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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1699 / 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
Il giorno 07/04/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1699 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
CP_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Sergio Airò Farulla in sostituzione dell'avv. Davide Lo Giudice per parte attrice e l'avv. Francesco Carrubba in sostituzione dell'avv. Salvatore Mortellaro per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,55.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 07/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:55 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:15, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1699 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._1
residente ed elettivamente domiciliata in Canicattì (AG), viale Regina Elena n. 60, presso lo studio dell'avv. Davide Lo Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem stesa in calce all'atto di citazione
* ATTRICE * contro
(c.f./p.iva: ) con Controparte_3 P.IVA_1
sede in , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_2
Bivona (AG) via Roma n. 26, presso lo studio dell'avv. Salvatore Mortellaro del Foro di Sciacca, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA *
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01 luglio 2020, ha CP_1 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 26 febbraio 2019 nella
[...]
caduta sul lo scivolo presente all'ingresso del poliambulatorio di NA (AG), sito in Via Don Luigi
Guanella 1/B.
Ha dedotto che: “- in data 26/2/2019, alle ore 8,00 circa, mentre stava per entrare nel poliambulatorio di NA … perdeva l'equilibrio nello scivolo ivi esistente;
- il fatto avveniva per le condizioni precarie del detto scivolo, versando lo stesso in stato di evidente abbandono e privo di manutenzione alcuna …; - a seguito della detta caduta, la stessa è stata subito trasportata all'Ospedale S. Giacomo d'Altopasso di Licata, ove le sono state diagnosticate fratture multiple al pilone tibiale sx, è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed è rimasta invalida permanente”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell
[...]
nella causazione del sinistro … e conseguentemente condannare l , al CP_4 Controparte_4
pagamento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea e dei danni morali subiti dall'odierna attrice … oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Radicatasi la lite, l' si è Controparte_3
costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 27 novembre 2020, contestando la pretesa avversaria, rilevandone la genericità e indeterminatezza, ed evidenziando che lo scivolo di cui trattasi “non è assolutamente in stato di abbandono e di trascuratezza, anzi risulta protetto da una ringhiera metallica e presenta regolari bande antiscivolo, ciclicamente sostituite”.
Ha domandato, quindi, al Tribunale di: “preliminarmente: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c. 4, cpc.; nel merito: - rigettare le domande avversarie … e, per l'effetto, dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attrice; in subordine: - ritenere e dichiarare che il fatto colposo dell'attrice ha concorso a cagionare il danno”.
La causa è stata istruita con prove documentali, prove per testi ( Testimone_1 Tes_2
e ) e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata al dott.
[...] Testimone_3
. Persona_1
A seguito della precisazione delle conclusioni, l'odierno decidente fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
3 Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda attorea è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.
2. Preliminarmente, il Tribunale in considerazione della ricostruzione dei fatti e delle domande spiegate in atto di citazione qualifica la domanda come richiesta di risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Ciò conformemente al consolidato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass.
17/02/2020, n. 3893).
3. Venendo al merito, deve innanzitutto ritenersi che gli elementi acquisiti in corso di causa consentono una ricostruzione del sinistro sufficiente ai fini che qui rilevano e, segnatamente, sul piano dell'individuazione della res cui è eziologicamente ricollegabile l'accadimento denunciato.
Deve rammentarsi, infatti, che, nell'ottica della fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato non è esonerato dall'onere di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità.
