TAR Bari, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 546
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Decreto presidenziale 9 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 15 L. 108/1968 e normativa regionale pugliese

    Il Tribunale ha ritenuto che la graduatoria dei voti residuati debba essere riutilizzata dalla prima posizione in ogni fase di ripartizione dei seggi aggiuntivi, senza scorrimento progressivo, in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha specificato che la clausola di salvaguardia territoriale, che garantisce un seggio alle circoscrizioni rimaste prive di rappresentanza, rileva come posizione della graduatoria che ha dato luogo all'assegnazione ai fini del riavvolgimento.

  • Rigettato
    Contrasto con la ratio del sistema elettorale proporzionale dei maggiori resti

    Il Tribunale ha chiarito che il riutilizzo della graduatoria dalla prima posizione non è in contrasto con il sistema proporzionale, ma risponde alla logica di coerenza tra le fasi di ripartizione dei seggi e alla discrezionalità del legislatore regionale. La graduatoria individua le circoscrizioni con i maggiori resti percentuali, e la riassegnazione dei seggi in base ad essa non penalizza la forza del consenso ma valorizza il criterio distributivo scelto dal legislatore.

  • Rigettato
    Erronea generalizzazione della sentenza Cons. Stato n. 5618/2021

    Il Tribunale ha ritenuto che i principi affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato, ai quali la presente motivazione ha dato continuità, non sono stati applicati in modo decontestualizzato ma costituiscono l'interpretazione del medesimo testo normativo in questione.

  • Rigettato
    Travestimento dei presupposti fattuali nel rigetto delle osservazioni

    La censura è stata ritenuta assorbita dal rigetto nel merito del ricorso, non configurandosi un vizio autonomo dell'atto di proclamazione ma un profilo strumentale alla diversa ricostruzione del meccanismo distributivo proposta dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Reiezione istanza della ricorrente

    Il rigetto dell'istanza è conseguenza della corretta applicazione delle norme sulla ripartizione dei seggi, come interpretate dal Tribunale. La censura è assorbita dal rigetto nel merito del ricorso principale.

  • Rigettato
    Vizi delle istruzioni operative

    Le istruzioni operative sono state ritenute conformi alla normativa e alla sua corretta interpretazione giurisprudenziale. La censura è assorbita dal rigetto nel merito del ricorso principale.

  • Rigettato
    Vizi derivati della delibera di convalida

    La delibera di convalida è stata ritenuta corretta in quanto basata su atti conformi alla normativa e alla sua interpretazione giurisprudenziale. La censura è assorbita dal rigetto nel merito del ricorso principale.

  • Rigettato
    Attribuzione di seggi e proclamazione

    La domanda è stata respinta in quanto basata su un'errata interpretazione delle norme sulla ripartizione dei seggi. Il Tribunale ha confermato la correttezza dell'attribuzione dei seggi effettuata dall'Ufficio Centrale Regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 546
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 546
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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