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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13290/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13290 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con gli avvocati Fabio Negrini e Beatrice Bruno
e nella qualità di procuratrice a sua volta CP_1 Controparte_2 procuratrice di Controparte_3 convenuta opposta, con l'avvocato Giancarlo Longo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13 marzo 2025, e perciò per l'attore come da nota di p.c. depositata telematicamente in data 12 marzo 2025, e per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3267/2021 emesso in data 23 agosto 2021 e notificato il 20 ottobre 2021 il g. des. del Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito, per semplicità: Controparte_3
, ingiungeva a di pagare, in via tra loro solidale, in favore della ricorrente la CP_2 Parte_1
pagina 1 di 4 somma capitale di € 43.053,96, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, oltre alle successive occorrende.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione l'intimato, con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2021, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla cessionaria in blocco della originaria creditrice.
L'opponente contestava in particolare i) la intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria;
ii) la mancata prova del quantum debeatur, non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B., ed essendo al contrario necessaria la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto;
iii) la mancanza di prova di una pattuizione che prevedesse la debenza di interessi ultralegali.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale revocasse il decreto opposto, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; nel merito accertando la totale infondatezza della pretesa azionata dalla convenuta opposta in via monitoria;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite. si costituiva in giudizio, per il tramite della procuratrice di contestando in fatto e CP_2 CP_1 in diritto le eccezioni proposte ex adverso;
chiedeva pertanto che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 13 maggio 2022 il G.I. negava la concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto;
infine la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Ed invero l'azione con la quale la banca (ovvero, nel caso che ci occupa, la sua cessionaria in blocco) agisca per il recupero del saldo finale di un rapporto di conto corrente ha natura contrattuale, ed è perciò soggetta all'ordinario termine decennale, termine certamente non decorso, dal momento che il rapporto era pacificamente attivo nell'anno 2014 (cfr. doc. B, dal quale si evince una operazione attiva per il correntista), e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto nel corso dell'anno 2021.
3. La prova circa l'entità del credito;
la mancata produzione, da parte della convenuta opposta, degli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto. pagina 2 di 4 Eccepisce parte opponente che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, avrebbe inottemperato all'onere di produrre in giudizio gli estratti-conto che documentassero l'andamento del rapporto per tutta la durata contrattuale, dalla sua genesi alla sua conclusione;
che, di conseguenza, non aveva fornito la parte convenuta la prova del quantum debeatur.
Tale eccezione è fondata.
Ed invero dal ricorso per decreto ingiuntivo si ricava che il rapporto di conto corrente bancario era sorto il 22 maggio 1997 (cfr. doc. 9 di parte convenuta); dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente solo a partire dalla data del
21 febbraio 2014, quando il conto presentava un saldo di € 35.105,62 a debito del correntista (cfr. all. B di parte convenuta); che nel periodo successivo l'odierna convenuta ha prodotto estratti-conto che documentano una sola operazione a credito del correntista (ovvero il versamento in contanti di €
400,00, in data 21 febbraio 2014), mentre tutti gli addebiti risultano a titolo di interessi passivi e spese di tenuta del conto;
in tale caso, in mancanza di alcun elemento per individuare le modalità in base alle quali tale debito si sia formato, nell'ipotesi in cui (come nella fattispecie che ci occupa) il correntista sia convenuto in giudizio, sulla scorta delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, il conteggio dei rapporti debito-credito tra le parti deve essere rielaborato considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (non avendo appunto che agisce per ottenere il CP_2 pagamento del credito derivante dal rapporto di conto corrente, assolto all'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione – cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
11543 del 2 maggio 2019; cfr. anche Cass. Civ. nn. 23974 del 25 novembre 2010 e 1842 del 26 gennaio 2011).
Orbene da tale semplice operazione di rielaborazione dei rapporti debito-credito tra le parti, essendo il saldo passivo del primo estratto-conto prodotto (ridotto a zero in applicazione del principio sopra richiamato), ed essendo l'unica operazione attiva superiore alle uniche passive che possono essere riconosciute, vale a dire le spese di tenuta del conto (essendo evidentemente del tutto improvati sia il capitale sul quale essi dovrebbero ancorarsi, sia la misura del tasso), consegue che la convenuta opposta non ha fornito la prova della sussistenza di alcun credito nei confronti dell'odierno opponente.
Né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre 2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
4. Conclusioni. pagina 3 di 4 Da tutto quanto sopra esposto discende la revoca del decreto emesso nei confronti dell'odierno opponente, restando assorbite tutte le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attore opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 286,00 per anticipazioni ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo emesso da Parte_1 questo tribunale in data 23 agosto 2021 al n. 3267/2021; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'attore opponente, della somma di € 286,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 27 giugno 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13290 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con gli avvocati Fabio Negrini e Beatrice Bruno
e nella qualità di procuratrice a sua volta CP_1 Controparte_2 procuratrice di Controparte_3 convenuta opposta, con l'avvocato Giancarlo Longo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13 marzo 2025, e perciò per l'attore come da nota di p.c. depositata telematicamente in data 12 marzo 2025, e per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3267/2021 emesso in data 23 agosto 2021 e notificato il 20 ottobre 2021 il g. des. del Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito, per semplicità: Controparte_3
, ingiungeva a di pagare, in via tra loro solidale, in favore della ricorrente la CP_2 Parte_1
pagina 1 di 4 somma capitale di € 43.053,96, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, oltre alle successive occorrende.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione l'intimato, con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2021, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla cessionaria in blocco della originaria creditrice.
L'opponente contestava in particolare i) la intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria;
ii) la mancata prova del quantum debeatur, non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B., ed essendo al contrario necessaria la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto;
iii) la mancanza di prova di una pattuizione che prevedesse la debenza di interessi ultralegali.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale revocasse il decreto opposto, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; nel merito accertando la totale infondatezza della pretesa azionata dalla convenuta opposta in via monitoria;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite. si costituiva in giudizio, per il tramite della procuratrice di contestando in fatto e CP_2 CP_1 in diritto le eccezioni proposte ex adverso;
chiedeva pertanto che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 13 maggio 2022 il G.I. negava la concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto;
infine la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Ed invero l'azione con la quale la banca (ovvero, nel caso che ci occupa, la sua cessionaria in blocco) agisca per il recupero del saldo finale di un rapporto di conto corrente ha natura contrattuale, ed è perciò soggetta all'ordinario termine decennale, termine certamente non decorso, dal momento che il rapporto era pacificamente attivo nell'anno 2014 (cfr. doc. B, dal quale si evince una operazione attiva per il correntista), e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto nel corso dell'anno 2021.
3. La prova circa l'entità del credito;
la mancata produzione, da parte della convenuta opposta, degli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto. pagina 2 di 4 Eccepisce parte opponente che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, avrebbe inottemperato all'onere di produrre in giudizio gli estratti-conto che documentassero l'andamento del rapporto per tutta la durata contrattuale, dalla sua genesi alla sua conclusione;
che, di conseguenza, non aveva fornito la parte convenuta la prova del quantum debeatur.
Tale eccezione è fondata.
Ed invero dal ricorso per decreto ingiuntivo si ricava che il rapporto di conto corrente bancario era sorto il 22 maggio 1997 (cfr. doc. 9 di parte convenuta); dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente solo a partire dalla data del
21 febbraio 2014, quando il conto presentava un saldo di € 35.105,62 a debito del correntista (cfr. all. B di parte convenuta); che nel periodo successivo l'odierna convenuta ha prodotto estratti-conto che documentano una sola operazione a credito del correntista (ovvero il versamento in contanti di €
400,00, in data 21 febbraio 2014), mentre tutti gli addebiti risultano a titolo di interessi passivi e spese di tenuta del conto;
in tale caso, in mancanza di alcun elemento per individuare le modalità in base alle quali tale debito si sia formato, nell'ipotesi in cui (come nella fattispecie che ci occupa) il correntista sia convenuto in giudizio, sulla scorta delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, il conteggio dei rapporti debito-credito tra le parti deve essere rielaborato considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (non avendo appunto che agisce per ottenere il CP_2 pagamento del credito derivante dal rapporto di conto corrente, assolto all'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione – cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
11543 del 2 maggio 2019; cfr. anche Cass. Civ. nn. 23974 del 25 novembre 2010 e 1842 del 26 gennaio 2011).
Orbene da tale semplice operazione di rielaborazione dei rapporti debito-credito tra le parti, essendo il saldo passivo del primo estratto-conto prodotto (ridotto a zero in applicazione del principio sopra richiamato), ed essendo l'unica operazione attiva superiore alle uniche passive che possono essere riconosciute, vale a dire le spese di tenuta del conto (essendo evidentemente del tutto improvati sia il capitale sul quale essi dovrebbero ancorarsi, sia la misura del tasso), consegue che la convenuta opposta non ha fornito la prova della sussistenza di alcun credito nei confronti dell'odierno opponente.
Né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre 2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
4. Conclusioni. pagina 3 di 4 Da tutto quanto sopra esposto discende la revoca del decreto emesso nei confronti dell'odierno opponente, restando assorbite tutte le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attore opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 286,00 per anticipazioni ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo emesso da Parte_1 questo tribunale in data 23 agosto 2021 al n. 3267/2021; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'attore opponente, della somma di € 286,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 27 giugno 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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