Sotto il profilo fattuale, si osserva che la ricostruzione attorea della caduta della sig.ra in data 26 febbraio 2019, alle ore 08,00 circa, nello scivolo di accesso al CP_1
Cont poliambulatorio di NA - circostanza fattuale non espressamente contestata dall convenuta - ha trovato riscontro oltre che in quanto affermato dalla stessa attrice nell'immediatezza al personale medico sanitario del pronto soccorso dove la stessa era stata trasportata a mezzo
Cont ambulanza (v. verbale del Pronto Soccorso n. 3624 di Canicattì, in atti) anche nelle dichiarazioni rese all'udienza del 21 marzo 2022 dal teste , nipote dell'attrice, che Testimone_3
si trovava con lei al momento del sinistro, avendola accompagnata con la propria auto al
4 Poliambulatorio di NA.
Proprio il teste - della cui attendibilità non è dato dubitare - ha confermato le CP_1 circostanze in ordine alle condizioni dello scivolo affermando che questo “è scosceso con fasce nere vecchie, quasi inesistenti” e di avere riscontrato ciò “personalmente dopo la caduta” della zia.
Irrilevanti e non idonee a smentire la superiore ricostruzione debbono essere ritenute le dichiarazioni di segno contrario fornite dai testi di parte convenuta, e Testimone_1 Tes_2
tecnici alle dipendenze dell' .
[...] Controparte_4
All'udienza del 13 dicembre 2021 il primo ha affermato che “lo scivolo non si trovava in stato di abbandono, non presentava insidie ed erano presenti le bande antiscivolo non nuove
(c'erano affiancate sia quelle più vecchie che quelle poste successivamente alle prime) … queste bande erano funzionali”, e il secondo teste che “lo scivolo si trovava in condizioni accettabili … le bande erano funzionali e non erano da sostituire”.
Al riguardo deve però rilevarsi, da un lato, che la verifica dello stato dei luoghi da parte dei tecnici è stata effettuata solo in data 11 dicembre 2019 e quindi ben dieci mesi dopo il sinistro per cui è causa e, dall'altro, che le dichiarazioni rese - sicuramente per il tempo trascorso – contrastano parzialmente con il contenuto della relazione stilata a seguito dell'intervento dallo stesso perito industriale (v. nota del 16.12.2019 prot. n. 211404 - in atti) ove si Testimone_1 legge: “la pavimentazione dello scivolo nonché le bande applicate si presentano usurate dagli agenti atmosferici”.
Deve, quindi, ritenersi emerso che, sotto il profilo della dinamica dell'evento e della ricorrenza del nesso di causalità, la caduta sia avvenuta per il non perfetto stato in cui si trovava lo scivolo di cui trattasi.
La dinamica della caduta ha, poi, trovato ulteriore riscontro nella CTU medico-legale che ha ritenuto le lesioni riportate dall'attrice compatibili con la modalità di accadimento dell'evento allegata (v. pag. 4 della relazione del ctu ove si afferma che “il nesso di casualità fra l'evento e le lesioni riportate dall'Attrice è compatibile con la dinamica del sinistro. L'Attrice scendeva dall'autovetture e mentre si dirigeva nei pressi dell'entrata del Poliambulatorio a causa del suolo sdrucciolevole e avelto scivolava a terra procurandosi la frattura pluriframmentaria al 4° distale della tibia e perone della gamba sinistra”).
4. Ciò chiarito, deve adesso rilevarsi che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura oggettiva (ex pluribus: Cass. Civ. nn. 4279/2008,
25243/2006, 376/2005, 21684/2005) e presuppone non la colpa del custode ma la mera esistenza
5 di un nesso causale tra la cosa ed il danno e cioè “la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” (v. da ultimo: Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 01.02.2021 n. 2184).
Unico limite alla configurabilità della responsabilità oggettiva del custode è dalla stessa norma individuato nel caso fortuito, da intendersi come un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e danno (Cass. Civ. n. 6753/2004 e n. 376/2005). All'ipotesi del caso fortuito va ricondotto anche il caso in cui l'evento sia da ascrivere alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato, laddove il suo comportamento abbia inciso sulla determinazione del danno
(Cass. Civ. nn. 22323/2007, 20317/2005 e 24611/2004), ovvero “non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva” (Cass. Civ. n. 4476/2011).
La funzione dell'art. 2051 c.c. è, dunque, quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità non può essere invocata nelle ipotesi in cui la cosa rappresenti la mera occasione del danno, o nelle ipotesi in cui l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex pluribus: Cass. nn. 8935/2013, 21508/2011,
12695/2010, 24529/2009).
Cont Fondata deve, pertanto, ritenersi l'eccezione dell' in ordine alla sussistenza di una
“responsabilità per concorso dell'attrice nella produzione del danno”.
La stessa , in atto di citazione, rappresenta “che il fatto avveniva per le CP_1
condizioni precarie del detto scivolo, versando lo stesso in stato di evidente abbandono e privo di manutenzione alcuna, per come si evince dal distacco delle gomme antiscivolo ed evidente usura di quelle rimaste”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la rappresentata “evidenza” delle problematiche presenti nello scivolo - che dovevano indurre l'attrice ad adoperare ogni possibile cautela nell'affrontare la discesa - pur non potendo di certo aver determinato l'interruzione del nesso di causalità tra la situazione dei luoghi e l'evento, abbia sicuramente integrato un concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. al verificarsi del sinistro per cui è causa, concorso che appare congruo determinare nella misura del 50%.
Deve, pertanto, essere dichiarata nella misura del 50% la responsabilità dell
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella causazione dell'infortunio occorso a e, CP_4 CP_1
6 pertanto, la convenuta va condannato al risarcimento dei danni subiti da questa limitatamente alla percentuale di concorso come sopra accertata.
5. Venendo, ora, alla quantificazione dei danni fisici, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica, a firma del dott. . Persona_1
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie dal Giudice.
Il C.T.U., in particolare, ha stimato i postumi invalidanti residuati a nella CP_1
misura del 7% (sette percento) per gli esiti riconducibili al sinistro e ha riconosciuto, altresì, un'invalidità temporanea totale di 16 giorni, e un'invalidità temporanea parziale di 70 giorni al
75% e di 30 giorni al 25%.
Sulla scorta dei superiori accertamenti, che ripetesi si condividono in questa sede, facendo uso per la liquidazione delle vigenti tabelle del danno biologico di lieve entità (2024-2025) - considerata l'età della al momento del sinistro (anni 80) - il danno non patrimoniale CP_1
deve nell'interezza essere quantificato in complessivi € 12.387,65, di cui € 8.189,41 per danno biologico permanente (7%), € 883,84 per 16 giorni di invalidità temporanea totale, € 2.900,10 per
70 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed € 414,30 per 30 giorni di I.T.P. al 25%.
Quanto alla richiesta di danno morale si rileva che tale voce è da ritenersi ricompresa nella superiore liquidazione (cd. unitaria).
Essendo i superiori importi già rivalutati alla data odierna, dal momento della sentenza fino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla superiore somma, solo gli interessi al tasso legale.
6. Avuto riguardo alle spese del giudizio, considerato che in ogni caso la parte attrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti, seppure con una percentuale ridotta, è stata costretta ad avviare l'odierno giudizio, queste vengono poste interamente a carico della convenuta e si liquidano con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. 147/2022, stante la semplicità delle questioni trattate.
Per la medesima ragione le spese della CTU medico-legale sono poste definitivamente e per intero a carico dell . Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1699/2020 R.G., ogni contraria domanda,
7 istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità, in concorso, nella misura del 50% dell
[...]
nella verificazione del sinistro occorso all'attrice ; Controparte_3 CP_1
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, a pagare, per i titoli di cui alla parte motiva, all'attrice la complessiva CP_1
somma di Euro 6.193,82 (pari al 75% di € 12.387,65) oltre interessi legali dalla data di questa decisione sino al saldo;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio Controparte_3
liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge, in favore dell'avv. Davide Lo Giudice, dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone in via definitiva a integrale carico della convenuta Controparte_3
le spese relative alla consulenza d'ufficio.
[...]
