Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/01/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7581 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-L IU, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia delle Entrate, Formez Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GI IC, NA LL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della valutazione pari a 21,08 punti della prova scritta della ricorrente relativa alla Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari presso l’Agenzia delle Entrate, indetta dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. n. 272034/2023;
b) dei quesiti n. 5 e 69 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
c) della graduatoria del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso la Direzione Regionale del Veneto, pubblicata in data 14/05/2024 e rettificata il 21/05/2024, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione 1316° con punti 21,08
per quanto di ragione:
e) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente
nonché per l’accertamento:
g) del diritto della ricorrente all’assegnazione di 1,02 punti ulteriori per l’annullamento dei quesiti n. 5 e 69, aggiuntivi rispetto ai 21,08 già conseguiti all’esito della prova scritta.
h) del conseguente diritto della ricorrente all’aggiornamento della posizione occupata in graduatoria indicata sub c);
e, quanto ai motivi aggiunti,
per l''annullamento:
a) in parte qua, della graduatoria definitiva di merito rettificata, relativa alle posizioni bandite presso la Direzione regionale per il Veneto, della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari presso l’Agenzia delle Entrate, indetta dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. n. 272034/2023, approvata con provvedimento della Direttrice Regionale prot. 45354 del 9 agosto 2024 e depositata nel fascicolo processuale il 3 dicembre 2024;
b) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Agenzia delle Entrate e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere HI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 272034 del 24 luglio 2023 veniva indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.
Il bando prevedeva un’unica prova scritta da svolgersi in modalità informatica, consistente nella somministrazione di 70 quiz a risposta multipla.
Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta +0,43 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,08 punti.
La prova sarebbe stata valutata in trentesimi e si sarebbe intesa superata con il punteggio di 21/30.
Le prove si svolgevano dal 22 al 24 novembre 2023 e il successivo 30 novembre veniva pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia l’elenco nazionale anonimo degli esiti della prova, nel quale, sulla base di un codice identificativo, noto solo al singolo partecipante, ciascun candidato poteva conoscere il relativo punteggio.
Inoltre, tutti i candidati, dalla medesima data, potevano accedere con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma Concorsi Smart del Formez PA, al fine di visionare la propria prova e conoscere il punteggio conseguito.
2. - In data 16 gennaio 2024 venivano pubblicati i punteggi in forma anonima, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
3. - Con ricorso notificato il 3 luglio 2024 e depositato il successivo giorno 12, la ricorrente, che aveva partecipato al concorso per i posti banditi nella regione Veneto, espone di avere ottenuto un punteggio pari a 21,08/30, assumendo che ciò sarebbe dipeso di avere risposto in modo inesatto a due quesiti (contrassegnati dai numeri 5 e 69) la cui formulazione sarebbe stata però errata nei termini esposti nelle censure.
Afferma, pertanto, di avere riportato penalità di -0,08 punti per ciascuno dei due quesiti; ma che, a seguito della rilevata illegittimità dei quesiti n. n. 5 e 69, le spetterebbe il riconoscimento di 1,02 punti aggiuntivi, composti, per ognun quesito, dal riconoscimento del punteggio positivo pari a + 0,43 punti e la rimozione della penalità pari + 0,08 punti.
A tanto dovrebbe seguire la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta della ricorrente (che in entrambi i casi ha fornito una risposta diversa da quella ritenuta esatta dall’Amministrazione) da 21,08/30 a 22,10/30 e l’aggiornamento della collocazione della ricorrente in graduatoria.
4. - In particolare, con l’unico motivo di gravame, la ricorrente lamenta quanto segue.
4.1. - Il quesito n. 69 era del seguente tenore:
“Secondo lo scopo le società si distinguono in:
1° Società commerciali e società non commerciali. (opzione errata scelta dalla ricorrente con conseguente applicazione della penalità pari a – 0,08 punti)
2° Società di persone e società di capitali.
3° Società lucrative e società cooperative”.
L’Amministrazione ha indicato come esatta la risposta n. 3; ma, a dire della parte ricorrente, alcuna delle risposte possibili risultava esatta; ed anzi, la risposta n. 3, indicata come corretta dall’Amministrazione, pare evidentemente errata sotto due distinti profili.
Il primo profilo di ambiguità riguarderebbe la definizione “società cooperative”, che non concernerebbe lo scopo ma la forma societaria che assumono le società a scopo mutualistico; e quest’ultima sarebbe stata la definizione esatta che avrebbe dovuto essere inserita nella risposta individuata come corretta.
Il secondo riguarderebbe la mancata considerazione, tra le risposte esatte, dello scopo consortile.
4.2. – Altro quesito errato sarebbe stato il n. 5, formulato come segue:
“Nella società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):
1° Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente
2° Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente. (+0,43 punti, risposta indicata come esatta dall’Amministrazione)
3° Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e crediti.”
L’Amministrazione ha indicato come corretta la risposta n. 2, opzione ma, alla luce dell’art. 2464 c.c., nessuna delle tre risposte risulterebbe esatta, in quanto nella formulazione della seconda alternativa di risposta vi sarebbe un palese errore, in quanto anche i conferimenti in denaro sono ritenuti tra quelli che devono, a norma di legge, essere versati integralmente al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo; mentre la lettera della norma codicistica di riferimento (art. 2464 c.c.) impone l’obbligo di versarne almeno il 25%.
