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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2912/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2912/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) ” e vertente TRA
p.iva , in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(CF: ), con sede in Nola alla via Boscofangone snc,
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gaudino (CF: ) in virtù di C.F._2 procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli alla P.zza G. Bovio n. 14; Attore-opponente E
p.iva e c.f. ,) in persona del legale rappresentante pro tempore ed CP_1 P.IVA_2 amministratore unico, Dott. (c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3 30.12.1959), avente sede legale in Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 98 – 80138, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mariano D'Amelio n. 18 – 80128, presso lo studio dell'Avv. Sergio Amicarelli (c.f. ), giusta procura allegata in atti;
C.F._4
- Convenuto-opposto
Conclusioni: per parte attrice/opponente “Il sottoscritto avv. Andrea Gaudino, nella qualità di difensore della si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio ed alle Parte_1 memorie 183 VI co c.p.c., nonché alla documentazione depositata e ne chiede il totale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Si impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in diritto e fatto. Si chiede che la causa venga decisa.”. Per parte convenuta/opposta “ come in epigrafe rappresentata, difesa e Parte_3 domiciliata, chiede accogliersi le conclusioni già rassegnate nel presente giudizio, che qui nuovamente si riportano per chiarezza espositiva: “1) Concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse nella presente comparsa di costituzione e risposta;
3) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino (Giudice dott. Valentina Perri) n. 636/2018 del 22.05.2018 (notificato in data 23.05.2018); 4) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della ulteriore somma di CP_1 danaro, per le causali di cui alla presente comparsa, nella misura di € 2.386,94, o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia secondo il proprio prudente apprezzamento;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ed attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.”.
1 R.G. n. 2912/2018
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 636/2018, R.G. n. 1713/2018, reso dal Tribunale di Avellino in data 21/05/2018, depositato in data 22/05/2018 e notificato in data 23/05/2018, dell'importo di euro 15.284,56 oltre interessi. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “In limine litis MANCATO ESPERIMENTO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA”, eccependo l'opponente il mancato esperimento della negoziazione assistita, pertanto l'improcedibilità della domanda;
“Nel merito SULLA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELL'INGIUNZIONE RICHIESTA.”, eccependo l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo richiesto non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., contestando l'esistenza del credito asseritamente vantato dall'odierna opposta, l'ammontare di detto presunto credito e la sua esigibilità, avendone avuto cognizione soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
“Sulla esatta ricostruzione dei fatti e sulla eccezione di compensazione”, eccependo l'opponente l'esistenza di un proprio controcredito della somma di € 7.601,50, sulla base di regolamenti non scritti di dare- avere tra le parti che si sostanziavano in forme di compensazione tra reciproci crediti;
“SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DI CP_1 E SUI DANNI ARRECATI DA QUEST'ULTIMA” eccependo l'opponente di essere
[...] venuto a conoscenza, a far data dal 20/02/2018, accedendo al portale di che la merce CP_1 ritirata per la consegna, anziché essere regolarmente consegnata, risultava essere ferma nei depositi dell'opposta, tale circostanza, completamente immotivata essendo stati i pagamenti regolarmente effettuati, aveva arrecato un grave danno economico e d'immagine, che si riservava in ogni caso di quantificare in corso di causa. La parte attrice concludeva chiedendo: “1) In limine litis, preliminarmente alla valutazione ed accoglimenti delle diverse doglianze esposte nel merito, si chiede accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 636/2018 per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
2) Nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare la compensazione trai crediti, così come argomentato nel presente atto di opposizione;
3) In ogni caso accogliere la presente opposizione e, per l'effetto revocare il de-creto ingiuntivo opposto n. 636/2018, R.G. n. 1713/2018 reso dal Tribunale di Avellino in data 21/05/2018, depositato in data 22/05/2018 e notificato in data 23/05/2018, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4) Ancora nel merito, previamente accolta l'opposizione proposta, revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto perché del tutto privo di ogni ragionevole fondamento sia in fatto che in diritto;
5) Accertare il danno subito dalla in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., e dichiarare quest'ultima non debitrice ei confronti della per tutti i CP_1 motivi esposti nel presente atto;
6) con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.”. In data 21/12/2018 si costituiva in giudizio tempestivamente la parte convenuta/opposta
, a mezzo di “comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda CP_1 riconvenzionale”, impugnando l'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto. L'opposta contestava l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, ovvero l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, deducendo la non applicabilità della procedura di negoziazione assistita per i procedimenti d'ingiunzione, inclusi quelli di opposizione;
- “Sulla asserita insussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'ingiunzione richiesta”, evidenziando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo essa opposta fornito prova scritta del credito ingiunto sulla base delle fatture commerciali, rimaste insolute, corredate dagli estratti delle scritture contabili, delle copie degli elenchi delle singole spedizioni e del contratto di trasporto con le relative condizioni di contratto sottoscritto in data 05.01.2017; quanto all'esigibilità del credito, l'opposta deduceva di aver notificato all'opponente diffida di pagamento a mezzo pec del 22.02.2018 e che i crediti relative
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alle fatture n. 5725970 del 31.12.2017 e n. 5720055 del 31.01.2018 erano venuti in scadenza rispettivamente in data del 31.01.2018 e del 01.03.2018 (trenta giorni dalla data della fattura);
“3 – Sulla eccezione di compensazione sollevata dalla controparte”, contestando l'inesistenza del credito opposto in compensazione in quanto i presunti crediti per contrassegni vantati da erano del tutto inesistenti, non avendo essa alcuna posizione debitoria nei Parte_1 confronti di per presunti pagamenti in contrassegno ricevuti nel periodo Parte_1 01.12.2017-31.01.2018, né la prova di tali presunti crediti potendo essere rinvenuta nella cd.
