Sentenza 10 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01636/2026REG.PROV.COLL.
N. 03735/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3735 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Geroldi, Maria Cividini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6890/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NT IM MA e sentiti i difensori delle parti come in atti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino Ucraino, in data 10.2.2015 ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
1.2. In esito alla istruttoria, il Ministero dell’interno, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ha respinto la domanda con decreto dell’8.8.2018, ponendo a fondamento del rigetto l’esistenza, a carico dell’istante, di un decreto penale di condanna del 18.1.2008 per il reato previsto e punito dagli artt. 186, comma 1 e 187 comma 7 del d. lgs. n. 285/1992; condanna che, peraltro, il cittadino ucraino non ha autocertificato all’atto della presentazione della richiesta della invocata concessione, “incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale”.
1.3. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per il Lazio, il signor -OMISSIS-, ha impugnato il visto provvedimento di diniego, deducendo il vizio di carenza di istruttoria e di motivazione del rifiuto della domanda di cittadinanza italiana¸ in quanto fondato su un’unica condanna del 2008, che non ha dichiarato, non avendone più memoria. Rimprovera inoltre all’amministrazione il ricorrente di non aver tenuto conto delle modalità del fatto concreto, della personalità del soggetto, né del livello di integrazione da questi raggiunto nel tessuto sociale italiano.
1.4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
1.5. Con sentenza n. 6890 del 10.4.2024 per il Lazio ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza il cittadino ucraino ha proposto appello deducendo un unico articolato motivo di ricorso.
2.1. Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno con memoria di mero stile.
2.3. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi:
- ha ritenuto decisiva la riconducibilità al richiedente di una condotta penalmente rilevante, destante particolare allarme sociale, posta in essere nel c.d. “periodo di osservazione”, ossia il decennio antecedente il momento di presentazione della domanda;
- ha ritenuto che tale reato denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016);
- ha rilevato che il ricorrente ha taciuto il precedente penale in sede di presentazione della domanda di cittadinanza, sicché in disparte la punibilità in sede penale di tale falsa autodichiarazione, ha con ciò dimostrato di non essere affidabile e di non rispettare le leggi italiane.
4.1 Con l’unico motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza in quanto il giudice di prime cure avrebbe travisato l’esercizio della discrezionalità amministrativa con l’onere motivazionale, dovendo l'Amministrazione farsi carico di un'approfondita analisi del vissuto dell'istante e del contesto familiare, sociale ed economico.
4.2. Il provvedimento di diniego di cittadinanza (oggetto del ricorso in prime cure) invece sarebbe immotivato, non prende infatti in alcuna considerazione gli anni di residenza in Italia del signor -OMISSIS-, il fatto che lo stesso “abbia costituito il proprio nucleo familiare nel comune di Borgosatollo, si sia sposato, abbia avuto dei figli, svolga da sempre attività lavorativa e che, dal fatto a lui contestato, per cui è già stata concessa la riabilitazione, lo stesso non ha più commesso alcun reato”.
4.3. Lamenta, quindi, l’appellante che l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ed il TAR per il Lazio in seconda battuta, non hanno effettuato una compiuta valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, limitandosi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio non approfondito e limitandosi a valorizzare un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento nel territorio.
4.4. Deduce quindi l’erroneità della sentenza che non avrebbe debitamente considerato che il fatto-reato costituisce un episodio di modesta entità, tanto da poter essere convertito in pena pecuniaria ed inoltre è risalente nel tempo (2008). Non vi sarebbe nessuna altra infrazione penale del ricorrente
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Il diniego di concessione della cittadinanza si fonda sostanzialmente su due elementi e precisamente: i) sul decreto penale di condanna, emesso dal Tribunale di Brescia in data 8 gennaio 2008 per violazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada; ii) sulla omessa dichiarazione di detta condanna nell’istanza prodotta dall’odierno appellante.
5.2. È vero che, quanto al primo elemento, non sarebbe condivisibile giustificare il diniego sul solo decreto di condanna per un fatto per vero risalente (al 2008). L’odierno appellante ha, come unico precedente penale, tale decreto del Tribunale di Brescia -come appena detto risalente nel tempo- per il reato di cui all’art. 186, comma 2- bis , d.lgs. n. 285 del 1992, per guida in stato di ebbrezza. Qualora il citato precedente fosse l’unico motivo ostativo, esso sarebbe per vero insufficiente.
L’Amministrazione infatti è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto della complessiva situazione sociale, familiare e lavorativa dell’istante (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, Sent. 15/07/2025, n. 6190).
5.3. Nel caso di specie, tuttavia, l’istanza di concessione della cittadinanza contiene una evidente omissione, avendo l’odierno appellante dichiarato di non aver riportato “condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento)”.
Come messo in evidenza dal TAR, la specificità del procedimento volto alla concessione della cittadinanza impone che l’istante adotti un comportamento particolarmente improntato ai canoni della lealtà e buona fede. Peraltro il modulo per la domanda di cittadinanza richiamava espressamente le conseguenze del rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76, DPR n. 445 del 2000.
5.4. Del resto, l’odierno appellante non indica alcuna spiegazione che giustifichi la sua omissione ed anzi (secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato) risulta non aver fatto pervenire alcuna osservazione anche a seguito del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990.
5.5. Neppure assume rilievo, l’istanza di riabilitazione dalla predetta condanna presentata in data anteriore al diniego, in quanto tale circostanza, dedotta in sede di osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis, è stata debitamente tenuta in considerazione dall’Amministrazione - come emerge espressamente dalla motivazione del gravato provvedimento - che ha ciò nondimeno ritenuto di valutare sfavorevolmente il “fatto storico” incriminato all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale che non appare affetto da vizi di manifesta irragionevolezza.
6. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto, ferma restando la possibilità, per l’odierno appellante, di presentare una nuova domanda di concessione della cittadinanza.
7. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento del nominativo del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH IN, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
NT IM MA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT IM MA | CH IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.