5. - Con ordinanza n. 3975 del 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocatisi in graduatoria in posizione migliore di quella di parte ricorrente ed inclusi nella graduatoria finale di merito e nell’elenco dei vincitori della selezione pubblica di cui si discute, limitatamente alle graduatorie formate per l’area regionale di interesse di parte ricorrente; adempimento che è stato ritualmente assolto dalla parte ricorrente, che ne era stata onerata.
6. – Con ordinanza n. 683\2025 il Collegio ha rilevato una possibile causa di improcedibilità del ricorso in ragione della mancata impugnativa della rettifica della graduatoria relativa alla regione Veneto, adottata con provvedimento prot. 45354 del 9 agosto 2024, ed ha ritenuto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di assegnare alle parti il termine di quindici giorni per presentare memorie vertenti unicamente sulla sopra indicata questione.
7. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 gennaio 2025 e depositato il successivo 31, la ricorrente ha impugnato, censurandola con gli stessi movi della precedente, la nuova graduatoria definitiva di merito rettificata, relativa alle posizioni bandite presso la Direzione regionale per il Veneto, della selezione, approvata con provvedimento della Direttrice Regionale prot. 45354 del 9 agosto 2024 e depositata nel fascicolo processuale il 3 dicembre 2024.
A proposito dell’impugnazione della medesima parte ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini per errore scusabile, motivata con le modalità di pubblicazione della detta graduatoria sul sito web istituzionale dell’Amministrazione.
8. – Con ordinanza 3168\2025 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio con i controinteressati sopravvenuti a seguito della suddetta modifica della graduatoria.
Anche tale incombente è stato assolto ritualmente.
8. - L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto la lesione per la sfera giuridica della ricorrente si sarebbe manifestata sin dal 30 novembre 2024, data di avvenuta cognizione del punteggio da parte della concorrente; l’inammissibilità per mancata dimostrazione della prova di resistenza, in quanto il punteggio ambito non consentirebbe alla ricorrente di rientrare nel novero dei vincitori; e il rigetto del ricorso nel merito.
7. – All’udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. – Il Collegio ritiene di dovere valutare, in via assolutamente preliminare, la questione legata alla sussistenza dell’interesse ad agire e della conseguente ammissibilità del ricorso, in quanto essa deve precedere quella della sua tempestività e ricevibilità.
Ciò in quanto, come precisato anche dal Giudice d’appello (Cons. Stato n. 1093\2025), data la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che postula una lesione attuale e concreta del soggetto attinto dall’atto, “ il giudice deve verificare innanzitutto se l’atto censurato è lesivo e poi, in caso la verifica sia positiva, controllare la tempestività della notifica e del deposito, perché solo quando il privato ha interesse a proporre ricorso ha altresì l’onere di farlo tempestivamente, a pena d’irricevibilità .”
9. - E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata prova di resistenza –e dunque: per difetto del prescritto interesse processuale all’azione, di cui all’art. 100 c.p.c.- sollevata dalla difesa erariale, atteso che la ricorrente, in caso di accoglimento di entrambe le censure proposte, otterrebbe il complessivo punteggio di 22,10; in questo modo, si collocherebbe (a seconda dei titoli di precedenza vantati dai candidati che hanno ottenuto il medesimo punteggio), nella graduatoria aggiornata ed impugnata con motivi aggiunti, in una posizione tra la n. 905 e la n. 920 (estremi compresi), mentre alla Regione Veneto erano assegnati 689 posti.
Occorre considerare che, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, “In base all’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, integrato dall’art. 1-bisdel decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, così come convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi”, e dunque entro il posto n. 827 (in quanto 689 posti più il 20% di tale numero è eguale a 826,8).
Sicchè, in definitiva, parte ricorrente non potrebbe ambire, neppure in linea astratta, ad una collocazione in graduatoria tra gli idonei, e dunque non potrebbe neppure ambire al bene della vita sperato tramite l’accoglimento del gravame.
10. – Quanto appena detto esime il Collegio dal valutare la tempestività dei motivi aggiunti, che devono essere dichiarati, al pari del ricorso introduttivo, inammissibili.
11. – Per mera completezza il Collegio soggiunge che l’impugnazione, nel merito, sarebbe stata, in astratto, fondata solo con riferimento alla contestazione del quesito n. 5 (“Nelle società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.): • Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente; • Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente • Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti”), che, per costante giurisprudenza delle Sezione, non presentava risposte esatte; mentre sarebbe stata infondata circa il quesito n. 69 (TAR Lazio sez. II ter n. 11611\2025): così che alla ricorrente sarebbero in astratto spettati non 1,02 punti in più dei 21,08 ottenuti, bensì solo 0,43 punti in più: ne sarebbe derivato il punteggio di 21,51, che la avrebbe vista collocarsi in posizione ancora più remota da quelle utili.
12. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili.
Per la peculiarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara inammisibili il ricorso e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
HI AT, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO