TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo del 28 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3006/2017 R.G. lavoro vertente tra
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Gianluigi Oranges ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via
Circumvallazione n. 2, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Roani e Vincenzo Squillaci ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Famagosta n. 2, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.156/2017 emesso dal Tribunale di Avellino a favore della resistente per la somma di €#23.060,07# (ventitremilasessanta,07), a titolo di mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni da 2003 a 2010. Parte opposta si è costituita.
Il procedimento, sospeso il 14 febbraio 2019, è stato quindi riassunto ed oggi deciso, nelle forme di cui all'art. 127 ter C.p.c. .
Il già in data 11.11.2010 ha adito questo Tribunale agendo nei confronti di T_
, quale datrice di lavoro, ed , chiedendo che si accertasse CP_2 CP_3 CP_1
la sussistenza in capo all degli obblighi contributivi sui redditi di Parte_2
1 cui ai cud dal 2004 al 2010, e di cui alle buste paga anno 2010, con conseguente
Cont condanna della l versamento a favore di delle contribuzioni maturate, sul CP_3
presupposto della natura subordinata della prestazione da cui scaturiva il relativo obbligo;
contestava la pretesa dell , che rivendicava l'obbligo al versamento CP_1
della contribuzione a suo favore. Chiedeva, quindi, la condanna nei confronti dell' alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per quegli anni, CP_3
e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva nei confronti dell . CP_1
Il Tribunale di Avellino con Sentenza n.876/2012 dello 08.05.2012, passata in giudicato a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n.27233/2024 del
21.10.2024, ha rigettato ogni domanda.
Per effetto di ciò, sussiste, e definitivamente, l'obbligo contributivo a carico del nei confronti di , per gli anni in questione, obbligo che è sotteso T_ CP_1
anche al decreto ingiuntivo n. 156/2017 oggetto del presente giudizio.
CP_ Cont Deriva anche la inaccoglibilità della istanza di chiamata in causa di ed perché ogni questione relativa alla titolarità del credito contributivo ed alla
Cont insussistenza dell'obbligazione in capo alla ovvero a favore di , oggi CP_3
CP_
è coperta dal giudicato.
L'eccezione di prescrizione proposta nel presente giudizio di opposizione è inammissibile, per violazione del divieto di frazionamento della domanda e per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 2937 c.c. .
Come rilevato, il ha già agito giudizialmente per vedere accertata la T_
insussistenza del proprio obbligo contributivo nei confronti dell e l'esistenza CP_1
Cont di una obbligazione contributiva a carico della a favore di , non CP_3
proponendo, in quel giudizio, alcuna eccezione di prescrizione, ed anzi rivendicando la obbligazione contributiva, anche se a carico di altro soggetto, e solo nel presente giudizio eccepisce la prescrizione di parte dei crediti come vantati da . CP_1
Sotto il primo aspetto, tanto comporta una inammissibile disarticolazione della tutela giurisdizionale, perché la eccezione di prescrizione poteva e doveva essere proposta già nel primo giudizio, intrapreso anche nei confronti di e nel quale il credito CP_1
è stato contestato in nuce.
Sotto il secondo aspetto, la rivendicazione della piena sussistenza ed efficacia dell'obbligazione contributiva, anche se a carico di altro soggetto, e la richiesta della condanna a carico di tale altro soggetto alla regolarizzazione contributiva anche per
2 gli anni in questione costituisce, secondo il Giudice, fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione della medesima obbligazione, e quindi manifestazione della rinuncia di cui all'art. 2937 c.c. .
In ordine al quantum della pretesa creditoria, la somma ingiunta viene calcolata in modo analitico sulla base dei redditi dichiarati, così come esplicitato anche nella memoria di costituzione da parte di , con specifica indicazione CP_1 dell'ammontare delle sanzioni applicate e del metodo di calcolo operato per l'ammontare delle sanzioni stesse e degli interessi applicati.
A parere del Tribunale tale quantificazione, a fronte della genericità della opposizione sul punto specifico, appare attendibile, sulla base delle norme regolamentari applicate sicuramente cogenti.
Il ricorrente sostiene che per l'anno 2010 il reddito ricavabile dal Cud 2011 sarebbe di €#21.420# (ventunomilaquattrocentoventi), nel mentre il computo è stato effettuato sulla somma di €#26.100# (ventiseimilacento), che, osserva di contro il
Tribunale, è la cifra che risulta dal Cud prodotto da resistente (doc. 15).
va condannato al pagamento delle spese di lite che, ai sensi del Parte_1
D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr 3006/2017 R.G. Lavoro, vertente tra e Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così Controparte_1
decide:
1) Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 30 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo del 28 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3006/2017 R.G. lavoro vertente tra
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Gianluigi Oranges ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via
Circumvallazione n. 2, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Roani e Vincenzo Squillaci ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Famagosta n. 2, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.156/2017 emesso dal Tribunale di Avellino a favore della resistente per la somma di €#23.060,07# (ventitremilasessanta,07), a titolo di mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni da 2003 a 2010. Parte opposta si è costituita.
