Art. 7.
Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all' art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sara' designato l'ispettore agrario che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attivita' in piu' regioni.
Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all' art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sara' designato l'ispettore agrario che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attivita' in piu' regioni.