“distinta” depositata in atti, essendo un semplice documento privo di qualunque sottoscrizione da parte del proprio legale rappresentante, privo di valenza giuridica e di conseguenza non produttivo di alcun effetto giuridico;
“4 – Sull'eccepito inadempimento contrattuale di e CP_1 sui presunti danni arrecati”, contestando che le doglianze sollevate sul punto dall'opponente fossero erroneamente e confusamente formulate e dunque inammissibili, non essendo circostanziati in maniera dettagliata i lamentati presunti inadempimenti contrattuali ed essendo le doglianze inconferenti, dal momento che il presunto inadempimento contrattuale veniva collocato “a far data dal 20.02.2018”, mentre il credito azionato con il ricorso monitorio concerneva le spedizioni effettuate in favore di nel periodo dal 01.12.2017 Parte_1 al 31.01.2018; “5 – Nel merito: sussistenza in capo ad del diritto al corrispettivo CP_1 azionato con il ricorso monitorio” evidenziando che la documentazione depositata sin dalla proposizione del ricorso monitorio evidenziasse la piena sussistenza del diritto al corrispettivo richiesto e, di conseguenza, la piena fondatezza della domanda azionata in sede monitoria;
“6
– Sul successivo inadempimento di e sulla domanda riconvenzionale.” Parte_1 deducendo che nel periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 essa aveva seguitato ad CP_1 effettuare nell'interesse di servizi di trasporto merci su strada, evidenziati Parte_1 nel “dettaglio spedizioni del periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 – Allegato alla fattura n. 5720592 del 28.02.2018” e che, a fronte del diligente espletamento dei predetti servizi di trasporto, fosse maturato in proprio favore il diritto al pagamento da parte di Parte_1 di una ulteriore somma di danaro, pari ad €2.386,94; “7- Sulla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”. Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse nella presente comparsa di costituzione e risposta;
3) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino (Giudice dott. Valentina Perri) n. 636/2018 del 22.05.2018 (notificato in data 23.05.2018); 4) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della ulteriore somma di CP_1 danaro, per le causali di cui alla presente comparsa, nella misura di € 2.386,94, o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia secondo il proprio prudente apprezzamento;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ed attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto antistatario”. Alla udienza del 24.01.2019 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di €7.683,06, oltre interessi liquidati in decreto, nonché le spese liquidate in decreto ridotte di ¼. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In ultimo, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Occorre che l'analisi parta dalla consolidata premessa metodologica che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto,
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ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie. La quale licenziataria del marchio GLS, ha dedotto di esercitare l'attività di CP_1 servizio di autotrasporto merci per conto terzi e di essere, quindi, creditrice nei confronti della della complessiva somma di €15.284,56 a titolo di corrispettivo ed addebiti Parte_1 per servizi di trasporto commissionati dalla debitrice, regolarmente effettuati e non pagati, relativamente al periodo dal 01.12.2017 al 31.01.2018. A supporto delle proprie istanze, la ha prodotto, in allegato al ricorso CP_1 monitorio: fattura n. 5725970 del 31.12.2017, estratto Registro Fatture di Vendita Anno 2017, pag. 28 (con allegata dichiarazione di conformità ex art. 19, DPR 445/2000), fattura n. 5720055 del 31.01.2018, estratto Registro Fatture di Vendita Anno 2018, pag. 2 (con allegata dichiarazione di conformità ex art. 19, DPR 445/2000), dettaglio analitico servizi di trasporto (periodo 01.12.2017 – 31.01.2018), sollecito di pagamento a mezzo Pec del 22.02.2018, Contratto di trasporto ed allegate condizioni generali del 05.01.2017, estratto conto situazione contabile (v. prod. monitorio, alleg. fasc. parte opposta). Parte_1 Può, pertanto, dirsi, in forza di quanto sopra osservato, che la parte convenuta/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria, avendo prodotto sia la fonte contrattuale, costituita dal contratto di trasporto di merci su strada n. CE00013 e relative “condizioni generali di trasporto”, sottoscritti in data 05.01.2017, sia la documentazione contabile, atta a dare riscontro dell'entità dell'importo richiesto. In aggiunta, per completezza, va pure rilevato, ai fini dell'applicazione del principio di
