituiti volontariamente in giudizio la
[...]
e il a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_2 Controparte_3
Stato distrettuale di Palermo eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca essendo competente il Tribunale di
Palermo;
- il difetto di legittimazione passiva della R.F.G., proprio per effetto dell'emanazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la cui ratio, resa esplicita dal comma 1, era quella di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, escludendo a priori la Germania da ogni possibile iniziativa giudiziale intrapresa per far valere diritti risarcitorio derivanti “da condotte
lesive di diritti inviolabili della persona, compiute sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945;
• la decadenza dall'azione;
• la prescrizione della domanda in ragione del lungo lasso temporale decorso da quanto il diritto poteva essere fatto valere, ovvero almeno dal 1945, data di cessazione definitiva di ogni ostilità; la prescrizione, per altro, doveva ritenersi maturata anche ove si fosse adottato il criterio prescrizionale dettato dal codice penale italiano in materia di danni causati da condotta delittuosa (2947 c 3 cc); la difesa erariale evidenziava, infine, che la norma consuetudinaria relativa all' imprescrittibilità dei diritti derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità era di formazione successiva ai fatti per cui è causa e non operava retroattivamente e, a supporto delle tese dell'operatività del termine ordinario di prescrizione, richiamava l'art 43 che faceva espressamente menzione “dei termini ordinari
di prescrizione” ;
• la mancanza di prova dei danni patiti dal congiunto dei ricorrenti .
La difesa erariale ha chiesto, comunque, che, in caso di accoglimento della domanda, si procedesse allo scomputo delle somme eventualmente ad altro titolo già ricevute dal de cuius e , sempre in via gradata, chiedeva riconoscersi il concorso nella causazione del danno del danneggiato, per non avere questi richiesto per tempo, con condotta non diligente, gli indennizzi già previsti dallo Stato
Italiano negli anni sessanta.
Con sentenza n. 160/2024 pubbl. il 261/03/2024 il Tribunale di Sciacca ha rigettato l'eccezione di il difetto di giurisdizione del giudice italiano e , per converso, previo riconoscimento della qualità di parte e litisconsorte alla e il Controparte_2 Controparte_3
ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale ( Tanto
[...] premesso, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito e va
dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, presso cui ha sede l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato. Infatti, il comma 6 dell'art. 43 del DL 36/2022 prevede che, la notifica
degli atti introduttivi dei giudizi di cui al comma 1 (a mente del quale: “ Presso il Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di
crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo
tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di
euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”), venga eseguita, nei confronti
dell'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 144 cpc, che contempla le notificazioni alle
Amministrazioni dello Stato, in proprio;
in particolare la disposizione di cui all'art. 43 co. 6 D.L.
cit. stabilisce che: “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi (accertamento e liquidazione di danni
subiti dalle vittime di guerra e contro l'umanità per lesione dei diritti inviolabili della persona
commesse dal terzo Reich) sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato”; in caso di
omessa notifica nelle forme di cui sopra, il giudice è tenuto ad assegnare alla parte un termine
perentorio per provvedervi, la cui inosservanza dovrebbe comportare, secondo le comuni regole di
cui all'art. 307 cpc., l'estinzione del giudizio. Peraltro, tale meccanismo richiama proprio quello di
cui all'art. 102 cpc a mente del quale: “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di
più parti queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da
alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un
termine perentorio da lui stabilito”. Nel caso di specie è proprio il legislatore, ad aver previsto,
nell'art. 43 co. 6 d.l. cit. l'obbligo di notifica in capo all'attore e, in caso di inadempimento, che il
giudice assegni alla parte un termine perentorio per provvedervi, così introducendo un caso di
litisconsorzio “per ragioni di opportunità”. Alla luce della normativa introdotta dal D.L. 36/2022 il Ministero dell'economia e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono dunque litisconsorti
necessari. L'obbligo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 144 c.p.c. non avrebbe senso ove non si
ritenesse che, in tal modo, l'amministrazione dello Stato possa prendere parte ad un giudizio il cui
esito spiegherà effetti sul fondo, in base a quanto previsto dall'art. 43 co. 2 e 3 D.L. cit ed a cui
carico sono poste tutte le conseguenze economiche del giudizio, comprese le spese processuali
liquidate nelle sentenze. Ne discende l'accoglimento dell'eccezione di difetto di competenza
sollevata dalla e del Controparte_2 Controparte_3
e per esse dall'Avvocatura di Stato, ritenendo sussistente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., dell'art. 6 del
R.D. 1611/1933, e dell'art. 43 comma 6. D.L. cit. il Tribunale di Palermo ove ha sede l'Avvocatura
dello Stato.
La causa , riassunta presso il Tribunale di Palermo , è stata e decisa all' udienza del 11.12.25 .
Occorre preliminarmente precisare che il Tribunale di Sciacca si è già pronunciato sia sul difetto di giurisdizione ( sollevato dalla difesa erariale) sia in effetti sul difetto di legittimazione passiva della
Contr
e del ( sollevata dagli attori), che sono stati qualificati come Controparte_2
litisconsorti necessari, con decisione, che non può più essere rimessa in discussione .
Ciò premesso , la disamina delle numerose e complesse problematiche di natura processuale poste dall' odierna controversia impone una preliminare esposizione delle vicende che hanno condotto all'adozione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022.
Come è noto, nell'immediato dopoguerra si pose, con particolare urgenza, la questione delle riparazioni dovute dalla Germania ai Paesi vincitori della Prima guerra mondiale, compresa l'Italia;
tema questo che fu oggetto di lunghe trattative e di plurimi accordi, sfociati anche nei Trattati di pace di Parigi del 1947 , ratificati dall'Italia con legge del 2 agosto 1947, n. 811 e resi esecutivi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430.
L' art. 77 del Trattato di pace di Parigi stabiliva, tra l'altro, che, fatta salva ogni altra disposizione che fosse stata adottata a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupavano la Germania, l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei confronti della Germania e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945.
Analoga rinuncia era prevista anche con riferimento alle pretese risarcitorie per danni subiti da atti delle forze armate alleate o associate (art. 76 del Trattato).
Rimaneva, invece, ferma la possibilità di misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità (art. 45, comma 1, del
Trattato).
L'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti- avvertita sia in
Germania sia in Italia- condusse, in seguito, alla sottoscrizione di due contestuali (e connessi)
Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, conclusi a Bonn il 2
giugno 1961, concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale,
economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Con tale accordo la Germania si obbligava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1) “a
favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia» fossero stati oggetto di
«misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni
di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di
queste persecuzioni» (art. 1).
In conseguenza della corresponsione di tale somma, “il Governo italiano dichiarava “definite
tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche
italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di
persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.).
La finalità dell'accordo, ratificato con legge n. 404 del 1963, era quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati, la tragica vicenda dei danni patiti, in particolare, dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e,
segnatamente, nel periodo, successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto.
Successivamente, l'art. 3 della legge n. 404 del 1963, di ratifica ed esecuzione dell'accordo avente ad oggetto gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste,
delegava il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'accordo di cui all'art. 1 della legge stessa.
Nell'esercizio di tale delega veniva adottato il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (Norme per la
ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base
all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di
persecuzione nazionalsocialiste), che disciplinava la ripartizione delle somme versate dalla
Germania in esecuzione dell'Accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini
italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia».
Avevano diritto alla riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si fossero trovati, anche fuori del territorio dello Stato, fossero stati deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La finalità di chiusura definitiva della questione degli indennizzi si rinveniva nell'art. 6 del d.P.R.
n. 2043 del 1963, che prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
A seguito della ratifica dell'Accordo di Bonn del 1961 e dell'adozione del d.P.R. 6 ottobre 1963, n.
2043 , per molti anni a seguire, con riguardo alle pretese risarcitorie individuali, ulteriori rispetto ai suddetti benefici di legge concessi, si era ritenuto operante il principio dell'immunità ristretta degli Stati, con conseguente declaratoria di difetto giurisdizione del giudice nazionale con riferimento alle domande di risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich,
azionate da chi non aveva avuto accesso al fondo di cui d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato
nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale) .
Il panorama, fin qui sommariamente descritto, mutò radicalmente a partire dalla sentenza RR
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 marzo 2004, n. 5044) che, operando un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, affermò che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi era una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati;
( cd
“eccezione umanitaria”).
Secondo la menzionata pronuncia “L'immunità dalla giurisdizione non operava, quindi, in
presenza di atti – qualificati come crimini contro l'umanità – gravemente lesivi di diritti
fondamentali della persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di
valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. In sostanza, la norma
consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la
giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello
Stato straniero di tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali, lesivi di valori
universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani”..
Successivamente alla formazione di tale indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio,
intervenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3 febbraio 2012, “Germania contro
Italia”, che accolse il ricorso proposto dalla Germania contro il nostro Paese per non avere l'Italia
riconosciuto alla Germania l'immunità dalla giurisdizione che ad essa doveva essere attribuita in applicazione delle norme di diritto internazionale.
La Corte dell'Aja, nell'accogliere il ricorso della Germania, ribadì che il principio dell'immunità
degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli
Stati, che, a propria volta, è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848 del 1957.
La medesima Corte ritenne che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così
riconosciuta, avrebbero potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti,
finalizzate alla risoluzione pacifica della questione.
Il legislatore italiano, per adeguarsi a tale pronuncia, promulgò la legge 14 gennaio 2013 n. 59,,
prevedendo all'art. 3 che “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha
definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di
specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la
controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza
non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto
di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
A seguito dell'introduzione di tale norma , si formò un filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'umanità commessi iure imperii ( Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1136).
Ciò condusse alla pronuncia della notissima Sentenza della Corte Costituzione del 22 ottobre 2014
n. 238, con cui la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 sopra riportato,
affermando che la norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non era applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali
Stati, quando consistevano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità ed erano conseguentemente illegittime le norme che imponevano al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti. La Consulta dichiarò, altresì, l'incostituzionalità della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU,
ossia dell'art. 1 della legge n. 848/1957 nella parte in cui la disposizione in questione imponeva, di pari passo con l'art. 3 della legge 5/2013, di adeguarsi alla pronuncia della CIG, declinando la giurisdizione interna laddove gli atti dello Stato Straniero fossero crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28
settembre 2020, n. 20442), quindi, si adeguò ai principi dettati della Consulta, mutando nuovamente orientamento ed affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituiva una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali,
la cui operatività era, però, preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si ebbero varie pronunce di condanna della
Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive, che indussero, da ultimo federale di Germania a proporre, CP_1
in data 29 aprile 2022, un altro ricorso, con cui veniva adita la Corte internazionale di giustizia,
lamentando, in particolare, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento)
dell'immunità ristretta degli Stati.
