Articolo 32 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 31Articolo 33
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3 settembre 1862
Art. 32.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio, come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862
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