Decreto presidenziale 9 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2026, proposto da
AN CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di AR, Regione Puglia - Ufficio Elettorale Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AR, domiciliataria ex lege in AR, via Melo, n.97;
nei confronti
GI PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia, Giuseppe Mescia, Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell’atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di AR con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all’esito delle elezioni del 23-24 novembre 2026, nella parte in cui, in sede di ripartizione degli ulteriori seggi in favore della lista “Decaro Presidente”, ha attribuito un seggio alla circoscrizionale provinciale di IA e non a quella di AR e per l’effetto ha dichiarato eletto il controinteressato e non la ricorrente;
-ove occorra, del provvedimento in data 7 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di AR recante reiezione dell’istanza presentata dalla ricorrente;
-ove occorra, in parte qua, delle “Istruzioni” per le elezioni regionali 2025 contenute nella “Pubblicazione n. 18 – Puglia a cura della Prefettura – U.T.G. di AR”;
-ove occorra, in via derivata e in parte qua nei limiti dell’interesse, della delibera di Consiglio Regionale n. 2 del 2 febbraio 2026 di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
e per la correzione dei risultati elettorali, con attribuzione di n. 2 seggi nella circoscrizione provinciale di AR alla lista Decaro Presidente e conseguente proclamazione alla carica di consigliere della odierna ricorrente, con ogni conseguente provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia; di GI PA e dell’U.T.G. - Prefettura di AR e di Regione Puglia - Ufficio Elettorale Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori Nino S. Matassa per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Guido Operamolla per l'Ufficio elettorale e per l'Ufficio Territoriale del Governo; Franco Gaetano Scoca e Giuseppe Mescia per il controinteressato; nessuno comparso per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La ricorrente, candidata nella lista “Decaro Presidente” nella circoscrizione di AR in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia svoltesi il 23 e il 24 novembre 2025, ha chiesto l’annullamento del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale e dell’atto di proclamazione degli eletti, nella parte in cui alla lista “Decaro Presidente”, nella circoscrizione di AR, è stato attribuito 1 seggio anziché 2, con conseguente sua mancata proclamazione.
In via conseguenziale, ha chiesto la correzione dei risultati elettorali con attribuzione alla lista “Decaro Presidente” di 2 seggi nella circoscrizione di AR, a scapito di quella di IA (in tesi perdente 1 seggio: quello attribuito al controinteressato) e la proclamazione della ricorrente alla carica di consigliere regionale.
Ha premesso, in punto di fatto, che la graduatoria decrescente per la lista Decaro Presidente è la seguente:
1 IA 66,41%
2 CE 63,21%
3 RA 53,58%
4 AR 53,38%
5 B.A.T. 43,61%
6 DI 25,41%
Ha allegato che, all’esito delle operazioni elettorali, l’Ufficio Centrale Regionale ha proceduto alla ripartizione dei primi 23 seggi con il metodo proporzionale; alla lista “Decaro Presidente” è stato attribuito 1 seggio a quoziente pieno nella circoscrizione di AR.
In sede di CUR, alla medesima lista sono stati attribuiti 2 seggi, ripartiti tra le circoscrizioni di IA e CE in base alla graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del quoziente elettorale circoscrizionale, nella quale IA era collocata al primo posto e CE al secondo.
All’esito della prima fase, tre circoscrizioni sono rimaste prive di seggio per la lista “Decaro Presidente”: RA (posizione 3 nella graduatoria), BA (posizione 5) e DI (posizione 6).
Nella seconda fase, alla lista “Decaro Presidente” sono stati attribuiti 4 ulteriori seggi.
L’Ufficio Centrale Regionale ha distribuito tali seggi attribuendo i primi tre alle circoscrizioni rimaste prive di seggio (RA, BA e DI), nell’ordine in cui comparivano nella graduatoria, e il quarto alla circoscrizione di IA, prima posizione della graduatoria.