In questo contesto si colloca l'emanazione dell'art 43 del d.l. 36/22, che ha la dichiarata finalità
di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale DE, concluso
a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna dell'Italia in sede internazionale , così ponendo fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
L'art 43, in particolare ., rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime
di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, prevede che “ Presso il delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni Controparte_3 subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della
persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_5
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_5
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o
derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni
provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non
possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già
ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di
credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e
liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima
data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di
procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte
attrice per l'esecuzione di tale incombente.
Ora , al fine di individuare correttamente il petitum e di dare la corretta interpretazione alla norma appena riportata , che ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, occorre richiamare sia il percorso storico che ha condotto all'adozione del d.l. 36/22 che il testo dell' art 43 su menzionato.
In particolare, mette conto precisare che:
- l'accordo di Bon del 2 giugno 1961 prevedeva la definizione di tutte rivendicazioni e
richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora
pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone
fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il
1°settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.); la garanzia assunta dallo Stato
italiano opera ,quindi, non solo in presenza di condanne , ma, già a livello precedente, in presenza di rivendicazioni e richieste, e quindi di domande giudiziarie;
- la ratio dell'adozione del d.l. 36/22, promulgato nell'immediatezza della proposizione da parte della Germania di un nuovo ricorso alla CIG , è quella – dichiarata - di dare concreta
attuazione e assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale
DE, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n.
1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale;
tale finalità è stata perseguita dal legislatore attraverso il richiamato art. 43 che, mendiate la costituzione del ha trovato una sintesi tra due opposte esigenze: da un lato, quella di tutela dell' CP_5
immunità , affermata con la sentenza della CIG e , dall'altro lato, quella di tutela dei diritti inviolabili della persona, affermata dalla C.Cost; l'art 43 individua, per le azioni ancora da introdurre al momento dell'entrata in vigore del DL , quale titolo di accesso al fondo, non già una sentenza di condanna, ma una sentenza di accertamento e liquidazione ( “ Hanno
diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni
di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma” ) mentre di condanna si parla solo con riguardo ai titoli esecutivi già formatisi al momento dell'entrata in vigore della legge;
la scelta linguistica si ritiene conforme alla volontà del legislatore, che è quella di evitare che si abbia un giudizio di cognizione – iniziato unicamente al fine dell'accesso al
Cont Fondo di cui all'art. 43 – che esiti in una “condanna” contro la;
- le domande proposte ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/22 , quindi, devono necessariamente essere eseguite sul che sarà il solo a sostenerne l'onere economico. CP_5
Cont
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la domanda di condanna della , , alla luce del tenore complessivo della domanda, come precisata nelle note conclusive attraverso il richiamo al fondo, debba interpretarsi come domanda di accertamento e liquidazione ex art 43 ( domanda questa comunque implicitamente contenuta nella domanda di condanna). LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Del pari, va affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti essendo stata documentata la qualità di eredi legittimi di , trattandosi dei figli dello stesso, da considerarsi eredi – e Persona_1
non già solo chiamati, tenuto conto dell'accettazione tacita dell'eredità conseguente alla proposizione della domanda.
DECADENZA
Va rigettata l'eccezione di decadenza , posto che la norma è entrata in vigore dal 28/02/2023
sicchè il termine per proposizione del ricorso è stato prorogato dapprima al 23 giugno 2023 e da ultimo al 31 dicembre 2023 ; ne consegue la tempestività dell'azione introdotta con ricorso depositato il 27.6.23 ;
PRESCRIZIONE Contr Dalla affermata legittimazione passiva del discende la sua legittimazione a sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, compresa quella di prescrizione.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione,
ritenendo applicabile nel caso in esame la prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
L'eccezione non è fondata.
L'esame dell'eccezione presuppone la previa analisi della questione se il trattamento cui è stato sottoposto possa qualificarsi in termini di crimine di guerra o contro l'umanità , Parte_3
dovendosi, a tal fine, accertare un quid pluris rispetto alla mera reclusione presso il campo di lavoro e sottoposizione ai lavori forzati, consentiti , per i militari, dai trattati internazionali ( cfr
Convenzione dell'Aja del 1907).
Costituiscono crimini internazionali dello Stato, a mero titolo esemplificativo, le violazioni gravi e su larga scala di obblighi fondamentali per la salvaguardia della vita umana, quali la schiavitù ( cfr
Nell'art. 6, lett. c) dell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945) il genocidio e l'apartheid. Nella specie, occorre accertare , anche mediante presunzioni, se , nel periodo di Persona_1
prigionia, sia stato sottoposto a condotte disumane e degradanti integranti crimini di guerra e/o contro l'umanità.
Ora , in primo luogo, risulta dimostrato dalla documentazione versata in atti ( cfr foglio matricolare
) che è stato catturato dai tedeschi nel 9.9.1943, ed è rimasto prigioniero e recluso Persona_3
nel campo fino al. 5 agosto 1945 ( 23 mesi)
Ciò detto, risulta storicamente accertato, oltre che affermato in numerose sentenze passate in giudicato che, all'interno dei campi di lavoro tedeschi, i soggetti ivi reclusi, miliari o civili, vissero
“ in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto” (
cfr sito internet del della Difesa). CP_3
In ordine ai trattamenti disumani a cui furono sottoposti i militari italiani internati, occorre richiamare i lavori di una commissione di storici istituita proprio al fine di gettare luce sulla vicenda degli IMI.
Invero, il 18 novembre 2008, in una dichiarazione congiunta rilasciata a Trieste in seguito alla visita al museo del campo di concentramento nazista della Risiera di San Sabba, i Ministri degli
Affari Esteri italiano e tedesco, riconoscevano solennemente le «indicibili sofferenze inflitte a
uomini e donne italiani, in particolare durante i massacri, e agli ex internati militari italiani».,
annunciando l'istituzione di una commissione di storici investita del compito di occuparsi del passato di guerra italo-tedesco ed, in particolare, del destino degli internati militari italiani deportati in Germania, al fine di contribuire alla creazione di una cultura della memoria comune ai due
paesi. La Commissione veniva ufficialmente nominata nel marzo 2009 dai Ministri degli Affari
Esteri dei due paesi e ne facevano parte cinque membri tedeschi e cinque italiani.
In particolare, la Commissione, sulla base della audizione diretta di coloro che furono internati nei campi e dell'esame dei documenti storici, concludeva che “ sebbene gli internati militari italiani
siano stati particolarmente colpiti dal regime nazionalsocialista e dal complesso passato di guerra
italo-tedesco, dopo il 1945 il loro destino è stato completamente dimenticato. In Italia essi sono stati per lungo tempo messi in secondo piano dalla memoria della Resistenza. Nella Repubblica
Federale DE la leggenda della 'Wehrmacht pulita' portò a negare i crimini di cui essa si rese
colpevole nei confronti della popolazione civile italiana e della minoranza ebraica, così come dei
prigionieri dei campi di concentramento e degli internati militari italiani. MI . Fu soltanto a
partire dagli anni '80 che in Italia e in Germania la storiografia cominciò a occuparsi di questo
problema. Nonostante il ritardo con cui la ricerca è cominciata, molti aspetti centrali di questa
tematica – il disarmo e l'arresto degli internati militari italiani, i tentativi di reclutamento nelle
formazioni tedesche così come nell'esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana e le loro
condizioni di vita e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono considerarsi oggi
adeguatamente studiati. MI … Tutti i soldati italiani caduti nelle mani dei tedeschi dopo l'8
settembre 1943 furono definiti in un primo tempo 'prigionieri di guerra'. Poiché con l'instaurarsi
del nuovo governo fascista questi non potevano più essere trattenuti a lungo come prigionieri di
guerra, cioè come prigionieri di uno stato nemico, il regime nazista, nel disprezzo delle norme del
diritto internazionale, modificò il loro status. omissis Il 20 settembre 1943, poco prima della
proclamazione del nuovo regime fascista, un'ordinanza del Führer decretò così che i soldati
italiani fatti prigionieri vedessero mutare la loro denominazione in 'internati militari'. . Per gli
internati militari italiani questa scelta ebbe in ogni caso conseguenze molto rilevanti: come tali,
essi non avevano più diritto né alla consegna di alimenti e medicine, né alle visite di controllo delle
delegazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, come invece era previsto per i
prigionieri di guerra. Ben presto divenne chiaro che questa decisione comportava tuttavia molti
problemi, sia in relazione all'impiego degli ex soldati del Regio Esercito come forza lavoro, sia in
ordine alle relazioni interne all'Asse Berlino-Salò. A causa delle cattive condizioni alimentari (le
razioni di cibo dipendevano dalle prestazioni lavorative), del trattamento umiliante, dei compiti
spesso assegnati senza tener conto delle competenze dei lavoratori, delle istruzioni insufficienti e
della mancanza di motivazione, la produttività degli internati militari si rivelò molto inferiore alle
aspettative. Inoltre, la detenzione dietro il filo spinato e le pessime condizioni di lavoro mettevano quotidianamente in discussione la continuità dell'alleanza italo-tedesca propagandata da e Per_2
Per_4
La Commissione ha poi precisato che , successivamente, gli IMI vennero qualificati come lavoratori civili ma tale nuovo status portò solo per breve tempo un miglioramento delle loro condizioni di vita posto che la situazione degli ex internati tornò a breve nuovamente ad
aggravarsi.
La commissione , nel documento conclusivo dei lavori, ha esaminato partitamente le varie fasi della prigionia dei IMI precisando che :
- Per quanto attiene al trasferimento nei lager, avvenuto in data 8.9.1943, dopo il proclama di
“ Per molti il trasferimento sui treni merci rimase un ricordo traumatico: i vagoni Per_5
merci erano sovraffollati, il cibo scarso e le condizioni igieniche precarie. I malati non
ricevevano assistenza e i tentativi di fuga venivano severamente puniti. In alcuni resoconti si
parla anche di morti, il numero esatto dei quali ancora dovrebbe ancora essere ricercato.
