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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2024, n. 34703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34703 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: IS OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 34703 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO LE' proposto ricorso per Cassazione nell'interesse di TR IO avverso l'ordinanza del 8 febbraio 2024 emessa dalla Corte d'appello di Potenza, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avente ad oggetto la sentenza, irrevocabile, della Corte di Assise di appello di Lecce, che aveva condannato il predetto alla pena di anni ventisei di reclusione per il reato di omicidio volontario, commesso in data 3 ottobre 1991 ai danni di TR Col ricorso, dopo aver premesso che già nei tre gradi di giudizio il TR aveva confutato quanto stabilito sul movente del delitto, individuato nei contrasti insorti tra IO TR e la vittima, TR IO, evidenziando le contraddizioni che erano emerse nel corso dei processi tra la documentazione prodotta dalla difesa e quella acquisita nel corso dell'attività investigativa, e che nella presente sede si sarebbe fatto emergere come si sia trattato di vere e proprie falsità contenute negli atti di indagine utilizzati volutamente, si deduce, con l'unico motivo articolato, errore di fatto nella motivazione dei provvedimento impugnato. La Corte di appello di Potenza è incorsa in errore percettivo nella lettura degli atti che ha fatto sì che la volontà dei giudici non si formasse correttamente. E ciò perché è vero che l'istanza di revisione evidenzia che la condanna di IO TR venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti, confermate dalla presenza di un documento della Camera di Commercio risalente al 1993, acquisito in grado di appello, difforme nel contenuto da quello acquisito dal ricorrente nei maggio del 2019, ritenuto prova granitica del movente del delitto, ma è anche vero che essa si fonda precipuamente sul fatto che la condanna venne pronunciata a seguito di un abuso di ufficio considerato che volutamente si è omesso di verificare quale fosse la reale posizione giuridica del ricorrente all'interno della società Pedana sud al momento del delitto;
verifica che avrebbe fatto emergere che il predetto aveva cessato di essere socio nella predetta società nell'aprile del 1990, cioè un anno e mezzo prima dell'omicidio di TR IO, la sola che avrebbe evitato di far attribuire il movente del delitto al ricorrente. La Corte d'appello avrebbe quindi errato nel ritenere l'istanza di revisione di cui si discute un mero duplicato di una precedente in cui si era invece fatta valere unicamente la falsità della visura camerale suindicata, laddove essa si basa su aspetto diverso, l'abuso d'ufficio in cui sono incorsi i giudici, reato di cui il provvedimento impugnato non sì occupa incorrendo quindi anche in un evidente vizio di motivazione. 2 2. Il ricorso è stato trattato, - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. L'istanza di revisione è stata ritenuta inammissibile perché costituisce mera reiterazione di altra precedente, analoga, istanza, rappresentandosi in essa parimenti la circostanza che dalla visura storica della società Pedana sud rilasciata dalla Camera di Commercio di Taranto in data 20 maggio 2019 risulta che la predetta aveva come soci CC NT e LI EL, figlio di TR IO (che in data 10 Aprile 1990 aveva ceduto le sue quote di partecipazione relative alla predetta società al figlio EL). A sostegno della richiesta di revisione è dunque posta la medesima visura camerale del 20 maggio 2019 - che nell'ottica difensiva proverebbe la falsità della visura camerale rilasciata il 5 gennaio 1993 ed acquisita agli atti del processo presupposto, che attestava che la società Pedana sud aveva come socio TR laddove lo stesso non faceva più parte della compagine sociale già dal 1990 — già posta a base della precedente istanza di revisione rigettata dalla Corte di appello che si è quindi limitata a rilevare come nel suo complesso l'istanza in argomento fosse una mera reiterazione della precedente. Il ricorso in scrutinio assume che, poiché tale falsità avrebbe dovuto escludere il movente dell'omicidio posto a base della condanna, che la Corte di assise ha individuato nei contrasti afferenti la gestione dell'attività di falegnameria oggetto della predetta società, che sarebbero insorti tra il ricorrente e la vittima, l'avere tralasciato di verificare la circostanza dell'effettiva partecipazione societaria del OL IO si sarebbe risolto in un abuso di ufficio commesso dai giudici inadempienti. Il ricorso in altri termini ritiene che l'oggetto delle due istanze di revisione sia diverso perché quella oggetto del presente procedimento si fonda sull'abuso di ufficio commesso dai giudici e non tout court sulla falsità dell'atto già denunciata con la precedente istanza. 