“non contestazione”, che la non abbia disconosciuto né la sottoscrizione del Parte_1 contratto allegato in atti, né l'esistenza del rapporto con la società opposta, né l'esecuzione delle prestazioni di trasporto di merci su strada, per il periodo indicato nelle fatture n. 5725960 del 31.12.2017 e n. 5720055 del 31.01.2018. Va poi anche considerato il pagamento parziale eseguito in favore di da parte della stessa anteriormente CP_1 Parte_1 all'introduzione del giudizio monitorio, della minore somma di € 4.188,85, a seguito di rimessa del 14.02.2018 (v. in questo senso pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo). Ciò posto, occorre allora ora procedere all'analisi dei motivi di opposizione. Con il primo motivo la ha eccepito l'improcedibilità della domanda Parte_1 proposta dalla in sede monitoria, stante il mancato esperimento della negoziazione CP_1 assistita. L'eccezione è evidentemente infondata, atteso che il chiaro disposto dell'articolo 3, D.L. 132/2014 (convertito in legge n. 162 del 2014) esclude espressamente l'obbligo di proposizione della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda “nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
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Con il secondo motivo l'opponente ha contestato l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'ingiunzione richiesta. L'eccezione è infondata, alla luce degli artt. 633 e 634 c.p.c. e di quanto già sopra accertato circa la documentazione versata in atti in uno al ricorso monitorio e quindi l'avvenuto adempimento degli oneri probatori ad opera della parte ricorrente Le contestazioni CP_1 mosse da parte opponente si appalesano, inoltre, del tutto generiche ed anche non condivisibili nella parte in cui è stata contestata l'esigibilità per avere essa avuto cognizione del credito solo con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, non avendo inoltrato alcuna previa CP_1 comunicazione e/o richiesta di pagamento. In vero, il requisito della esigibilità va correlato al secondo comma dell'art. 633, laddove la norma esclude l'efficacia del provvedimento monitorio qualora il diritto azionato dipenda da una condizione sospensiva non verificatasi o da una controprestazione non ancora adempiuta. Non è chi non veda come dalla lettura dell'atto di citazione non emerga che tali contestazioni siano state mosse da parte dell'opponente, sicché il rilievo relativo alla carenza di esigibilità del credito è privo di pregio. A questo punto, occorre analizzare il motivo di opposizione consistente nell'eccezione di compensazione parziale tra l'importo ingiunto e crediti che l'opponente ha dedotto di vantare nei confronti dell'opposta. Nel dettaglio, l'opponente ha eccepito la sussistenza tra le parti di Parte_1 rapporti di dare-avere, che si sostanziavano in forme di compensazione tra crediti e precisamente che gli importi che essa avrebbe dovuto ricevere a titolo di pagamento in contrassegno per la merce venduta venivano utilizzati per compensare i crediti maturati da CP_1 per i servizi di trasporto resi. Per tale ragione, la sollevava eccezione di Parte_1 compensazione con i contrassegni, di cui alla distinta depositata, per un totale di euro 7.601,50, da sottrarre all'importo ingiunto di euro 15.284,56. Dal canto proprio, la parte opposta ha contestato che i presunti crediti vantati CP_1 da fossero inesistenti, non avendo mai avuto alcuna posizione debitoria per Parte_1 presunti pagamenti in contrassegno ricevuti nel periodo 01.12.2017-31.01.2018. Dalla documentazione in atti si ricava che l'opponente, a supporto dell'eccezione, abbia allegato una distinta (v. doc. denominato “contrassegni”, prod. parte attrice), da cui sarebbero dovute risultare le compensazioni, operate mediante il trattenimento delle somme riscosse dallo stesso vettore, attraverso la dicitura “compensazione” nella parte relativa agli estremi dei versamenti da parte dei destinatari delle consegne. Ebbene, in disparte ogni ulteriore valutazione, coglie nel segno, in via assorbente e decisiva, la contestazione della difesa opposta tesa a far notare che il documento di cui trattasi, pur recando intestazione della ditta GLS, sia tuttavia privo di firme in calce, di guisa che allo stesso non può attribuirsi alcun valore probatorio. Deriva da quanto sopra che l'opponente non sia riuscito a provare né il trattenimento delle somme da parte dell'opposta, né l'esistenza delle somme stesse da riscuotere alla consegna. Pertanto, l'eccezione di compensazione ed il relativo motivo di opposizione vanno rigettati. Ancora la parte opponente ha sollevato, quale ulteriore motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, la circostanza di essere venuta a conoscenza, a far data dal 20/02/2018, accedendo al portale di che la merce ritirata per la consegna, anziché essere regolarmente CP_1 consegnata, risultasse essere ferma nei depositi dell'opposta; ha, quindi, lamentato che tale fatto le avesse arrecato un grave danno economico e d'immagine, derivante dalla ritardata consegna ai destinatari dei prodotti acquistati sul proprio portale e-commerce e da feedback negativi, con conseguente perdita di ordini da parte dei clienti. Osserva il Tribunale, anzitutto, che l'eccezione di inadempimento sia stata svolta in forma del tutto generica, non essendo indicati le merci, le consegne ed i termini di riferimento. L'eccezione, poi, oltre che generica e non circostanziata, è comunque infondata.
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Premesso che essa appare riferita a prestazioni di trasporto successive all'emissione delle fatture azionate nel giudizio monitorio, è poi da notarsi che, per un verso, la parte opponente nulla abbia allegato a supporto delle proprie doglianze, se non una lettera-pec del proprio procuratore del 21/02/2018 evidentemente di provenienza unilaterale, per altro verso e di contro, che la parte opposta abbia dato prova documentale sia dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto indicate nella fattura n. 5720592 del 28.02.2018, sia della puntuale consegna della merce ai destinatari dal periodo del 20.02.2018, attraverso la produzione delle videate di consegna, dalle quali è possibile accertare le date degli ordini e i tempi di consegna ai clienti (v. doc. alleg. Memoria art. 218 VI co. n. 2 cpc parte opposta), documento non espressamente e ritualmente contestato e disconosciuto dalla difesa opponente. Deve allora ritenersi che, provate la fonte del credito e l'esecuzione delle prestazioni di trasporto, il rifiuto dell'opponente di adempire al proprio obbligo di pagamento del relativo corrispettivo sia ingiustificato e non conforme a buona fede (cfr. Cass. civile sez. II, 27/03/2013, n.7759 “Nel caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento, il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avendo riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, con l'effetto che qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 comma 2 c.c.”). Va da sé che, in assenza di ogni e qualsiasi dimostrazione di un inadempimento imputabile a anche la domanda di risarcimento danni avanzata da CP_1 Parte_1 vada respinta. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va, pertanto, rigettata Parte_1 per infondatezza di tutti i motivi proposti. Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Al contempo, si dà atto che è stato riconosciuto che l'opponente abbia già dato esecuzione all'Ordinanza del G.I. che concedeva in corso di causa, ex art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo la provvisoria esecuzione parziale (v. pag. 2 della Comparsa conclusionale dell'opposta ove si deduce “Alla udienza del 24.01.2019 il Tribunale di Avellino CP_1 concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate dalla per l'importo di € 9.029,09 (di cui € 8.292,65 per sorta Parte_1 capitale ed € 736,44 per competenze e spese). Importo che la ha poi Parte_1 effettivamente corrisposto alla in data 31.01.2019.”). CP_1 Tale circostanza, cionondimeno, non appare idonea a consentire la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito “è evidente che il pagamento conseguente alla concessione di provvisoria esecuzione nulla ha a che fare con la sorte "finale" del decreto ingiuntivo, e in particolare che non lo fa certo venir meno per adempimento del debito per cui è stato emesso: ictu oculi il pagamento avvenuto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. non conduce quindi, di per sé, alla revoca del decreto ingiuntivo. (…) il pagamento della somma ingiunta intervenuto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., che giammai comporta la revoca del decreto ingiuntivo, come dimostra, si è appena visto, lo stesso articolo 653, primo comma, c.p.c. anche per la fattispecie che non raggiunge la conclusione a cognizione piena: l'applicazione dell'articolo 648 c.p.c. in senso favorevole alla parte opposta, invero, non incide sul provvedimento finale che dirime l'opposizione al decreto ingiuntivo. (…) di tale corresponsione - totale o parziale che fosse - avrebbe dovuto soltanto dare atto in dispositivo - in relazione al profilo esecutivo - congiuntamente però alla conferma del decreto, da mantenere infatti integro…” (cfr. in parte motiva Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26397 del
6 R.G. n. 2912/2018
07/09/2022; v. in questo senso Trib. Roma sez. VIII, 19/05/2023, n.7923). Per cui ci deve limitare a dare atto in dispositivo dell'avvenuto pagamento parziale. Parte opposta ha poi proposto anche una domanda “riconvenzionale”, in CP_1 particolare deducendo di avere, nel periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018, seguitato ad effettuare nell'interesse di di trasporto merci su strada e, a fronte del Parte_4 diligente espletamento dei predetti servizi, di avere maturato il diritto al pagamento, da parte di di una ulteriore somma, pari ad €2.386,94. Parte_1 La domanda è da giudicarsi ammissibile, dovendosi ritenere che non si tratti di una domanda “nuova”, ma semplicemente di un ampliamento del petitum, trattandosi di richiesta degli importi maturati nel corso del giudizio riferiti alla medesima causa petendi (v. in tema Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26782 del 22/12/2016 “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il mutamento quantitativo della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo e riconnessa all'intervenuta rescissione del contratto rispetto alla precedente domanda di risoluzione, trovando la richiesta del riconoscimento di un maggiore importo fondamento nella medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo).”; v. anche, in materia di locazione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14961 del 28/06/2006 “La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 e 437 cod. proc. civ.; ne consegue la ammissibilità in materia di locazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 420 e 414 cod. proc. civ., della domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un mero ampliamento della istanza originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul "petitum" mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica, piuttosto che il mutamento dell'originaria domanda.”). Quanto alla prova dell'ulteriore credito, essa può essere desunta dalla produzione della fattura n. 5720592 del 28.02.2018 corredata dal dettaglio delle spedizioni (v. alleg. Comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, ancora in applicazione del principio di “non contestazione”, vi è da sottolineare come parte opponente si sia limitata ad eccepire, in rito, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposto e la non conoscenza del documento fiscale, omettendo di formulare contestazioni specifiche e di merito in ordine all'esecuzione delle prestazioni di trasporto da parte di per il periodo 01.02.2018 – 28.02.2018 ed CP_1 all'ammontare dell'importo richiesto nella fattura a titolo di corrispettivo. In accoglimento della spiegata domanda, va, dunque, condannata la Parte_1 al pagamento in favore di anche dell'ulteriore importo di €2.386,94, oltre interessi CP_1 legali dalla scadenza al soddisfo. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/opponente ed esse si liquidano, in favore dell'opposto, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, in base al valore della controversia (€15.284,56), valutati l'oggetto, la non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e le attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisoria.
p.q.m.
7 R.G. n. 2912/2018
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 636/2018, reso dal Tribunale di Avellino in data 21/05/2018, depositato in data 22/05/2018 e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo;
dà atto dell'intervenuto pagamento parziale da parte dell'attrice/opponente delle somme portate nel decreto ingiuntivo per
€9.029,09 (di cui € 8.292,65 per sorta capitale ed € 736,44 per competenze e spese).
2. In accoglimento della spiegata domanda, condanna in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della ulteriore CP_1 somma di €2.386,94, oltre interessi legali ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo.
3. Condanna l'attrice/opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta CP_1
[...
delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.900,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Sergio Amicarelli, per dichiarato anticipo. Così deciso in data 22 settembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2912/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) ” e vertente TRA
p.iva , in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(CF: ), con sede in Nola alla via Boscofangone snc,
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gaudino (CF: ) in virtù di C.F._2 procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli alla P.zza G. Bovio n. 14; Attore-opponente E
p.iva e c.f. ,) in persona del legale rappresentante pro tempore ed CP_1 P.IVA_2 amministratore unico, Dott. (c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3 30.12.1959), avente sede legale in Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 98 – 80138, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mariano D'Amelio n. 18 – 80128, presso lo studio dell'Avv. Sergio Amicarelli (c.f. ), giusta procura allegata in atti;
C.F._4
- Convenuto-opposto
Conclusioni: per parte attrice/opponente “Il sottoscritto avv. Andrea Gaudino, nella qualità di difensore della si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio ed alle Parte_1 memorie 183 VI co c.p.c., nonché alla documentazione depositata e ne chiede il totale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Si impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in diritto e fatto. Si chiede che la causa venga decisa.”. Per parte convenuta/opposta “ come in epigrafe rappresentata, difesa e Parte_3 domiciliata, chiede accogliersi le conclusioni già rassegnate nel presente giudizio, che qui nuovamente si riportano per chiarezza espositiva: “1) Concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse nella presente comparsa di costituzione e risposta;
3) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino (Giudice dott. Valentina Perri) n. 636/2018 del 22.05.2018 (notificato in data 23.05.2018); 4) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della ulteriore somma di CP_1 danaro, per le causali di cui alla presente comparsa, nella misura di € 2.386,94, o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia secondo il proprio prudente apprezzamento;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ed attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.”.
1 R.G. n. 2912/2018
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 636/2018, R.G. n. 1713/2018, reso dal Tribunale di Avellino in data 21/05/2018, depositato in data 22/05/2018 e notificato in data 23/05/2018, dell'importo di euro 15.284,56 oltre interessi. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “In limine litis MANCATO ESPERIMENTO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA”, eccependo l'opponente il mancato esperimento della negoziazione assistita, pertanto l'improcedibilità della domanda;
“Nel merito SULLA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELL'INGIUNZIONE RICHIESTA.”, eccependo l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo richiesto non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., contestando l'esistenza del credito asseritamente vantato dall'odierna opposta, l'ammontare di detto presunto credito e la sua esigibilità, avendone avuto cognizione soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
“Sulla esatta ricostruzione dei fatti e sulla eccezione di compensazione”, eccependo l'opponente l'esistenza di un proprio controcredito della somma di € 7.601,50, sulla base di regolamenti non scritti di dare- avere tra le parti che si sostanziavano in forme di compensazione tra reciproci crediti;
“SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DI CP_1 E SUI DANNI ARRECATI DA QUEST'ULTIMA” eccependo l'opponente di essere
[...] venuto a conoscenza, a far data dal 20/02/2018, accedendo al portale di che la merce CP_1 ritirata per la consegna, anziché essere regolarmente consegnata, risultava essere ferma nei depositi dell'opposta, tale circostanza, completamente immotivata essendo stati i pagamenti regolarmente effettuati, aveva arrecato un grave danno economico e d'immagine, che si riservava in ogni caso di quantificare in corso di causa. La parte attrice concludeva chiedendo: “1) In limine litis, preliminarmente alla valutazione ed accoglimenti delle diverse doglianze esposte nel merito, si chiede accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 636/2018 per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
2) Nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare la compensazione trai crediti, così come argomentato nel presente atto di opposizione;
3) In ogni caso accogliere la presente opposizione e, per l'effetto revocare il de-creto ingiuntivo opposto n. 636/2018, R.G. n. 1713/2018 reso dal Tribunale di Avellino in data 21/05/2018, depositato in data 22/05/2018 e notificato in data 23/05/2018, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4) Ancora nel merito, previamente accolta l'opposizione proposta, revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto perché del tutto privo di ogni ragionevole fondamento sia in fatto che in diritto;
5) Accertare il danno subito dalla in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., e dichiarare quest'ultima non debitrice ei confronti della per tutti i CP_1 motivi esposti nel presente atto;
6) con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.”. In data 21/12/2018 si costituiva in giudizio tempestivamente la parte convenuta/opposta
, a mezzo di “comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda CP_1 riconvenzionale”, impugnando l'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto. L'opposta contestava l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, ovvero l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, deducendo la non applicabilità della procedura di negoziazione assistita per i procedimenti d'ingiunzione, inclusi quelli di opposizione;
- “Sulla asserita insussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'ingiunzione richiesta”, evidenziando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo essa opposta fornito prova scritta del credito ingiunto sulla base delle fatture commerciali, rimaste insolute, corredate dagli estratti delle scritture contabili, delle copie degli elenchi delle singole spedizioni e del contratto di trasporto con le relative condizioni di contratto sottoscritto in data 05.01.2017; quanto all'esigibilità del credito, l'opposta deduceva di aver notificato all'opponente diffida di pagamento a mezzo pec del 22.02.2018 e che i crediti relative
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alle fatture n. 5725970 del 31.12.2017 e n. 5720055 del 31.01.2018 erano venuti in scadenza rispettivamente in data del 31.01.2018 e del 01.03.2018 (trenta giorni dalla data della fattura);
“3 – Sulla eccezione di compensazione sollevata dalla controparte”, contestando l'inesistenza del credito opposto in compensazione in quanto i presunti crediti per contrassegni vantati da erano del tutto inesistenti, non avendo essa alcuna posizione debitoria nei Parte_1 confronti di per presunti pagamenti in contrassegno ricevuti nel periodo Parte_1 01.12.2017-31.01.2018, né la prova di tali presunti crediti potendo essere rinvenuta nella cd.
