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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 109/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
(c.f.: , in persona del proprio procuratore speciale Avv. Parte_1 P.IVA_1
Paolo Mazza, giusta procura speciale del 24.6.2021 a ministero Notaio (Repertorio Persona_1
n.49087/14803), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossi Giovanni (c.f. ), C.F._1 come da procura su foglio separato;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Donato Carmela (c.f. C.F._2
), come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/06/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Benevento, la Controparte_1 per la ripetizione delle somme addebitate, a suo dire Controparte_2
1 illegittimamente, sul conto corrente nr. 932 (dal 1°/1/2004 al 31/1/2011) e sul conto anticipi nr. 1280867 (dal 18/10/2006 al 16/4/2008) a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultralegali e/o usurari, spese e valute differite. A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità degli addebiti in quanto effettuati in mancanza di valida pattuizione in forma scritta e/o in violazione di legge.
1.2. Si costituiva in giudizio l'istituto di credito, il quale deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
1.3. Istruita la causa a mezzo di CT contabile, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
2514/202, pubblicata il 07/12/2021, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta a corrispondere a , a titolo restitutorio, la somma di € 11.762/20, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda e sino all'integrale soddisfo nonché alla refusione delle spese di lite.
In sintesi, il Tribunale, sulla scorta dei risultati della CT, evidenziava che:
- il conto corrente ordinario nr. 932 era stato acceso con contratto del 18/6/1988 (presso la
, oggi ) e che il primo movimento risultante dagli estratti Controparte_3 Pt_1 conto depositati in giudizio recava la data dell'1/1/2004, con saldo attivo pari a € 1.112/53; il rapporto era stato chiuso con saldo “zero” in data 31/1/2011.
- erano stati depositati anche contratti di apertura di credito in c/c del 4/4/2002, del
27/11/2002 e del 29/2/2008 nonché documenti di sintesi delle condizioni economiche del conto nr. 932 dell'11/5/2004, del 27/4/2005 e del 29/2/2008 ed estratti conto “in linea continua” (cfr. relazione peritale) dall'1/1/2004 al 31/1/2011.
Quindi, il rapporto di conto corrente ordinario era stato rielaborato muovendo dal primo saldo risultante dagli estratti conto depositati ed applicando:
- i tassi convenzionali solo a partire dal 29/2/2008, data del documento di sintesi delle condizioni contrattuali sottoscritto da entrambi le parti, atteso che nel contratto del
18/6/1988 il tasso debitore era indicato in misura pari al 21%, evidentemente usurario alla data dell'1/1/2004 (come indicato dal C.T.U. in risposta alle osservazioni formulate dalla parte convenuta) ed atteso che, neppure i documenti ad esso successivi recavano valida pattuizione sul punto;
- la capitalizzazione semplice, in quanto per il periodo oggetto di giudizio – 1/1/2004-
31/12/2011 – non vi era specifica pattuizione in conformità alle previsioni di cui alla
Delibera CICR del 9/2/2000;
2 - la commissione di massimo scoperto, ma dall'11/5/2004 e sino al II trimestre del 2009,
a partire dal quale era stata applicata dalla banca la commissione di disponibilità fondi, che, tuttavia, era stata epurata nella rielaborazione, in quanto non disciplinata in nessuno dei documenti in atti;
- valute reali per tutta la durata del rapporto;
- spese a partire dall'11/5/2004.
- il rapporto di conto anticipi del 18/10/2006, invece, veniva rielaborato (con saldo zero iniziale risultante dagli estratti conto) sulla base delle condizioni contrattuali, in quanto validamente pattuite (tassi convenzionali, capitalizzazione trimestrale, valute differite) considerando, a tal fine, sufficiente la sola sottoscrizione del correntista e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben poteva desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Tanto premesso, sulla scorta della relazione di C.T.U. depositata in corso di causa, il saldo del c/c alla data di chiusura del 31/1/2011, veniva determinato, a favore del correntista, in
€.16.942/84 in luogo del saldo zero indicato dalla banca.
Tuttavia, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, il Tribunale richiamava la
C.T.U., che, “constatata la presenza di contratti di apertura di credito in conto corrente e l'esistenza di affidamenti per tutto il periodo in esame” aveva determinato in € 7.660,42 “le competenze in esubero dell'affidamento” ed in € 5.180,64 “le rimesse prescritte”. Conseguentemente, il saldo del c/c alla data di chiusura del 31/1/2011 era risultato pari ad € 11.762/20, determinato al netto delle somme prescritte.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 10.1.2022, tramite pec) ha proposto appello la per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 col primo motivo la lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda Pt_1 giacché aveva mancato di assolvere l'onere probatorio gravante sul Controparte_1 correntista, eccependo la nullità delle condizioni contrattuali, richiedendo la ripetizione di somme (ancorché non precisate), senza produrre il contratto di conto corrente pur avendolo a suo tempo sottoscritto e ricevuto, come dimostrato dalla circostanza che tale contratto era stato prodotto in giudizio dallo stesso Istituto di Credito.