Nei vagoni il morale generale divenne presto rassegnato o addirittura disperato. Molti
prigionieri italiani raccontano di aver acquisito definitivamente la consapevolezza di essere
stati ingannati dai tedeschi una volta arrivati al confine del Reich. Un internato militare
scrive: «Durante il tragitto i finestrini del vagone erano rimasti chiusi […] Eravamo come
sardine senz'aria, non avevamo nulla da mangiare e non potevamo fare i nostri bisogni: tre
moribondi e io con la febbre e la gamba dolorante per la ferita […] Non sapevamo se fosse
giorno o notte. Poi furono aperte le porte. Da un uomo che, in italiano, ci disse: “Non
muovetevi o sparo.” […] Vidi [un cartello] con la scritta 'Monaco'. Lì ci hanno fatto
scendere e ci hanno dato del pane nero: una pagnotta su cui era stampata la data 1938
[sic!], non me lo dimenticherò mai». Appena arrivati nei campi di prigionia, i detenuti
italiani percepirono subito l'atmosfera carica di tensione della popolazione tedesca. I
sentimenti di vendetta nei confronti dei 'traditori' si esprimevano in rozzi insulti;
addirittura i bambini gettavano pietre contro i prigionieri. Gli internati appartenevano a una di quelle categorie che venivano particolarmente disprezzate dai tedeschi. ..omissis
Attraverso l'approccio proprio alla storia delle esperienze si potrebbe ugualmente
differenziare la definizione degli internati come 'schiavi', prevalente soprattutto in Italia e
tale da suggerire una analogia con la sorte dei detenuti nei campi di concentramento;
- in ordine alle condizioni in cui avvenne la prigionia “ L'arrivo nei campi di prigionia viene
descritto da molti internati come un'esperienza traumatica: i primi giorni erano segnati da
insicurezza, paura, spaesamento e molti cominciarono a rendersi conto solo allora di cosa
significasse la prigionia. La descrizione delle sistemazioni precarie delle prime settimane,
come esse risultano dalle fonti ufficiali, trovano conferma nelle testimonianze degli
internati. In molte di queste si accenna alle baracche sovraffollate, spoglie e talvolta anche
pesantemente danneggiate. . La vita quotidiana degli internati dipendeva in primo luogo dal
tipo di campo in cui si trovavano. I soldati e i sottufficiali trascorrevano solo poche ore al
giorno nei lager e anche il loro tempo libero era così rigidamente regolamentato che non
riuscivano quasi mai a sfruttarlo per riposarsi. Gli ufficiali invece, dal momento che fino
all'inizio del 1945 non furono assegnati al lavoro, dovevano soffrire più della truppa e dei
sottoufficiali la monotonia e lo snervante isolamento, accompagnati dall'impossibilità di
ritagliarsi uno spazio privato. Al di là degli orari stabiliti per la sveglia, l'appello, la
razione di zuppa e la distribuzione della posta, gli ufficiali internati restavano abbandonati
a sè stessi. La sorveglianza e le punizioni erano di competenza delle guardie militari
reclutate tra i battaglioni territoriali [Landesschützenbataillonen]. Esse controllavano i
detenuti ventiquattr'ore su ventiquattro: nel lager, mentre andavano al lavoro e spesso
anche durante il lavoro. I ricordi degli internati militari nei lager si concentrano su
esperienze che li hanno segnati particolarmente. Essi si focalizzano sui momenti più
disumani della vita del campo, che però non rappresentavano ovunque la regola. In alcuni
lager, per esempio, il personale di guardia costringeva i prigionieri radunatisi per l'appello
mattutino a sottoporsi ad esercizi ginnici: una forma di addestramento militare che spesso, a causa della debole costituzione dei soldati italiani, rubava loro le ultime forze che
avevano in corpo. Stando all'opinione dei detenuti, per i comandanti di alcuni campi la
ginnastica, che poteva durare anche ore intere, non era solo un modo per mantenere la
disciplina e aumentare le prestazioni lavorative, ma anche una pratica umiliante e punitiva.
Per gli internati militari italiani tali pratiche ingiuste e oltraggiose, spesso accompagnate
da insulti quali «figli di quel cane di » o «siete ancora più porci di », Per_5 Per_5
erano a volte tanto intollerabili quanto i maltrattamenti fisici. ….Particolarmente spietate e
violente si mostrarono le guardie tedesche dopo la liberazione di Roma da parte degli
Alleati, dopo lo sbarco degli anglo-americani in Normandia e dopo l'attentato ad del Per_2
20 luglio 1944….omissis . Il problema più grosso rimaneva in generale la situazione
alimentare, che era catastrofica. Dal momento che al Comitato Internazionale della Croce
Rossa era stato vietato di assistere gli internati con alimenti e medicine supplementari,
questi potevano contare solo sulle scarse razioni distribuite nei lager della Wehrmacht.
Capitava inoltre che i soldati e i sottufficiali fossero puniti con la cosiddetta
, cioè con razioni di cibo proporzionali alla prestazione lavorativa Controparte_7
offerta. Una misura punitiva che, originariamente usata solo con i lavoratori dell'est e i
prigionieri di guerra sovietici, fu introdotta da alcune industrie anche per gli internati
militari. Gli italiani erano già così indeboliti, che, a seguito di questa pratica, la loro
produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e il numero dei malati,
soprattutto tra coloro che lavoravano in miniera, nell'edilizia e nell'industria pesante,
crebbe in continuazione. Tutto questo era ben noto a quando, nel 1944, ordinò di Per_2
estendere questo provvedimento disciplinare a tutti 145 gli internati poco produttivi.
Proprio i morsi della fame e la malnutrizione sono descritti dagli internati militari come
l'esperienza centrale della prigionia. La paura di perdere il controllo a causa
dell'irrefrenabile impulso a procurarsi qualcosa di commestibile è un ricordo indelebile
nella mente di molti detenuti: Fatta eccezione per chi lavorava nell'agricoltura e nell'industria alimentare, quasi nessun internato riceveva la razione giornaliera ufficiale.
Anche l'abbigliamento, sporco e logoro, costituiva un grosso problema. Questo valeva
soprattutto per quei prigionieri occupati all'aperto: « Un altro problema erano i frequenti
bombardamenti degli alloggi dei sottufficiali e dei soldati. A causa della prossimità dei
lager alle fabbriche i prigionieri si trovavano infatti nelle immediate vicinanza delle zone a
rischio. Dopo i bombardamenti molti venivano costretti a rimuovere le macerie o a rendere
nuovamente agibili vie di comunicazione e rotaie. Gli allarmi aerei e i bombardamenti
incidevano pesantemente sullo stato psichico degli internati militari italiani;
- in ordine alle condizioni di lavoro: “ I soldati semplici e i sottufficiali erano assegnati ai
lavori forzati: soprattutto in qualità di manovali, essi erano costretti a lavorare
prevalentemente nell'industria degli armamenti, nell'industria pesante, nell'edilizia e in
miniera. In questi settori le razioni alimentari non corrispondevano affatto al fabbisogno
richiesto dal duro lavoro fisico giornaliero. . La forza lavoro straniera, i prigionieri di
guerra e gli internati militari, che si trovavano al livello più basso della gerarchia politico-
razziale, venivano costretti ai lavori agricoli anche la domenica e nei giorni festivi. Il monte
ore settimanale, stabilito in modo autonomo da ogni impresa, si aggirava tra le 50 e le 65
ore. Un controllo rigoroso delle prestazioni e un gran numero di prescrizioni restrittive
scandivano la giornata di lavoro degli IMI, i quali divenivano vittime di maltrattamenti
quando le loro prestazioni lavorative venivano considerate insufficienti. Ancor più che gli
atti di violenza punitivi, .In ogni momento le guardie potevano procedere a perquisizioni
personali o al controllo dei documenti. Gli IMI vivevano spesso la punizione come un
accesso di violenza irrazionale e incontrollata. In caso di scarso rendimento, essi venivano
picchiati con attrezzi da lavoro, spranghe di ferro o pezzi di legno, cosa che conferma il
carattere impulsivo della brutalità.
Sebbene sia chiara a questo Giudice la differenza tra accertamento storico e accertamento giudiziale, le conclusioni condivise cui sono pervenuti gli storici italiani e tedeschi, facenti parte della Commissione, costituiscono certamente un elemento di prova presuntiva della sistematica violazione dei diritti umani perpetrata ai danni dei militari italiani internati.
Per altro, tale conclusione trova supporto anche in taluni precedenti giurisprudenziali , divenuti definitivi.
Meritano menzione:
- La sentenza resa dal Trib. Firenze, II sez. civile sent. 6 luglio 2015, G.U. Minniti , secondo cui “le condizioni fisiche di deportazione e riduzione in schiavitù proprio per il carattere di
assoluto annientamento della dignità umana devono costituire motivo di adeguato
apprezzamento anche sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Benché
si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino
all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo
Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per
ragioni politiche, deportati, appartenenti alle forze armate italiane”;
- la sentenza del Tribunale di Brescia, n 2125/2019, il quale ha stabilito che “in ordine all'an
sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei
territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra
motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un
crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra
contro la Germania -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento
ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie
come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati”
Infine, la commissione di crimini di guerra all'interno dei campi ove furono ristretti gli i.m.i. è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte , la quale, nel riaffermare con la sentenza n .20442/2020 la giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni azionata dall'erede di un militare internato in un campo e lì ucciso, ha implicitamente riconosciuto la ricorrenza di crimini di guerra e contro l'umanità ( solo in presenza dei quali si deroga al principio dell'immunità ).
Ed ancora, la sottoposizione dei militari a trattamenti integranti i crimini di guerra deve ritenersi presuntivamente provata, non solo in quanto storicamente e giudizialmente accertata , ma anche tenuto conto:
- della precisa decisione , adottata direttamente da di qualificare i militari italiani Per_2
catturati non già come prigionieri di guerra ma come militari internati, con l'evidente finalità di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione di Ginevra , in forza della quale: il lavoro doveva essere retribuito (art 54) confacente alle attitudine del prigioniero e non eccessivo, anche sotto il profilo della durata ( art. 52); i prigionieri di guerra dovevano essere trattati sempre con umanità , collocati in alloggi “interamente al riparo dall'umidità,
sufficientemente riscaldati e illuminati ( art. 25) , nutriti con sufficienti razioni di cibo ( art. 26) , forniti di vestiario , calzature e biancheria adeguati ( art 27), posti in ambenti salubri (
art. 29);
- delle stesse difese dell'Avvocatura che , al fine di individuare il termine di prescrizione del diritto azionato , ha indicato i militari come persone offese del delitto di riduzione in schiavitù, in tal modo affermando che il lavoro, oltre a essere gratuito , diversamente da quanto imposto dalla Convenzione di Ginevra del 1923 , avveniva in condizioni di totale assoggettamento fisico e psicologico;
Ne consegue che le condotte di sistematica violazione delle regole imposte dalla Convenzione
di Ginevra del 1923 a tutela dei militari prigionieri di guerra, poste in essere all'interno dei campi di lavoro ai danni degli IMI, non atomisticamente considerate ma complessivamente valutate, costituirono veri e propri crimini di guerra.
Con riguardo, poi, al caso concreto la dimostrazione della sottoposizione anche del Persona_1
a condotte integranti crimini contro l'umanità può desumersi dalla circostanza , storicamente accertata e non smentita dalla difesa erariale , che le condotte poste in essere dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato, ( cfr quanto sopra detto in ordine alla decisione di di qualificare i militari italiano come Per_2
internati);
Dalla qualificazione delle condotte subite da in termini di crimini contro Parte_3
l'umanità , derivano rilevanti conseguenze in termini di imprescrittibilità del diritto azionato dai di lui eredi .
