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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/10/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 670//2025 R.G.V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile – Minori
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile – Minori, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa TT IO Presidente relatrice dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliera
dott.ssa Adele Foresta Consigliera dott. Carlo Talarico Consigliere onorario esperto dott.ssa Brunella Pasquino Consigliera onoraria esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 670/2025 R.G.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ARNO' ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla via C. Lidonnici n. 39, appellante
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa LAURITO e Giuseppe CP_1
SODANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Catanzaro alla via F. Acri n. 20. Appellata NONCHÈ
Avv. Elena GRIMALDI, nella qualità di curatrice speciale del minore . Persona_1
Con l'intervento del Procuratore Generale.
Sulle seguenti conclusioni:
l'avv. ARNÒ per l'appellante: “… richiamato in toto il contenuto del proprio scritto difensivo, insiste nel proposto appello e nelle domande. ivi formulate. In particolare, si insiste sull'errata valutazione operata dal Giudice di prime cure in ordine ai fatti di causa per come esposti al punto 1 dei motivi di appello e sull'errata applicazione delle norme fondamentali in materia di bigenitorialità per come rilevato al punto 2 dei motivi di appello. Si rileva inoltre che in entrambe le domande proposte
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dall'appellante vi è la richiesta di consentire i contatti telefonici con il figlio, questa richiesta è oltremodo ragionevole, infatti, non si comprende quale sia il pregiudizio per il minore nel sentire a distanza il padre, sotto la sorveglianza della madre e con la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la comunicazione.”
L'avv. GRIMALDI, n. q. di curatrice speciale del minore : “Voglia l'Ecc.ma Persona_1
Corte d'Appello di Catanzaro, rigettare l'appello, poiché manifestamente inammissibile e privo di ogni pregio e fondamento giuridico;
-Confermare la sentenza n. 77/25 del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
-Conseguentemente -attesa la chiara e ben motivata volontà del minore di interrompere tutti i rapporti con il padre- di voler dare attuazione alla sentenza impugnata nella parte in cui dispone: “con facoltà, per il servizio sociale territorialmente competente, di sospendere immediatamente gli incontri, in caso di volontà contraria del minore e/o condotte disfunzionali paterne e/o comunque di situazioni pregiudizievoli per il minore, restando in ogni caso esclusi i contatti telefonici tra il minore ed il padre”.
-Disporre l'ascolto del minore.
Gli avv.ti LAURITO e SODANO per l'appellata: “Si riportano interamente alle eccezioni e difese contenute nella comparsa di costituzione e di risposta ed insistono preliminarmente nella inammissibilità del gravame in quanto l'appellante, limitandosi ad operare una mera ricognizione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza non oppone alcuna idonea e precisa contestazione agli elementi di fatto esaminati dal primo giudicante né tantomeno alla attenta valutazione delle circostanze emerse ed esaminate nel corso dell'istruttoria così omettendo di fornire alla Corte adita una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti secondo il dettato normativo in tema di impugnazione. Gradatamente, nel merito, le doglianze (ripetesi, generiche e prive di riscontri) espresse sono infondate e l'appello va respinto con la conferma della sentenza di primo grado laddove il Tribunale concludeva mettendo in luce come il contesto materno rappresenti per un mondo sicuro e adeguato alla Per_1 sua crescita in grado di rispondere efficacemente alle sue olutive mentre, quanto al padre, le sue caratteristiche di personalità, in parte legate alla sua cultura di provenienza, non consentono allo stesso di sintonizzarsi con la differente realtà psichica del bambino, realtà che vorrebbe in qualche modo plasmare;
situazione che, per il minore, comporta un grave rischio evolutivo, anche in considerazione della ferma volontà dell'appellante di non sottoporsi ad alcun percorso di recupero o educativo alla genitorialità per come dichiarato personalmente anche da ultimo davanti al Giudice Minorile: ed infatti è rimasto inottemperante alle specifiche Parte_1 prescrizioni del Tribunale che gli imponevano un percorso psicologico al fine di superare quei tratti di personalità decisamente disfunzionali che non gli consentivano di instaurare una serena relazione con il figlio. Alle ragioni ripetute nelle presenti note d'udienza, consegue la manifesta inammissibilità dell'appello e solo in via subordinata se ne chiede il rigetto nel merito stante la palese infondatezza delle ragioni addotte e, nel gravame, non viene speso un solo rigo a chiarimento dei punti oscuri evidenziati in sentenza: effettiva residenza (che non coincide assolutamente con quella anagrafica strumentalmente fissata in Italia;
effettiva occupazione svolta con indicazione del reddito ed effettivo luogo di residenza da qualche anno a questa parte;
domicilio fiscale). Quanto alla richiesta di maggiore frequenza di incontri con il figlio, la stessa si appalesa irragionevole anche in considerazione del trasferimento in Francia (dove ha costituito un nuovo nucleo familiare con moglie e figlia) anche alla luce della assoluta sporadicità con cui l'appellante si recava dalla Francia in Italia per incontrare il bambino. Ci si oppone fermamente a tale richiesta ed a quella di di contatti telefonici correttamente inibiti dal Tribunale in considerazione del grave turbamento prodotto al minore dalle modalità paterne di interlocuzione e dai contenuti delle stesse non filtrate da terze persone, alla luce di una sperimentazione che ha dato esiti fallimentari in punto di compromissione del benessere psico-fisico del minore che, anche da ultimo (giugno e luglio 2025) ha confermato ai servizi sociali
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incaricati (comune di Crotone) di non gradire tali contatti nonostante la madre, , CP_1 non abbia mai ostacolato tale possibilità mostrandosi più che collaborativa (cfr. Relazione in atti). Si chiede sin d'ora l'autorizzazione al deposito del DVD contenente il vocale del sig. Parte_1
dell'01.07.2025 di cui all'atto di costituzione. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, e con salvezza di ogni altro diritto o ragione.”
Il Procuratore Generale: “Conclude per il rigetto del reclamo essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato, con piena aderenza agli atti di causa, su tutti i punti oggetto di censura.”