“distinta” depositata in atti, essendo un semplice documento privo di qualunque sottoscrizione da parte del proprio legale rappresentante, privo di valenza giuridica e di conseguenza non produttivo di alcun effetto giuridico;
“4 – Sull'eccepito inadempimento contrattuale di e CP_1 sui presunti danni arrecati”, contestando che le doglianze sollevate sul punto dall'opponente fossero erroneamente e confusamente formulate e dunque inammissibili, non essendo circostanziati in maniera dettagliata i lamentati presunti inadempimenti contrattuali ed essendo le doglianze inconferenti, dal momento che il presunto inadempimento contrattuale veniva collocato “a far data dal 20.02.2018”, mentre il credito azionato con il ricorso monitorio concerneva le spedizioni effettuate in favore di nel periodo dal 01.12.2017 Parte_1 al 31.01.2018; “5 – Nel merito: sussistenza in capo ad del diritto al corrispettivo CP_1 azionato con il ricorso monitorio” evidenziando che la documentazione depositata sin dalla proposizione del ricorso monitorio evidenziasse la piena sussistenza del diritto al corrispettivo richiesto e, di conseguenza, la piena fondatezza della domanda azionata in sede monitoria;
“6
– Sul successivo inadempimento di e sulla domanda riconvenzionale.” Parte_1 deducendo che nel periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 essa aveva seguitato ad CP_1 effettuare nell'interesse di servizi di trasporto merci su strada, evidenziati Parte_1 nel “dettaglio spedizioni del periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 – Allegato alla fattura n. 5720592 del 28.02.2018” e che, a fronte del diligente espletamento dei predetti servizi di trasporto, fosse maturato in proprio favore il diritto al pagamento da parte di Parte_1 di una ulteriore somma di danaro, pari ad €2.386,94; “7- Sulla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”. Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse nella presente comparsa di costituzione e risposta;
3) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino (Giudice dott. Valentina Perri) n. 636/2018 del 22.05.2018 (notificato in data 23.05.2018); 4) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della ulteriore somma di CP_1 danaro, per le causali di cui alla presente comparsa, nella misura di € 2.386,94, o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia secondo il proprio prudente apprezzamento;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ed attribuzione al sottoscritto procuratore in quanto antistatario”. Alla udienza del 24.01.2019 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di €7.683,06, oltre interessi liquidati in decreto, nonché le spese liquidate in decreto ridotte di ¼. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In ultimo, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Occorre che l'analisi parta dalla consolidata premessa metodologica che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto,
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ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie. La quale licenziataria del marchio GLS, ha dedotto di esercitare l'attività di CP_1 servizio di autotrasporto merci per conto terzi e di essere, quindi, creditrice nei confronti della della complessiva somma di €15.284,56 a titolo di corrispettivo ed addebiti Parte_1 per servizi di trasporto commissionati dalla debitrice, regolarmente effettuati e non pagati, relativamente al periodo dal 01.12.2017 al 31.01.2018. A supporto delle proprie istanze, la ha prodotto, in allegato al ricorso CP_1 monitorio: fattura n. 5725970 del 31.12.2017, estratto Registro Fatture di Vendita Anno 2017, pag. 28 (con allegata dichiarazione di conformità ex art. 19, DPR 445/2000), fattura n. 5720055 del 31.01.2018, estratto Registro Fatture di Vendita Anno 2018, pag. 2 (con allegata dichiarazione di conformità ex art. 19, DPR 445/2000), dettaglio analitico servizi di trasporto (periodo 01.12.2017 – 31.01.2018), sollecito di pagamento a mezzo Pec del 22.02.2018, Contratto di trasporto ed allegate condizioni generali del 05.01.2017, estratto conto situazione contabile (v. prod. monitorio, alleg. fasc. parte opposta). Parte_1 Può, pertanto, dirsi, in forza di quanto sopra osservato, che la parte convenuta/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria, avendo prodotto sia la fonte contrattuale, costituita dal contratto di trasporto di merci su strada n. CE00013 e relative “condizioni generali di trasporto”, sottoscritti in data 05.01.2017, sia la documentazione contabile, atta a dare riscontro dell'entità dell'importo richiesto. In aggiunta, per completezza, va pure rilevato, ai fini dell'applicazione del principio di