Come è noto , la giurisprudenza che si è occupata di casi analoghi a quello in esame ha da sempre affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali (Cass. 11 marz o 2004, n. 5044
(ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 12 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7
dicembre 2015, n. 4345).Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione,
particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale,
prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario. Per
questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.
A tale riguardo, non ha rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968
né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia.
L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia
presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale, le due Convenzioni rilevano , infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.opinio iuris.
Ed ancora, non appare decisivo che la norma consuetudinaria internazionale sulla imprescrittibilità
dei crimini internazionali si sia formata successivamente rispetto alla commissione di crimini dovendosi opinare che detta norma consuetudinaria sia suscettibile di applicazione retroattiva,
essendo sorta a proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Mette conto, in proposito, precisare che non osta alla affermata retroattività della norma consuetudinaria il principio di irretroattività delle norme.
Invero, deve rilevarsi come, nelle materie diverse da quella penale, non operi l'art 25 della cost. ,
sicchè il principio di irretroattività delle norme, essendo previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), è derogabile da altra norma di norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7) Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274),
Si riporta , al riguardo , per la chiarezza dell'iter argomentativo la sentenza Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, che ha precisato:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la
salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito
penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia
civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte ( sentenza 3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra (posto che, nel caso sottoposto al suo vaglio,
l'esame di detta questione era superfluo, in quanto il termine di prescrizione ex art 2947
c 3 cc non era decorso ), ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente . ai fini civili ( art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma
di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra
norma di pari legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), , purché nel rispetto
degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n.
274);luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei
crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una
serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come
obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve
reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero
impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed
è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non
contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa
convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2, senza il
vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “” la punizione di una
persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa,
era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni
civili”.”.
Nello stesso senso, si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020,
(“Si ritiene dunque i ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario,
formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità,
con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel
corso della Seconda guerra. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7
comma 2 della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma
consuetudinaria.. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" " per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto
internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di
ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve
considerarsi imprescrittibile.. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le
norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione
non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000).
Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma la norma internazionale concorre alla
individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della
fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di
tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta”).
Non si condivide invece la diversa interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Trento (
sentenza versata in atti nelle note conclusive) , che si fonda, per altro, sulla rilevanza solo penalistica Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, tralasciando di considerare che la norma consuetudinaria si trae anche dalle Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione
del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 nonché tralasciando di considerare il disposto di cui all'art 2947 c 3 cc.
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo, contenuto nell'art 43 comma 6
d.l. 36/22, agli “ordinari termini di prescrizione” ( «fatta salva la decorrenza degli ordinari
termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data») Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria, avente carattere retroattivo, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità , si impone un' esegesi costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di
guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione, secondo cui,
“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, tale dovendosi, appunto, ritenere la norma che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, i quali, come chiarito dalla sentenza RR” (Cass., S.U. n. 5044/2004 cit.), si
concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti
fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al
vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere
convenzionale che consuetudinario”.
Occorre aggiungere, poi, che la predetta esegesi , oltre che necessaria alla luce dell' esigenza di dare alla disposizione un'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione, si impone in applicazione del criterio ermeneutico della interpretazione sistematica della legge e della necessità
di interpretare la norma in conformità alla volontà del legislatore ( art 12 preleggi).
Ed invero, non avrebbe alcun senso, da un lato, prevedere l'accesso al fondo, non solo in favore di chi, alla data di entrata in vigore del d.l. 36/22, abbia già un titolo esecutivo definitivo , ma anche in favore di coloro che, a seguito di domanda presentata entro il 23.6.23, conseguiranno una sentenza di accertamento e liquidazione , per poi , in modo del tutto contraddittorio , con riferimento a tale ultima categoria di aventi diritto , affermare la sottoposizione del relativo diritto alla prescrizione ordinaria, che di fatto si risolverebbe nell' esclusione in radice della possibilità di accedere al fondo per chi non fosse già dotato di un titolo definitivo alla data di entrata in vigore del più volte menzionato decreto legge. Proprio per tale ragione non è condivisibile , l'interpretazione fornita alla difesa erariale secondo cui l'accesso al fondo sarebbe consentito solo a chi si fosse già tempestivamente attivato da quando il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 cod. civ., posto che , così opinando, la norma si sarebbe dovuta occupare solo della fase esecutiva, non essendo o nemmeno ipotizzabile un giudizio di cognizione.
Infine , non può darsi rielevo alla sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 3642/2024), la quale si è limitata a affermare “che il dies a quo del termine di prescrizione non può essere individuato in
una data anteriore al 2004” ( in quanto solo a partire dalla sentenza n. 5044/2004 può considerarsi rispondente al diritto vivente, per l'appunto, l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo)
, posto che nel caso esaminato dalla Suprema Corte il diritto non era comunque prescritto , sicchè i giudici di Legittimità non si sono posti il problema del eventuale imprescrittibilità del diritto risarcitorio;
modus operandi questo affatto insolito , potendo la Corte non esaminare una questione che non appare rilevante rispetto al caso concreto.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione
******
Venendo, quindi, al merito della domanda, dovendosi ritenere, per quanto sopra già argomentato,
che fu sottoposto a condotte integranti crimini di guerra e contro l'umanità, deve Persona_1
ritenersi, che il danno morale – sub specie sofferenza psichica interiore - possa ritenersi presuntivamente provato proprio in ragione della gravità della condotte illecite integranti crimini contro l'umanità e sostanziatesi nell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né
periodi di riposo, nella somministrazione di vitto inadeguato e dell'umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati gli IMI (, considerati alla stregua di “traditori”
ed esposti a umiliazioni e trattamenti lesivi della loro dignità).
Venendo alla quantificazione del danno morale, occorre procedere una liquidazione puramente equitativa che miri a ristorare non già la prigionia né la sottoposizione ai lavori forzati -posto che era un militare - ma la condotta ulteriore integrante la sistematica violazione della Persona_1
Convenzione di Ginevra del 1923 e, in sostanza, un crimine di guerra e contro l'umanità ( lavoro non retribuito , denutrizione;
le scadenti condizioni igieniche e fisiche) .
Tenuto conto della durata della prigionia ( 23 mesi ) e della tipologia di privazioni patite appare equo liquidare: la somma pari a euro 90.000 euro , già comprensiva di rivalutazione e degli interessi.
La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo ( nella possibilità di limitarlo ), quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose e non, invece, quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di una frazione del risarcimento ( rectius indennizzo ) da parte del medesimo soggetto ( lo Stato italiano ) gravato del risarcimento .
Peraltro, va sottolineata la ontologica differenza tra indennizzo ( richiedibile per la legislazione degli anni Sessanta ) e risarcimento, istituto la cui portata è ben più ampia, tale da lasciare al danneggiato la legittima possibilità di temporeggiare (nei lontani anni Sessanta ) sulla richiesta di indennizzo in attesa di potere chiedere un ben più corposo risarcimento ( risarcimento che é stato,
effettivamente, anch'esso riconosciuto successivamente come via satisfattoria alternativa al vecchio indennizzo, così premiando l'attesa del danneggiato ).
Infine, l' Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti da , quale vittima del III Reich. Orbene, non Persona_1 avendo la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il avesse beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere Persona_1
rigettata.
Né tale prova poteva fornirsi a mezzo della istanza di esibizione, posto che, da lato, in assenza di dati certi sulla percezione della somma, la relativa istanza era inammissibile in quanto esplorativa (
e, sotto altro aspetto , trattandosi dei fondi gestiti del Ministero del Tesoro, l'informazione oggetto dell'istanza di esibizione rientrava nella sfera di conoscibilità della Amministrazione intervenuta .
Vanno invece rigettate le domande di risarcimento del danno patrimoniale richiesto di dagli attori iure succesionis
Al riguardo, si rileva che:
- il Fondo non copre tale tipologia di danno, essendo stato istituito “ per il ristoro dei danni
subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”
- i relativi diritti , , sono prescritti, non essendo il danno direttamente derivante dalla commissione di un crimine contro l'umanità ma dalla mancata retribuzione del lavoro svolto quale prigioniero di guerra .
Le spese vanno compensate tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali già formatasi nell'ambito della giurisprudenza di merito
PQM
Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella contumacia della Federale di Germania , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: CP_1
ACCERTA E DICHIARA il diritto di e Parte_1
, n.q. di eredi di , nato a Parte_2 Persona_1
AR (TP) il 29.3.1915 e deceduto in AR (TP) il 1.4.2004, ad ottenere il risarcimento del danno patito da nel corso della Seconda Guerra Mondiale, per il periodo di Persona_1 prigionia corrente 9.9.1943 al 5. 8. 1945 e per l'effetto LIQUIDA in favore di
[...]
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
, la complessiva somma di euro 90.000,00 - oltre interessi in misura legale ( Persona_1
1284 c 4 cc) dalla data odierna al soddisfo;
Spese compensate;
visto l'art 60 TU sulla imposta di registro i
Indica nel Ministero dell'Economia e delle Finanze la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito .
Palermo il 12.12.25
Il Giudice
IS EN
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo , in composizione monocratica, nella persona del Giudice IS EN, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale ha pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies comma ultimo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5127 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
); , nato a C.F._1 Parte_2
AR (TP) il 16.04.1947 , (codice fiscale ); rappresentatati e difesi, C.F._2
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vito Passalacqua del foro di Marsala ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in AR (TP), alla via Vittorio Emanuele n. 116,
Ricorrenti
CONTRO
DI GERMANIA Controparte_1
Resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, nonché per il Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. ; fax: 091527080; PEC: P.IVA_3 , presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182 Email_1
domiciliano ex lege; interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023, regolarmente notificato, Parte_1
e , , n.q. di eredi di , nato a [...] Parte_2 Persona_1
(TP) il 29.3.1915 e ivi deceduto il 1.4.2004, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Sciacca la Repubblica Federale di Germania ( da ora R.F.G.) e, premettendo che il loro congiunto,
soldato di leva dell'Esercito italiano (ufficiale di complemento del Regio Esercito Italiano,
impegnato in operazioni di guerra col 181° ospedale da campo mobilitato) catturato dai tedeschi il
9.9. 1943 e deportato nei lager in Germania, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità
durante il periodo di prigionia, hanno chiesto di :
- ritenere e dichiarare che la convenuta federale di Germania, quale successore del CP_1
Terzo Reich, è responsabile dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dal padre e dante
causa dei ricorrenti in conseguenza della illegittima detenzione cui fu sottoposto con sostanziale
riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero di guerra, obbligatoria esecuzione di
lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e
terrificanti;
- conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona
dell'Ambasciatore in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via
equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi e fino all'ammontare massimo di €
260.000,00; accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti, in
qualità di eredi, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro dante causa per le
causali di cui al ricorso introduttivo, danni da quantificarsi nella somma complessiva di €
250.000,00. Nello specifico, parte ricorrente, dopo avere richiamato le note vicende storiche relativa ai militari italiani internati nei campi di prigionia tedeschi (IMI ), ha precisato che:
• , il 9.9.1943, all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati dal Persona_1
Governo Badoglio, era stato catturato da truppe tedesche condotto in Germania e tenuto come prigioniero fino al 5 agosto 1945 ( cfr foglio matricolare dell'Esercito Italiano )
vivendo in condizioni di sostanziale schiavitù , subendo torture e trattamenti disumani;
• egli, infatti, era stato costretto a lavorare in condizioni di lavoro durissime, subendo
“privazione della libertà personale, assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo,
né periodi di riposo, vitto inadeguato, umiliazione derivante dallo status del tutto
particolare cui vennero assoggettati questi prigionieri”.