FATTO
1.- Con ricorso in data 17 maggio 2023 , premesso che Parte_1 dalla sua unione con la sig.ra era nato il [...] il figlio CP_1 Per_1
e che il Tribunale di Agrigento, con decreto n. 4767 dell'11 maggio 2022, emesso
[...] nell'ambito del procedimento n. 162/19 RGVG, aveva affidato in via esclusiva il figlio alla madre disponendo che gli incontri tra il piccolo e il padre proseguissero “in modalità Per_1 protetta presso il servizio sociale del Comune di A con facoltà per il predetto servizio, in accordo con la NPI, di individuare modalità di incontro al di fuori dello spazio protetto e con la vigilanza di un operatore”, deduceva che la madre del minore nel dicembre 2022 si era trasferita a Crotone per motivi di lavoro e che, pertanto, era necessario incaricare i servizi sociali territorialmente competenti perché potessero riprendere gli incontri tra padre e figlio onde consentigli di esercitare il diritto di visita. Si costituiva in giudizio e, dopo avere esposto le vicende e gli CP_1 innumerevoli episodi di violenza che avevano caratterizzato la sua relazione con il ricorrente prima della loro separazione e che erano proseguiti anche dopo al punto che era stata costretta a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Agrigento e a rivolgersi contestualmente anche al Tribunale per i minorenni di Palermo, chiedeva in via riconvenzionale la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale rappresentando in estrema sintesi:
- che il Tribunale per i minorenni di Palermo, con decreto depositato in data 12.5.2022 aveva affidato il figlio in via esclusiva alla madre e aveva disposto che gli incontri tra il bambino e il padre avvenissero in forma protetta in considerazione del fatto “che il padre era sottoposto a misura cautelare personale ed è imputato dei reati di cui agli artt. 572, 582, 585, 612 bis c.p., sempre in danno di , oltre ad essere stato avvisato oralmente dal CP_1
Questore ex art. 4 l. n. 1433/56 in quanto ritenuto persona socialmente pericolosa;
- che già nell'ambito di quel procedimento sia il Consultorio Familiare di Agrigento sia il PMM avevano chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
- che in passato il ricorrente aveva avuto problemi con la giustizia, essendo stato condannato dal Tribunale di Agrigento con sentenza depositata il 3.11.2014, e divenuta irrevocabile, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali;
- che il procedimento penale, originato dalla denuncia da lei sporta, si era concluso il 20.7.2023 con sentenza di condanna dell'imputato alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della , in proprio e nella qualità di esercente Per_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore, per i delitti di maltrattamenti, lesioni aggravate e atti persecutori;
- che successivamente all'adozione del decreto del 12.5.2022 da parte del Tribunale per i minorenni di Palermo, la situazione era peggiorata in quanto il ricorrente aveva continuato a porre in essere comportamenti minacciosi, attraverso messaggi e telefonate,
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nei confronti della e del figlio di tale gravità da turbare la serenità del Per_1 Per_1 minore e della madre e creando gravi preoccupazioni per l'incolumità di entrambi;
- che nel dicembre 2022 la sig.ra , funzionaria dell'Agenzia Europea per le Per_1 politiche di asilo, si era trasferita, per motivi di lavoro, a Crotone, insieme al figlio, comunicando il trasferimento sia al padre che ai Servizi Sociali incaricati di seguire gli incontri padre/figlio;
- che il bambino ogni volta che riceveva le videochiamate da parte del padre, cui lei aveva consentito pur senza essere obbligata, era fortemente a disagio e ne restava molto turbato, anche perché il genitore gli si rivolgeva chiamandolo e producendogli per Per_2 questo dubbi sulla sua personalità.
2.- Disposta con decreto del 31 luglio 2023 la comparizione del minore e dei genitori, questi ultimi venivano sentiti all'udienza del 3 novembre 2023; quindi, con decreto del 4 novembre 2024 venivano richieste alla Questura di Agrigento dettagliate informazioni sulla condotta di vita, sulla residenza e sull'esistenza di procedimenti giudiziari, pendenti o definiti, a carico del padre del minore. Con decreto del 5 novembre 2024 veniva nominato un curatore speciale del minore nella persona dell'avv. Elena GRIMALDI, la Persona_1 quale con memoria del 14 novembre 2024 si costituiva nell'interesse del suo rappresentato e, pur non mettendo in discussione il principio della bigenitorialità da parte del padre, chiedeva che il Tribunale pretendesse che lo stesso seguisse ogni tipo di percorso necessario a sostenerne la genitorialità, evidenziando come dagli elementi acquisiti (e anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso minore all'udienza del 28 maggio 2024 nella quale era stato sentito) emergesse come fosse stato vittima di maltrattamenti da parte del padre e Per_1 avesse assistito in più occasioni ai maltrattamenti da lui posti in essere nei confronti della madre.
3.- Con sentenza del 18 aprile 2025 il Tribunale per i minorenni così decideva:
“Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti Parte_1 del figlio minore tto, è affidato in via esclusiva alla madre Persona_1 CP_1 che eserciterà in via esclusiva tutti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale, nessuno escluso;
Dispone che, verificata la disponibilità del minore e previo congruo preavviso, il padre possa incontrare il figlio, una volta ogni due mesi, nella sede del servizio sociale del comune in cui la madre deciderà di fissare la residenza del minore, con esclusione di contatti telefonici tra il minore e il padre e con facoltà, per il servizio sociale territorialmente competente, di sospendere immediatamente gli incontri, in caso di volontà contraria del minore e/o condotte disfunzionali paterne e/o comunque di situazioni pregiudizievoli per il minore, restando in ogni caso esclusi i contatti telefonici tra il minore e il padre;
Compensa interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio.” A sostegno della sua decisione il Tribunale affermava:
- che in data successiva all'adozione del decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo il padre era rimasto inottemperante alle specifiche prescrizioni che gli imponevano un percorso psicologico “al fine di superare quei tratti di personalità decisamene disfunzionali che non gli consentivano di instaurare una serena relazione con il figlio”;
- che il ricorrente, con il consenso della madre, la quale dunque aveva manifestato piena disponibilità alla ricostituzione del rapporto padre/figlio, aveva continuato a intrattenere relazioni telefoniche con il piccolo non previste dalla Per_1 regolamentazione adottata dai giudici palermitani, i quali avevano prescritto che gli incontri avvenissero in forma protetta;
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- che, il contenuto delle conversazioni in videochiamata, di cui la aveva Per_1 depositato la trascrizione e delle quali venivano riportati in sentenza ampi stralci, lasciava pochi dubbi sul fatto le telefonate avvenivano all'insegna di “una costante e mai risolta conflittualità genitoriale, conflittualità nella quale il padre non perde occasione di coinvolgere anche il bambino”: nel corso di esse il minore manifestava insofferenza per il modo di fare del padre (“questo è il modo in cui un bambino si protegge a otto anni.. ma sono stufo...io adesso inizierò a proteggermi nel modo giusto… sono stufo di sopportarti …per tutto questo tempo…sono stufo di te”) e il padre non perdeva l'occasione di denigrare la madre (“stupida, sei una donna stupida” “ … lasciaci stare, ti brucia la cosa? Ti brucia? Sai quanta schifezza fai? Eh già, … non vincerai ricordati sempre… È mio figlio con te o senza di te, con il tuo consenso o senza il tuo consenso ok?… pensi che tutti questi tuoi atteggiamenti nei miei confronti ci spaventano….. Gentaglia!”);
- che il ricorrente si era mostrato totalmente incapace di resipiscenza dai deplorevoli comportamenti tenuti in passato, perseverando nei suoi atteggiamenti minacciosi, sprezzanti e denigratori della figura materna e mettendo perciò in evidente difficoltà il minore, costretto a “difendersi” e a difendere la madre “dall'atteggiamento prevaricatore paterno di prevaricazione, anche di genere, espressione anche del portato culturale dell' , Parte_1 rimasto immutato nel tempo nonostante il suo stabile radicamento dapprima in Italia e poi in Francia”;
- che tale atteggiamento causava al minore “una profonda sofferenza psicologica e un sostanziale giustificato rifiuto della figura paterna”.