Così deciso in Agrigento il 07/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
Il giorno 07/04/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1699 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
CP_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Sergio Airò Farulla in sostituzione dell'avv. Davide Lo Giudice per parte attrice e l'avv. Francesco Carrubba in sostituzione dell'avv. Salvatore Mortellaro per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,55.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 07/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:55 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:15, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1699 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._1
residente ed elettivamente domiciliata in Canicattì (AG), viale Regina Elena n. 60, presso lo studio dell'avv. Davide Lo Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem stesa in calce all'atto di citazione
* ATTRICE * contro
(c.f./p.iva: ) con Controparte_3 P.IVA_1
sede in , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_2
Bivona (AG) via Roma n. 26, presso lo studio dell'avv. Salvatore Mortellaro del Foro di Sciacca, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA *
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01 luglio 2020, ha CP_1 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 26 febbraio 2019 nella
[...]
caduta sul lo scivolo presente all'ingresso del poliambulatorio di NA (AG), sito in Via Don Luigi
Guanella 1/B.
Ha dedotto che: “- in data 26/2/2019, alle ore 8,00 circa, mentre stava per entrare nel poliambulatorio di NA … perdeva l'equilibrio nello scivolo ivi esistente;
- il fatto avveniva per le condizioni precarie del detto scivolo, versando lo stesso in stato di evidente abbandono e privo di manutenzione alcuna …; - a seguito della detta caduta, la stessa è stata subito trasportata all'Ospedale S. Giacomo d'Altopasso di Licata, ove le sono state diagnosticate fratture multiple al pilone tibiale sx, è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed è rimasta invalida permanente”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell
[...]
nella causazione del sinistro … e conseguentemente condannare l , al CP_4 Controparte_4
pagamento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea e dei danni morali subiti dall'odierna attrice … oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Radicatasi la lite, l' si è Controparte_3
costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 27 novembre 2020, contestando la pretesa avversaria, rilevandone la genericità e indeterminatezza, ed evidenziando che lo scivolo di cui trattasi “non è assolutamente in stato di abbandono e di trascuratezza, anzi risulta protetto da una ringhiera metallica e presenta regolari bande antiscivolo, ciclicamente sostituite”.
Ha domandato, quindi, al Tribunale di: “preliminarmente: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c. 4, cpc.; nel merito: - rigettare le domande avversarie … e, per l'effetto, dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attrice; in subordine: - ritenere e dichiarare che il fatto colposo dell'attrice ha concorso a cagionare il danno”.
La causa è stata istruita con prove documentali, prove per testi ( Testimone_1 Tes_2
e ) e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata al dott.
[...] Testimone_3
. Persona_1
A seguito della precisazione delle conclusioni, l'odierno decidente fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
3 Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda attorea è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.
2. Preliminarmente, il Tribunale in considerazione della ricostruzione dei fatti e delle domande spiegate in atto di citazione qualifica la domanda come richiesta di risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Ciò conformemente al consolidato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass.
17/02/2020, n. 3893).
3. Venendo al merito, deve innanzitutto ritenersi che gli elementi acquisiti in corso di causa consentono una ricostruzione del sinistro sufficiente ai fini che qui rilevano e, segnatamente, sul piano dell'individuazione della res cui è eziologicamente ricollegabile l'accadimento denunciato.
Deve rammentarsi, infatti, che, nell'ottica della fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato non è esonerato dall'onere di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità.