In definitiva, era stato sistematicamente sottoposto a trattamenti disumani, Persona_1
posti in essere - in forza di direttive direttamente emanate da - in violazione dell'art. Persona_2
6 dello statuto del Tribunale militare internazionale del 8.8.1945 e dell'art 147 della convenzione di Ginevra del 12.8.1949, sussistendo, quindi, il diritto a ottenere ex art 2043 cc e iure hereditatis,
il risarcimento dei danni patrimoniali ( derivanti dal diritto alla retribuzione non percepita) e non patrimoniali patiti dal congiunto, quantificati in euro 250.000 oltre interessi.
Con comparsa dell'8.11.2023 si sono costituiti volontariamente in giudizio la
[...]
e il a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_2 Controparte_3
Stato distrettuale di Palermo eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca essendo competente il Tribunale di
Palermo;
- il difetto di legittimazione passiva della R.F.G., proprio per effetto dell'emanazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la cui ratio, resa esplicita dal comma 1, era quella di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, escludendo a priori la Germania da ogni possibile iniziativa giudiziale intrapresa per far valere diritti risarcitorio derivanti “da condotte
lesive di diritti inviolabili della persona, compiute sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945;
• la decadenza dall'azione;
• la prescrizione della domanda in ragione del lungo lasso temporale decorso da quanto il diritto poteva essere fatto valere, ovvero almeno dal 1945, data di cessazione definitiva di ogni ostilità; la prescrizione, per altro, doveva ritenersi maturata anche ove si fosse adottato il criterio prescrizionale dettato dal codice penale italiano in materia di danni causati da condotta delittuosa (2947 c 3 cc); la difesa erariale evidenziava, infine, che la norma consuetudinaria relativa all' imprescrittibilità dei diritti derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità era di formazione successiva ai fatti per cui è causa e non operava retroattivamente e, a supporto delle tese dell'operatività del termine ordinario di prescrizione, richiamava l'art 43 che faceva espressamente menzione “dei termini ordinari
di prescrizione” ;
• la mancanza di prova dei danni patiti dal congiunto dei ricorrenti .
La difesa erariale ha chiesto, comunque, che, in caso di accoglimento della domanda, si procedesse allo scomputo delle somme eventualmente ad altro titolo già ricevute dal de cuius e , sempre in via gradata, chiedeva riconoscersi il concorso nella causazione del danno del danneggiato, per non avere questi richiesto per tempo, con condotta non diligente, gli indennizzi già previsti dallo Stato
Italiano negli anni sessanta.
Con sentenza n. 160/2024 pubbl. il 261/03/2024 il Tribunale di Sciacca ha rigettato l'eccezione di il difetto di giurisdizione del giudice italiano e , per converso, previo riconoscimento della qualità di parte e litisconsorte alla e il Controparte_2 Controparte_3
ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale ( Tanto
[...] premesso, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito e va
dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, presso cui ha sede l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato. Infatti, il comma 6 dell'art. 43 del DL 36/2022 prevede che, la notifica
degli atti introduttivi dei giudizi di cui al comma 1 (a mente del quale: “ Presso il Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di
crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo
tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di
euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”), venga eseguita, nei confronti
dell'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 144 cpc, che contempla le notificazioni alle
Amministrazioni dello Stato, in proprio;
in particolare la disposizione di cui all'art. 43 co. 6 D.L.
cit. stabilisce che: “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi (accertamento e liquidazione di danni
subiti dalle vittime di guerra e contro l'umanità per lesione dei diritti inviolabili della persona
commesse dal terzo Reich) sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato”; in caso di
omessa notifica nelle forme di cui sopra, il giudice è tenuto ad assegnare alla parte un termine
perentorio per provvedervi, la cui inosservanza dovrebbe comportare, secondo le comuni regole di
cui all'art. 307 cpc., l'estinzione del giudizio. Peraltro, tale meccanismo richiama proprio quello di
cui all'art. 102 cpc a mente del quale: “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di
più parti queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da
alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un
termine perentorio da lui stabilito”. Nel caso di specie è proprio il legislatore, ad aver previsto,
nell'art. 43 co. 6 d.l. cit. l'obbligo di notifica in capo all'attore e, in caso di inadempimento, che il
giudice assegni alla parte un termine perentorio per provvedervi, così introducendo un caso di
litisconsorzio “per ragioni di opportunità”. Alla luce della normativa introdotta dal D.L. 36/2022 il Ministero dell'economia e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono dunque litisconsorti
necessari. L'obbligo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 144 c.p.c. non avrebbe senso ove non si
ritenesse che, in tal modo, l'amministrazione dello Stato possa prendere parte ad un giudizio il cui
esito spiegherà effetti sul fondo, in base a quanto previsto dall'art. 43 co. 2 e 3 D.L. cit ed a cui
carico sono poste tutte le conseguenze economiche del giudizio, comprese le spese processuali
liquidate nelle sentenze. Ne discende l'accoglimento dell'eccezione di difetto di competenza
sollevata dalla e del Controparte_2 Controparte_3
e per esse dall'Avvocatura di Stato, ritenendo sussistente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., dell'art. 6 del
R.D. 1611/1933, e dell'art. 43 comma 6. D.L. cit. il Tribunale di Palermo ove ha sede l'Avvocatura
dello Stato.
La causa , riassunta presso il Tribunale di Palermo , è stata e decisa all' udienza del 11.12.25 .
Occorre preliminarmente precisare che il Tribunale di Sciacca si è già pronunciato sia sul difetto di giurisdizione ( sollevato dalla difesa erariale) sia in effetti sul difetto di legittimazione passiva della
Contr
e del ( sollevata dagli attori), che sono stati qualificati come Controparte_2
litisconsorti necessari, con decisione, che non può più essere rimessa in discussione .
Ciò premesso , la disamina delle numerose e complesse problematiche di natura processuale poste dall' odierna controversia impone una preliminare esposizione delle vicende che hanno condotto all'adozione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022.
Come è noto, nell'immediato dopoguerra si pose, con particolare urgenza, la questione delle riparazioni dovute dalla Germania ai Paesi vincitori della Prima guerra mondiale, compresa l'Italia;
tema questo che fu oggetto di lunghe trattative e di plurimi accordi, sfociati anche nei Trattati di pace di Parigi del 1947 , ratificati dall'Italia con legge del 2 agosto 1947, n. 811 e resi esecutivi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430.
L' art. 77 del Trattato di pace di Parigi stabiliva, tra l'altro, che, fatta salva ogni altra disposizione che fosse stata adottata a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupavano la Germania, l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei confronti della Germania e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945.
Analoga rinuncia era prevista anche con riferimento alle pretese risarcitorie per danni subiti da atti delle forze armate alleate o associate (art. 76 del Trattato).
Rimaneva, invece, ferma la possibilità di misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità (art. 45, comma 1, del
Trattato).
L'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti- avvertita sia in
Germania sia in Italia- condusse, in seguito, alla sottoscrizione di due contestuali (e connessi)
Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, conclusi a Bonn il 2
giugno 1961, concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale,
economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Con tale accordo la Germania si obbligava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1) “a
favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia» fossero stati oggetto di
«misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni
di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di
queste persecuzioni» (art. 1).
In conseguenza della corresponsione di tale somma, “il Governo italiano dichiarava “definite
tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche
italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di
persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.).
La finalità dell'accordo, ratificato con legge n. 404 del 1963, era quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati, la tragica vicenda dei danni patiti, in particolare, dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e,
segnatamente, nel periodo, successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto.
Successivamente, l'art. 3 della legge n. 404 del 1963, di ratifica ed esecuzione dell'accordo avente ad oggetto gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste,
delegava il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'accordo di cui all'art. 1 della legge stessa.
Nell'esercizio di tale delega veniva adottato il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (Norme per la
ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base
all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di
persecuzione nazionalsocialiste), che disciplinava la ripartizione delle somme versate dalla
Germania in esecuzione dell'Accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini
italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia».
Avevano diritto alla riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si fossero trovati, anche fuori del territorio dello Stato, fossero stati deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La finalità di chiusura definitiva della questione degli indennizzi si rinveniva nell'art. 6 del d.P.R.
n. 2043 del 1963, che prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
A seguito della ratifica dell'Accordo di Bonn del 1961 e dell'adozione del d.P.R. 6 ottobre 1963, n.
2043 , per molti anni a seguire, con riguardo alle pretese risarcitorie individuali, ulteriori rispetto ai suddetti benefici di legge concessi, si era ritenuto operante il principio dell'immunità ristretta degli Stati, con conseguente declaratoria di difetto giurisdizione del giudice nazionale con riferimento alle domande di risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich,
azionate da chi non aveva avuto accesso al fondo di cui d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato
nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale) .
Il panorama, fin qui sommariamente descritto, mutò radicalmente a partire dalla sentenza RR
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 marzo 2004, n. 5044) che, operando un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, affermò che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi era una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati;
( cd
“eccezione umanitaria”).
Secondo la menzionata pronuncia “L'immunità dalla giurisdizione non operava, quindi, in
presenza di atti – qualificati come crimini contro l'umanità – gravemente lesivi di diritti
fondamentali della persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di
valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. In sostanza, la norma
consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la
giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello
Stato straniero di tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali, lesivi di valori
universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani”..
Successivamente alla formazione di tale indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio,
intervenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3 febbraio 2012, “Germania contro
Italia”, che accolse il ricorso proposto dalla Germania contro il nostro Paese per non avere l'Italia
riconosciuto alla Germania l'immunità dalla giurisdizione che ad essa doveva essere attribuita in applicazione delle norme di diritto internazionale.
La Corte dell'Aja, nell'accogliere il ricorso della Germania, ribadì che il principio dell'immunità
degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli
Stati, che, a propria volta, è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848 del 1957.
