TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 11075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11075 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, dr. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025, nella causa R.G. lav. n. 24511/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
(25/02/1961), rappresentata e difesa dall'avv. Puliani Manuela e Parte_1 dall'avv. Pacifici Massimiliano, per procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore; RESISTENTE CONTUMACE
^^^^^ Con ricorso depositato in data 07/07/2025, l'istante in epigrafe conveniva in giudizio l chiedendo CP_1 al Giudice adito di condannare l' al pagamento, in favore dell'istante, dei ratei maturati CP_1 dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili ex art. art. 13 della legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di agosto 2023 e sino alla data di deposito del ricorso con gli interessi legali. La ricorrente premetteva di avere già proposto ricorso ex 445-bis cod. proc. civ. rubricato al RG n. 5356/2024 all'esito del quale, con decreto del 16.12.2024, veniva omologato l'accertamento positivo del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione medico-legale del CTU, relativo alla sussistenza delle condizioni di cui alla provvidenza ex art. 13 della legge n. 118/1971 (assegno mensile di assistenza) e alla condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992. Lamentava che malgrado la rituale notifica all' del decreto di omologa e del modello AP70 l' CP_1 [...]
non provvedeva al pagamento dei ratei maturati della provvidenza già accertata né degli CP_2 interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l restava Controparte_1 contumace, malgrado la rituale vocatio in ius. Il Giudice, all'odierna udienza, fissata per la discussione, tratteneva la causa in decisione sulla base delle evidenze documentali poste a fondamento della domanda, concludendo come in dispositivo. Le spese processuali devono porsi a carico dell e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei CP_1 parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla Parte_1 corresponsione, da parte dell' dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili ex art. art. 13 CP_1 della legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di agosto 2023 e per l'effetto;
2) condanna l , al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, dei ratei maturati, oltre a quelli maturandi della prestazione sub 1) nonché degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) condanna l' , al pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in € 1.200,00,00, oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 30/10/2025. Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile
2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, dr. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025, nella causa R.G. lav. n. 24511/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
(25/02/1961), rappresentata e difesa dall'avv. Puliani Manuela e Parte_1 dall'avv. Pacifici Massimiliano, per procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore; RESISTENTE CONTUMACE
^^^^^ Con ricorso depositato in data 07/07/2025, l'istante in epigrafe conveniva in giudizio l chiedendo CP_1 al Giudice adito di condannare l' al pagamento, in favore dell'istante, dei ratei maturati CP_1 dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili ex art. art. 13 della legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di agosto 2023 e sino alla data di deposito del ricorso con gli interessi legali. La ricorrente premetteva di avere già proposto ricorso ex 445-bis cod. proc. civ. rubricato al RG n. 5356/2024 all'esito del quale, con decreto del 16.12.2024, veniva omologato l'accertamento positivo del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione medico-legale del CTU, relativo alla sussistenza delle condizioni di cui alla provvidenza ex art. 13 della legge n. 118/1971 (assegno mensile di assistenza) e alla condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992. Lamentava che malgrado la rituale notifica all' del decreto di omologa e del modello AP70 l' CP_1 [...]
non provvedeva al pagamento dei ratei maturati della provvidenza già accertata né degli CP_2 interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l restava Controparte_1 contumace, malgrado la rituale vocatio in ius. Il Giudice, all'odierna udienza, fissata per la discussione, tratteneva la causa in decisione sulla base delle evidenze documentali poste a fondamento della domanda, concludendo come in dispositivo. Le spese processuali devono porsi a carico dell e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei CP_1 parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla Parte_1 corresponsione, da parte dell' dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili ex art. art. 13 CP_1 della legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di agosto 2023 e per l'effetto;
2) condanna l , al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, dei ratei maturati, oltre a quelli maturandi della prestazione sub 1) nonché degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) condanna l' , al pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in € 1.200,00,00, oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 30/10/2025. Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile
2