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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da
C.F. , nata a [...], il 24 Parte_1 C.F._1 febbraio 1968, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Soresi, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Mazzini, n. 30, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato a [...] il 20 maggio CP_1 C.F._2
1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Sabatini, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Pontenure (PC), Piazza Matteotti n. 2, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato. - RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
AZ DE.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 14.10.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio così come stabilite con sentenza di divorzio congiunto n. 49/2023 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 18.1.2023 e pubblicata in data 2.2.2023.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva: che dall'unione erano nate le figlie (di anni 25) e (di anni 18), Per_1 Per_2 ma, mentre la primogenita era economicamente autosufficiente e viveva in Per_1 altra città, la secondogenita aveva da poco raggiunto la maggiore età e non era Per_2 ancora economicamente autosufficiente, proseguendo nel percorso di studi di scuola superiore, non svolgendo alcuna attività lavorativa e convivendo con la madre nell'abitazione familiare sita in Piacenza;
che, a fronte dell'aumentare delle esigenze economiche della figlia , le Per_2 risorse economiche di essa ricorrente erano rimaste invariate, con un reddito annuo di circa 16.900,00 Euro ed una retribuzione mensile inferiore a 1.000,00 Euro, potendo altresì contare su un Assegno Unico che si era ridotto da 233,50 Euro mensili a 102,00 Euro mensili, a causa del raggiungimento della maggiore età da parte di;
Per_2 che essa ricorrente si era occupata da sola della figlia , da poco divenuta Per_2 maggiorenne e affetta da celiachia, motivo per cui beneficiava del contributo statale, pari a 99,00 Euro mensili, di importo insufficiente a coprire totalmente le spese alimentari;
che tra le spese straordinarie necessarie per dovevano essere Per_2 ricomprese anche quelle attinenti al conseguimento della patente di guida per la stessa presso autoscuole private.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente concludeva chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nei termini indicati nel ricorso. In particolare, chiedeva di sentire disporre un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia rideterminandolo in Euro 600,00 mensili, assegno rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le Linee Guida del CNF. Chiedeva, infine, di dichiarare che la spesa per il conseguimento della patente di guida di Per_2 fosse considerata spesa necessaria senza necessità di ottenere il consenso da parte del signor CP_1
Con decreto in data 5.6.2025 La Presidente delegata fissava l'udienza del 14.10.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025 si costituiva in giudizio dando atto del rifiuto della figlia a recarsi presso di lui, CP_1 Per_2 deducendo tuttavia l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia . In Per_2 particolare, il resistente deduceva:
che la ricorrente non aveva individuato nel ricorso gli ulteriori costi da sostenere, tali da giustificare un aumento del contributo di mantenimento da Euro 400,00 ad Euro 600,00 mensili;
che le spese straordinarie, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del C.N.F., erano soggette alla ripartizione del 50% tra i genitori e a tali spese esso resistente aveva sempre adempiuto in maniera puntuale;
che l'intervenuta riduzione dell'Assegno Unico dedotta da parte ricorrente non era dipesa dal raggiungimento della maggiore età di , bensì, con ogni Per_2 probabilità, dalla circostanza per cui la primogenita che aveva già compiuto Per_1
21 anni, non fosse più economicamente a carico della madre;
che la ricorrente poteva beneficiare dell'assegnazione della casa familiare, di cui era proprietaria solo al 50%, senza dover corrispondere alcunché;
che le condizioni economiche del resistente erano peggiorate dal tempo del divorzio congiunto e, relativamente alle spese occorrenti per il conseguimento della patente di guida di , le linee guida del C.N.F., adottate dai coniugi in sede di Per_2 divorzio congiunto, richiedevano l'accordo di entrambi i genitori.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso, opponendosi sia alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore della prole sia alla richiesta di partecipazione alle spese per la patente di guida di in quanto subordinata al consenso di entrambi i genitori. Per_2
All'udienza del 14.10.2025 comparivano i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente, le quali, su invito del Presidente, dopo ampio confronto, dichiaravano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 49/2023 nei termini che seguono: “1) quale contributo per Per_ il mantenimento della figlia , il padre, tenuto conto delle esigenze di quest'ultima, del tenore di vita goduto e delle proprie risorse economiche verserà alla OR un assegno perequativo mensile dell'importo di Euro 450,00, Pt_1 rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il 17 di ogni mese sul conto corrente intestato alla OR . Il signor Pt_1 [...] Per_ si impegna a corrispondere direttamente alla figlia la somma di CP_1
Euro 50,00 mensili mediante ricarica sulla propria carta a lei intestata. 2) Il signor presta il consenso al conseguimento della patente di guida per la CP_1 Per_ figlia . 3) Spese compensate tra le parti”. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni concordate dalle parti, disponendo in conformità. Sulle conclusioni congiunte, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di divorzio congiunto n. 49/2023 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 18.1.2023 e pubblicata in data 2.2.2023.
Nella specie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti – che, tra l'altro, prevedono l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente, rideterminato in Euro 450,00, oltre alla somma pari a Euro 50,00 mensili direttamente a favore della figlia – rispondano all'interesse della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_2 non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi dal regolamento concordato dalle parti, come risultante dalle conclusioni precisate congiuntamente. Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 49/2023, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, come di seguito indicato:
1) Ridetermina il contributo a carico di a titolo di CP_1 mantenimento della figlia nella somma mensile di Euro 450,00, Per_2 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, assegno da versarsi alla ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il 17 di ogni mese sul conto corrente intestato alla OR Pt_1
Il signor è inoltre tenuto a corrispondere direttamente CP_1 alla figlia la somma di Euro 50,00 mensili mediante ricarica sulla Per_2 propria carta a lei intestata.
2) Si dà atto che il signor presta il consenso al CP_1 conseguimento della patente di guida per la figlia;
Per_2
3) Spese compensate tra le parti.
Piacenza, 9 dicembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da
C.F. , nata a [...], il 24 Parte_1 C.F._1 febbraio 1968, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Soresi, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Mazzini, n. 30, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato a [...] il 20 maggio CP_1 C.F._2
1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Sabatini, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Pontenure (PC), Piazza Matteotti n. 2, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato. - RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
AZ DE.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 14.10.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio così come stabilite con sentenza di divorzio congiunto n. 49/2023 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 18.1.2023 e pubblicata in data 2.2.2023.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva: che dall'unione erano nate le figlie (di anni 25) e (di anni 18), Per_1 Per_2 ma, mentre la primogenita era economicamente autosufficiente e viveva in Per_1 altra città, la secondogenita aveva da poco raggiunto la maggiore età e non era Per_2 ancora economicamente autosufficiente, proseguendo nel percorso di studi di scuola superiore, non svolgendo alcuna attività lavorativa e convivendo con la madre nell'abitazione familiare sita in Piacenza;
che, a fronte dell'aumentare delle esigenze economiche della figlia , le Per_2 risorse economiche di essa ricorrente erano rimaste invariate, con un reddito annuo di circa 16.900,00 Euro ed una retribuzione mensile inferiore a 1.000,00 Euro, potendo altresì contare su un Assegno Unico che si era ridotto da 233,50 Euro mensili a 102,00 Euro mensili, a causa del raggiungimento della maggiore età da parte di;
Per_2 che essa ricorrente si era occupata da sola della figlia , da poco divenuta Per_2 maggiorenne e affetta da celiachia, motivo per cui beneficiava del contributo statale, pari a 99,00 Euro mensili, di importo insufficiente a coprire totalmente le spese alimentari;
che tra le spese straordinarie necessarie per dovevano essere Per_2 ricomprese anche quelle attinenti al conseguimento della patente di guida per la stessa presso autoscuole private.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente concludeva chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nei termini indicati nel ricorso. In particolare, chiedeva di sentire disporre un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia rideterminandolo in Euro 600,00 mensili, assegno rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le Linee Guida del CNF. Chiedeva, infine, di dichiarare che la spesa per il conseguimento della patente di guida di Per_2 fosse considerata spesa necessaria senza necessità di ottenere il consenso da parte del signor CP_1