Il Tribunale rimarcava ancora che “la sentenza di condanna del 20.07.2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed atti persecutori in pregiudizio della Per_1
e del figlio minore, intervenuta successivamente al decreto del Tribunale per i minorenni di P non ha minimamente indotto l' a una opportuna rivisitazione dei suoi agiti e al necessario Parte_1 superamento di quella concez arcale che relega la donna ad una condizione di totale sottomissione all'uomo (come ben evidenziato nella citata sentenza di condanna); al contrario, il permanere delle medesime disfunzionalità ha indotto di recente la a sporgere un'ulteriore Per_1 querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., che è attualmente al vaglio degli inquirenti”. Valutava la relazione padre/figlio come “del tutto priva di empatia, di complicità, di sano dialogo, di pregnanti contenuti affettivi ed educativi, insomma un rapporto da ritenersi, in definitiva, decisamente pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico del piccolo ”, anche sulla scorta delle Per_1 dichiarazioni rese in udienza dal bambino, il quale aveva dimostrato di avere paura del padre per il suo modo di aggressivo di porsi e aveva chiesto a gran voce che eventuali incontri con lui avvenissero in forma protetta. E riteneva necessario a tutela del minore che gli incontri tra padre e figlio avvenissero alle presenza di terze persone anche alla luce della personalità di , che in base Parte_1 alle informazioni fornite dalla Questura di Agrigento era stato ritenuto soggetto pericoloso e, in quanto tale, era stato destinatario di avviso orale;
era conosciuto alle forze dell'ordine con ben sette “alias” ed aveva commesso gravi reati contro la persona, con dichiarazione di recidiva specifica infra-quinquennale. Da qui le conclusioni del Tribunale:
“Conclusivamente, reputa il collegio che dall'istruttoria siano emersi molteplici elementi comprovanti la gravità della condotta del padre il quale ha disatteso i doveri connessi alla funzione genitoriale, ha omesso ogni forma di protezione, con inevitabili gravi ripercussioni sulla sana crescita e sull'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, giustificando pienamente una pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale a suo carico, apparendo non solo opportuno sul piano preventivo ma vieppiù necessario escludere il conferimento di un potere che comunque, per tutto quanto sopra esposto, rischia di inquinare il sereno processo formativo del minore.
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D'altronde, la pessima condotta morale del padre - evidenziata dai gravi precedenti penali a suo carico, dalla spendita di sette “alias”, dalla condotta violenta tenuta in ambito familiare in danno non solo della compagna ma dello stesso minore vittima di violenza assistita, dal disprezzo manifestato per le decisioni dell'autorità, dallo stesso tenore delle conversazioni intrattenute con il figlio - induce ad escludere, in capo al medesimo, l'esistenza di adeguate capacità educative delle quale il minore potrebbe in astratto giovarsi nel suo cammino di crescita. Fermo restando che, intrapreso e portato a termine un opportuno percorso di rivisitazione critica del proprio operato e di sostegno genitorialità - nei termini già prescritti con decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo 12.04.2022, rimasto purtroppo inattuato - nulla esclude che il padre possa essere in futuro reintegrato nella responsabilità genitoriale.”
4.- La sentenza veniva gravata di appello dal sig. il quale ne invocava la Parte_1 riforma sulla base di due motivi, di cui si dirà nel prosieguo, chiedendo, in via principale, che venisse revocata la decadenza dalla responsabilità genitoriale o, in subordine, che la decadenza fosse sostituita con la sospensione temporanea dalla responsabilità genitoriale e, in ogni caso, che fosse revocato il divieto di contatti telefonici tra padre e figlio. Resisteva al gravame tanto la sig.ra quanto il curatore speciale del CP_1 minore che chiedevano invece la conferma della sentenza appellata. Con decreto di data 27 maggio 2025 il Presidente fissava per la discussione l'udienza del 23 settembre 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La Corte tratteneva, quindi, la causa in decisione.
Motivi della decisione
5.- Con il primo motivo di appello l'appellante deduce “omessa valutazione di elementi rilevanti ai fini della decisione”, sostenendo che la decisione dei primi giudici è errata e illegittima perché, oltre a contrastare con il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia con il diritto di lui ad intrattenere rapporti affettivi costanti con entrambi i genitori, non ha tenuto conto del fatto che proprio la perizia della dott.ssa pure richiamata Persona_3 nella sentenza gravata, aveva messo in evidenza “una spiccata potenzialità genitoriale e affettiva del sig. , se pur manifestata con eccessi di severità e che risente delle esperienze di vita Pt_1 particolarmente dure e sofferte del predetto e della rigidità della sua cultura”. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 337 ter c.c. e 8 della CEDU dolendosi della mancata considerazione dell'interesse del minore alla bigenitorialità e lamentando la “sproporzione delle misure applicate” sul rilievo che le condotte del padre, quali denunciate dalla , sono state oggetto di indagine da parte di diversi Tribunali, Per_1 nessuno dei quali però ha ritenuto utile o necessario disporre addirittura la decadenza di lui dalla responsabilità genitoriale.
6.- I due motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Premesso brevemente che con la locuzione principio di bigenitorialità si intende il diritto dei figli, che siano figli matrimoniali o meno, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, cui corrisponde il diritto-dovere dei genitori di continuare ad essere presenti nella vita dei figli, anche in caso di separazione divorzio e cessazione della convivenza more uxorio della coppia genitoriale, va ricordato che non si tratta di un diritto assoluto. La bigenitorialità, declinata come esercizio comune della
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responsabilità, può e anzi deve subire una limitazione quando la relazione di un genitore (o di entrambi) con il figlio, lungi dall'essere assunzione di responsabilità nei suoi confronti, si traduce in comportamenti contrari ai propri doveri che turbano la sua serenità e minano il suo benessere psico-fisico, impedendogli un sano percorso di crescita e maturazione e creandogli perciò un grave pregiudizio. In tali casi si interviene, a seconda delle circostanze, con le misure previste dagli artt. 330 e 333 del codice civile Ciò premesso, si tratta di valutare se il materiale utilizzato dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro renda legittime e necessarie le decisioni impugnate (id est, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nonché il divieto di contatti telefonici tra lui e il figlio) A tal proposito va ricordato che non occorre che il comportamento di uno o di entrambi i genitori abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. In sostanza la sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, come peraltro l'allontanamento del figlio dal genitore, non ha una finalità sanzionatoria e punitiva della condotta tenuta dal genitore, ma persegue esclusivamente l'obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei minori laddove la responsabilità genitoriale venga esercitata, anche non volontariamente, in modo pregiudizievole per il loro benessere psico- fisico. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto
o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale” (cfr. Cass. civ., 7 giugno 2017, n.14145).
