Art. 4.
Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli a termini dell'articolo 12 del regolamento 159/66 CEE del Consiglio del 25 ottobre 1966 e dell'articolo 4 del regolamento 130/66 CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, e con le procedure e le modalita' previste dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1975.
Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli a termini dell'articolo 12 del regolamento 159/66 CEE del Consiglio del 25 ottobre 1966 e dell'articolo 4 del regolamento 130/66 CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, e con le procedure e le modalita' previste dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1975.