Articolo 14 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323
Articolo 13
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23 novembre 2000
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11 gennaio 2024
Art. 14. (Pubblicita' e sanzioni) 1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicita' delle terme e degli stabilimenti termali nonche' delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, e' rilasciata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene. 2. La pubblicita' effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni. ((Se la violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno)) . 3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni ((e con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno)) .

Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
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