2.2 Col secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1 accolto la domanda nonostante l'attore non avesse prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, fornendo una documentazione non completa. In particolare, l'appellante, evidenzia che
3 la documentazione utilizzata dal CT per la ricostruzione del rapporto di c.c. era lacunosa e di origine incerta e, in particolare, con specifico riferimento al conto ordinario n.932/83:
- mancavano i conti scalare e i riepiloghi competenze per l'intero anno 2004 e per il terzo trimestre 2010;
- la ricostruzione era stata operata considerando i “i movimenti contabili allegati alla produzione di parte attrice” che altro non erano che semplici copie di fax e/o fogli bianchi non intestati con indicazione di movimenti contabili, senza indicazione alcuna del numero di c/c a cui far riferimento, per cui mancanti dei minimi requisiti richiesti dagli estratti di conto corrente e dai riassunti scalari.
Quindi, secondo la il Ctu, al più, avrebbe dovuto operare distinti calcoli per Parte_1 ogni periodo in cui era stata accertata la continuità e validità della documentazione prodotta, per poi effettuare una sommatoria finale delle eventuali differenze calcolate.
2.3 Col terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di Benevento aveva aderito acriticamente alle risultanze della Ctu, secondo cui il contratto del 18/06/1988 non evidenzierebbe alcuna pattuizione economica regolante il rapporto de quo. Al contrario, la
[...] evidenzia che, all'art. 7 del predetto contratto, risultava chiaramente riportata la Parte_1 pattuizione di un tasso di interesse debitore del 21% (ventuno %), nonché la misura di una commissione sul massimo scoperto per trimestre solare o frazione nella misura di ½.
Quindi, secondo la anche se ritenuti invalidi i documenti di sintesi successivi al contratto Pt_1 del 1988, con allegate le relative condizioni economiche, non vi era alcun motivo per applicare i saggi di interesse legale per il periodo dall'11/05/2004 al 29/02/2008, potendo trovare applicazione, invece, il tasso del 21% originariamente previsto.
Inoltre, l'appellante evidenzia che, diversamente da quanto opinato dal CT (e quindi indicato nella sentenza impugnata), anche per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi, la
Banca aveva applicato la reciprocità di capitalizzazione prevedendo per tutte le competenze, sia attive che passive, la capitalizzazione trimestrale dando concreta applicazione alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e pubblicizzando il predetto adeguamento mediante inserzione in Gazzetta
Ufficiale del 21/06/2000 foglio inserzioni n. 143.
Sulla base di tali premesse l'appellante così ha concluso:
1) in via principale accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, e riformare la sentenza n. 2514/2021 del 25.09.2021, e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla parte attrice, e di conseguenza riformare sentenza anche sul punto della liquidazione delle spese di lite in
4 favore dell'attore e disporre la refusione delle spese e dei compensi di primo e secondo grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'appellante.
2) in via subordinata, per i motivi dedotti in narrativa, riformare la sentenza nelle parti appellate e secondo le modifiche indicate nella motivazione, e conseguentemente ridurre le somme eventualmente dovute ad attore/appellato, così come richieste dallo stesso nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
Di conseguenza riformare la sentenza anche sul punto della liquidazione delle spese e dei compensi di lite in favore dell'attore compensandole e/o riducendo le stesse e disporre altresì la refusione delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante.
2.4 si è costituito in giudizio evidenziando che: Controparte_1
- nel caso in esame non poteva mettersi in dubbio l'esistenza dei rapporti di conto corrente, a far data dal 1988, non contestati dalla e dunque l'esistenza della documentazione relativa Pt_1 alla loro gestione per l'intero periodo di riferimento;
- alla stregua della giurisprudenza di legittimità, per documentare l'indebitum perceptum da parte della non è necessaria la produzione integrale di tutti gli estratti conto ma è sufficiente la Pt_1 produzione di tutti quelli che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio;
- seppure è vero che il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 932/83 indicava all'art. 7 la misura percentuale del tasso di interesse pari al 21% annuo con capitalizzazione trimestrale e l'applicazione di una commissione di massimo scoperto per trimestre solare o frazione nella misura di ½, tuttavia non recava il tasso di interesse “debitore”
(rectius: creditore), né altra condizione economica;
mentre nei successivi documenti di sintesi con allegate le condizioni economiche relative all'apertura di credito in conto corrente di corrispondenza n. 0932 del 11.05.2004 e del 27.05.2005 venivano indicati i soli tassi debitori e non i creditori.