La medesima Corte ritenne che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così
riconosciuta, avrebbero potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti,
finalizzate alla risoluzione pacifica della questione.
Il legislatore italiano, per adeguarsi a tale pronuncia, promulgò la legge 14 gennaio 2013 n. 59,,
prevedendo all'art. 3 che “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha
definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di
specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la
controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza
non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto
di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
A seguito dell'introduzione di tale norma , si formò un filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'umanità commessi iure imperii ( Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1136).
Ciò condusse alla pronuncia della notissima Sentenza della Corte Costituzione del 22 ottobre 2014
n. 238, con cui la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 sopra riportato,
affermando che la norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non era applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali
Stati, quando consistevano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità ed erano conseguentemente illegittime le norme che imponevano al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti. La Consulta dichiarò, altresì, l'incostituzionalità della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU,
ossia dell'art. 1 della legge n. 848/1957 nella parte in cui la disposizione in questione imponeva, di pari passo con l'art. 3 della legge 5/2013, di adeguarsi alla pronuncia della CIG, declinando la giurisdizione interna laddove gli atti dello Stato Straniero fossero crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28
settembre 2020, n. 20442), quindi, si adeguò ai principi dettati della Consulta, mutando nuovamente orientamento ed affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituiva una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali,
la cui operatività era, però, preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si ebbero varie pronunce di condanna della
Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive, che indussero, da ultimo federale di Germania a proporre, CP_1
in data 29 aprile 2022, un altro ricorso, con cui veniva adita la Corte internazionale di giustizia,
lamentando, in particolare, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento)
dell'immunità ristretta degli Stati.
In questo contesto si colloca l'emanazione dell'art 43 del d.l. 36/22, che ha la dichiarata finalità
di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale DE, concluso
a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna dell'Italia in sede internazionale , così ponendo fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
L'art 43, in particolare ., rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime
di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, prevede che “ Presso il delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni Controparte_3 subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della
persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_5
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_5
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o
derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni
provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non
possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già
ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di
credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e
liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima
data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di
procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte
attrice per l'esecuzione di tale incombente.
Ora , al fine di individuare correttamente il petitum e di dare la corretta interpretazione alla norma appena riportata , che ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, occorre richiamare sia il percorso storico che ha condotto all'adozione del d.l. 36/22 che il testo dell' art 43 su menzionato.
In particolare, mette conto precisare che:
- l'accordo di Bon del 2 giugno 1961 prevedeva la definizione di tutte rivendicazioni e
richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora
pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone
fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il
1°settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.); la garanzia assunta dallo Stato
italiano opera ,quindi, non solo in presenza di condanne , ma, già a livello precedente, in presenza di rivendicazioni e richieste, e quindi di domande giudiziarie;
- la ratio dell'adozione del d.l. 36/22, promulgato nell'immediatezza della proposizione da parte della Germania di un nuovo ricorso alla CIG , è quella – dichiarata - di dare concreta
attuazione e assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale
DE, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n.
1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale;
tale finalità è stata perseguita dal legislatore attraverso il richiamato art. 43 che, mendiate la costituzione del ha trovato una sintesi tra due opposte esigenze: da un lato, quella di tutela dell' CP_5
immunità , affermata con la sentenza della CIG e , dall'altro lato, quella di tutela dei diritti inviolabili della persona, affermata dalla C.Cost; l'art 43 individua, per le azioni ancora da introdurre al momento dell'entrata in vigore del DL , quale titolo di accesso al fondo, non già una sentenza di condanna, ma una sentenza di accertamento e liquidazione ( “ Hanno
diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni
di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma” ) mentre di condanna si parla solo con riguardo ai titoli esecutivi già formatisi al momento dell'entrata in vigore della legge;
la scelta linguistica si ritiene conforme alla volontà del legislatore, che è quella di evitare che si abbia un giudizio di cognizione – iniziato unicamente al fine dell'accesso al
Cont Fondo di cui all'art. 43 – che esiti in una “condanna” contro la;
- le domande proposte ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/22 , quindi, devono necessariamente essere eseguite sul che sarà il solo a sostenerne l'onere economico. CP_5
Cont
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la domanda di condanna della , , alla luce del tenore complessivo della domanda, come precisata nelle note conclusive attraverso il richiamo al fondo, debba interpretarsi come domanda di accertamento e liquidazione ex art 43 ( domanda questa comunque implicitamente contenuta nella domanda di condanna). LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Del pari, va affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti essendo stata documentata la qualità di eredi legittimi di , trattandosi dei figli dello stesso, da considerarsi eredi – e Persona_1
non già solo chiamati, tenuto conto dell'accettazione tacita dell'eredità conseguente alla proposizione della domanda.
DECADENZA
Va rigettata l'eccezione di decadenza , posto che la norma è entrata in vigore dal 28/02/2023
sicchè il termine per proposizione del ricorso è stato prorogato dapprima al 23 giugno 2023 e da ultimo al 31 dicembre 2023 ; ne consegue la tempestività dell'azione introdotta con ricorso depositato il 27.6.23 ;
PRESCRIZIONE Contr Dalla affermata legittimazione passiva del discende la sua legittimazione a sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, compresa quella di prescrizione.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione,
ritenendo applicabile nel caso in esame la prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
L'eccezione non è fondata.
L'esame dell'eccezione presuppone la previa analisi della questione se il trattamento cui è stato sottoposto possa qualificarsi in termini di crimine di guerra o contro l'umanità , Parte_3
dovendosi, a tal fine, accertare un quid pluris rispetto alla mera reclusione presso il campo di lavoro e sottoposizione ai lavori forzati, consentiti , per i militari, dai trattati internazionali ( cfr
Convenzione dell'Aja del 1907).
Costituiscono crimini internazionali dello Stato, a mero titolo esemplificativo, le violazioni gravi e su larga scala di obblighi fondamentali per la salvaguardia della vita umana, quali la schiavitù ( cfr
Nell'art. 6, lett. c) dell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945) il genocidio e l'apartheid. Nella specie, occorre accertare , anche mediante presunzioni, se , nel periodo di Persona_1
prigionia, sia stato sottoposto a condotte disumane e degradanti integranti crimini di guerra e/o contro l'umanità.
Ora , in primo luogo, risulta dimostrato dalla documentazione versata in atti ( cfr foglio matricolare
) che è stato catturato dai tedeschi nel 9.9.1943, ed è rimasto prigioniero e recluso Persona_3
nel campo fino al. 5 agosto 1945 ( 23 mesi)
Ciò detto, risulta storicamente accertato, oltre che affermato in numerose sentenze passate in giudicato che, all'interno dei campi di lavoro tedeschi, i soggetti ivi reclusi, miliari o civili, vissero
“ in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto” (
cfr sito internet del della Difesa). CP_3
In ordine ai trattamenti disumani a cui furono sottoposti i militari italiani internati, occorre richiamare i lavori di una commissione di storici istituita proprio al fine di gettare luce sulla vicenda degli IMI.
Invero, il 18 novembre 2008, in una dichiarazione congiunta rilasciata a Trieste in seguito alla visita al museo del campo di concentramento nazista della Risiera di San Sabba, i Ministri degli
Affari Esteri italiano e tedesco, riconoscevano solennemente le «indicibili sofferenze inflitte a
uomini e donne italiani, in particolare durante i massacri, e agli ex internati militari italiani».,
annunciando l'istituzione di una commissione di storici investita del compito di occuparsi del passato di guerra italo-tedesco ed, in particolare, del destino degli internati militari italiani deportati in Germania, al fine di contribuire alla creazione di una cultura della memoria comune ai due
paesi. La Commissione veniva ufficialmente nominata nel marzo 2009 dai Ministri degli Affari
Esteri dei due paesi e ne facevano parte cinque membri tedeschi e cinque italiani.
In particolare, la Commissione, sulla base della audizione diretta di coloro che furono internati nei campi e dell'esame dei documenti storici, concludeva che “ sebbene gli internati militari italiani
siano stati particolarmente colpiti dal regime nazionalsocialista e dal complesso passato di guerra
italo-tedesco, dopo il 1945 il loro destino è stato completamente dimenticato. In Italia essi sono stati per lungo tempo messi in secondo piano dalla memoria della Resistenza. Nella Repubblica
Federale DE la leggenda della 'Wehrmacht pulita' portò a negare i crimini di cui essa si rese
colpevole nei confronti della popolazione civile italiana e della minoranza ebraica, così come dei
prigionieri dei campi di concentramento e degli internati militari italiani. MI . Fu soltanto a
partire dagli anni '80 che in Italia e in Germania la storiografia cominciò a occuparsi di questo
problema. Nonostante il ritardo con cui la ricerca è cominciata, molti aspetti centrali di questa
tematica – il disarmo e l'arresto degli internati militari italiani, i tentativi di reclutamento nelle
formazioni tedesche così come nell'esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana e le loro
condizioni di vita e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono considerarsi oggi
adeguatamente studiati. MI … Tutti i soldati italiani caduti nelle mani dei tedeschi dopo l'8
settembre 1943 furono definiti in un primo tempo 'prigionieri di guerra'. Poiché con l'instaurarsi
del nuovo governo fascista questi non potevano più essere trattenuti a lungo come prigionieri di
guerra, cioè come prigionieri di uno stato nemico, il regime nazista, nel disprezzo delle norme del
diritto internazionale, modificò il loro status. omissis Il 20 settembre 1943, poco prima della
proclamazione del nuovo regime fascista, un'ordinanza del Führer decretò così che i soldati
italiani fatti prigionieri vedessero mutare la loro denominazione in 'internati militari'. . Per gli
internati militari italiani questa scelta ebbe in ogni caso conseguenze molto rilevanti: come tali,
essi non avevano più diritto né alla consegna di alimenti e medicine, né alle visite di controllo delle
delegazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, come invece era previsto per i
prigionieri di guerra. Ben presto divenne chiaro che questa decisione comportava tuttavia molti
problemi, sia in relazione all'impiego degli ex soldati del Regio Esercito come forza lavoro, sia in
ordine alle relazioni interne all'Asse Berlino-Salò. A causa delle cattive condizioni alimentari (le
razioni di cibo dipendevano dalle prestazioni lavorative), del trattamento umiliante, dei compiti
spesso assegnati senza tener conto delle competenze dei lavoratori, delle istruzioni insufficienti e
della mancanza di motivazione, la produttività degli internati militari si rivelò molto inferiore alle
aspettative. Inoltre, la detenzione dietro il filo spinato e le pessime condizioni di lavoro mettevano quotidianamente in discussione la continuità dell'alleanza italo-tedesca propagandata da e Per_2
Per_4
La Commissione ha poi precisato che , successivamente, gli IMI vennero qualificati come lavoratori civili ma tale nuovo status portò solo per breve tempo un miglioramento delle loro condizioni di vita posto che la situazione degli ex internati tornò a breve nuovamente ad
aggravarsi.