7.- Tanto puntualizzato, non par dubbio al Collegio alla luce del materiale istruttorio in atti che la decisione del TM non presta il fianco ad alcuna critica, non potendosi che condividerne pienamente le motivazioni. In particolare, la specifica censura dell'appellante circa la mancata valutazione della consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento innanzi al Per_3
Tribunale per i minorenni di Palermo non coglie nel segno. È vero – come evidenziato dall'appellante – che nella relazione di consulenza tecnica si dice a proposito delle competenze genitoriali del padre che “il sig. Pt_1 sembra possedere potenziali risorse affettive e relazionali, riuscendo ad esprimere nei confronti di una corrente affettiva calda, intima e giocosa…”, ma è altrettanto vero che il Per_1 consulente tecnico ha messo in luce nella sua relazione – come rimarcato dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro –, oltre alle potenzialità, anche e soprattutto le criticità riscontrate: Si legge infatti nella relazione di CTU: “Partendo dalle criticità, la maggiore riscontrata è nella difficoltà del padre di considerare nella sua specificità e a entrare empaticamente in Per_1 sintonia con la sua realtà psichica e i suoi attuali bisogni evolutivi. È come se la mente del padre fosse satura di come dovrebbe essere il figlio e il rapporto padre-figlio (insegnamenti da impartire, il rispetto nutrito dal figlio nei confronti della figura paterna, l'immagine di un bambino presto autonomo e che conosce più lingue) da lasciare poco spazio al bambino reale;
molti di questi preconcetti a sua volta appaiono essere retaggi culturali difficilmente modificabili che si scontrano però con il piano delle realtà di ”. Per_4
Ma il punto non è questo. Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è fondato sulla considerazione che ha persistito, pur dopo Parte_1
l'intervento del Tribunale per i minorenni palermitano e pur dopo la sentenza di
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condanna penale del Tribunale di Agrigento, sentenza divenuta irrevocabile nelle more del giudizio, nel suo comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti del figlio. Si legge, infatti, nella sentenza appellata: “In particolare, la sentenza di condanna del 20.07.2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed atti persecutori in pregiudizio della e del figlio minore, intervenuta successivamente al decreto Per_1 del Tribunale per i minorenn lermo, non ha minimamente indotto l' a una Parte_1 opportuna rivisitazione dei suoi agiti e al necessario superamento di quella concezione patriarcale che relega la donna ad una condizione di totale sottomissione all'uomo (come ben evidenziato nella citata sentenza di condanna); al contrario, il permanere delle medesime disfunzionalità ha indotto di recente la a sporgere un'ulteriore querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., che è Per_1 attualmente al vaglio degli inquirenti. Il piccolo vittima di violenza assistita in relazione alle gravi condotte delittuose poste in Per_1 essere dall' nei confronti della madre, ha continuato in seguito ad essere vittima delle Parte_1 medesime modalità violente e prevaricatrici che hanno caratterizzato la sua relazione (non autorizzata) con il padre, una relazione del tutto priva di empatia, di complicità, di sano dialogo, di pregnanti contenuti affettivi ed educativi, insomma un rapporto da ritenersi, in definitiva, decisamente pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico del piccolo . Per_1
Ciò è emerso in maniera inoppugnabile dalla trascrizione delle conversazioni intercorse tra padre e figlio durante le videochiamate che la ha consentito, pur non Per_1 essendo a ciò tenuta, e da quanto stesso ha dichiarato all'udienza del 28 maggio 2024 Per_1
(“Io sto bene con mia madre e con i miei nonni, sono contento così e non vorrei vivere con mio padre, perché ho paura. Credo sia un genitore impazzito, non capisco perché fa così, con lui è un continuo litigio per motivi che non capisco. Io vorrei anche vederlo, però in modo protetto alla presenza di qualcuno che controlla, perché ho paura di lui e della sua violenza. Quando ero piccolo, quando avevo 2/3 anni, mi tirò un pugno nell'occhio e diventò nero, un'altra volta mi ha tirato forte un orecchio. Nella videochiamata di ieri, gli ho detto tutto di quello per cui sono stufo e gli ho detto testualmente che non mi sta dando un'educazione, che mi sta crescendo come un cafone; ad esempio, mi dice di picchiare se qualcuno mi aggredisce o dà fastidio, si comporta male ma non so perché, forse per il segno zodiacale cancro, lo abbiamo studiato con nonna e forse potrebbe anche essere questo il motivo. Vorrei continuare a sentirlo con videochiamate senza litigi ed a vederlo anche un paio di volte al mese, ma sempre in forma protetta e con qualcuno che ci controlla, penso a mia madre o ai miei nonni oppure al mio avvocato. La presenza di qualcuno mi farebbe sentire al sicuro nel caso in cui papà decidesse di picchiarmi o fare cose ingiuste. […] Io vorrei che papà non decida più per me, che non faccia videochiamate litigiose e aggressive, che non venga senza preavviso a cercarmi. Io attendo la decisione del tribunale e ripeto che vorrei vederlo in forma protetta e con qualcuno che ci controlla, così mi sento al sicuro rispetto a sue decisioni che non sarebbero da me controllabili.”)
8. - Sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui si è dato conto, la sentenza impugnata si appalesa immeritevole di censura e non può che essere confermata, essendosi rivelato di grave pregiudizio per la serenità e il percorso il crescita e di maturazione del minore il contegno tenuto finora dal padre nei suoi confronti, così come si sono rivelati fonte di disagio, preoccupazione e malessere i contatti telefonici tra padre e figlio che la , pur Per_1 senza essere tenuta, ha consentito nel tentativo – rimasto frustrato – di una normalizzazione dei rapporti tra i due. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, che, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 relativi alle cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni dibattute, e applicando la diminuzione del 50% prevista dall'art. 8 N. 670//2025 R.G.V.G.
4 in considerazione del tipo di attività prestata, vengono liquidate in favore dell'appellata in complessivi Euro 3.473,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore CP_1 dei procuratori costituiti, e in complessivi Euro 1.736,00 (applicata la diminuzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/2002), oltre accessori di legge in favore dell'Erario. In ultimo, va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e degli altri dati identificativi, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, secondo quanto disposto normativamente dall'art. 52 del D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. 77/25 pubblicata il 24 aprile 2025, con il parere contrario all'accoglimento del gravame espresso dal Procuratore Generale, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli avv.ti Maria Teresa LAURITO e Giuseppe SODANO, procuratori antistatari, e dell'Erario delle spese del grado, liquidate, rispettivamente, in Euro 3.473,00 e in Euro 1.736,00, oltre accessori di legge;
c) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
La Presidente
TT IO
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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile – Minori
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile – Minori, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa TT IO Presidente relatrice dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliera
dott.ssa Adele Foresta Consigliera dott. Carlo Talarico Consigliere onorario esperto dott.ssa Brunella Pasquino Consigliera onoraria esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 670/2025 R.G.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ARNO' ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla via C. Lidonnici n. 39, appellante
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa LAURITO e Giuseppe CP_1
SODANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Catanzaro alla via F. Acri n. 20. Appellata NONCHÈ
Avv. Elena GRIMALDI, nella qualità di curatrice speciale del minore . Persona_1
Con l'intervento del Procuratore Generale.
