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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL FF, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7951/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buonabitacolo - Via Roma - N. 137 84030 Buonabitacolo SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - Societa' Gesti - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 TARES 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 TARES 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 TARES 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo appello la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva gravame avverso la sentenza n. 3843/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla medesima società e confermato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 657012/2023, notificato in data 14 novembre 2023 dalla SO.G.E.T. S.p.A., per l'importo complessivo di euro 45.354,48.
Tale preavviso di iscrizione ipotecaria traeva origine dal contestato omesso versamento di una pluralità di entrate comunali del Comune di Buonabitacolo, afferenti in particolare: IMU per gli anni 2016 e 2017; TARI per gli anni 2016, 2017 e 2018; canoni per il servizio idrico integrato per l'anno 2017. La pretesa creditoria trovava fondamento in una serie di atti prodromici, e segnatamente:
· nell'ingiunzione di pagamento n. 138955 del 6 dicembre 2021, relativa ai canoni idrici, asseritamente notificata il 15 dicembre 2021;
· negli avvisi di accertamento n. 4097 (IMU 2016), notificato il 27 marzo 2021, e n. 1407 (TARI 2016),
n. 1555 (TARI 2017), n. 1720 (TARI 2018), notificati il 23 novembre 2022;
· nonché in successivi avvisi di presa in carico n. 93821/2022, notificato il 5 maggio 2022, e n. 330799/2023,
n. 330670/2023, n. 330555/2023, notificati il 24 giugno 2023.
In primo grado la società eccepiva: a) la carenza di potere impositivo in capo alla SO.G.E.T. S.p.A.; b)
l'omessa o invalida notificazione degli atti prodromici (ingiunzione e avvisi di accertamento), in quanto eseguita a mezzo PEC su un indirizzo non più attivo;
c) la violazione dell'art. 214 c.p.c. per non essere stato considerato il disconoscimento delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento;
d) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari;
e) l'illegittimità nel merito dell'applicazione della TARI e TARES per errata determinazione delle superfici tassabili, trattandosi di aree produttive generatrici di rifiuti speciali;
f) la violazione dello Statuto del contribuente e il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituiva in giudizio solo la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione in relazione ai canoni idrici e producendo in atti la documentazione attestante la rituale notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione successivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: – dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla parte della pretesa afferente ai canoni idrici;
rigettava il ricorso nel resto, ritenendo infondate le censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici, alla prescrizione dei crediti e al difetto di legittimazione della società di riscossione.
Avverso tale decisione la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva l'odierno appello, deducendo:
1. l'omessa trattazione in pubblica udienza in primo grado;
2. il travisamento dei fatti e l'apparenza della motivazione;
3. l'erronea valutazione della regolarità delle notifiche via PEC;
4. l'erronea esclusione della prescrizione;
5. l'omessa motivazione sulla insussistenza dei presupposti impositivi della TARI.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. che controdeduceva per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene l'appello infondato. Preliminarmente si osserva che il motivo di censura relativo alla carenza di potere impositivo in capo alla SO.G.E.T. S.p.A., oggetto di discussione in pubblica udienza, non è stato riproposto in appello né sul punto è stata censurata la sentenza emessa dal giudice di prime cure.
Il primo motivo di appello va rigettato. L'appellante non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla mancata discussione orale, limitandosi a dedurre in via astratta la violazione procedurale. Secondo consolidata giurisprudenza, l'omissione della trattazione orale non comporta nullità della sentenza ove non risulti in concreto inciso il diritto di difesa.
Il secondo motivo di appello è infondato. La sentenza impugnata, pur richiamando principi generali in tema di prescrizione dei crediti tributari, ha comunque chiaramente fondato la decisione sul rilievo dirimente della rituale notificazione degli atti prodromici e sulla non decorrenza del termine prescrizionale. La motivazione
è apparente solo quando sia meramente assertiva o intrinsecamente contraddittoria, al punto da non consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Tale evenienza non ricorre nel caso di specie.
Il terzo motivo di appello va rigettato in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156
c.p.c.. Dalla documentazione prodotta in atti dalla SO.G.E.T. S.p.A. emerge che gli atti sono stati inviati all'indirizzo PEC Email_4. Per tali comunicazioni sono prodotte le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna. Ciò prova che la vecchia casella, ancora tecnicamente attiva nonostante la variazione nel Registro
Imprese, ha permesso la conoscenza degli atti da parte della società, testimoniata anche dal contenzioso incardinato.
Il quarto motivo di appello, prescrizione quinquennale dei crediti tributari, è infondato. In atti vi è prova di una sequenza di atti, tutti ritualmente notificati, interruttivi del termine prescrizionale quinquennale. Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale Covid. Ne consegue che, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, il termine prescrizionale non era decorso.
Il quinto motivo di appello, insussistenza dei presupposti della TARI, è inammissibile. Il preavviso di iscrizione ipotecaria costituisce atto della fase della riscossione e, come tale, è sindacabile esclusivamente per vizi propri, non potendo essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria già cristallizzata negli atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria sono infondate.