3 Appare evidente come in realtà sussista una coincidenza dei contenuti perché di là della diversa angolazione con cui viene prospettato il fatto presupposto di revisione - condanna in conseguenza di abuso dì ufficio invece che di falsità - la vicenda rimane la stessa ruotando essa intorno alla supposta falsità del certificato della Camara di Commercio della società Pedana Sud, acquisito agli atti del giudizio di condanna (falsità che secondo la stessa prospettazione difensiva sarebbe stata già valutata negativamente dal provvedimento di rigetto della precedente istanza di revisione). Sicché correttamente la Corte d'appello nell'ordinanza impugnata ha, in buona sostanza, rilevato che non si ravvisano effettivi elementi di novità rispetto alla precedente richiesta di revisione rigettata con ordinanza irrevocabile del 9.6.2023, tali, cioè, da determinare un diverso epilogo decisorio. Si aggiunge che col ricorso si prospetta che l'individuazione del movente, quale fattore determinante la condanna, sarebbe stata diretta conseguenza della dedotta falsità del certificato camerale ed ora anche dell'abuso di ufficio commesso dai giudici che avrebbero - volutamente - omesso le verifiche del caso;
laddove, come opportunamente rappresenta anche il Procuratore generale nella requisitoria scritta, il movente non è elemento idoneo a determinare una condanna, potendo al più fungere da elemento di coesione degli elementi probatori raccolti, sicché il ricorso e prima ancora l'istanza di revisione peccano entrambi di genericità, essendosi per altro verso, essi, nella sostanza, limitati ad assumere che l'interesse del ricorrente nella vicenda fosse ricollegabile unicamente alla sua posizione effettiva nella società. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili dì colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/7/2024.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 34703 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO LE' proposto ricorso per Cassazione nell'interesse di TR IO avverso l'ordinanza del 8 febbraio 2024 emessa dalla Corte d'appello di Potenza, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avente ad oggetto la sentenza, irrevocabile, della Corte di Assise di appello di Lecce, che aveva condannato il predetto alla pena di anni ventisei di reclusione per il reato di omicidio volontario, commesso in data 3 ottobre 1991 ai danni di TR Col ricorso, dopo aver premesso che già nei tre gradi di giudizio il TR aveva confutato quanto stabilito sul movente del delitto, individuato nei contrasti insorti tra IO TR e la vittima, TR IO, evidenziando le contraddizioni che erano emerse nel corso dei processi tra la documentazione prodotta dalla difesa e quella acquisita nel corso dell'attività investigativa, e che nella presente sede si sarebbe fatto emergere come si sia trattato di vere e proprie falsità contenute negli atti di indagine utilizzati volutamente, si deduce, con l'unico motivo articolato, errore di fatto nella motivazione dei provvedimento impugnato. La Corte di appello di Potenza è incorsa in errore percettivo nella lettura degli atti che ha fatto sì che la volontà dei giudici non si formasse correttamente. E ciò perché è vero che l'istanza di revisione evidenzia che la condanna di IO TR venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti, confermate dalla presenza di un documento della Camera di Commercio risalente al 1993, acquisito in grado di appello, difforme nel contenuto da quello acquisito dal ricorrente nei maggio del 2019, ritenuto prova granitica del movente del delitto, ma è anche vero che essa si fonda precipuamente sul fatto che la condanna venne pronunciata a seguito di un abuso di ufficio considerato che volutamente si è omesso di verificare quale fosse la reale posizione giuridica del ricorrente all'interno della società Pedana sud al momento del delitto;