Sulle seguenti conclusioni:
l'avv. ARNÒ per l'appellante: “… richiamato in toto il contenuto del proprio scritto difensivo, insiste nel proposto appello e nelle domande. ivi formulate. In particolare, si insiste sull'errata valutazione operata dal Giudice di prime cure in ordine ai fatti di causa per come esposti al punto 1 dei motivi di appello e sull'errata applicazione delle norme fondamentali in materia di bigenitorialità per come rilevato al punto 2 dei motivi di appello. Si rileva inoltre che in entrambe le domande proposte
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dall'appellante vi è la richiesta di consentire i contatti telefonici con il figlio, questa richiesta è oltremodo ragionevole, infatti, non si comprende quale sia il pregiudizio per il minore nel sentire a distanza il padre, sotto la sorveglianza della madre e con la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la comunicazione.”
L'avv. GRIMALDI, n. q. di curatrice speciale del minore : “Voglia l'Ecc.ma Persona_1
Corte d'Appello di Catanzaro, rigettare l'appello, poiché manifestamente inammissibile e privo di ogni pregio e fondamento giuridico;
-Confermare la sentenza n. 77/25 del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
-Conseguentemente -attesa la chiara e ben motivata volontà del minore di interrompere tutti i rapporti con il padre- di voler dare attuazione alla sentenza impugnata nella parte in cui dispone: “con facoltà, per il servizio sociale territorialmente competente, di sospendere immediatamente gli incontri, in caso di volontà contraria del minore e/o condotte disfunzionali paterne e/o comunque di situazioni pregiudizievoli per il minore, restando in ogni caso esclusi i contatti telefonici tra il minore ed il padre”.
-Disporre l'ascolto del minore.
Gli avv.ti LAURITO e SODANO per l'appellata: “Si riportano interamente alle eccezioni e difese contenute nella comparsa di costituzione e di risposta ed insistono preliminarmente nella inammissibilità del gravame in quanto l'appellante, limitandosi ad operare una mera ricognizione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza non oppone alcuna idonea e precisa contestazione agli elementi di fatto esaminati dal primo giudicante né tantomeno alla attenta valutazione delle circostanze emerse ed esaminate nel corso dell'istruttoria così omettendo di fornire alla Corte adita una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti secondo il dettato normativo in tema di impugnazione. Gradatamente, nel merito, le doglianze (ripetesi, generiche e prive di riscontri) espresse sono infondate e l'appello va respinto con la conferma della sentenza di primo grado laddove il Tribunale concludeva mettendo in luce come il contesto materno rappresenti per un mondo sicuro e adeguato alla Per_1 sua crescita in grado di rispondere efficacemente alle sue olutive mentre, quanto al padre, le sue caratteristiche di personalità, in parte legate alla sua cultura di provenienza, non consentono allo stesso di sintonizzarsi con la differente realtà psichica del bambino, realtà che vorrebbe in qualche modo plasmare;
situazione che, per il minore, comporta un grave rischio evolutivo, anche in considerazione della ferma volontà dell'appellante di non sottoporsi ad alcun percorso di recupero o educativo alla genitorialità per come dichiarato personalmente anche da ultimo davanti al Giudice Minorile: ed infatti è rimasto inottemperante alle specifiche Parte_1 prescrizioni del Tribunale che gli imponevano un percorso psicologico al fine di superare quei tratti di personalità decisamente disfunzionali che non gli consentivano di instaurare una serena relazione con il figlio. Alle ragioni ripetute nelle presenti note d'udienza, consegue la manifesta inammissibilità dell'appello e solo in via subordinata se ne chiede il rigetto nel merito stante la palese infondatezza delle ragioni addotte e, nel gravame, non viene speso un solo rigo a chiarimento dei punti oscuri evidenziati in sentenza: effettiva residenza (che non coincide assolutamente con quella anagrafica strumentalmente fissata in Italia;
effettiva occupazione svolta con indicazione del reddito ed effettivo luogo di residenza da qualche anno a questa parte;
domicilio fiscale). Quanto alla richiesta di maggiore frequenza di incontri con il figlio, la stessa si appalesa irragionevole anche in considerazione del trasferimento in Francia (dove ha costituito un nuovo nucleo familiare con moglie e figlia) anche alla luce della assoluta sporadicità con cui l'appellante si recava dalla Francia in Italia per incontrare il bambino. Ci si oppone fermamente a tale richiesta ed a quella di di contatti telefonici correttamente inibiti dal Tribunale in considerazione del grave turbamento prodotto al minore dalle modalità paterne di interlocuzione e dai contenuti delle stesse non filtrate da terze persone, alla luce di una sperimentazione che ha dato esiti fallimentari in punto di compromissione del benessere psico-fisico del minore che, anche da ultimo (giugno e luglio 2025) ha confermato ai servizi sociali
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incaricati (comune di Crotone) di non gradire tali contatti nonostante la madre, , CP_1 non abbia mai ostacolato tale possibilità mostrandosi più che collaborativa (cfr. Relazione in atti). Si chiede sin d'ora l'autorizzazione al deposito del DVD contenente il vocale del sig. Parte_1
dell'01.07.2025 di cui all'atto di costituzione. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, e con salvezza di ogni altro diritto o ragione.”
Il Procuratore Generale: “Conclude per il rigetto del reclamo essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato, con piena aderenza agli atti di causa, su tutti i punti oggetto di censura.”