Tanto premesso ha chiesto di rigettare l'appello ex adverso proposto Controparte_1 con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 18.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Il primo motivo è infondato.
5 Secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria e, quindi, sia la corresponsione delle somme alla sia Pt_1
l'inesistenza - originaria o sopravvenuta - del relativo titolo giustificativo. Su di esso grava, quindi, l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale. Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie comunque ottenute - quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate - concorrono alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass., sez.
III, 26.2.2013, n. 4806; conf. Cass., sez. II, 4.6.2018, n. 14284).
Nel caso di specie, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la Parte_1 procedeva a depositare i contratti bancari regolanti i rapporti tra le parti e, poi, analizzati dal
CT e dal Giudice di prime cure, con la conseguenza che correttamente tali documenti sono stati utilizzati ai fini della decisione impugnata.
Quanto al secondo motivo di gravame e con riferimento al tema della consistenza dell'onere della prova del correntista/attore nell'ambito del giudizio di ripetizione dell'indebito attivato nei confronti della la Giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata sul punto, esclude che Pt_1 il cliente sia onerato dalla produzione in giudizio della serie integrale della documentazione contabile relativa all'intero svolgimento del rapporto bancario, giacché “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
Nel caso di specie la convenuta nel giudizio di primo grado, Parte_1 successivamente alla produzione in giudizio dei documenti recanti la ricostruzione del rapporto di conto corrente da parte dell'attrice avvenuta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., non ha mai contestato la riferibilità di tali documenti al rapporto per cui è causa fino alle osservazioni formulate in sede di CT. Consegue a quanto premesso che l'ausiliario del
Giudice correttamente ha utilizzato, per la ricostruzione del conto corrente oggetto di lite, la documentazione prodotta dall'attore che non era stata oggetto di nessuna precedente e tempestiva contestazione da parte della convenuta.
6 Risulta, invece, in parte inammissibile e, in parte, infondato il terzo motivo di appello. Il
Giudice di primo grado, infatti, nella sentenza impugnata, non solo evidenziava che il rapporto di conto corrente ordinario era stato rielaborato muovendo dal primo saldo risultante dagli estratti conto depositati (ovvero quello dell'1.1.2004) ma precisava che, fino al 29.2.2008, potevano essere applicati esclusivamente i tassi legali, “atteso che nel contratto del 18/6/1988 il tasso debitore è indicato in misura pari al 21%, evidentemente usurario alla data dell'1/1/2004 (come indicato dal C.T.U. in risposta alle osservazioni formulate dalla parte convenuta) ed, atteso che, neppure i documenti ad esso successivi recano valida pattuizione sul punto”.
L'appellante, di contro, non ha formulato nessuna contestazione relativamente alla parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di non applicare il tasso del 21%, effettivamente stabilito nel contratto sottoscritto nel 1988, perché usurario nel 2004 (e quindi tale capo della pronuncia deve ritenersi ormai definitivamente passato in giudicato) e si è limitato a dedurre solo genericamente la validità delle pattuizioni successivamente intervenute tra le parti in ordine alle condizioni economiche del rapporto.
Risultano, invece, infondate le censure relative alla mancata applicazione, al rapporto oggetto di lite, della Commissione di massimo scoperto pattuita tra le parti col contratto stipulato nel 1988
e della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Quanto, alla CMS, rileva il Collegio che è “nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022). Nel caso di specie il contratto del 1988 si limitava a stabilire che la commissione doveva essere applicata “nella misura di ½” senza cioè, alcun riferimento alla base di calcolo, e quindi, la stessa doveva ritenersi nulla e l'importo applicato a tale titolo, sino alla chiusura del conto corrente de quo deve essere espunto, come ritenuto dal Giudice di prime cure.
In relazione, invece, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi appare sufficiente evidenziare come, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr. sentenza sez. I, 21/06/2021, n.17634) – diversamente da quanto opinato dall'appellante - l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola
7 regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. Di contro, non risulta formulata nessuna contestazione rispetto all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui per il periodo oggetto di giudizio –
1°/1/2004-31/12/2011 – non vi è specifica pattuizione in conformità alle previsioni di cui alla
Delibera CICR del 9/2/2000 e, dunque, correttamente il CT ha applicato la capitalizzazione semplice degli interessi nella ricostruzione del rapporto di c.c.
In conclusione, nessuno dei motivi di appello formulati dalla può essere Parte_1 accolto e l'impugnazione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016;
Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00)
e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2514/202, pubblicata il 07/12/2021 dal Tribunale di Benevento,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento
8 da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 28/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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