La commissione , nel documento conclusivo dei lavori, ha esaminato partitamente le varie fasi della prigionia dei IMI precisando che :
- Per quanto attiene al trasferimento nei lager, avvenuto in data 8.9.1943, dopo il proclama di
“ Per molti il trasferimento sui treni merci rimase un ricordo traumatico: i vagoni Per_5
merci erano sovraffollati, il cibo scarso e le condizioni igieniche precarie. I malati non
ricevevano assistenza e i tentativi di fuga venivano severamente puniti. In alcuni resoconti si
parla anche di morti, il numero esatto dei quali ancora dovrebbe ancora essere ricercato.
Nei vagoni il morale generale divenne presto rassegnato o addirittura disperato. Molti
prigionieri italiani raccontano di aver acquisito definitivamente la consapevolezza di essere
stati ingannati dai tedeschi una volta arrivati al confine del Reich. Un internato militare
scrive: «Durante il tragitto i finestrini del vagone erano rimasti chiusi […] Eravamo come
sardine senz'aria, non avevamo nulla da mangiare e non potevamo fare i nostri bisogni: tre
moribondi e io con la febbre e la gamba dolorante per la ferita […] Non sapevamo se fosse
giorno o notte. Poi furono aperte le porte. Da un uomo che, in italiano, ci disse: “Non
muovetevi o sparo.” […] Vidi [un cartello] con la scritta 'Monaco'. Lì ci hanno fatto
scendere e ci hanno dato del pane nero: una pagnotta su cui era stampata la data 1938
[sic!], non me lo dimenticherò mai». Appena arrivati nei campi di prigionia, i detenuti
italiani percepirono subito l'atmosfera carica di tensione della popolazione tedesca. I
sentimenti di vendetta nei confronti dei 'traditori' si esprimevano in rozzi insulti;
addirittura i bambini gettavano pietre contro i prigionieri. Gli internati appartenevano a una di quelle categorie che venivano particolarmente disprezzate dai tedeschi. ..omissis
Attraverso l'approccio proprio alla storia delle esperienze si potrebbe ugualmente
differenziare la definizione degli internati come 'schiavi', prevalente soprattutto in Italia e
tale da suggerire una analogia con la sorte dei detenuti nei campi di concentramento;
- in ordine alle condizioni in cui avvenne la prigionia “ L'arrivo nei campi di prigionia viene
descritto da molti internati come un'esperienza traumatica: i primi giorni erano segnati da
insicurezza, paura, spaesamento e molti cominciarono a rendersi conto solo allora di cosa
significasse la prigionia. La descrizione delle sistemazioni precarie delle prime settimane,
come esse risultano dalle fonti ufficiali, trovano conferma nelle testimonianze degli
internati. In molte di queste si accenna alle baracche sovraffollate, spoglie e talvolta anche
pesantemente danneggiate. . La vita quotidiana degli internati dipendeva in primo luogo dal
tipo di campo in cui si trovavano. I soldati e i sottufficiali trascorrevano solo poche ore al
giorno nei lager e anche il loro tempo libero era così rigidamente regolamentato che non
riuscivano quasi mai a sfruttarlo per riposarsi. Gli ufficiali invece, dal momento che fino
all'inizio del 1945 non furono assegnati al lavoro, dovevano soffrire più della truppa e dei
sottoufficiali la monotonia e lo snervante isolamento, accompagnati dall'impossibilità di
ritagliarsi uno spazio privato. Al di là degli orari stabiliti per la sveglia, l'appello, la
razione di zuppa e la distribuzione della posta, gli ufficiali internati restavano abbandonati
a sè stessi. La sorveglianza e le punizioni erano di competenza delle guardie militari
reclutate tra i battaglioni territoriali [Landesschützenbataillonen]. Esse controllavano i
detenuti ventiquattr'ore su ventiquattro: nel lager, mentre andavano al lavoro e spesso
anche durante il lavoro. I ricordi degli internati militari nei lager si concentrano su
esperienze che li hanno segnati particolarmente. Essi si focalizzano sui momenti più
disumani della vita del campo, che però non rappresentavano ovunque la regola. In alcuni
lager, per esempio, il personale di guardia costringeva i prigionieri radunatisi per l'appello
mattutino a sottoporsi ad esercizi ginnici: una forma di addestramento militare che spesso, a causa della debole costituzione dei soldati italiani, rubava loro le ultime forze che
avevano in corpo. Stando all'opinione dei detenuti, per i comandanti di alcuni campi la
ginnastica, che poteva durare anche ore intere, non era solo un modo per mantenere la
disciplina e aumentare le prestazioni lavorative, ma anche una pratica umiliante e punitiva.
Per gli internati militari italiani tali pratiche ingiuste e oltraggiose, spesso accompagnate
da insulti quali «figli di quel cane di » o «siete ancora più porci di », Per_5 Per_5
erano a volte tanto intollerabili quanto i maltrattamenti fisici. ….Particolarmente spietate e
violente si mostrarono le guardie tedesche dopo la liberazione di Roma da parte degli
Alleati, dopo lo sbarco degli anglo-americani in Normandia e dopo l'attentato ad del Per_2
20 luglio 1944….omissis . Il problema più grosso rimaneva in generale la situazione
alimentare, che era catastrofica. Dal momento che al Comitato Internazionale della Croce
Rossa era stato vietato di assistere gli internati con alimenti e medicine supplementari,
questi potevano contare solo sulle scarse razioni distribuite nei lager della Wehrmacht.
Capitava inoltre che i soldati e i sottufficiali fossero puniti con la cosiddetta
, cioè con razioni di cibo proporzionali alla prestazione lavorativa Controparte_7
offerta. Una misura punitiva che, originariamente usata solo con i lavoratori dell'est e i
prigionieri di guerra sovietici, fu introdotta da alcune industrie anche per gli internati
militari. Gli italiani erano già così indeboliti, che, a seguito di questa pratica, la loro
produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e il numero dei malati,
soprattutto tra coloro che lavoravano in miniera, nell'edilizia e nell'industria pesante,
crebbe in continuazione. Tutto questo era ben noto a quando, nel 1944, ordinò di Per_2
estendere questo provvedimento disciplinare a tutti 145 gli internati poco produttivi.
Proprio i morsi della fame e la malnutrizione sono descritti dagli internati militari come
l'esperienza centrale della prigionia. La paura di perdere il controllo a causa
dell'irrefrenabile impulso a procurarsi qualcosa di commestibile è un ricordo indelebile
nella mente di molti detenuti: Fatta eccezione per chi lavorava nell'agricoltura e nell'industria alimentare, quasi nessun internato riceveva la razione giornaliera ufficiale.
Anche l'abbigliamento, sporco e logoro, costituiva un grosso problema. Questo valeva
soprattutto per quei prigionieri occupati all'aperto: « Un altro problema erano i frequenti
bombardamenti degli alloggi dei sottufficiali e dei soldati. A causa della prossimità dei
lager alle fabbriche i prigionieri si trovavano infatti nelle immediate vicinanza delle zone a
rischio. Dopo i bombardamenti molti venivano costretti a rimuovere le macerie o a rendere
nuovamente agibili vie di comunicazione e rotaie. Gli allarmi aerei e i bombardamenti
incidevano pesantemente sullo stato psichico degli internati militari italiani;
- in ordine alle condizioni di lavoro: “ I soldati semplici e i sottufficiali erano assegnati ai
lavori forzati: soprattutto in qualità di manovali, essi erano costretti a lavorare
prevalentemente nell'industria degli armamenti, nell'industria pesante, nell'edilizia e in
miniera. In questi settori le razioni alimentari non corrispondevano affatto al fabbisogno
richiesto dal duro lavoro fisico giornaliero. . La forza lavoro straniera, i prigionieri di
guerra e gli internati militari, che si trovavano al livello più basso della gerarchia politico-
razziale, venivano costretti ai lavori agricoli anche la domenica e nei giorni festivi. Il monte
ore settimanale, stabilito in modo autonomo da ogni impresa, si aggirava tra le 50 e le 65
ore. Un controllo rigoroso delle prestazioni e un gran numero di prescrizioni restrittive
scandivano la giornata di lavoro degli IMI, i quali divenivano vittime di maltrattamenti
quando le loro prestazioni lavorative venivano considerate insufficienti. Ancor più che gli
atti di violenza punitivi, .In ogni momento le guardie potevano procedere a perquisizioni
personali o al controllo dei documenti. Gli IMI vivevano spesso la punizione come un
accesso di violenza irrazionale e incontrollata. In caso di scarso rendimento, essi venivano
picchiati con attrezzi da lavoro, spranghe di ferro o pezzi di legno, cosa che conferma il
carattere impulsivo della brutalità.
Sebbene sia chiara a questo Giudice la differenza tra accertamento storico e accertamento giudiziale, le conclusioni condivise cui sono pervenuti gli storici italiani e tedeschi, facenti parte della Commissione, costituiscono certamente un elemento di prova presuntiva della sistematica violazione dei diritti umani perpetrata ai danni dei militari italiani internati.
Per altro, tale conclusione trova supporto anche in taluni precedenti giurisprudenziali , divenuti definitivi.
Meritano menzione:
- La sentenza resa dal Trib. Firenze, II sez. civile sent. 6 luglio 2015, G.U. Minniti , secondo cui “le condizioni fisiche di deportazione e riduzione in schiavitù proprio per il carattere di
assoluto annientamento della dignità umana devono costituire motivo di adeguato
apprezzamento anche sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Benché
si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino
all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo
Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per
ragioni politiche, deportati, appartenenti alle forze armate italiane”;
- la sentenza del Tribunale di Brescia, n 2125/2019, il quale ha stabilito che “in ordine all'an
sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei
territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra
motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un
crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra
contro la Germania -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento
ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie
come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati”
Infine, la commissione di crimini di guerra all'interno dei campi ove furono ristretti gli i.m.i. è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte , la quale, nel riaffermare con la sentenza n .20442/2020 la giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni azionata dall'erede di un militare internato in un campo e lì ucciso, ha implicitamente riconosciuto la ricorrenza di crimini di guerra e contro l'umanità ( solo in presenza dei quali si deroga al principio dell'immunità ).