Con decreto in data 5.6.2025 La Presidente delegata fissava l'udienza del 14.10.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025 si costituiva in giudizio dando atto del rifiuto della figlia a recarsi presso di lui, CP_1 Per_2 deducendo tuttavia l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia . In Per_2 particolare, il resistente deduceva:
che la ricorrente non aveva individuato nel ricorso gli ulteriori costi da sostenere, tali da giustificare un aumento del contributo di mantenimento da Euro 400,00 ad Euro 600,00 mensili;
che le spese straordinarie, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del C.N.F., erano soggette alla ripartizione del 50% tra i genitori e a tali spese esso resistente aveva sempre adempiuto in maniera puntuale;
che l'intervenuta riduzione dell'Assegno Unico dedotta da parte ricorrente non era dipesa dal raggiungimento della maggiore età di , bensì, con ogni Per_2 probabilità, dalla circostanza per cui la primogenita che aveva già compiuto Per_1
21 anni, non fosse più economicamente a carico della madre;
che la ricorrente poteva beneficiare dell'assegnazione della casa familiare, di cui era proprietaria solo al 50%, senza dover corrispondere alcunché;
che le condizioni economiche del resistente erano peggiorate dal tempo del divorzio congiunto e, relativamente alle spese occorrenti per il conseguimento della patente di guida di , le linee guida del C.N.F., adottate dai coniugi in sede di Per_2 divorzio congiunto, richiedevano l'accordo di entrambi i genitori.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso, opponendosi sia alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore della prole sia alla richiesta di partecipazione alle spese per la patente di guida di in quanto subordinata al consenso di entrambi i genitori. Per_2
All'udienza del 14.10.2025 comparivano i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente, le quali, su invito del Presidente, dopo ampio confronto, dichiaravano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 49/2023 nei termini che seguono: “1) quale contributo per Per_ il mantenimento della figlia , il padre, tenuto conto delle esigenze di quest'ultima, del tenore di vita goduto e delle proprie risorse economiche verserà alla OR un assegno perequativo mensile dell'importo di Euro 450,00, Pt_1 rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il 17 di ogni mese sul conto corrente intestato alla OR . Il signor Pt_1 [...] Per_ si impegna a corrispondere direttamente alla figlia la somma di CP_1
Euro 50,00 mensili mediante ricarica sulla propria carta a lei intestata. 2) Il signor presta il consenso al conseguimento della patente di guida per la CP_1 Per_ figlia . 3) Spese compensate tra le parti”. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni concordate dalle parti, disponendo in conformità. Sulle conclusioni congiunte, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di divorzio congiunto n. 49/2023 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 18.1.2023 e pubblicata in data 2.2.2023.
Nella specie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti – che, tra l'altro, prevedono l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente, rideterminato in Euro 450,00, oltre alla somma pari a Euro 50,00 mensili direttamente a favore della figlia – rispondano all'interesse della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_2 non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi dal regolamento concordato dalle parti, come risultante dalle conclusioni precisate congiuntamente. Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 49/2023, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, come di seguito indicato:
1) Ridetermina il contributo a carico di a titolo di CP_1 mantenimento della figlia nella somma mensile di Euro 450,00, Per_2 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, assegno da versarsi alla ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il 17 di ogni mese sul conto corrente intestato alla OR Pt_1
Il signor è inoltre tenuto a corrispondere direttamente CP_1 alla figlia la somma di Euro 50,00 mensili mediante ricarica sulla Per_2 propria carta a lei intestata.
2) Si dà atto che il signor presta il consenso al CP_1 conseguimento della patente di guida per la figlia;
Per_2
3) Spese compensate tra le parti.
Piacenza, 9 dicembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti