TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/03/2026, n. 5870
TAR
Sentenza 30 marzo 2026
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CS
Ordinanza cautelare 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dei limiti conformativi della sentenza di annullamento – Illegittimità del riesercizio del potere nella rinnovata verifica di anomalia

    L'assunto metodologico della stazione appaltante, che richiedeva di calcolare le percentuali di incidenza delle voci di costo sull'importo massimo ammissibile (€ 16.000.000) anziché sull'importo offerto (€ 7.708.600), non trova riscontro nella lex specialis ed è illogico, contrariamente ai principi del favor partecipationis e del clare loqui. La stazione appaltante avrebbe dovuto confrontare l'importo offerto con quello stimato dalla stessa e valutare le giustificazioni fornite dall'operatore.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost. – Illegittimità del provvedimento di esclusione per carenza assoluta di motivazione – Irrilevanza giuridica del richiamo per relationem ad atti non ostesi

    La motivazione del provvedimento di esclusione è apparente e viola l'onere motivazionale, reiterando un comportamento già stigmatizzato nella precedente sentenza, in quanto non si confronta con le giustificazioni fornite dalla ricorrente.

  • Accolto
    Violazione dei limiti conformativi della sentenza n. 1938/2026

    L'assunto metodologico della stazione appaltante, che richiedeva di calcolare le percentuali di incidenza delle voci di costo sull'importo massimo ammissibile (€ 16.000.000) anziché sull'importo offerto (€ 7.708.600), non trova riscontro nella lex specialis ed è illogico, contrariamente ai principi del favor partecipationis e del clare loqui. La stazione appaltante avrebbe dovuto confrontare l'importo offerto con quello stimato dalla stessa e valutare le giustificazioni fornite dall'operatore.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 110 d.lgs. 36/2023 e macroscopica illogicità nella valutazione del monte ore

    L'assunto metodologico della stazione appaltante, che richiedeva di calcolare le percentuali di incidenza delle voci di costo sull'importo massimo ammissibile (€ 16.000.000) anziché sull'importo offerto (€ 7.708.600), non trova riscontro nella lex specialis ed è illogico, contrariamente ai principi del favor partecipationis e del clare loqui. La stazione appaltante avrebbe dovuto confrontare l'importo offerto con quello stimato dalla stessa e valutare le giustificazioni fornite dall'operatore.

  • Accolto
    L'omessa valutazione sostanziale delle giustificazioni: la motivazione apparente e il mancato confronto con le ragioni dell'efficienza organizzativa

    La motivazione del provvedimento di esclusione è apparente e viola l'onere motivazionale, reiterando un comportamento già stigmatizzato nella precedente sentenza, in quanto non si confronta con le giustificazioni fornite dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/03/2026, n. 5870
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5870
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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