FATTO
1.- Con ricorso in data 17 maggio 2023 , premesso che Parte_1 dalla sua unione con la sig.ra era nato il [...] il figlio CP_1 Per_1
e che il Tribunale di Agrigento, con decreto n. 4767 dell'11 maggio 2022, emesso
[...] nell'ambito del procedimento n. 162/19 RGVG, aveva affidato in via esclusiva il figlio alla madre disponendo che gli incontri tra il piccolo e il padre proseguissero “in modalità Per_1 protetta presso il servizio sociale del Comune di A con facoltà per il predetto servizio, in accordo con la NPI, di individuare modalità di incontro al di fuori dello spazio protetto e con la vigilanza di un operatore”, deduceva che la madre del minore nel dicembre 2022 si era trasferita a Crotone per motivi di lavoro e che, pertanto, era necessario incaricare i servizi sociali territorialmente competenti perché potessero riprendere gli incontri tra padre e figlio onde consentigli di esercitare il diritto di visita. Si costituiva in giudizio e, dopo avere esposto le vicende e gli CP_1 innumerevoli episodi di violenza che avevano caratterizzato la sua relazione con il ricorrente prima della loro separazione e che erano proseguiti anche dopo al punto che era stata costretta a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Agrigento e a rivolgersi contestualmente anche al Tribunale per i minorenni di Palermo, chiedeva in via riconvenzionale la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale rappresentando in estrema sintesi:
- che il Tribunale per i minorenni di Palermo, con decreto depositato in data 12.5.2022 aveva affidato il figlio in via esclusiva alla madre e aveva disposto che gli incontri tra il bambino e il padre avvenissero in forma protetta in considerazione del fatto “che il padre era sottoposto a misura cautelare personale ed è imputato dei reati di cui agli artt. 572, 582, 585, 612 bis c.p., sempre in danno di , oltre ad essere stato avvisato oralmente dal CP_1
Questore ex art. 4 l. n. 1433/56 in quanto ritenuto persona socialmente pericolosa;
- che già nell'ambito di quel procedimento sia il Consultorio Familiare di Agrigento sia il PMM avevano chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
- che in passato il ricorrente aveva avuto problemi con la giustizia, essendo stato condannato dal Tribunale di Agrigento con sentenza depositata il 3.11.2014, e divenuta irrevocabile, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali;
- che il procedimento penale, originato dalla denuncia da lei sporta, si era concluso il 20.7.2023 con sentenza di condanna dell'imputato alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della , in proprio e nella qualità di esercente Per_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore, per i delitti di maltrattamenti, lesioni aggravate e atti persecutori;
- che successivamente all'adozione del decreto del 12.5.2022 da parte del Tribunale per i minorenni di Palermo, la situazione era peggiorata in quanto il ricorrente aveva continuato a porre in essere comportamenti minacciosi, attraverso messaggi e telefonate,
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nei confronti della e del figlio di tale gravità da turbare la serenità del Per_1 Per_1 minore e della madre e creando gravi preoccupazioni per l'incolumità di entrambi;
- che nel dicembre 2022 la sig.ra , funzionaria dell'Agenzia Europea per le Per_1 politiche di asilo, si era trasferita, per motivi di lavoro, a Crotone, insieme al figlio, comunicando il trasferimento sia al padre che ai Servizi Sociali incaricati di seguire gli incontri padre/figlio;
- che il bambino ogni volta che riceveva le videochiamate da parte del padre, cui lei aveva consentito pur senza essere obbligata, era fortemente a disagio e ne restava molto turbato, anche perché il genitore gli si rivolgeva chiamandolo e producendogli per Per_2 questo dubbi sulla sua personalità.
2.- Disposta con decreto del 31 luglio 2023 la comparizione del minore e dei genitori, questi ultimi venivano sentiti all'udienza del 3 novembre 2023; quindi, con decreto del 4 novembre 2024 venivano richieste alla Questura di Agrigento dettagliate informazioni sulla condotta di vita, sulla residenza e sull'esistenza di procedimenti giudiziari, pendenti o definiti, a carico del padre del minore. Con decreto del 5 novembre 2024 veniva nominato un curatore speciale del minore nella persona dell'avv. Elena GRIMALDI, la Persona_1 quale con memoria del 14 novembre 2024 si costituiva nell'interesse del suo rappresentato e, pur non mettendo in discussione il principio della bigenitorialità da parte del padre, chiedeva che il Tribunale pretendesse che lo stesso seguisse ogni tipo di percorso necessario a sostenerne la genitorialità, evidenziando come dagli elementi acquisiti (e anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso minore all'udienza del 28 maggio 2024 nella quale era stato sentito) emergesse come fosse stato vittima di maltrattamenti da parte del padre e Per_1 avesse assistito in più occasioni ai maltrattamenti da lui posti in essere nei confronti della madre.
3.- Con sentenza del 18 aprile 2025 il Tribunale per i minorenni così decideva:
“Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti Parte_1 del figlio minore tto, è affidato in via esclusiva alla madre Persona_1 CP_1 che eserciterà in via esclusiva tutti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale, nessuno escluso;
Dispone che, verificata la disponibilità del minore e previo congruo preavviso, il padre possa incontrare il figlio, una volta ogni due mesi, nella sede del servizio sociale del comune in cui la madre deciderà di fissare la residenza del minore, con esclusione di contatti telefonici tra il minore e il padre e con facoltà, per il servizio sociale territorialmente competente, di sospendere immediatamente gli incontri, in caso di volontà contraria del minore e/o condotte disfunzionali paterne e/o comunque di situazioni pregiudizievoli per il minore, restando in ogni caso esclusi i contatti telefonici tra il minore e il padre;
Compensa interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio.” A sostegno della sua decisione il Tribunale affermava:
- che in data successiva all'adozione del decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo il padre era rimasto inottemperante alle specifiche prescrizioni che gli imponevano un percorso psicologico “al fine di superare quei tratti di personalità decisamene disfunzionali che non gli consentivano di instaurare una serena relazione con il figlio”;
- che il ricorrente, con il consenso della madre, la quale dunque aveva manifestato piena disponibilità alla ricostituzione del rapporto padre/figlio, aveva continuato a intrattenere relazioni telefoniche con il piccolo non previste dalla Per_1 regolamentazione adottata dai giudici palermitani, i quali avevano prescritto che gli incontri avvenissero in forma protetta;
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- che, il contenuto delle conversazioni in videochiamata, di cui la aveva Per_1 depositato la trascrizione e delle quali venivano riportati in sentenza ampi stralci, lasciava pochi dubbi sul fatto le telefonate avvenivano all'insegna di “una costante e mai risolta conflittualità genitoriale, conflittualità nella quale il padre non perde occasione di coinvolgere anche il bambino”: nel corso di esse il minore manifestava insofferenza per il modo di fare del padre (“questo è il modo in cui un bambino si protegge a otto anni.. ma sono stufo...io adesso inizierò a proteggermi nel modo giusto… sono stufo di sopportarti …per tutto questo tempo…sono stufo di te”) e il padre non perdeva l'occasione di denigrare la madre (“stupida, sei una donna stupida” “ … lasciaci stare, ti brucia la cosa? Ti brucia? Sai quanta schifezza fai? Eh già, … non vincerai ricordati sempre… È mio figlio con te o senza di te, con il tuo consenso o senza il tuo consenso ok?… pensi che tutti questi tuoi atteggiamenti nei miei confronti ci spaventano….. Gentaglia!”);
- che il ricorrente si era mostrato totalmente incapace di resipiscenza dai deplorevoli comportamenti tenuti in passato, perseverando nei suoi atteggiamenti minacciosi, sprezzanti e denigratori della figura materna e mettendo perciò in evidente difficoltà il minore, costretto a “difendersi” e a difendere la madre “dall'atteggiamento prevaricatore paterno di prevaricazione, anche di genere, espressione anche del portato culturale dell' , Parte_1 rimasto immutato nel tempo nonostante il suo stabile radicamento dapprima in Italia e poi in Francia”;
- che tale atteggiamento causava al minore “una profonda sofferenza psicologica e un sostanziale giustificato rifiuto della figura paterna”.