Sotto il profilo fattuale, si osserva che la ricostruzione attorea della caduta della sig.ra in data 26 febbraio 2019, alle ore 08,00 circa, nello scivolo di accesso al CP_1
Cont poliambulatorio di NA - circostanza fattuale non espressamente contestata dall convenuta - ha trovato riscontro oltre che in quanto affermato dalla stessa attrice nell'immediatezza al personale medico sanitario del pronto soccorso dove la stessa era stata trasportata a mezzo
Cont ambulanza (v. verbale del Pronto Soccorso n. 3624 di Canicattì, in atti) anche nelle dichiarazioni rese all'udienza del 21 marzo 2022 dal teste , nipote dell'attrice, che Testimone_3
si trovava con lei al momento del sinistro, avendola accompagnata con la propria auto al
4 Poliambulatorio di NA.
Proprio il teste - della cui attendibilità non è dato dubitare - ha confermato le CP_1 circostanze in ordine alle condizioni dello scivolo affermando che questo “è scosceso con fasce nere vecchie, quasi inesistenti” e di avere riscontrato ciò “personalmente dopo la caduta” della zia.
Irrilevanti e non idonee a smentire la superiore ricostruzione debbono essere ritenute le dichiarazioni di segno contrario fornite dai testi di parte convenuta, e Testimone_1 Tes_2
tecnici alle dipendenze dell' .
[...] Controparte_4
All'udienza del 13 dicembre 2021 il primo ha affermato che “lo scivolo non si trovava in stato di abbandono, non presentava insidie ed erano presenti le bande antiscivolo non nuove
(c'erano affiancate sia quelle più vecchie che quelle poste successivamente alle prime) … queste bande erano funzionali”, e il secondo teste che “lo scivolo si trovava in condizioni accettabili … le bande erano funzionali e non erano da sostituire”.
Al riguardo deve però rilevarsi, da un lato, che la verifica dello stato dei luoghi da parte dei tecnici è stata effettuata solo in data 11 dicembre 2019 e quindi ben dieci mesi dopo il sinistro per cui è causa e, dall'altro, che le dichiarazioni rese - sicuramente per il tempo trascorso – contrastano parzialmente con il contenuto della relazione stilata a seguito dell'intervento dallo stesso perito industriale (v. nota del 16.12.2019 prot. n. 211404 - in atti) ove si Testimone_1 legge: “la pavimentazione dello scivolo nonché le bande applicate si presentano usurate dagli agenti atmosferici”.
Deve, quindi, ritenersi emerso che, sotto il profilo della dinamica dell'evento e della ricorrenza del nesso di causalità, la caduta sia avvenuta per il non perfetto stato in cui si trovava lo scivolo di cui trattasi.
La dinamica della caduta ha, poi, trovato ulteriore riscontro nella CTU medico-legale che ha ritenuto le lesioni riportate dall'attrice compatibili con la modalità di accadimento dell'evento allegata (v. pag. 4 della relazione del ctu ove si afferma che “il nesso di casualità fra l'evento e le lesioni riportate dall'Attrice è compatibile con la dinamica del sinistro. L'Attrice scendeva dall'autovetture e mentre si dirigeva nei pressi dell'entrata del Poliambulatorio a causa del suolo sdrucciolevole e avelto scivolava a terra procurandosi la frattura pluriframmentaria al 4° distale della tibia e perone della gamba sinistra”).
4. Ciò chiarito, deve adesso rilevarsi che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura oggettiva (ex pluribus: Cass. Civ. nn. 4279/2008,
25243/2006, 376/2005, 21684/2005) e presuppone non la colpa del custode ma la mera esistenza
5 di un nesso causale tra la cosa ed il danno e cioè “la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” (v. da ultimo: Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 01.02.2021 n. 2184).
Unico limite alla configurabilità della responsabilità oggettiva del custode è dalla stessa norma individuato nel caso fortuito, da intendersi come un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e danno (Cass. Civ. n. 6753/2004 e n. 376/2005). All'ipotesi del caso fortuito va ricondotto anche il caso in cui l'evento sia da ascrivere alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato, laddove il suo comportamento abbia inciso sulla determinazione del danno
(Cass. Civ. nn. 22323/2007, 20317/2005 e 24611/2004), ovvero “non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva” (Cass. Civ. n. 4476/2011).