L'atto impugnato richiama espressamente gli atti presupposti consentendo al contribuente di individuare agevolmente l'origine del credito e il quantum debeatur. Secondo giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto per relationem, purché il contribuente sia stato posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e dichiara la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 657012/2023.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL FF, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7951/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buonabitacolo - Via Roma - N. 137 84030 Buonabitacolo SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - Societa' Gesti - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 TARES 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 TARES 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230000657012 TARES 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo appello la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva gravame avverso la sentenza n. 3843/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla medesima società e confermato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 657012/2023, notificato in data 14 novembre 2023 dalla SO.G.E.T. S.p.A., per l'importo complessivo di euro 45.354,48.
Tale preavviso di iscrizione ipotecaria traeva origine dal contestato omesso versamento di una pluralità di entrate comunali del Comune di Buonabitacolo, afferenti in particolare: IMU per gli anni 2016 e 2017; TARI per gli anni 2016, 2017 e 2018; canoni per il servizio idrico integrato per l'anno 2017. La pretesa creditoria trovava fondamento in una serie di atti prodromici, e segnatamente:
· nell'ingiunzione di pagamento n. 138955 del 6 dicembre 2021, relativa ai canoni idrici, asseritamente notificata il 15 dicembre 2021;
· negli avvisi di accertamento n. 4097 (IMU 2016), notificato il 27 marzo 2021, e n. 1407 (TARI 2016),
n. 1555 (TARI 2017), n. 1720 (TARI 2018), notificati il 23 novembre 2022;
· nonché in successivi avvisi di presa in carico n. 93821/2022, notificato il 5 maggio 2022, e n. 330799/2023,
n. 330670/2023, n. 330555/2023, notificati il 24 giugno 2023.
In primo grado la società eccepiva: a) la carenza di potere impositivo in capo alla SO.G.E.T. S.p.A.; b)
l'omessa o invalida notificazione degli atti prodromici (ingiunzione e avvisi di accertamento), in quanto eseguita a mezzo PEC su un indirizzo non più attivo;
c) la violazione dell'art. 214 c.p.c. per non essere stato considerato il disconoscimento delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento;
d) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari;
e) l'illegittimità nel merito dell'applicazione della TARI e TARES per errata determinazione delle superfici tassabili, trattandosi di aree produttive generatrici di rifiuti speciali;
f) la violazione dello Statuto del contribuente e il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituiva in giudizio solo la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione in relazione ai canoni idrici e producendo in atti la documentazione attestante la rituale notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione successivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: – dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla parte della pretesa afferente ai canoni idrici;
rigettava il ricorso nel resto, ritenendo infondate le censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici, alla prescrizione dei crediti e al difetto di legittimazione della società di riscossione.
Avverso tale decisione la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva l'odierno appello, deducendo:
1. l'omessa trattazione in pubblica udienza in primo grado;
2. il travisamento dei fatti e l'apparenza della motivazione;
3. l'erronea valutazione della regolarità delle notifiche via PEC;
4. l'erronea esclusione della prescrizione;
5. l'omessa motivazione sulla insussistenza dei presupposti impositivi della TARI.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. che controdeduceva per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene l'appello infondato. Preliminarmente si osserva che il motivo di censura relativo alla carenza di potere impositivo in capo alla SO.G.E.T. S.p.A., oggetto di discussione in pubblica udienza, non è stato riproposto in appello né sul punto è stata censurata la sentenza emessa dal giudice di prime cure.
Il primo motivo di appello va rigettato. L'appellante non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla mancata discussione orale, limitandosi a dedurre in via astratta la violazione procedurale. Secondo consolidata giurisprudenza, l'omissione della trattazione orale non comporta nullità della sentenza ove non risulti in concreto inciso il diritto di difesa.
Il secondo motivo di appello è infondato. La sentenza impugnata, pur richiamando principi generali in tema di prescrizione dei crediti tributari, ha comunque chiaramente fondato la decisione sul rilievo dirimente della rituale notificazione degli atti prodromici e sulla non decorrenza del termine prescrizionale. La motivazione
è apparente solo quando sia meramente assertiva o intrinsecamente contraddittoria, al punto da non consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Tale evenienza non ricorre nel caso di specie.
Il terzo motivo di appello va rigettato in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156
c.p.c.. Dalla documentazione prodotta in atti dalla SO.G.E.T. S.p.A. emerge che gli atti sono stati inviati all'indirizzo PEC Email_4. Per tali comunicazioni sono prodotte le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna. Ciò prova che la vecchia casella, ancora tecnicamente attiva nonostante la variazione nel Registro
Imprese, ha permesso la conoscenza degli atti da parte della società, testimoniata anche dal contenzioso incardinato.
Il quarto motivo di appello, prescrizione quinquennale dei crediti tributari, è infondato. In atti vi è prova di una sequenza di atti, tutti ritualmente notificati, interruttivi del termine prescrizionale quinquennale. Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale Covid. Ne consegue che, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, il termine prescrizionale non era decorso.
Il quinto motivo di appello, insussistenza dei presupposti della TARI, è inammissibile. Il preavviso di iscrizione ipotecaria costituisce atto della fase della riscossione e, come tale, è sindacabile esclusivamente per vizi propri, non potendo essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria già cristallizzata negli atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria sono infondate.
L'atto impugnato richiama espressamente gli atti presupposti consentendo al contribuente di individuare agevolmente l'origine del credito e il quantum debeatur. Secondo giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto per relationem, purché il contribuente sia stato posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e dichiara la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 657012/2023.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.