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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13475/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. D'orsa Maria;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Perricone Maria Bruna;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 17/06/2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato.
Alla successiva udienza del 7.7.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - a seguito del deposito dell'attestazione del passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 14.03.2012;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 771/2016 del 9.02.2016, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. All'udienza di comparizione dei coniugi del 17/06/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti – in considerazione dell'esigenza, comune alle stesse, di contenere i costi, i tempi e l'alea della litealle seguenti condizioni:
“versamento da parte di in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”.
3. Entrambe le parti all'udienza suindicata hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni che non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge..
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede ai sensi dell'art. 473 bis
51 c.p.c.:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
14/02/1980 a Palermo, da , nato a [...] il Parte_1
23/11/1950 e da , nata a [...] il [...], Controparte_1
2 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 35, parte II, serie
A, anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13475/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. D'orsa Maria;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Perricone Maria Bruna;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 17/06/2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato.
Alla successiva udienza del 7.7.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - a seguito del deposito dell'attestazione del passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 14.03.2012;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 771/2016 del 9.02.2016, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. All'udienza di comparizione dei coniugi del 17/06/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti – in considerazione dell'esigenza, comune alle stesse, di contenere i costi, i tempi e l'alea della litealle seguenti condizioni:
“versamento da parte di in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”.
3. Entrambe le parti all'udienza suindicata hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni che non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge..
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede ai sensi dell'art. 473 bis
51 c.p.c.:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
14/02/1980 a Palermo, da , nato a [...] il Parte_1
23/11/1950 e da , nata a [...] il [...], Controparte_1
2 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 35, parte II, serie
A, anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
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