Secondo la ricorrente, il quarto seggio avrebbe dovuto essere attribuito alla circoscrizione di AR anziché a IA, perché l’Ufficio avrebbe indebitamente riaperto la graduatoria dalla prima posizione, dopo aver soddisfatto le circoscrizioni prive di seggio, anziché proseguire nello scorrimento dalla posizione successiva all’ultima circoscrizione soddisfatta.
Ha dedotto:
- in primo luogo, la violazione dell’art. 15 della Legge n. 108 del 1968, come modificato dalla normativa regionale pugliese, sostenendo che la graduatoria sarebbe unica e andrebbe utilizzata nelle diverse fasi in modo lineare e progressivo, senza salti e senza possibilità di escludere una circoscrizione solo perché ha già ottenuto un seggio a quoziente pieno o in sede di CUR;
- in secondo luogo, il contrasto con la ratio del sistema elettorale, sostenendo che la normativa pugliese recepisce il modello proporzionale dei maggiori resti, nel quale i seggi non attribuiti a quoziente pieno sono assegnati alle circoscrizioni con i resti più elevati secondo l’ordine della graduatoria, e che “saltare” AR equivale a rompere tale modello;
-in terzo luogo, l’erronea generalizzazione della sentenza Cons. Stato, Sezione II, n. 5618 del 2021, sostenendo che tale pronuncia riguardava una fattispecie peculiare e che le sue affermazioni sarebbero state decontestualizzate e applicate in modo improprio nelle istruzioni operative dell’Ufficio Centrale Regionale;
- infine, il travisamento dei presupposti fattuali nel provvedimento con cui l’Ufficio Centrale ha respinto le osservazioni della ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione regionale, resistendo al ricorso, senza formulare specifiche difese e rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Si è costituito il controinteressato, candidato eletto nella lista “Decaro Presidente” nella circoscrizione di IA, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha evidenziato che la ricorrente non avrebbe contestato le operazioni di voto o di scrutinio, ma esclusivamente l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 15 della legge n. 108 del 1968, come modificato dalla normativa regionale pugliese, in punto di utilizzo della graduatoria decrescente dei voti residuati nella fase di distribuzione dei seggi successiva al riparto proporzionale.
Nel merito, ha contestato la tesi della ricorrente secondo cui la graduatoria dovrebbe essere percorsa in modo lineare e continuo tra le diverse fasi del procedimento, ritenendola priva di fondamento normativo e contraria al principio di unicità e concatenazione del procedimento elettorale. Ha inoltre, sottolineato che la redistribuzione operata dall’Ufficio Centrale Regionale rispecchierebbe l’ordine della graduatoria dei resti percentuali e non determinerebbe alcuna irragionevole distorsione del principio di rappresentatività.
L’Avvocatura di Stato, pur rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, ha comunque, insistito per la correttezza dell’operato dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello
All’udienza del giorno 6 maggio 2026 la causa è passata in decisione.
IR
La questione controversa concerne la corretta interpretazione dell’art. 15, comma 6, n. 5, lettera a), della legge n. 108 del 1968, come modificato dall’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005, nella parte in cui disciplina la ripartizione territoriale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste nella fase successiva al riparto proporzionale.
La disposizione è stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 5618 del 2021, alla quale il Collegio intende dare continuità.
Il procedimento elettorale regionale pugliese si articola in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie.
La prima fase è di natura proporzionale e riguarda 23 seggi: all’interno di questa, un primo segmento di seggi è assegnato direttamente alle circoscrizioni sulla base dei quozienti pieni, la restante parte è attribuita in sede di Collegio Unico Regionale sulla base dei voti residuati.
La seconda fase riguarda i restanti 27 seggi, comprensivi della quota derivante dal premio di maggioranza, e provvede alla loro distribuzione tra le circoscrizioni.
È essenziale chiarire la funzione della graduatoria dei voti residuati, che opera tanto nella prima fase che nella seconda.
Con la conclusione della prima fase, tutti i voti validamente espressi hanno già svolto la propria funzione sul piano della rappresentanza politica: hanno concorso a determinare il numero complessivo di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste e alle singole liste, sia tramite il quoziente pieno circoscrizionale sia tramite il Collegio Unico Regionale.
La graduatoria non distribuisce voti, ma colloca seggi.
La graduatoria, in questo senso, individua le circoscrizioni nelle quali il consenso espresso non ha ancora trovato adeguata traduzione nella distribuzione geografica dei seggi all’interno del medesimo gruppo di liste.
Più precisamente, la graduatoria si costruisce sulla differenza tra la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale e il prodotto dei seggi attribuiti a quoziente pieno per il quoziente elettorale circoscrizionale, cioè sulla parte di consenso che, per ragioni esclusivamente aritmetiche e puramente contingenti, non ha prodotto un seggio diretto.
Nella seconda fase, il legislatore ha previsto che la ripartizione tra le circoscrizioni avvenga seguendo la medesima graduatoria già formata in sede di Collegio Unico Regionale, senza introdurre nuovi criteri valutativi.
Il premio di maggioranza, infatti, non interviene sulla relazione tra voti e seggi all’interno del singolo gruppo di liste, ma opera anzitutto come correttivo quantitativo nel rapporto tra le coalizioni, allo scopo di garantire la governabilità.
La seconda fase si configura, pertanto, come uno sviluppo coerente della prima, destinato a distribuire territorialmente seggi aggiuntivi secondo il medesimo criterio, nei limiti spettanti a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista.
In altri termini, in questa fase non vi è riapertura della competizione elettorale (nel senso di verificare quanti voti abbiano espresso seggi e quanti no) né nuova ponderazione dei voti all’interno della medesima lista.
La scelta legislativa di riutilizzare la medesima graduatoria, anziché introdurre un autonomo criterio di distribuzione, risponde alla logica di coerenza tra le due fasi e rientra nella discrezionalità del legislatore regionale nella conformazione del sistema elettorale.
Venendo alle disposizioni che regolano la seconda fase, che è quella che interessa maggiormente la vicenda in oggetto, anzitutto va dato conto della norma che prevede che la ripartizione inizi “dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio”.
Tale disposizione ha natura eccezionale e derogatoria: soddisfa l’esigenza di garantire la rappresentanza territoriale minima di tutte le circoscrizioni, ma non può eccedere quanto necessario a tale scopo (Cons. Stato, Sez. II, n. 5618 del 2021).
Una volta soddisfatta l’esigenza di rappresentanza territoriale, l’assegnazione degli ulteriori seggi deve seguire la graduatoria dei voti residuati “al fine di realizzare una ripartizione conforme all’esito delle elezioni” (così la sentenza n. 5618 del 2021, punto 14.4.1), ossia ricalcando l’assegnazione dei seggi sulla base dei residui già accertati.
La norma prosegue disponendo che, qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.
In generale dunque, il rapporto tra la clausola e la regola ordinaria è il seguente: la regola è partire dalla prima posizione della graduatoria; l’eccezione è partire dalla prima circoscrizione priva di seggio; se l’eccezione non si applica (perché tutte le circoscrizioni hanno già ottenuto almeno un seggio in qualsiasi fase precedente), opera la regola.
Ciò chiarito in linea generale, va disattesa la tesi secondo cui la graduatoria dovrebbe essere scorsa in modo progressivo tra la prima e la seconda fase, come se quest’ultima dovesse riprendere dal punto in cui la prima si è arrestata.
Tale tesi presuppone che i voti residuati siano “voti non ancora spesi” che attendono di produrre un effetto nella fase successiva e che la posizione in graduatoria di una circoscrizione si “consumi” una volta che ha dato luogo all’attribuzione di un seggio nella prima fase.
Nessuna di queste premesse è corretta.
I voti residuati di tutte le circoscrizioni hanno concorso unitariamente, in sede di Collegio Unico Regionale, a determinare il pacchetto complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste.
La graduatoria ha, più semplicemente, stabilito dove collocare geograficamente quei seggi (all’interno della medesima lista).
Non è vero – come suggestivamente prospettato - che i resti delle circoscrizioni che non hanno ricevuto la collocazione geografica del seggio in sede di CUR sono rimasti inutilizzati: essi hanno contribuito, insieme a tutti gli altri, a far ottenere al medesimo gruppo (anche se solo in chiave unitaria sul territorio regionale) il numero complessivo di seggi cui aveva diritto, sulla base del puro sistema proporzionale, prima ragionando per singole circoscrizioni e poi per l’intera Regione.
Nella seconda fase, il legislatore riutilizza la stessa graduatoria, con la medesima funzione distributiva ma per un diverso insieme di seggi.
La circoscrizione collocata al primo posto non viene “premiata due volte” con i medesimi voti: viene collocata due volte in prima posizione nel criterio distributivo geografico, il che è un effetto della scelta legislativa di adottare un unico parametro di distribuzione territoriale.
Non vi è pertanto alcuna consumazione delle posizioni tra una fase e l’altra.
Il Consiglio di Stato ha, peraltro, espressamente censurato la tesi dello scorrimento progressivo, osservando che essa introduce una frammentazione del procedimento incompatibile con la lettera della legge, la quale si esprime in termini di assegnazione di seggi senza ulteriore distinzione tra le fasi (punto 14.3.3 della sentenza n. 5618 del 2021). Né può ritenersi che la graduatoria dovrebbe essere aggiornata, nella seconda fase, per tenere conto dei seggi già attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale.
La graduatoria dei resti incorpora già l’effetto della fase dei quozienti pieni, di cui costituisce il complemento aritmetico: una circoscrizione che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera resti proporzionalmente contenuti e si colloca in basso nella graduatoria.
L’assegnazione del seggio in sede di CUR, viceversa, non modifica i resti, perché quel seggio non è prodotto dalla forza elettorale individuale della circoscrizione, ma è guadagnato collettivamente dal gruppo di liste su scala regionale e semplicemente collocato nella circoscrizione indicata dal criterio distributivo.
Ricalcolare i resti dopo l’assegnazione CUR significherebbe confondere il piano della competizione tra gruppi di liste, nel quale i voti residuati concorrono unitariamente a determinare i seggi spettanti al gruppo, con il piano della distribuzione geografica dei seggi all’interno del medesimo gruppo.
Il legislatore ha scelto di cristallizzare la graduatoria al momento della conclusione della sotto-fase dei quozienti pieni e di utilizzarla come parametro fisso per tutte le fasi successive, senza prevedere meccanismi iterativi di ricalcolo.
Lo scorrimento progressivo tra fasi, d’altra parte, oltre a non trovare fondamento nel testo normativo, produrrebbe un effetto sistematicamente distorsivo.
La circoscrizione con i resti più elevati, che si è collocata al primo posto della graduatoria proprio perché il suo consenso non ha trovato piena traduzione nella fase dei quozienti, subirebbe uno svantaggio nella seconda fase per il solo fatto di avere già ottenuto un seggio nella prima.
Un risultato che penalizza la forza del consenso anziché valorizzarla. L’obiezione simmetrica, cioè che il riavvolgimento dalla prima posizione “premia sistematicamente” la medesima circoscrizione, non coglie nel segno: la circoscrizione prima in graduatoria non riceve un doppio beneficio dai medesimi voti, ma si colloca due volte in testa al criterio distributivo perché il suo residuo proporzionale resta il più elevato, e il legislatore ha scelto quel residuo come parametro a due fini diversi: prima assegnare i seggi secondo la logica proporzionale; poi assegnare e distribuire i seggi aggiuntivi derivanti dal premio di maggioranza, seguendo i medesimi rapporti di forza già costruiti nella fase proporzionale.
Ciò, in ultima analisi, spiega razionalmente perché la graduatoria deve essere nuovamente utilizzata dalla prima posizione, senza quindi eliminare dall’assegnazione degli ulteriori seggi quelle circoscrizioni che ne hanno già beneficiato in sede di CUR.
Va inoltre, chiarito perché il meccanismo della graduatoria non produce un risultato irragionevole nel caso in cui circoscrizioni con un numero di elettori inferiore ottengano, nella distribuzione interna al gruppo di liste, un numero di seggi pari o superiore a quello di circoscrizioni demograficamente più rilevanti.
La rappresentanza proporzionale si realizza nella fase dei quozienti pieni: una circoscrizione più grande ha un numero maggiore di seggi da distribuire e i voti che raggiungono il quoziente producono seggi direttamente.
Una circoscrizione grande che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera un residuo proporzionalmente contenuto: la sua forza elettorale si è già espressa. Invece, una circoscrizione più piccola, che non ha raggiunto il quoziente pieno o lo ha raggiunto meno volte, genera un residuo proporzionalmente più elevato.
Chi è primo in graduatoria non è la circoscrizione più forte in assoluto, ma quella nella quale il divario tra consenso espresso e rappresentanza già conseguita è maggiore in proporzione al quoziente.
La graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti.
Contestarla perché produce un risultato apparentemente squilibrato in termini assoluti significa chiedere che le circoscrizioni più grandi siano premiate sia nella fase dei quozienti pieni, dove la loro dimensione le avvantaggia strutturalmente, sia nella fase dei resti, dove la loro dimensione riduce il residuo proporzionale.
Il che equivarrebbe a una doppia valorizzazione della medesima forza elettorale.
Occorre affrontare un profilo specifico inerente alla clausola di salvaguardia in favore della circoscrizione rimasta priva di seggi, che nel caso di specie viene in rilievo.
La questione è se i seggi attribuiti alle circoscrizioni rimaste prive di rappresentanza, in applicazione della clausola, rilevino come posizioni della graduatoria che hanno “dato luogo all'assegnazione” ai fini del riavvolgimento previsto dalla norma.
La risposta è positiva.
La clausola non introduce un meccanismo estraneo alla graduatoria, ma ne costituisce una specifica modalità di attivazione: il seggio attribuito alla circoscrizione priva di rappresentanza è prodotto dalla graduatoria stessa, con un diverso punto di inizio, e non da una fonte distinta o autonoma.
Tale lettura trova conferma attraverso l’utilizzo delle ulteriori tecniche ermeneutiche a disposizione dell’interprete.
Sul piano teleologico, infatti, questa impostazione è coerente con la natura eccezionale della clausola in questione, riconosciuta già dal Consiglio di Stato.
La clausola soddisfa un’esigenza specifica, ossia quella di garantire che ogni circoscrizione abbia almeno un seggio all’interno del gruppo di liste.
Sul piano sistematico, la medesima clausola di riavvolgimento, formulata con identica espressione normativa (“qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi”), compare sia nella prima fase (art. 15, comma 5, lettera e) sia nella seconda fase (art. 15, comma 6, n. 5, lettera a).
Nella prima fase, dove non esiste la clausola di salvaguardia territoriale, “tutti i posti della graduatoria hanno dato luogo all’assegnazione” può significare soltanto che ogni posizione ha prodotto un seggio per effetto della graduatoria stessa, perché in quella fase non vi è altra fonte di assegnazione.
Se la formula ha questo significato nella prima fase, deve avere lo stesso significato nella seconda: il riavvolgimento presuppone che ogni posizione abbia prodotto un seggio tramite la graduatoria, non che ogni circoscrizione abbia comunque ottenuto un seggio a qualsiasi titolo.
Ne consegue che la posizione esaurita dalla clausola di salvaguardia territoriale è una posizione che ha “dato luogo” all’assegnazione, e come tale va computata ai fini della verifica del riavvolgimento.