“non contestazione”, che la non abbia disconosciuto né la sottoscrizione del Parte_1 contratto allegato in atti, né l'esistenza del rapporto con la società opposta, né l'esecuzione delle prestazioni di trasporto di merci su strada, per il periodo indicato nelle fatture n. 5725960 del 31.12.2017 e n. 5720055 del 31.01.2018. Va poi anche considerato il pagamento parziale eseguito in favore di da parte della stessa anteriormente CP_1 Parte_1 all'introduzione del giudizio monitorio, della minore somma di € 4.188,85, a seguito di rimessa del 14.02.2018 (v. in questo senso pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo). Ciò posto, occorre allora ora procedere all'analisi dei motivi di opposizione. Con il primo motivo la ha eccepito l'improcedibilità della domanda Parte_1 proposta dalla in sede monitoria, stante il mancato esperimento della negoziazione CP_1 assistita. L'eccezione è evidentemente infondata, atteso che il chiaro disposto dell'articolo 3, D.L. 132/2014 (convertito in legge n. 162 del 2014) esclude espressamente l'obbligo di proposizione della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda “nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
4 R.G. n. 2912/2018
Con il secondo motivo l'opponente ha contestato l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'ingiunzione richiesta. L'eccezione è infondata, alla luce degli artt. 633 e 634 c.p.c. e di quanto già sopra accertato circa la documentazione versata in atti in uno al ricorso monitorio e quindi l'avvenuto adempimento degli oneri probatori ad opera della parte ricorrente Le contestazioni CP_1 mosse da parte opponente si appalesano, inoltre, del tutto generiche ed anche non condivisibili nella parte in cui è stata contestata l'esigibilità per avere essa avuto cognizione del credito solo con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, non avendo inoltrato alcuna previa CP_1 comunicazione e/o richiesta di pagamento. In vero, il requisito della esigibilità va correlato al secondo comma dell'art. 633, laddove la norma esclude l'efficacia del provvedimento monitorio qualora il diritto azionato dipenda da una condizione sospensiva non verificatasi o da una controprestazione non ancora adempiuta. Non è chi non veda come dalla lettura dell'atto di citazione non emerga che tali contestazioni siano state mosse da parte dell'opponente, sicché il rilievo relativo alla carenza di esigibilità del credito è privo di pregio. A questo punto, occorre analizzare il motivo di opposizione consistente nell'eccezione di compensazione parziale tra l'importo ingiunto e crediti che l'opponente ha dedotto di vantare nei confronti dell'opposta. Nel dettaglio, l'opponente ha eccepito la sussistenza tra le parti di Parte_1 rapporti di dare-avere, che si sostanziavano in forme di compensazione tra crediti e precisamente che gli importi che essa avrebbe dovuto ricevere a titolo di pagamento in contrassegno per la merce venduta venivano utilizzati per compensare i crediti maturati da CP_1 per i servizi di trasporto resi. Per tale ragione, la sollevava eccezione di Parte_1 compensazione con i contrassegni, di cui alla distinta depositata, per un totale di euro 7.601,50, da sottrarre all'importo ingiunto di euro 15.284,56. Dal canto proprio, la parte opposta ha contestato che i presunti crediti vantati CP_1 da fossero inesistenti, non avendo mai avuto alcuna posizione debitoria per Parte_1 presunti pagamenti in contrassegno ricevuti nel periodo 01.12.2017-31.01.2018. Dalla documentazione in atti si ricava che l'opponente, a supporto dell'eccezione, abbia allegato una distinta (v. doc. denominato “contrassegni”, prod. parte attrice), da cui sarebbero dovute risultare le compensazioni, operate mediante il trattenimento delle somme riscosse dallo stesso vettore, attraverso la dicitura “compensazione” nella parte relativa agli estremi dei versamenti da parte dei destinatari delle consegne. Ebbene, in disparte ogni ulteriore valutazione, coglie nel segno, in via assorbente e decisiva, la contestazione della difesa opposta tesa a far notare che il documento di cui trattasi, pur recando intestazione della ditta GLS, sia tuttavia privo di firme in calce, di guisa che allo stesso non può attribuirsi alcun valore probatorio. Deriva da quanto sopra che l'opponente non sia riuscito a provare né il trattenimento delle somme da parte dell'opposta, né l'esistenza delle somme stesse da riscuotere alla consegna. Pertanto, l'eccezione di compensazione ed il relativo motivo di opposizione vanno rigettati. Ancora la parte opponente ha sollevato, quale ulteriore motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, la circostanza di essere venuta a conoscenza, a far data dal 20/02/2018, accedendo al portale di che la merce ritirata per la consegna, anziché essere regolarmente CP_1 consegnata, risultasse essere ferma nei depositi dell'opposta; ha, quindi, lamentato che tale fatto le avesse arrecato un grave danno economico e d'immagine, derivante dalla ritardata consegna ai destinatari dei prodotti acquistati sul proprio portale e-commerce e da feedback negativi, con conseguente perdita di ordini da parte dei clienti. Osserva il Tribunale, anzitutto, che l'eccezione di inadempimento sia stata svolta in forma del tutto generica, non essendo indicati le merci, le consegne ed i termini di riferimento. L'eccezione, poi, oltre che generica e non circostanziata, è comunque infondata.