Il procedimento, sospeso il 14 febbraio 2019, è stato quindi riassunto ed oggi deciso, nelle forme di cui all'art. 127 ter C.p.c. .
Il già in data 11.11.2010 ha adito questo Tribunale agendo nei confronti di T_
, quale datrice di lavoro, ed , chiedendo che si accertasse CP_2 CP_3 CP_1
la sussistenza in capo all degli obblighi contributivi sui redditi di Parte_2
1 cui ai cud dal 2004 al 2010, e di cui alle buste paga anno 2010, con conseguente
Cont condanna della l versamento a favore di delle contribuzioni maturate, sul CP_3
presupposto della natura subordinata della prestazione da cui scaturiva il relativo obbligo;
contestava la pretesa dell , che rivendicava l'obbligo al versamento CP_1
della contribuzione a suo favore. Chiedeva, quindi, la condanna nei confronti dell' alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per quegli anni, CP_3
e l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva nei confronti dell . CP_1
Il Tribunale di Avellino con Sentenza n.876/2012 dello 08.05.2012, passata in giudicato a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n.27233/2024 del
21.10.2024, ha rigettato ogni domanda.
Per effetto di ciò, sussiste, e definitivamente, l'obbligo contributivo a carico del nei confronti di , per gli anni in questione, obbligo che è sotteso T_ CP_1
anche al decreto ingiuntivo n. 156/2017 oggetto del presente giudizio.
CP_ Cont Deriva anche la inaccoglibilità della istanza di chiamata in causa di ed perché ogni questione relativa alla titolarità del credito contributivo ed alla
Cont insussistenza dell'obbligazione in capo alla ovvero a favore di , oggi CP_3
CP_
è coperta dal giudicato.
L'eccezione di prescrizione proposta nel presente giudizio di opposizione è inammissibile, per violazione del divieto di frazionamento della domanda e per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 2937 c.c. .
Come rilevato, il ha già agito giudizialmente per vedere accertata la T_
insussistenza del proprio obbligo contributivo nei confronti dell e l'esistenza CP_1
Cont di una obbligazione contributiva a carico della a favore di , non CP_3
proponendo, in quel giudizio, alcuna eccezione di prescrizione, ed anzi rivendicando la obbligazione contributiva, anche se a carico di altro soggetto, e solo nel presente giudizio eccepisce la prescrizione di parte dei crediti come vantati da . CP_1
Sotto il primo aspetto, tanto comporta una inammissibile disarticolazione della tutela giurisdizionale, perché la eccezione di prescrizione poteva e doveva essere proposta già nel primo giudizio, intrapreso anche nei confronti di e nel quale il credito CP_1
è stato contestato in nuce.
Sotto il secondo aspetto, la rivendicazione della piena sussistenza ed efficacia dell'obbligazione contributiva, anche se a carico di altro soggetto, e la richiesta della condanna a carico di tale altro soggetto alla regolarizzazione contributiva anche per
2 gli anni in questione costituisce, secondo il Giudice, fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione della medesima obbligazione, e quindi manifestazione della rinuncia di cui all'art. 2937 c.c. .
In ordine al quantum della pretesa creditoria, la somma ingiunta viene calcolata in modo analitico sulla base dei redditi dichiarati, così come esplicitato anche nella memoria di costituzione da parte di , con specifica indicazione CP_1 dell'ammontare delle sanzioni applicate e del metodo di calcolo operato per l'ammontare delle sanzioni stesse e degli interessi applicati.
A parere del Tribunale tale quantificazione, a fronte della genericità della opposizione sul punto specifico, appare attendibile, sulla base delle norme regolamentari applicate sicuramente cogenti.
Il ricorrente sostiene che per l'anno 2010 il reddito ricavabile dal Cud 2011 sarebbe di €#21.420# (ventunomilaquattrocentoventi), nel mentre il computo è stato effettuato sulla somma di €#26.100# (ventiseimilacento), che, osserva di contro il
Tribunale, è la cifra che risulta dal Cud prodotto da resistente (doc. 15).
va condannato al pagamento delle spese di lite che, ai sensi del Parte_1
D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr 3006/2017 R.G. Lavoro, vertente tra e Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così Controparte_1
decide:
1) Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 30 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3