Tale lettura è confermata dall’argomento storico: nella formulazione originaria della legge statale, il riferimento alla circoscrizione priva di seggio era espressamente limitato ai seggi attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale, e la legge regionale, pur avendo soppresso il rinvio al comma specifico in ragione della diversa articolazione del testo, non ne ha alterato la struttura logica.
Esaurita la trattazione della questione giuridica, nel caso di specie può osservarsi quanto segue.
Nella prima fase, alla lista “Decaro Presidente” sono stati attribuiti 3 seggi: 1 a quoziente pieno nella circoscrizione di AR e 2 alle circoscrizioni di IA (posizione 1 della graduatoria) e CE (posizione 2) in sede di CUR. All’esito della prima fase, quindi, tre circoscrizioni erano rimaste completamente prive di seggio: RA (posizione 3 nella graduatoria), BA (posizione 5) e DI (posizione 6).
La clausola di salvaguardia territoriale ha operato in favore di queste tre circoscrizioni.
Nella seconda fase, alla lista “Decaro Presidente” spettavano 4 ulteriori seggi.
La graduatoria ha iniziato il proprio scorrimento dalle circoscrizioni prive di seggio, nell’ordine in cui compaiono nella graduatoria stessa quindi prima a RA, poi BA e infine DI.
A questo punto, tutte le circoscrizioni hanno ottenuto almeno un seggio e la clausola di salvaguardia territoriale ha esaurito la propria funzione.
Per il quarto e ultimo seggio, occorre individuare la prima posizione della graduatoria che non abbia ancora “dato luogo” all’assegnazione di un seggio nella seconda fase.
La prima posizione della graduatoria che non ha ancora dato luogo all’assegnazione di un seggio nella seconda fase è la posizione 1 (IA), atteso che le posizioni 3, 5 e 6 hanno prodotto ciascuna un’assegnazione tramite la clausola di salvaguardia e che le assegnazioni della prima fase (posizioni 1 e 2 in sede di CUR) non rilevano ai fini dello scorrimento nella seconda fase, per le ragioni esposte sopra.
La ricorrente sostiene che il quarto seggio avrebbe dovuto essere attribuito a AR.
La tesi non può essere accolta per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, la ricorrente postula uno scorrimento progressivo tra le fasi, come se la seconda fase dovesse riprendere dal punto in cui la graduatoria si era arrestata nella prima (cioè dalla posizione 3, successiva a IA e CE che avevano ottenuto i seggi in sede di CUR), per poi proseguire verso AR. Tale impostazione è stata già disattesa nei capi precedenti.
In secondo luogo, anche ragionando esclusivamente all’interno della seconda fase, AR occupa la posizione 4 nella graduatoria dei resti, mentre IA occupa la posizione 1.
Dopo la soddisfazione delle circoscrizioni prive di seggio (posizioni 3, 5 e 6), lo scorrimento prosegue nell’ordine della graduatoria a partire dalla prima posizione non esaurita, che è IA (posizione 1), non certamente AR (posizione 4).
Perché AR potesse ottenere il quarto seggio, sarebbe stato necessario che anche le posizioni 1 e 2 avessero già prodotto un’assegnazione in questa fase (e non invece ad altro titolo, come è avvenuto).
Quanto alla censura relativa alla presunta erronea generalizzazione della sentenza Cons. Stato n. 5618 del 2021, il Collegio osserva che i principi affermati da quella pronuncia, ai quali la presente motivazione ha dato espressamente continuità, non sono stati applicati in modo decontestualizzato, ma costituiscono l’interpretazione del medesimo testo normativo che viene in rilievo nel caso di specie.
La censura di travisamento dei presupposti fattuali nel rigetto delle osservazioni resta assorbita dal rigetto nel merito del ricorso, non configurandosi un vizio autonomo dell’atto di proclamazione ma un profilo strumentale alla diversa ricostruzione del meccanismo distributivo proposta dalla ricorrente.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti in considerazione della complessità della questione interpretativa esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente
SI ON, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SI ON | ZO ND |
IL SEGRETARIO