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Premesso che essa appare riferita a prestazioni di trasporto successive all'emissione delle fatture azionate nel giudizio monitorio, è poi da notarsi che, per un verso, la parte opponente nulla abbia allegato a supporto delle proprie doglianze, se non una lettera-pec del proprio procuratore del 21/02/2018 evidentemente di provenienza unilaterale, per altro verso e di contro, che la parte opposta abbia dato prova documentale sia dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto indicate nella fattura n. 5720592 del 28.02.2018, sia della puntuale consegna della merce ai destinatari dal periodo del 20.02.2018, attraverso la produzione delle videate di consegna, dalle quali è possibile accertare le date degli ordini e i tempi di consegna ai clienti (v. doc. alleg. Memoria art. 218 VI co. n. 2 cpc parte opposta), documento non espressamente e ritualmente contestato e disconosciuto dalla difesa opponente. Deve allora ritenersi che, provate la fonte del credito e l'esecuzione delle prestazioni di trasporto, il rifiuto dell'opponente di adempire al proprio obbligo di pagamento del relativo corrispettivo sia ingiustificato e non conforme a buona fede (cfr. Cass. civile sez. II, 27/03/2013, n.7759 “Nel caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento, il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avendo riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, con l'effetto che qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 comma 2 c.c.”). Va da sé che, in assenza di ogni e qualsiasi dimostrazione di un inadempimento imputabile a anche la domanda di risarcimento danni avanzata da CP_1 Parte_1 vada respinta. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va, pertanto, rigettata Parte_1 per infondatezza di tutti i motivi proposti. Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Al contempo, si dà atto che è stato riconosciuto che l'opponente abbia già dato esecuzione all'Ordinanza del G.I. che concedeva in corso di causa, ex art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo la provvisoria esecuzione parziale (v. pag. 2 della Comparsa conclusionale dell'opposta ove si deduce “Alla udienza del 24.01.2019 il Tribunale di Avellino CP_1 concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate dalla per l'importo di € 9.029,09 (di cui € 8.292,65 per sorta Parte_1 capitale ed € 736,44 per competenze e spese). Importo che la ha poi Parte_1 effettivamente corrisposto alla in data 31.01.2019.”). CP_1 Tale circostanza, cionondimeno, non appare idonea a consentire la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito “è evidente che il pagamento conseguente alla concessione di provvisoria esecuzione nulla ha a che fare con la sorte "finale" del decreto ingiuntivo, e in particolare che non lo fa certo venir meno per adempimento del debito per cui è stato emesso: ictu oculi il pagamento avvenuto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. non conduce quindi, di per sé, alla revoca del decreto ingiuntivo. (…) il pagamento della somma ingiunta intervenuto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., che giammai comporta la revoca del decreto ingiuntivo, come dimostra, si è appena visto, lo stesso articolo 653, primo comma, c.p.c. anche per la fattispecie che non raggiunge la conclusione a cognizione piena: l'applicazione dell'articolo 648 c.p.c. in senso favorevole alla parte opposta, invero, non incide sul provvedimento finale che dirime l'opposizione al decreto ingiuntivo. (…) di tale corresponsione - totale o parziale che fosse - avrebbe dovuto soltanto dare atto in dispositivo - in relazione al profilo esecutivo - congiuntamente però alla conferma del decreto, da mantenere infatti integro…” (cfr. in parte motiva Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26397 del
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07/09/2022; v. in questo senso Trib. Roma sez. VIII, 19/05/2023, n.7923). Per cui ci deve limitare a dare atto in dispositivo dell'avvenuto pagamento parziale. Parte opposta ha poi proposto anche una domanda “riconvenzionale”, in CP_1 particolare deducendo di avere, nel periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018, seguitato ad effettuare nell'interesse di di trasporto merci su strada e, a fronte del Parte_4 diligente espletamento dei predetti servizi, di avere maturato il diritto al pagamento, da parte di di una ulteriore somma, pari ad €2.386,94. Parte_1 La domanda è da giudicarsi ammissibile, dovendosi ritenere che non si tratti di una domanda “nuova”, ma semplicemente di un ampliamento del petitum, trattandosi di richiesta degli importi maturati nel corso del giudizio riferiti alla medesima causa petendi (v. in tema Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26782 del 22/12/2016 “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il mutamento quantitativo della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo e riconnessa all'intervenuta rescissione del contratto rispetto alla precedente domanda di risoluzione, trovando la richiesta del riconoscimento di un maggiore importo fondamento nella medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo).”; v. anche, in materia di locazione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14961 del 28/06/2006 “La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 e 437 cod. proc. civ.; ne consegue la ammissibilità in materia di locazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 420 e 414 cod. proc. civ., della domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un mero ampliamento della istanza originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul "petitum" mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica, piuttosto che il mutamento dell'originaria domanda.”). Quanto alla prova dell'ulteriore credito, essa può essere desunta dalla produzione della fattura n. 5720592 del 28.02.2018 corredata dal dettaglio delle spedizioni (v. alleg. Comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, ancora in applicazione del principio di “non contestazione”, vi è da sottolineare come parte opponente si sia limitata ad eccepire, in rito, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposto e la non conoscenza del documento fiscale, omettendo di formulare contestazioni specifiche e di merito in ordine all'esecuzione delle prestazioni di trasporto da parte di per il periodo 01.02.2018 – 28.02.2018 ed CP_1 all'ammontare dell'importo richiesto nella fattura a titolo di corrispettivo. In accoglimento della spiegata domanda, va, dunque, condannata la Parte_1 al pagamento in favore di anche dell'ulteriore importo di €2.386,94, oltre interessi CP_1 legali dalla scadenza al soddisfo. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/opponente ed esse si liquidano, in favore dell'opposto, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, in base al valore della controversia (€15.284,56), valutati l'oggetto, la non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e le attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisoria.
p.q.m.
7 R.G. n. 2912/2018
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 636/2018, reso dal Tribunale di Avellino in data 21/05/2018, depositato in data 22/05/2018 e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo;
dà atto dell'intervenuto pagamento parziale da parte dell'attrice/opponente delle somme portate nel decreto ingiuntivo per
€9.029,09 (di cui € 8.292,65 per sorta capitale ed € 736,44 per competenze e spese).
2. In accoglimento della spiegata domanda, condanna in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della ulteriore CP_1 somma di €2.386,94, oltre interessi legali ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo.
3. Condanna l'attrice/opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta CP_1
[...
delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.900,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Sergio Amicarelli, per dichiarato anticipo. Così deciso in data 22 settembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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