Il Tribunale rimarcava ancora che “la sentenza di condanna del 20.07.2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed atti persecutori in pregiudizio della Per_1
e del figlio minore, intervenuta successivamente al decreto del Tribunale per i minorenni di P non ha minimamente indotto l' a una opportuna rivisitazione dei suoi agiti e al necessario Parte_1 superamento di quella concez arcale che relega la donna ad una condizione di totale sottomissione all'uomo (come ben evidenziato nella citata sentenza di condanna); al contrario, il permanere delle medesime disfunzionalità ha indotto di recente la a sporgere un'ulteriore Per_1 querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., che è attualmente al vaglio degli inquirenti”. Valutava la relazione padre/figlio come “del tutto priva di empatia, di complicità, di sano dialogo, di pregnanti contenuti affettivi ed educativi, insomma un rapporto da ritenersi, in definitiva, decisamente pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico del piccolo ”, anche sulla scorta delle Per_1 dichiarazioni rese in udienza dal bambino, il quale aveva dimostrato di avere paura del padre per il suo modo di aggressivo di porsi e aveva chiesto a gran voce che eventuali incontri con lui avvenissero in forma protetta. E riteneva necessario a tutela del minore che gli incontri tra padre e figlio avvenissero alle presenza di terze persone anche alla luce della personalità di , che in base Parte_1 alle informazioni fornite dalla Questura di Agrigento era stato ritenuto soggetto pericoloso e, in quanto tale, era stato destinatario di avviso orale;
era conosciuto alle forze dell'ordine con ben sette “alias” ed aveva commesso gravi reati contro la persona, con dichiarazione di recidiva specifica infra-quinquennale. Da qui le conclusioni del Tribunale:
“Conclusivamente, reputa il collegio che dall'istruttoria siano emersi molteplici elementi comprovanti la gravità della condotta del padre il quale ha disatteso i doveri connessi alla funzione genitoriale, ha omesso ogni forma di protezione, con inevitabili gravi ripercussioni sulla sana crescita e sull'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, giustificando pienamente una pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale a suo carico, apparendo non solo opportuno sul piano preventivo ma vieppiù necessario escludere il conferimento di un potere che comunque, per tutto quanto sopra esposto, rischia di inquinare il sereno processo formativo del minore.
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D'altronde, la pessima condotta morale del padre - evidenziata dai gravi precedenti penali a suo carico, dalla spendita di sette “alias”, dalla condotta violenta tenuta in ambito familiare in danno non solo della compagna ma dello stesso minore vittima di violenza assistita, dal disprezzo manifestato per le decisioni dell'autorità, dallo stesso tenore delle conversazioni intrattenute con il figlio - induce ad escludere, in capo al medesimo, l'esistenza di adeguate capacità educative delle quale il minore potrebbe in astratto giovarsi nel suo cammino di crescita. Fermo restando che, intrapreso e portato a termine un opportuno percorso di rivisitazione critica del proprio operato e di sostegno genitorialità - nei termini già prescritti con decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo 12.04.2022, rimasto purtroppo inattuato - nulla esclude che il padre possa essere in futuro reintegrato nella responsabilità genitoriale.”
4.- La sentenza veniva gravata di appello dal sig. il quale ne invocava la Parte_1 riforma sulla base di due motivi, di cui si dirà nel prosieguo, chiedendo, in via principale, che venisse revocata la decadenza dalla responsabilità genitoriale o, in subordine, che la decadenza fosse sostituita con la sospensione temporanea dalla responsabilità genitoriale e, in ogni caso, che fosse revocato il divieto di contatti telefonici tra padre e figlio. Resisteva al gravame tanto la sig.ra quanto il curatore speciale del CP_1 minore che chiedevano invece la conferma della sentenza appellata. Con decreto di data 27 maggio 2025 il Presidente fissava per la discussione l'udienza del 23 settembre 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La Corte tratteneva, quindi, la causa in decisione.
Motivi della decisione
5.- Con il primo motivo di appello l'appellante deduce “omessa valutazione di elementi rilevanti ai fini della decisione”, sostenendo che la decisione dei primi giudici è errata e illegittima perché, oltre a contrastare con il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia con il diritto di lui ad intrattenere rapporti affettivi costanti con entrambi i genitori, non ha tenuto conto del fatto che proprio la perizia della dott.ssa pure richiamata Persona_3 nella sentenza gravata, aveva messo in evidenza “una spiccata potenzialità genitoriale e affettiva del sig. , se pur manifestata con eccessi di severità e che risente delle esperienze di vita Pt_1 particolarmente dure e sofferte del predetto e della rigidità della sua cultura”. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 337 ter c.c. e 8 della CEDU dolendosi della mancata considerazione dell'interesse del minore alla bigenitorialità e lamentando la “sproporzione delle misure applicate” sul rilievo che le condotte del padre, quali denunciate dalla , sono state oggetto di indagine da parte di diversi Tribunali, Per_1 nessuno dei quali però ha ritenuto utile o necessario disporre addirittura la decadenza di lui dalla responsabilità genitoriale.
6.- I due motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Premesso brevemente che con la locuzione principio di bigenitorialità si intende il diritto dei figli, che siano figli matrimoniali o meno, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, cui corrisponde il diritto-dovere dei genitori di continuare ad essere presenti nella vita dei figli, anche in caso di separazione divorzio e cessazione della convivenza more uxorio della coppia genitoriale, va ricordato che non si tratta di un diritto assoluto. La bigenitorialità, declinata come esercizio comune della
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responsabilità, può e anzi deve subire una limitazione quando la relazione di un genitore (o di entrambi) con il figlio, lungi dall'essere assunzione di responsabilità nei suoi confronti, si traduce in comportamenti contrari ai propri doveri che turbano la sua serenità e minano il suo benessere psico-fisico, impedendogli un sano percorso di crescita e maturazione e creandogli perciò un grave pregiudizio. In tali casi si interviene, a seconda delle circostanze, con le misure previste dagli artt. 330 e 333 del codice civile Ciò premesso, si tratta di valutare se il materiale utilizzato dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro renda legittime e necessarie le decisioni impugnate (id est, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nonché il divieto di contatti telefonici tra lui e il figlio) A tal proposito va ricordato che non occorre che il comportamento di uno o di entrambi i genitori abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. In sostanza la sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, come peraltro l'allontanamento del figlio dal genitore, non ha una finalità sanzionatoria e punitiva della condotta tenuta dal genitore, ma persegue esclusivamente l'obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei minori laddove la responsabilità genitoriale venga esercitata, anche non volontariamente, in modo pregiudizievole per il loro benessere psico- fisico. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto
o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale” (cfr. Cass. civ., 7 giugno 2017, n.14145).