verifica che avrebbe fatto emergere che il predetto aveva cessato di essere socio nella predetta società nell'aprile del 1990, cioè un anno e mezzo prima dell'omicidio di TR IO, la sola che avrebbe evitato di far attribuire il movente del delitto al ricorrente. La Corte d'appello avrebbe quindi errato nel ritenere l'istanza di revisione di cui si discute un mero duplicato di una precedente in cui si era invece fatta valere unicamente la falsità della visura camerale suindicata, laddove essa si basa su aspetto diverso, l'abuso d'ufficio in cui sono incorsi i giudici, reato di cui il provvedimento impugnato non sì occupa incorrendo quindi anche in un evidente vizio di motivazione. 2 2. Il ricorso è stato trattato, - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. L'istanza di revisione è stata ritenuta inammissibile perché costituisce mera reiterazione di altra precedente, analoga, istanza, rappresentandosi in essa parimenti la circostanza che dalla visura storica della società Pedana sud rilasciata dalla Camera di Commercio di Taranto in data 20 maggio 2019 risulta che la predetta aveva come soci CC NT e LI EL, figlio di TR IO (che in data 10 Aprile 1990 aveva ceduto le sue quote di partecipazione relative alla predetta società al figlio EL). A sostegno della richiesta di revisione è dunque posta la medesima visura camerale del 20 maggio 2019 - che nell'ottica difensiva proverebbe la falsità della visura camerale rilasciata il 5 gennaio 1993 ed acquisita agli atti del processo presupposto, che attestava che la società Pedana sud aveva come socio TR laddove lo stesso non faceva più parte della compagine sociale già dal 1990 — già posta a base della precedente istanza di revisione rigettata dalla Corte di appello che si è quindi limitata a rilevare come nel suo complesso l'istanza in argomento fosse una mera reiterazione della precedente. Il ricorso in scrutinio assume che, poiché tale falsità avrebbe dovuto escludere il movente dell'omicidio posto a base della condanna, che la Corte di assise ha individuato nei contrasti afferenti la gestione dell'attività di falegnameria oggetto della predetta società, che sarebbero insorti tra il ricorrente e la vittima, l'avere tralasciato di verificare la circostanza dell'effettiva partecipazione societaria del OL IO si sarebbe risolto in un abuso di ufficio commesso dai giudici inadempienti. Il ricorso in altri termini ritiene che l'oggetto delle due istanze di revisione sia diverso perché quella oggetto del presente procedimento si fonda sull'abuso di ufficio commesso dai giudici e non tout court sulla falsità dell'atto già denunciata con la precedente istanza. 3 Appare evidente come in realtà sussista una coincidenza dei contenuti perché di là della diversa angolazione con cui viene prospettato il fatto presupposto di revisione - condanna in conseguenza di abuso dì ufficio invece che di falsità - la vicenda rimane la stessa ruotando essa intorno alla supposta falsità del certificato della Camara di Commercio della società Pedana Sud, acquisito agli atti del giudizio di condanna (falsità che secondo la stessa prospettazione difensiva sarebbe stata già valutata negativamente dal provvedimento di rigetto della precedente istanza di revisione). Sicché correttamente la Corte d'appello nell'ordinanza impugnata ha, in buona sostanza, rilevato che non si ravvisano effettivi elementi di novità rispetto alla precedente richiesta di revisione rigettata con ordinanza irrevocabile del 9.6.2023, tali, cioè, da determinare un diverso epilogo decisorio. Si aggiunge che col ricorso si prospetta che l'individuazione del movente, quale fattore determinante la condanna, sarebbe stata diretta conseguenza della dedotta falsità del certificato camerale ed ora anche dell'abuso di ufficio commesso dai giudici che avrebbero - volutamente - omesso le verifiche del caso;
laddove, come opportunamente rappresenta anche il Procuratore generale nella requisitoria scritta, il movente non è elemento idoneo a determinare una condanna, potendo al più fungere da elemento di coesione degli elementi probatori raccolti, sicché il ricorso e prima ancora l'istanza di revisione peccano entrambi di genericità, essendosi per altro verso, essi, nella sostanza, limitati ad assumere che l'interesse del ricorrente nella vicenda fosse ricollegabile unicamente alla sua posizione effettiva nella società. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili dì colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/7/2024.