Ed ancora, la sottoposizione dei militari a trattamenti integranti i crimini di guerra deve ritenersi presuntivamente provata, non solo in quanto storicamente e giudizialmente accertata , ma anche tenuto conto:
- della precisa decisione , adottata direttamente da di qualificare i militari italiani Per_2
catturati non già come prigionieri di guerra ma come militari internati, con l'evidente finalità di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione di Ginevra , in forza della quale: il lavoro doveva essere retribuito (art 54) confacente alle attitudine del prigioniero e non eccessivo, anche sotto il profilo della durata ( art. 52); i prigionieri di guerra dovevano essere trattati sempre con umanità , collocati in alloggi “interamente al riparo dall'umidità,
sufficientemente riscaldati e illuminati ( art. 25) , nutriti con sufficienti razioni di cibo ( art. 26) , forniti di vestiario , calzature e biancheria adeguati ( art 27), posti in ambenti salubri (
art. 29);
- delle stesse difese dell'Avvocatura che , al fine di individuare il termine di prescrizione del diritto azionato , ha indicato i militari come persone offese del delitto di riduzione in schiavitù, in tal modo affermando che il lavoro, oltre a essere gratuito , diversamente da quanto imposto dalla Convenzione di Ginevra del 1923 , avveniva in condizioni di totale assoggettamento fisico e psicologico;
Ne consegue che le condotte di sistematica violazione delle regole imposte dalla Convenzione
di Ginevra del 1923 a tutela dei militari prigionieri di guerra, poste in essere all'interno dei campi di lavoro ai danni degli IMI, non atomisticamente considerate ma complessivamente valutate, costituirono veri e propri crimini di guerra.
Con riguardo, poi, al caso concreto la dimostrazione della sottoposizione anche del Persona_1
a condotte integranti crimini contro l'umanità può desumersi dalla circostanza , storicamente accertata e non smentita dalla difesa erariale , che le condotte poste in essere dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato, ( cfr quanto sopra detto in ordine alla decisione di di qualificare i militari italiano come Per_2
internati);
Dalla qualificazione delle condotte subite da in termini di crimini contro Parte_3
l'umanità , derivano rilevanti conseguenze in termini di imprescrittibilità del diritto azionato dai di lui eredi .
Come è noto , la giurisprudenza che si è occupata di casi analoghi a quello in esame ha da sempre affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali (Cass. 11 marz o 2004, n. 5044
(ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 12 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7
dicembre 2015, n. 4345).Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione,
particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale,
prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario. Per
questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.
A tale riguardo, non ha rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968
né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia.
L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia
presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale, le due Convenzioni rilevano , infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.opinio iuris.
Ed ancora, non appare decisivo che la norma consuetudinaria internazionale sulla imprescrittibilità
dei crimini internazionali si sia formata successivamente rispetto alla commissione di crimini dovendosi opinare che detta norma consuetudinaria sia suscettibile di applicazione retroattiva,
essendo sorta a proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Mette conto, in proposito, precisare che non osta alla affermata retroattività della norma consuetudinaria il principio di irretroattività delle norme.
Invero, deve rilevarsi come, nelle materie diverse da quella penale, non operi l'art 25 della cost. ,
sicchè il principio di irretroattività delle norme, essendo previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), è derogabile da altra norma di norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7) Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274),
Si riporta , al riguardo , per la chiarezza dell'iter argomentativo la sentenza Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, che ha precisato:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la
salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito
penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia
civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte ( sentenza 3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra (posto che, nel caso sottoposto al suo vaglio,
l'esame di detta questione era superfluo, in quanto il termine di prescrizione ex art 2947
c 3 cc non era decorso ), ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente . ai fini civili ( art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma
di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra
norma di pari legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), , purché nel rispetto
degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n.
274);luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei
crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una
serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come
obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve
reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero
impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed
è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non
contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa
convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2, senza il
vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “” la punizione di una
persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa,
era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni
civili”.”.
Nello stesso senso, si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020,
(“Si ritiene dunque i ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario,
formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità,
con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel
corso della Seconda guerra. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7
comma 2 della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma
consuetudinaria.. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" " per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto
internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di
ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve
considerarsi imprescrittibile.. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le
norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione
non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000).
Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma la norma internazionale concorre alla
individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della
fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di
tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta”).
Non si condivide invece la diversa interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Trento (
sentenza versata in atti nelle note conclusive) , che si fonda, per altro, sulla rilevanza solo penalistica Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, tralasciando di considerare che la norma consuetudinaria si trae anche dalle Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione
del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 nonché tralasciando di considerare il disposto di cui all'art 2947 c 3 cc.
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo, contenuto nell'art 43 comma 6
d.l. 36/22, agli “ordinari termini di prescrizione” ( «fatta salva la decorrenza degli ordinari
termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data») Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria, avente carattere retroattivo, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità , si impone un' esegesi costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di
guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione, secondo cui,
“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, tale dovendosi, appunto, ritenere la norma che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, i quali, come chiarito dalla sentenza RR” (Cass., S.U. n. 5044/2004 cit.), si
concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti
fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al
vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere
convenzionale che consuetudinario”.
Occorre aggiungere, poi, che la predetta esegesi , oltre che necessaria alla luce dell' esigenza di dare alla disposizione un'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione, si impone in applicazione del criterio ermeneutico della interpretazione sistematica della legge e della necessità
di interpretare la norma in conformità alla volontà del legislatore ( art 12 preleggi).
Ed invero, non avrebbe alcun senso, da un lato, prevedere l'accesso al fondo, non solo in favore di chi, alla data di entrata in vigore del d.l. 36/22, abbia già un titolo esecutivo definitivo , ma anche in favore di coloro che, a seguito di domanda presentata entro il 23.6.23, conseguiranno una sentenza di accertamento e liquidazione , per poi , in modo del tutto contraddittorio , con riferimento a tale ultima categoria di aventi diritto , affermare la sottoposizione del relativo diritto alla prescrizione ordinaria, che di fatto si risolverebbe nell' esclusione in radice della possibilità di accedere al fondo per chi non fosse già dotato di un titolo definitivo alla data di entrata in vigore del più volte menzionato decreto legge. Proprio per tale ragione non è condivisibile , l'interpretazione fornita alla difesa erariale secondo cui l'accesso al fondo sarebbe consentito solo a chi si fosse già tempestivamente attivato da quando il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 cod. civ., posto che , così opinando, la norma si sarebbe dovuta occupare solo della fase esecutiva, non essendo o nemmeno ipotizzabile un giudizio di cognizione.
Infine , non può darsi rielevo alla sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 3642/2024), la quale si è limitata a affermare “che il dies a quo del termine di prescrizione non può essere individuato in
una data anteriore al 2004” ( in quanto solo a partire dalla sentenza n. 5044/2004 può considerarsi rispondente al diritto vivente, per l'appunto, l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo)
, posto che nel caso esaminato dalla Suprema Corte il diritto non era comunque prescritto , sicchè i giudici di Legittimità non si sono posti il problema del eventuale imprescrittibilità del diritto risarcitorio;
modus operandi questo affatto insolito , potendo la Corte non esaminare una questione che non appare rilevante rispetto al caso concreto.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione
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Venendo, quindi, al merito della domanda, dovendosi ritenere, per quanto sopra già argomentato,
che fu sottoposto a condotte integranti crimini di guerra e contro l'umanità, deve Persona_1
ritenersi, che il danno morale – sub specie sofferenza psichica interiore - possa ritenersi presuntivamente provato proprio in ragione della gravità della condotte illecite integranti crimini contro l'umanità e sostanziatesi nell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né
periodi di riposo, nella somministrazione di vitto inadeguato e dell'umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati gli IMI (, considerati alla stregua di “traditori”
ed esposti a umiliazioni e trattamenti lesivi della loro dignità).
Venendo alla quantificazione del danno morale, occorre procedere una liquidazione puramente equitativa che miri a ristorare non già la prigionia né la sottoposizione ai lavori forzati -posto che era un militare - ma la condotta ulteriore integrante la sistematica violazione della Persona_1
Convenzione di Ginevra del 1923 e, in sostanza, un crimine di guerra e contro l'umanità ( lavoro non retribuito , denutrizione;
le scadenti condizioni igieniche e fisiche) .
Tenuto conto della durata della prigionia ( 23 mesi ) e della tipologia di privazioni patite appare equo liquidare: la somma pari a euro 90.000 euro , già comprensiva di rivalutazione e degli interessi.
La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo ( nella possibilità di limitarlo ), quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose e non, invece, quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di una frazione del risarcimento ( rectius indennizzo ) da parte del medesimo soggetto ( lo Stato italiano ) gravato del risarcimento .
Peraltro, va sottolineata la ontologica differenza tra indennizzo ( richiedibile per la legislazione degli anni Sessanta ) e risarcimento, istituto la cui portata è ben più ampia, tale da lasciare al danneggiato la legittima possibilità di temporeggiare (nei lontani anni Sessanta ) sulla richiesta di indennizzo in attesa di potere chiedere un ben più corposo risarcimento ( risarcimento che é stato,
effettivamente, anch'esso riconosciuto successivamente come via satisfattoria alternativa al vecchio indennizzo, così premiando l'attesa del danneggiato ).
Infine, l' Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti da , quale vittima del III Reich. Orbene, non Persona_1 avendo la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il avesse beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere Persona_1
rigettata.
Né tale prova poteva fornirsi a mezzo della istanza di esibizione, posto che, da lato, in assenza di dati certi sulla percezione della somma, la relativa istanza era inammissibile in quanto esplorativa (
e, sotto altro aspetto , trattandosi dei fondi gestiti del Ministero del Tesoro, l'informazione oggetto dell'istanza di esibizione rientrava nella sfera di conoscibilità della Amministrazione intervenuta .
Vanno invece rigettate le domande di risarcimento del danno patrimoniale richiesto di dagli attori iure succesionis
Al riguardo, si rileva che:
- il Fondo non copre tale tipologia di danno, essendo stato istituito “ per il ristoro dei danni
subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”
- i relativi diritti , , sono prescritti, non essendo il danno direttamente derivante dalla commissione di un crimine contro l'umanità ma dalla mancata retribuzione del lavoro svolto quale prigioniero di guerra .
Le spese vanno compensate tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali già formatasi nell'ambito della giurisprudenza di merito
PQM
Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella contumacia della Federale di Germania , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: CP_1
ACCERTA E DICHIARA il diritto di e Parte_1
, n.q. di eredi di , nato a Parte_2 Persona_1
AR (TP) il 29.3.1915 e deceduto in AR (TP) il 1.4.2004, ad ottenere il risarcimento del danno patito da nel corso della Seconda Guerra Mondiale, per il periodo di Persona_1 prigionia corrente 9.9.1943 al 5. 8. 1945 e per l'effetto LIQUIDA in favore di
[...]
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
, la complessiva somma di euro 90.000,00 - oltre interessi in misura legale ( Persona_1
1284 c 4 cc) dalla data odierna al soddisfo;
Spese compensate;
visto l'art 60 TU sulla imposta di registro i
Indica nel Ministero dell'Economia e delle Finanze la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito .
Palermo il 12.12.25
Il Giudice
IS EN
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.