7.- Tanto puntualizzato, non par dubbio al Collegio alla luce del materiale istruttorio in atti che la decisione del TM non presta il fianco ad alcuna critica, non potendosi che condividerne pienamente le motivazioni. In particolare, la specifica censura dell'appellante circa la mancata valutazione della consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento innanzi al Per_3
Tribunale per i minorenni di Palermo non coglie nel segno. È vero – come evidenziato dall'appellante – che nella relazione di consulenza tecnica si dice a proposito delle competenze genitoriali del padre che “il sig. Pt_1 sembra possedere potenziali risorse affettive e relazionali, riuscendo ad esprimere nei confronti di una corrente affettiva calda, intima e giocosa…”, ma è altrettanto vero che il Per_1 consulente tecnico ha messo in luce nella sua relazione – come rimarcato dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro –, oltre alle potenzialità, anche e soprattutto le criticità riscontrate: Si legge infatti nella relazione di CTU: “Partendo dalle criticità, la maggiore riscontrata è nella difficoltà del padre di considerare nella sua specificità e a entrare empaticamente in Per_1 sintonia con la sua realtà psichica e i suoi attuali bisogni evolutivi. È come se la mente del padre fosse satura di come dovrebbe essere il figlio e il rapporto padre-figlio (insegnamenti da impartire, il rispetto nutrito dal figlio nei confronti della figura paterna, l'immagine di un bambino presto autonomo e che conosce più lingue) da lasciare poco spazio al bambino reale;
molti di questi preconcetti a sua volta appaiono essere retaggi culturali difficilmente modificabili che si scontrano però con il piano delle realtà di ”. Per_4
Ma il punto non è questo. Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è fondato sulla considerazione che ha persistito, pur dopo Parte_1
l'intervento del Tribunale per i minorenni palermitano e pur dopo la sentenza di
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condanna penale del Tribunale di Agrigento, sentenza divenuta irrevocabile nelle more del giudizio, nel suo comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti del figlio. Si legge, infatti, nella sentenza appellata: “In particolare, la sentenza di condanna del 20.07.2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed atti persecutori in pregiudizio della e del figlio minore, intervenuta successivamente al decreto Per_1 del Tribunale per i minorenn lermo, non ha minimamente indotto l' a una Parte_1 opportuna rivisitazione dei suoi agiti e al necessario superamento di quella concezione patriarcale che relega la donna ad una condizione di totale sottomissione all'uomo (come ben evidenziato nella citata sentenza di condanna); al contrario, il permanere delle medesime disfunzionalità ha indotto di recente la a sporgere un'ulteriore querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., che è Per_1 attualmente al vaglio degli inquirenti. Il piccolo vittima di violenza assistita in relazione alle gravi condotte delittuose poste in Per_1 essere dall' nei confronti della madre, ha continuato in seguito ad essere vittima delle Parte_1 medesime modalità violente e prevaricatrici che hanno caratterizzato la sua relazione (non autorizzata) con il padre, una relazione del tutto priva di empatia, di complicità, di sano dialogo, di pregnanti contenuti affettivi ed educativi, insomma un rapporto da ritenersi, in definitiva, decisamente pregiudizievole per l'equilibrio psico-fisico del piccolo . Per_1
Ciò è emerso in maniera inoppugnabile dalla trascrizione delle conversazioni intercorse tra padre e figlio durante le videochiamate che la ha consentito, pur non Per_1 essendo a ciò tenuta, e da quanto stesso ha dichiarato all'udienza del 28 maggio 2024 Per_1
(“Io sto bene con mia madre e con i miei nonni, sono contento così e non vorrei vivere con mio padre, perché ho paura. Credo sia un genitore impazzito, non capisco perché fa così, con lui è un continuo litigio per motivi che non capisco. Io vorrei anche vederlo, però in modo protetto alla presenza di qualcuno che controlla, perché ho paura di lui e della sua violenza. Quando ero piccolo, quando avevo 2/3 anni, mi tirò un pugno nell'occhio e diventò nero, un'altra volta mi ha tirato forte un orecchio. Nella videochiamata di ieri, gli ho detto tutto di quello per cui sono stufo e gli ho detto testualmente che non mi sta dando un'educazione, che mi sta crescendo come un cafone; ad esempio, mi dice di picchiare se qualcuno mi aggredisce o dà fastidio, si comporta male ma non so perché, forse per il segno zodiacale cancro, lo abbiamo studiato con nonna e forse potrebbe anche essere questo il motivo. Vorrei continuare a sentirlo con videochiamate senza litigi ed a vederlo anche un paio di volte al mese, ma sempre in forma protetta e con qualcuno che ci controlla, penso a mia madre o ai miei nonni oppure al mio avvocato. La presenza di qualcuno mi farebbe sentire al sicuro nel caso in cui papà decidesse di picchiarmi o fare cose ingiuste. […] Io vorrei che papà non decida più per me, che non faccia videochiamate litigiose e aggressive, che non venga senza preavviso a cercarmi. Io attendo la decisione del tribunale e ripeto che vorrei vederlo in forma protetta e con qualcuno che ci controlla, così mi sento al sicuro rispetto a sue decisioni che non sarebbero da me controllabili.”)
8. - Sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui si è dato conto, la sentenza impugnata si appalesa immeritevole di censura e non può che essere confermata, essendosi rivelato di grave pregiudizio per la serenità e il percorso il crescita e di maturazione del minore il contegno tenuto finora dal padre nei suoi confronti, così come si sono rivelati fonte di disagio, preoccupazione e malessere i contatti telefonici tra padre e figlio che la , pur Per_1 senza essere tenuta, ha consentito nel tentativo – rimasto frustrato – di una normalizzazione dei rapporti tra i due. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, che, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 relativi alle cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni dibattute, e applicando la diminuzione del 50% prevista dall'art. 8 N. 670//2025 R.G.V.G.
4 in considerazione del tipo di attività prestata, vengono liquidate in favore dell'appellata in complessivi Euro 3.473,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore CP_1 dei procuratori costituiti, e in complessivi Euro 1.736,00 (applicata la diminuzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/2002), oltre accessori di legge in favore dell'Erario. In ultimo, va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e degli altri dati identificativi, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, secondo quanto disposto normativamente dall'art. 52 del D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. 77/25 pubblicata il 24 aprile 2025, con il parere contrario all'accoglimento del gravame espresso dal Procuratore Generale, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli avv.ti Maria Teresa LAURITO e Giuseppe SODANO, procuratori antistatari, e dell'Erario delle spese del grado, liquidate, rispettivamente, in Euro 3.473,00 e in Euro 1.736,00, oltre accessori di legge;
c) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
La Presidente
TT IO
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