La funzione dell'art. 2051 c.c. è, dunque, quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità non può essere invocata nelle ipotesi in cui la cosa rappresenti la mera occasione del danno, o nelle ipotesi in cui l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex pluribus: Cass. nn. 8935/2013, 21508/2011,
12695/2010, 24529/2009).
Cont Fondata deve, pertanto, ritenersi l'eccezione dell' in ordine alla sussistenza di una
“responsabilità per concorso dell'attrice nella produzione del danno”.
La stessa , in atto di citazione, rappresenta “che il fatto avveniva per le CP_1
condizioni precarie del detto scivolo, versando lo stesso in stato di evidente abbandono e privo di manutenzione alcuna, per come si evince dal distacco delle gomme antiscivolo ed evidente usura di quelle rimaste”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la rappresentata “evidenza” delle problematiche presenti nello scivolo - che dovevano indurre l'attrice ad adoperare ogni possibile cautela nell'affrontare la discesa - pur non potendo di certo aver determinato l'interruzione del nesso di causalità tra la situazione dei luoghi e l'evento, abbia sicuramente integrato un concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. al verificarsi del sinistro per cui è causa, concorso che appare congruo determinare nella misura del 50%.
Deve, pertanto, essere dichiarata nella misura del 50% la responsabilità dell
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella causazione dell'infortunio occorso a e, CP_4 CP_1
6 pertanto, la convenuta va condannato al risarcimento dei danni subiti da questa limitatamente alla percentuale di concorso come sopra accertata.
5. Venendo, ora, alla quantificazione dei danni fisici, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica, a firma del dott. . Persona_1
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie dal Giudice.
Il C.T.U., in particolare, ha stimato i postumi invalidanti residuati a nella CP_1
misura del 7% (sette percento) per gli esiti riconducibili al sinistro e ha riconosciuto, altresì, un'invalidità temporanea totale di 16 giorni, e un'invalidità temporanea parziale di 70 giorni al
75% e di 30 giorni al 25%.
Sulla scorta dei superiori accertamenti, che ripetesi si condividono in questa sede, facendo uso per la liquidazione delle vigenti tabelle del danno biologico di lieve entità (2024-2025) - considerata l'età della al momento del sinistro (anni 80) - il danno non patrimoniale CP_1
deve nell'interezza essere quantificato in complessivi € 12.387,65, di cui € 8.189,41 per danno biologico permanente (7%), € 883,84 per 16 giorni di invalidità temporanea totale, € 2.900,10 per
70 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed € 414,30 per 30 giorni di I.T.P. al 25%.
Quanto alla richiesta di danno morale si rileva che tale voce è da ritenersi ricompresa nella superiore liquidazione (cd. unitaria).
Essendo i superiori importi già rivalutati alla data odierna, dal momento della sentenza fino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla superiore somma, solo gli interessi al tasso legale.
6. Avuto riguardo alle spese del giudizio, considerato che in ogni caso la parte attrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti, seppure con una percentuale ridotta, è stata costretta ad avviare l'odierno giudizio, queste vengono poste interamente a carico della convenuta e si liquidano con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. 147/2022, stante la semplicità delle questioni trattate.
Per la medesima ragione le spese della CTU medico-legale sono poste definitivamente e per intero a carico dell . Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1699/2020 R.G., ogni contraria domanda,
7 istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità, in concorso, nella misura del 50% dell
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nella verificazione del sinistro occorso all'attrice ; Controparte_3 CP_1
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, a pagare, per i titoli di cui alla parte motiva, all'attrice la complessiva CP_1
somma di Euro 6.193,82 (pari al 75% di € 12.387,65) oltre interessi legali dalla data di questa decisione sino al saldo;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio Controparte_3
liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge, in favore dell'avv. Davide Lo Giudice, dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone in via definitiva a integrale carico della convenuta Controparte_3
le spese relative alla consulenza d'ufficio.
[...]
Così deciso in Agrigento il 07/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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